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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/08/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 83/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 83/2025 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto
da
(c.f. ), nata ad [...], il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...]
e
(c.f.: ), nato ad [...], il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Marco Azzarito CANNELLA del Foro di Lamezia Terme (c.f. ), che chiede l'invio delle C.F._3 comunicazioni al numero di fax 0968-431053 od al suo indirizzo di posta elettronica certificata: e presso il cui studio sito in Curinga ( CZ) al Email_1 vico Cefalì n. 8 sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 24.01.2025, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni in EA (Cs) in data 20.12.1998, giusta atto trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. N. 74 parte II serie A - anno 1998, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nate due figlie e precisamente (c.f. Persona_1
), nata il [...] in [...] e residente in [...], e (c.f. ), nata il [...] in Controparte_1 C.F._5 Catanzaro (Cz) e residente in [...].
I coniugi ricorrenti rilevano altresì:
- che da diversi anni i coniugi hanno constatato essere venuta meno l'affectio maritalis con IGnificativa incomunicabilità e permanente contrasto;
- che, essendo ormai venuta meno la comunione materiale e spirituale, la prosecuzione della convivenza si è resa insostenibile;
- che ciascun coniuge gode, comunque, di propria adeguata indipendenza economica;
- che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto in data 12.05.2025 il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
2 – i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione;
– la residenza abituale dei figli maggiorenni non ancora economicamente sufficienti è fissata presso la casa coniugale sita in EA, alla via Dogana 270, con libertà per gli stessi di dimorare, secondo le proprie eIGenze e per il tempo ritenuto necessario, indifferentemente presso la madre o presso il padre;
– la casa coniugale, sita in EA, alla via Dogana 270, è assegnata al padre IG. Pt_2
[...]
– grava su ciascun genitore l'obbligo del versamento mensile della somma pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00) in favore di ogni figlio quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondere il giorno cinque di ogni mese, tramite la modalità di pagamento ritenuta più opportuna, nonché l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 50% per ogni genitore;
– i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili, ivi compresi i beni mobili registrati che restano assegnati al rispettivo intestatario;
– i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano, reciprocamente, alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
– a definitivo regolamento economico, i coniugi dichiarano inoltre che, al momento della stipula del presente accordo, nessuna pendenza debitoria pregressa risulta o è addebitabile al IG.
e alla IG.ra e di aver provveduto ad estinguere ogni Parte_2 Parte_1 pregressa pendenza debitoria fra essi, sicché nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi anche a tale titolo;
– in ordine al regime fiscale, la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata soltanto dalla IG.ra e la deduzione per i figli a carico sarà effettuata, Parte_1 salvo diverso e successivo accordo solo dalla IG.ra . In ogni caso, al fine Parte_1 di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali, ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo benefìcio. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio della sola IG.ra . Parte_1
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni ed alla presa d'atto degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via parziale sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da e Parte_1 Parte_2 nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 83/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei predetti coniugi, il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni in EA (Cs) in data 20.12.1998, giusta atto trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n.. 74 parte II serie A - anno 1998;
- prende atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati e qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di EA (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di EA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Paola, così deciso in data 10.06.2025 Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 83/2025 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto
da
(c.f. ), nata ad [...], il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...]
e
(c.f.: ), nato ad [...], il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Marco Azzarito CANNELLA del Foro di Lamezia Terme (c.f. ), che chiede l'invio delle C.F._3 comunicazioni al numero di fax 0968-431053 od al suo indirizzo di posta elettronica certificata: e presso il cui studio sito in Curinga ( CZ) al Email_1 vico Cefalì n. 8 sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 24.01.2025, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni in EA (Cs) in data 20.12.1998, giusta atto trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. N. 74 parte II serie A - anno 1998, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nate due figlie e precisamente (c.f. Persona_1
), nata il [...] in [...] e residente in [...], e (c.f. ), nata il [...] in Controparte_1 C.F._5 Catanzaro (Cz) e residente in [...].
I coniugi ricorrenti rilevano altresì:
- che da diversi anni i coniugi hanno constatato essere venuta meno l'affectio maritalis con IGnificativa incomunicabilità e permanente contrasto;
- che, essendo ormai venuta meno la comunione materiale e spirituale, la prosecuzione della convivenza si è resa insostenibile;
- che ciascun coniuge gode, comunque, di propria adeguata indipendenza economica;
- che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto in data 12.05.2025 il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
2 – i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione;
– la residenza abituale dei figli maggiorenni non ancora economicamente sufficienti è fissata presso la casa coniugale sita in EA, alla via Dogana 270, con libertà per gli stessi di dimorare, secondo le proprie eIGenze e per il tempo ritenuto necessario, indifferentemente presso la madre o presso il padre;
– la casa coniugale, sita in EA, alla via Dogana 270, è assegnata al padre IG. Pt_2
[...]
– grava su ciascun genitore l'obbligo del versamento mensile della somma pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00) in favore di ogni figlio quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondere il giorno cinque di ogni mese, tramite la modalità di pagamento ritenuta più opportuna, nonché l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 50% per ogni genitore;
– i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili, ivi compresi i beni mobili registrati che restano assegnati al rispettivo intestatario;
– i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano, reciprocamente, alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
– a definitivo regolamento economico, i coniugi dichiarano inoltre che, al momento della stipula del presente accordo, nessuna pendenza debitoria pregressa risulta o è addebitabile al IG.
e alla IG.ra e di aver provveduto ad estinguere ogni Parte_2 Parte_1 pregressa pendenza debitoria fra essi, sicché nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi anche a tale titolo;
– in ordine al regime fiscale, la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata soltanto dalla IG.ra e la deduzione per i figli a carico sarà effettuata, Parte_1 salvo diverso e successivo accordo solo dalla IG.ra . In ogni caso, al fine Parte_1 di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali, ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo benefìcio. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio della sola IG.ra . Parte_1
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni ed alla presa d'atto degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via parziale sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da e Parte_1 Parte_2 nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 83/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei predetti coniugi, il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni in EA (Cs) in data 20.12.1998, giusta atto trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n.. 74 parte II serie A - anno 1998;
- prende atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati e qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di EA (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di EA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Paola, così deciso in data 10.06.2025 Il Presidente
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