Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di fallimento, è legittima la richiesta di ammissione al passivo in via ipotecaria avanzata da una banca con riferimento ad un mutuo ipotecario (nella specie, 180 milioni) erogato al cliente poi fallito mediante accreditamento della somma mutuata su di un conto corrente già in precedenza aperto in favore dello stesso con affidamento entro una determinata somma (nella specie, 100 milioni), anche se tale conto presenti, all'epoca della erogazione del mutuo, già un saldo passivo (nella specie, 280 milioni), poiché, con riferimento al saldo debitorio esistente al momento della costituzione dell'ipoteca accessoria al mutuo, è necessario distinguere tra debito preesistente scaduto, pari alla differenza tra il saldo passivo e l'ammontare dell'affidamento (nella specie, differenza pari a 180 milioni, immediatamente esigibile dalla banca secondo i principi generali in tema di conto corrente non affidato, o con limite di affidamento superato), e debito preesistente non scaduto, pari all'importo dell'affidamento in c/c, così che, in relazione al primo dei detti importi (non assistito da affidamento e, perciò) immediatamente esigibile, non sussistendo le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 67 comma primo n. 3 legge fall. (revoca di ipoteca volontaria perché costituita nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per un debito preesistente non scaduto), l'ammissione al passivo con prelazione ipotecaria non trova ostacolo nella circostanza che la somma mutuata non sia mai stata, in concreto, messa a disposizione del fallito, ma soltanto annotata sul suo conto corrente, con la conseguenza pratica di consentire la costituzione di un vincolo reale a garanzia ad una esposizione debitoria in precedenza non garantita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ DELL'ISOLA DI TA SA CI & C Snc, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO OJETTI 16, presso l'avvocato GIUSEPPE MACCARONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI DE BIASI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CREDITO BERGAMASCO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 1, presso l'avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO AIROLDI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 615/96 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 21/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Credito Bergamasco s.p.a. chiedeva di essere ammesso, in via ipotecaria, al passivo del fallimento della s.n.c. " Società dell'isola di RO RA & C." per l'importo di lire 214.142.512, corrispondente al capitale ed accessori di un mutuo ipotecario erogato il 27 ottobre 1989 mediante accreditamento della somma mutuata ( 183. 480.834) sul conto corrente intrattenuto dalla s.n.c. " Società dell'isola di RO RA & C.", che all'epoca presentava un saldo debitore di lire 280.295.823=. Il giudice delegato ammetteva il credito (unitamente ad ulteriore importo corrispondente al saldo finale del conto corrente) soltanto in via chirografaria, ritenendo che lo stesso era assistito da una ipoteca volontaria, che doveva essere revocata perché costituita nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (10 ottobre 1991) per un debito preesistente non scaduto.
A seguito di opposizione allo stato passivo del Credito Bergamasco s.p.a., il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 24 novembre 1993, rigettava l'opposizione.
Il Credito Bergamasco s.p.a. proponeva appello e la Corte di appello di Milano, pur condividendo la tesi del primo giudice, secondo cui la somma mutuata non era mai stata messa concretamente a disposizione della fallita società, in quanto soltanto annotata sul conto corrente, con la sola conseguenza pratica che era stata costituita una ipoteca a garanzia di una esposizione prima non garantita, osservava che il conto corrente intrattenuto dalla s.n.c. " Società dell'isola di RO RA & C." era assistito da una apertura di credito per l'importo di lire 100.000.000=, con la conseguenza che rispetto al saldo passivo esistente al momento della costituzione dell'ipoteca (lire 280.295.823) si doveva distinguere il debito preesistente scaduto, pari alla differenza tra il saldo passivo e l'ammontare dell'affidamento, ed il debito preesistente non scaduto. Pertanto, in relazione al primo importo, non assistito da affidamento e perciò immediatamente esigibile, non sussistevano le condizioni per dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67, 1 comma, n.
3. Per tale ragione la Corte di appello, in riforma della sentenza impugnata, ammetteva con prelazione ipotecaria anziché in via chirografaria il Credito Bergamasco s.p.a. al passivo del fallimento della s.n.c. " Società dell'isola di RO RA & C." per l'importo di lire 180.295.823=, oltre accessori, per un totale di lire 210.425.250=.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il fallimento della s.n.c. " Società dell'isola di RO RA & C.". Il Credito Bergamasco s.p.a. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1845 e 1855 c.c. e dell'art. 67, 1 comma, nn. 3 e 4 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. In particolare, il Credito Bergamasco s.p.a. si duole che la Corte di merito abbia distinto, nell'ambito di un unico rapporto di conto corrente, in cui il saldo passivo aveva oltrepassato il limite di affidamento, un debito scaduto, corrispondente alla esposizione oltre il limite di affidamento, ed un debito non scaduto rientrante in tale limite. Tale distinzione, secondo il ricorrente, è in contrasto con il disposto degli artt. 1845 e 1855 c.c., tenuto conto che il contratto di conto corrente è un contratto a tempo indeterminato ed il Credito Bergamasco s.p.a. non aveva comunicato alcun recesso ne' aveva richiesto il rientro delle somme eccedenti il limite di affidamento. Il ricorso è infondato. La possibilità che in relazione ad un unico rapporto obbligatorio possa distinguersi un debito scaduto da un debito non scaduto non può, in generale, essere messa in discussione poiché le parti ben possono prevedere il frazionamento di una prestazione e tempi diversi per l'adempimento. Con specifico riferimento alla disciplina, invocata dal ricorrente, della apertura di credito e del conto corrente bancario, si deve escludere che il credito della banca, nel caso di superamento del limite dell'affidamento, debba essere considerato unitariamente e divenga, in relazione all'intero importo, esigibile soltanto al momento del recesso. Anche in pendenza del rapporto, quando il conto sia scoperto, perché non assistito da apertura di credito o perché il relativo limite sia stato superato, sussiste un credito immediatamente esigibile della banca. Tale, infatti, si deve qualificare il credito della banca risultante dal saldo del conto corrente, quando per la mancanza di una apertura di credito o per il superamento del relativo importo, sia insussistente l'obbligo della stessa banca di tenere la somma a disposizione del cliente per un periodo prestabilito o a tempo indeterminato. La circostanza che la banca, sulla base di un accordo con il cliente o con autonoma determinazione, abbia eseguito ordini di pagamento impartiti dal cliente al di là dei fondi disponibili viene a conformare la concessione del credito come un accidente del rapporto di conto corrente, da cui risulta quindi assorbita ed al cui regolamento (legale e pattizio) rimane assoggettata. In particolare, è assoggettata alla regola propria del conto corrente bancario in base alla quale ognuna delle parti ha il diritto di esigere l'immediato pagamento del saldo a suo favore. Su tale presupposto, del resto, si fonda, a partire dalla sentenza 18 ottobre 1982, n. 5413, l'ormai consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ex pluribus, Cass. 11 settembre 1998, n. 9018) che alle rimesse in conto corrente attribuisce natura solutoria o ripristinatoria della provvista a secondo che il conto corrente sia scoperto o soltanto passivo. Esattamente, pertanto, nell'ambito del saldo passivo del conto corrente, la Corte di merito ha distinto tra debito scaduto e debito non scaduto ed ha imputato anzitutto al primo, ex art. 1193 cod. civ., l'accredito della somma erogata con il mutuo ipotecario e soltanto per il residuo al secondo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio che liquida, quanto agli onorari, in lire 7.000.000= oltre lire 200.000 per spese vive.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998. Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 1999.