TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8370 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1981/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 1981 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2022, riservato in decisione all'udienza del 19.05.2025
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola
Lavorgna presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Carducci 37
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
e difeso, in sostituzione di precedente difensore, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio
Maria Ferrari e con lo stesso elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale in Napoli P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo
CONVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
All'udienza del 19.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice: “… richiamando integralmente le deduzioni ed eccezioni spiegate nell'atto introduttivo e negli scritti difensivi, insiste per l'autorizzazione della chiamata in causa del terzo per come già richiesta congiuntamente con la parte convenuta. In subordine, ritenuto che la causa sia documentale attesa la prova dell'ordine impartito dal
[...]
all'attrice di effettuazione dei lavori di urgenza su suolo di proprietà pubblica CP_1
nonché dell'effettivo indebito arricchimento tratto dal chiede che la Controparte_1
causa venga trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.”; parte convenuta: “… 1. Respingere la domanda nel merito, per difetto di legittimazione passiva dell'Ente e, in ogni caso, per la mancanza di contratto in forma scritta avente ad oggetto la prestazione svolta dalla Società;
2. Dichiarare inammissibile, perchè tardiva, la domanda di ingiustificato arricchimento affiorante tra le righe delle conclusioni depositate da controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Tanto premesso va in sintesi evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato,
premettendo di aver eseguito, in una situazione di Parte_1
pericolo per la pubblica incolumità, alcuni lavori di ripristino della pubblica strada ordinati dal ha evocato in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Controparte_1
predetto ente, in persona del sindaco p.t., per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a vedersi tener indenne e vedersi restituiti le spese sostenute per il ripristino della pubblica via di proprietà del Controparte_1
pagina 2 di 10 e conseguenzialmente condannare il o chi per esso alla refusione Controparte_1
dell'importo di €6.576,34 per i lavori eseguiti oltre oneri ed interessi legali e moratori ex D.lgs.231/02 dalla data dell'evento sino alla data di effettivo soddisfo ovvero in qualsiasi altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio e ritenuta congrua dal giudicante;
3) condannare il convenuto ente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite oltre C.T.P., C.T.U., accessori, IVA e CPA come per legge”.
Costituitosi in giudizio il ha eccepito il “difetto di Controparte_1
legittimazione/titolarità passiva del , nonchè la “mancanza di contratto scritto CP_1
e copertura contabile” e, solo in via subordinata, ha contestato il quantum della richiesta attorea;
ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda ed, in subordine, per la riduzione della somma richiesta.
Rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, formulata da parte attrice nella prima udienza di comparizione e trattazione, concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., le parti non hanno chiesto di espletare ulteriore attività istruttoria e, pertanto, la causa, una volta ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.05.2025, allorquando è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Procedibilità della domanda
In via preliminare, la domanda va dichiarata procedibile, avendo parte attrice dato prova documentale di aver regolarmente inviato al convenuto, tramite la comunicazione a mezzo pec 30.11.2017, l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro.
Sulla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
Va, preliminarmente,evidenziato che la parte attrice, in prima udienza, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società ritenuta responsabile del CP_3
dissesto stradale oggetto dei lavori di ripristino eseguiti da Parte_1
nonché il dott. nella qualità di dirigente p.t. della Quinta
[...] CP_4
pagina 3 di 10 Municipalità del Comune di Napoli ed, a seguito del rigetto di tale istanza, ha reiterato la medesima richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul punto, giova ribadire quanto già esposto con l'ordinanza resa in data 17.5.2022, ovvero che, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa di terzi, su richiesta dell'attore, è ammissibile solo quando l'esigenza scaturisca dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta.
Rilevato, quindi, che dalla documentazione allegata all'atto di citazione (cfr. doc. affoliati nn. 1 e 2) risulta la proposizione di richieste di natura indennitaria e/o risarcitoria anche nei confronti dei terzi di cui si è chiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa, si è imposto il rigetto della domanda.
In questa sede va aggiunto che non risulta utile a scalfire tale conclusione la tesi di parte attrice secondo la quale la propria domanda sarebbe scaturita dalle difese di controparte e ciò in quanto, prima di allora, era stata in attesa degli accertamenti che l'ente pubblico si era riservato di effettuare in ordine alla effettiva responsabilità della Tale CP_5
affermazione non coglie nel segno poiché già dagli accertamenti eseguiti in sede di sopralluogo effettuato dai tecnici del in contraddittorio con il responsabile del CP_1
cantiere della società attrice, era possibile per l'istante l'individuazione del soggetto debitore cui eventualmente rivolgere la propria pretesa di pagamento, come provato dal verbale di intervento del 30.10.2012, ove la già veniva indicata quale CP_5
possibile responsabile del dissesto stradale in questione ed il si Controparte_1
riservava di accertare l'esatta identità del responsabile dello scavo solo al fine di provvedere all'erogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Per le considerazioni esposte va confermato il diniego di concessione dell'autorizzazione richiesta e di rimessione della causa sul ruolo a tali fini.
Delimitazione del thema decidendum e qualificazione della domanda
Passando all'esame del merito della controversia va premesso che l'attrice nel libello introduttivo ha dedotto che:1) in data 29.10.2012 in Napoli alla Piazza Muzii all'altezza del civico 20, si verificava uno sprofondamento della strada pubblica (per una lunghezza pagina 4 di 10 di circa 7,00mt. e per circa 0,70mt di larghezza) determinato dall'erronea esecuzione di lavori di scavo ad opera della società 2) intervenuto sul posto il Comune di CP_5
Napoli accertava la responsabilità di detta società, avendo la stessa, peraltro, realizzato i citati lavori in assenza di autorizzazione;
3) al fine di eliminare lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, il ordinava all'attrice, che era, Controparte_1
all'epoca, impegnata nell'esecuzione di opere di finiture del parcheggio interrato sottostante Piazza Muzii, di provvedere con somma urgenza al ripristino dello stato dei luoghi;
4) l'attrice, dopo aver eseguito le opere di messa in sicurezza dell'area in questione, chiedeva al di sollevarla dalle spese sostenute pari a Controparte_1
complessivi euro 6.576,34, ma tale richiesta rimaneva priva di riscontro.
Sulla scorta di tale premessa fattuale, l'istante, invocando gli artt. 2051 e 2043 c.c. e assumendo la responsabilità del quale custode della pubblica strada Controparte_1
tenuto alla manutenzione della stessa, ha chiesto che lo stesso fosse condannato a restituire in suo favore l'importo indicato in precedenza, pari al valore dei lavori di ripristino, allegando, all'uopo computo metrico.
Con la comparsa conclusionale l'istante ha dedotto che l'obbligazione di pagamento del deriverebbe, sia dalla violazione da parte dello stesso del proprio obbligo di CP_1
manutenzione e custodia della cosa pubblica, sia dal rapporto obbligatorio sorto in virtù dell'atto amministrativo con cui è stata ordinata la riparazione della strada di proprietà dell'ente.
A ciò si aggiunga che solo in sede di precisazione delle conclusioni la parte attrice ha introdotto, ad ulteriore fondamento della propria domanda, il tema dell'indebito arricchimento del Controparte_1
Di contro, la difesa del ha eccepito, preliminarmente, la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva e/o carenza di titolarità dell'obbligazione, sostenendo la responsabilità esclusiva della società che avrebbe determinato il dissesto stradale, ovvero la ed aggiungendo che la società attrice era stata autorizzata ad CP_5
eseguire i lavori di ripristino, in quanto gli stessi erano diretti a preservare il proprio pagina 5 di 10 cantiere e, dunque, non a soddisfare esclusivamente l'interesse dell'amministrazione.
Ha, in ogni caso, eccepito l'impossibilità dell'amministrazione di procedere al pagamento della somma richiesta in difetto dei requisiti utili al perfezionamento dell'incarico, ovvero la stipula di un contratto scritto, seppure successivo al verbale di somma urgenza, nonché la copertura finanziaria, da assicurarsi attraverso la specifica procedura disciplinata dall'art. 191, comma 3, TUEL.
Orbene, così, sinteticamente ricostruite le rispettive difese, occorre, in primo luogo, circoscrivere la domanda e, poi, procedere alla corretta qualificazione giuridica della stessa.
Giova precisare che i riferimenti normativi invocati dall'istante (artt. 2051 e 2043 c.c.) non appaiono pertinenti alla fattispecie in esame. Invero, a parere di questo giudice, la domanda attorea non può rientrare nel novero delle azioni di responsabilità del custode per danni cagionati dalla cosa in custodia ex art. 2051 c.c. Ed invero dal tenore dell'atto introduttivo emerge con evidenza che l'attrice non ha inteso chiedere il risarcimento di un danno determinato dal bene in custodia (nella specie la pubblica via) bensì il pagamento delle lavorazioni eseguite, previa autorizzazione dei tecnici intervenuti, per eliminare il dissesto stradale descritto in precedenza;
dissesto che entrambe le parti, peraltro, hanno pacificamente attribuito all'attività di un terzo e, cioè, alle opere di scavo realizzate da dipendente della società CP_5
Ne discende che la domanda in esame, vertendo sulla richiesta di pagamento di opere eseguite su incarico e nell'interesse del va correttamente ricondotta Controparte_1
nell'alveo dei rapporti di prestazione d'opera resa da un privato in favore della P.A.
Ciò posto, il thema decidendum va circoscritto alla sola domanda di adempimento della predetta obbligazione, poiché quella di arricchimento senza giusta causa, peraltro solo palesata in sede di precisazione delle conclusioni e non reiterata e/o illustrata nella comparsa conclusionale, sarebbe comunque inammissibile perché domanda nuova tardivamente proposta. Sul punto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano pagina 6 di 10 entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla causa petendi (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione, nonché, ove l'arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente), sia quanto al petitum (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo) (cfr. Cass. Civ. n. 8582/13;
Cass. Civ. n. 12628/10).
Merito della controversia
Nel merito la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Come anticipato, la presente controversia ha ad oggetto la richiesta da parte della società attrice di condanna dell'amministrazione locale al pagamento di un credito, nascente dall'esecuzione dei lavori di somma urgenza autorizzati nel verbale di sopralluogo congiunto del 30.10.2012 prot. n. PG/2012/828897.
Orbene, ai fini della decisione, va ricordato che l'attività negoziale della p.a. è soggetta a specifiche condizioni e limitazioni apposte direttamente dal legislatore, costituite dalle regole c.d. dell'evidenza pubblica che presidiano e condizionano detta attività.
Proprio in ragione dei principi di evidenza pubblica, i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8574/2023; Cass. Civ. n. 20690/2016;
Cass. Civ. n. 21477/2013).
Facendo applicazione dei principi esposti, nel caso in esame, la veste pubblicistica dell'ente committente imponeva la stipula, in forma scritta e sotto pena di nullità, di un valido contratto per l'affidamento delle opere eseguite dalla società attrice.
Orbene, a parere di chi scrive, il verbale prot. n. PG/2012/828897 del 30.10.2012 non può assolvere alla funzione di valido contratto di conferimento di incarico da parte della pubblica amministrazione in favore del privato, difettando di una chiara volontà da parte pagina 7 di 10 del funzionario di assunzione dell'obbligazione di pagamento (seppure non dettagliatamente definita nella sua entità) in capo all'ente pubblico.
Ed invero, nel verbale de quo, dopo l'esposizione della causa del dissesto stradale provocato da un terzo e dei rischi che detto dissesto avrebbe potuto arrecare al cantiere della società istante appaltatrice dei lavori di realizzazione di un garage sotterraneo in
Piazza Muzii, tra l'altro, si legge: “l'impresa … vista Controparte_6
l'emergenza del caso, curerà il ripristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d'arte, riservandosi eventuali richieste di danno al responsabile dello scavo”.
Ritiene la scrivente, dunque, che dal documento in questione, privo delle indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi ed al compenso da corrispondere all'imprenditore privato, non possa affatto desumersi la concreta instaurazione del rapporto negoziale, fonte della invocata obbligazione di pagamento.
A ciò si aggiunga che, pur a voler prescindere dalle superiori considerazioni, il rapporto di affidamento dell'opera di cui trattasi difetterebbe comunque della prova dell'assunzione, da parte del di un valido impegno di spesa in Controparte_1
ossequio al disposto di cui all'art. 191 primo comma T.U.E.L.
In argomento, va evidenziato che, pur potendo una situazione emergenziale giustificare l'affidamento di un incarico in assenza di un preventivo impegno contabile, tale conferimento, per espressa previsione di legge, deve essere seguito da una precisa procedura di regolarizzazione.
Nello specifico, l'articolo 191 T.U.E.L., al comma 3, nella versione ratione temporis applicabile, dispone che: “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di
pagina 8 di 10 deliberazione della proposta da parte della Giunta e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”.
Inoltre, l'art. 194, comma 1, lett. e) T.U.E.L. consente all'ente di riconoscere, con espressa delibera approvata dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 193 comma 2,
l'utilità economica della prestazione resa dal privato che ha realizzato l'opera pur in difetto di una regolare preventiva delibera di approvazione della spesa da parte dell'ente committente, onde procedere al pagamento delle spettanze mediante inserimento della relativa voce di spesa fra i debiti fuori bilancio dell'ente.
Il comma 4° del già citato articolo 191, infine, stabilisce che “Nel caso in cui vi è stata
l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
Orbene, nel caso di specie, poichè è pacifico che i lavori in questione non sono stati regolarmente contabilizzati dall'ente, nemmeno con procedura autorizzativa postuma, avrebbe potuto, al più, trovare applicazione il principio di cui all'art. 191 comma 4
TUEL, per cui il rapporto si sarebbe dovuto considerare instaurato direttamente tra l'impresa esecutrice ed il singolo funzionario che avrebbe, stando a quanto affermato dalla parte attrice, ordinato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con il verbale del
30.12.2012 (posto il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., proponibile in via del tutto residuale in caso di omesso riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte della P.A. e di infruttuoso esperimento dell'azione diretta nei confronti del funzionario).
Alla luce di quanto esposto, dunque, ritiene la scrivente che la domanda attorea vada respinta.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
pagina 9 di 10 La regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, scaglione di riferimento compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 ed in relazione ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza del CP_1
spese liquidate in euro 5.077,00 per compensi oltre al 15 % a titolo di
[...]
rimborso forfettario per spese generali ed IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Napoli il 25.09.2025
IL GIUDICE UNICO
dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 1981 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2022, riservato in decisione all'udienza del 19.05.2025
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola
Lavorgna presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Carducci 37
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
e difeso, in sostituzione di precedente difensore, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio
Maria Ferrari e con lo stesso elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale in Napoli P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo
CONVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
All'udienza del 19.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice: “… richiamando integralmente le deduzioni ed eccezioni spiegate nell'atto introduttivo e negli scritti difensivi, insiste per l'autorizzazione della chiamata in causa del terzo per come già richiesta congiuntamente con la parte convenuta. In subordine, ritenuto che la causa sia documentale attesa la prova dell'ordine impartito dal
[...]
all'attrice di effettuazione dei lavori di urgenza su suolo di proprietà pubblica CP_1
nonché dell'effettivo indebito arricchimento tratto dal chiede che la Controparte_1
causa venga trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.”; parte convenuta: “… 1. Respingere la domanda nel merito, per difetto di legittimazione passiva dell'Ente e, in ogni caso, per la mancanza di contratto in forma scritta avente ad oggetto la prestazione svolta dalla Società;
2. Dichiarare inammissibile, perchè tardiva, la domanda di ingiustificato arricchimento affiorante tra le righe delle conclusioni depositate da controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Tanto premesso va in sintesi evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato,
premettendo di aver eseguito, in una situazione di Parte_1
pericolo per la pubblica incolumità, alcuni lavori di ripristino della pubblica strada ordinati dal ha evocato in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Controparte_1
predetto ente, in persona del sindaco p.t., per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a vedersi tener indenne e vedersi restituiti le spese sostenute per il ripristino della pubblica via di proprietà del Controparte_1
pagina 2 di 10 e conseguenzialmente condannare il o chi per esso alla refusione Controparte_1
dell'importo di €6.576,34 per i lavori eseguiti oltre oneri ed interessi legali e moratori ex D.lgs.231/02 dalla data dell'evento sino alla data di effettivo soddisfo ovvero in qualsiasi altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio e ritenuta congrua dal giudicante;
3) condannare il convenuto ente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite oltre C.T.P., C.T.U., accessori, IVA e CPA come per legge”.
Costituitosi in giudizio il ha eccepito il “difetto di Controparte_1
legittimazione/titolarità passiva del , nonchè la “mancanza di contratto scritto CP_1
e copertura contabile” e, solo in via subordinata, ha contestato il quantum della richiesta attorea;
ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda ed, in subordine, per la riduzione della somma richiesta.
Rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, formulata da parte attrice nella prima udienza di comparizione e trattazione, concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., le parti non hanno chiesto di espletare ulteriore attività istruttoria e, pertanto, la causa, una volta ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.05.2025, allorquando è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Procedibilità della domanda
In via preliminare, la domanda va dichiarata procedibile, avendo parte attrice dato prova documentale di aver regolarmente inviato al convenuto, tramite la comunicazione a mezzo pec 30.11.2017, l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro.
Sulla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
Va, preliminarmente,evidenziato che la parte attrice, in prima udienza, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società ritenuta responsabile del CP_3
dissesto stradale oggetto dei lavori di ripristino eseguiti da Parte_1
nonché il dott. nella qualità di dirigente p.t. della Quinta
[...] CP_4
pagina 3 di 10 Municipalità del Comune di Napoli ed, a seguito del rigetto di tale istanza, ha reiterato la medesima richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul punto, giova ribadire quanto già esposto con l'ordinanza resa in data 17.5.2022, ovvero che, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa di terzi, su richiesta dell'attore, è ammissibile solo quando l'esigenza scaturisca dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta.
Rilevato, quindi, che dalla documentazione allegata all'atto di citazione (cfr. doc. affoliati nn. 1 e 2) risulta la proposizione di richieste di natura indennitaria e/o risarcitoria anche nei confronti dei terzi di cui si è chiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa, si è imposto il rigetto della domanda.
In questa sede va aggiunto che non risulta utile a scalfire tale conclusione la tesi di parte attrice secondo la quale la propria domanda sarebbe scaturita dalle difese di controparte e ciò in quanto, prima di allora, era stata in attesa degli accertamenti che l'ente pubblico si era riservato di effettuare in ordine alla effettiva responsabilità della Tale CP_5
affermazione non coglie nel segno poiché già dagli accertamenti eseguiti in sede di sopralluogo effettuato dai tecnici del in contraddittorio con il responsabile del CP_1
cantiere della società attrice, era possibile per l'istante l'individuazione del soggetto debitore cui eventualmente rivolgere la propria pretesa di pagamento, come provato dal verbale di intervento del 30.10.2012, ove la già veniva indicata quale CP_5
possibile responsabile del dissesto stradale in questione ed il si Controparte_1
riservava di accertare l'esatta identità del responsabile dello scavo solo al fine di provvedere all'erogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Per le considerazioni esposte va confermato il diniego di concessione dell'autorizzazione richiesta e di rimessione della causa sul ruolo a tali fini.
Delimitazione del thema decidendum e qualificazione della domanda
Passando all'esame del merito della controversia va premesso che l'attrice nel libello introduttivo ha dedotto che:1) in data 29.10.2012 in Napoli alla Piazza Muzii all'altezza del civico 20, si verificava uno sprofondamento della strada pubblica (per una lunghezza pagina 4 di 10 di circa 7,00mt. e per circa 0,70mt di larghezza) determinato dall'erronea esecuzione di lavori di scavo ad opera della società 2) intervenuto sul posto il Comune di CP_5
Napoli accertava la responsabilità di detta società, avendo la stessa, peraltro, realizzato i citati lavori in assenza di autorizzazione;
3) al fine di eliminare lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, il ordinava all'attrice, che era, Controparte_1
all'epoca, impegnata nell'esecuzione di opere di finiture del parcheggio interrato sottostante Piazza Muzii, di provvedere con somma urgenza al ripristino dello stato dei luoghi;
4) l'attrice, dopo aver eseguito le opere di messa in sicurezza dell'area in questione, chiedeva al di sollevarla dalle spese sostenute pari a Controparte_1
complessivi euro 6.576,34, ma tale richiesta rimaneva priva di riscontro.
Sulla scorta di tale premessa fattuale, l'istante, invocando gli artt. 2051 e 2043 c.c. e assumendo la responsabilità del quale custode della pubblica strada Controparte_1
tenuto alla manutenzione della stessa, ha chiesto che lo stesso fosse condannato a restituire in suo favore l'importo indicato in precedenza, pari al valore dei lavori di ripristino, allegando, all'uopo computo metrico.
Con la comparsa conclusionale l'istante ha dedotto che l'obbligazione di pagamento del deriverebbe, sia dalla violazione da parte dello stesso del proprio obbligo di CP_1
manutenzione e custodia della cosa pubblica, sia dal rapporto obbligatorio sorto in virtù dell'atto amministrativo con cui è stata ordinata la riparazione della strada di proprietà dell'ente.
A ciò si aggiunga che solo in sede di precisazione delle conclusioni la parte attrice ha introdotto, ad ulteriore fondamento della propria domanda, il tema dell'indebito arricchimento del Controparte_1
Di contro, la difesa del ha eccepito, preliminarmente, la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva e/o carenza di titolarità dell'obbligazione, sostenendo la responsabilità esclusiva della società che avrebbe determinato il dissesto stradale, ovvero la ed aggiungendo che la società attrice era stata autorizzata ad CP_5
eseguire i lavori di ripristino, in quanto gli stessi erano diretti a preservare il proprio pagina 5 di 10 cantiere e, dunque, non a soddisfare esclusivamente l'interesse dell'amministrazione.
Ha, in ogni caso, eccepito l'impossibilità dell'amministrazione di procedere al pagamento della somma richiesta in difetto dei requisiti utili al perfezionamento dell'incarico, ovvero la stipula di un contratto scritto, seppure successivo al verbale di somma urgenza, nonché la copertura finanziaria, da assicurarsi attraverso la specifica procedura disciplinata dall'art. 191, comma 3, TUEL.
Orbene, così, sinteticamente ricostruite le rispettive difese, occorre, in primo luogo, circoscrivere la domanda e, poi, procedere alla corretta qualificazione giuridica della stessa.
Giova precisare che i riferimenti normativi invocati dall'istante (artt. 2051 e 2043 c.c.) non appaiono pertinenti alla fattispecie in esame. Invero, a parere di questo giudice, la domanda attorea non può rientrare nel novero delle azioni di responsabilità del custode per danni cagionati dalla cosa in custodia ex art. 2051 c.c. Ed invero dal tenore dell'atto introduttivo emerge con evidenza che l'attrice non ha inteso chiedere il risarcimento di un danno determinato dal bene in custodia (nella specie la pubblica via) bensì il pagamento delle lavorazioni eseguite, previa autorizzazione dei tecnici intervenuti, per eliminare il dissesto stradale descritto in precedenza;
dissesto che entrambe le parti, peraltro, hanno pacificamente attribuito all'attività di un terzo e, cioè, alle opere di scavo realizzate da dipendente della società CP_5
Ne discende che la domanda in esame, vertendo sulla richiesta di pagamento di opere eseguite su incarico e nell'interesse del va correttamente ricondotta Controparte_1
nell'alveo dei rapporti di prestazione d'opera resa da un privato in favore della P.A.
Ciò posto, il thema decidendum va circoscritto alla sola domanda di adempimento della predetta obbligazione, poiché quella di arricchimento senza giusta causa, peraltro solo palesata in sede di precisazione delle conclusioni e non reiterata e/o illustrata nella comparsa conclusionale, sarebbe comunque inammissibile perché domanda nuova tardivamente proposta. Sul punto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano pagina 6 di 10 entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla causa petendi (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione, nonché, ove l'arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente), sia quanto al petitum (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo) (cfr. Cass. Civ. n. 8582/13;
Cass. Civ. n. 12628/10).
Merito della controversia
Nel merito la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Come anticipato, la presente controversia ha ad oggetto la richiesta da parte della società attrice di condanna dell'amministrazione locale al pagamento di un credito, nascente dall'esecuzione dei lavori di somma urgenza autorizzati nel verbale di sopralluogo congiunto del 30.10.2012 prot. n. PG/2012/828897.
Orbene, ai fini della decisione, va ricordato che l'attività negoziale della p.a. è soggetta a specifiche condizioni e limitazioni apposte direttamente dal legislatore, costituite dalle regole c.d. dell'evidenza pubblica che presidiano e condizionano detta attività.
Proprio in ragione dei principi di evidenza pubblica, i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8574/2023; Cass. Civ. n. 20690/2016;
Cass. Civ. n. 21477/2013).
Facendo applicazione dei principi esposti, nel caso in esame, la veste pubblicistica dell'ente committente imponeva la stipula, in forma scritta e sotto pena di nullità, di un valido contratto per l'affidamento delle opere eseguite dalla società attrice.
Orbene, a parere di chi scrive, il verbale prot. n. PG/2012/828897 del 30.10.2012 non può assolvere alla funzione di valido contratto di conferimento di incarico da parte della pubblica amministrazione in favore del privato, difettando di una chiara volontà da parte pagina 7 di 10 del funzionario di assunzione dell'obbligazione di pagamento (seppure non dettagliatamente definita nella sua entità) in capo all'ente pubblico.
Ed invero, nel verbale de quo, dopo l'esposizione della causa del dissesto stradale provocato da un terzo e dei rischi che detto dissesto avrebbe potuto arrecare al cantiere della società istante appaltatrice dei lavori di realizzazione di un garage sotterraneo in
Piazza Muzii, tra l'altro, si legge: “l'impresa … vista Controparte_6
l'emergenza del caso, curerà il ripristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d'arte, riservandosi eventuali richieste di danno al responsabile dello scavo”.
Ritiene la scrivente, dunque, che dal documento in questione, privo delle indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi ed al compenso da corrispondere all'imprenditore privato, non possa affatto desumersi la concreta instaurazione del rapporto negoziale, fonte della invocata obbligazione di pagamento.
A ciò si aggiunga che, pur a voler prescindere dalle superiori considerazioni, il rapporto di affidamento dell'opera di cui trattasi difetterebbe comunque della prova dell'assunzione, da parte del di un valido impegno di spesa in Controparte_1
ossequio al disposto di cui all'art. 191 primo comma T.U.E.L.
In argomento, va evidenziato che, pur potendo una situazione emergenziale giustificare l'affidamento di un incarico in assenza di un preventivo impegno contabile, tale conferimento, per espressa previsione di legge, deve essere seguito da una precisa procedura di regolarizzazione.
Nello specifico, l'articolo 191 T.U.E.L., al comma 3, nella versione ratione temporis applicabile, dispone che: “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di
pagina 8 di 10 deliberazione della proposta da parte della Giunta e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”.
Inoltre, l'art. 194, comma 1, lett. e) T.U.E.L. consente all'ente di riconoscere, con espressa delibera approvata dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 193 comma 2,
l'utilità economica della prestazione resa dal privato che ha realizzato l'opera pur in difetto di una regolare preventiva delibera di approvazione della spesa da parte dell'ente committente, onde procedere al pagamento delle spettanze mediante inserimento della relativa voce di spesa fra i debiti fuori bilancio dell'ente.
Il comma 4° del già citato articolo 191, infine, stabilisce che “Nel caso in cui vi è stata
l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
Orbene, nel caso di specie, poichè è pacifico che i lavori in questione non sono stati regolarmente contabilizzati dall'ente, nemmeno con procedura autorizzativa postuma, avrebbe potuto, al più, trovare applicazione il principio di cui all'art. 191 comma 4
TUEL, per cui il rapporto si sarebbe dovuto considerare instaurato direttamente tra l'impresa esecutrice ed il singolo funzionario che avrebbe, stando a quanto affermato dalla parte attrice, ordinato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con il verbale del
30.12.2012 (posto il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., proponibile in via del tutto residuale in caso di omesso riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte della P.A. e di infruttuoso esperimento dell'azione diretta nei confronti del funzionario).
Alla luce di quanto esposto, dunque, ritiene la scrivente che la domanda attorea vada respinta.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
pagina 9 di 10 La regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, scaglione di riferimento compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 ed in relazione ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza del CP_1
spese liquidate in euro 5.077,00 per compensi oltre al 15 % a titolo di
[...]
rimborso forfettario per spese generali ed IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Napoli il 25.09.2025
IL GIUDICE UNICO
dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 10 di 10