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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/12/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1306/2025 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine – sezione 1° Civile - in persona del giudice dr.ssa Laura Di Lauro ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1306 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 28/2025 del Giudice di Pace di Udine.
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. BRANCA MARIA, presso il cui studio sito in Sassari, alla VIA ROMA n. 120, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(c.f.: - p. i.v.a.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio
EL e dall'avv. Carlo Maria Martino
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate da parte appellante il 3.12.2025 e dall'appellata il
2.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Udine, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 11 del 24/08/2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di Euro 1.074,00 di cui € 800,00 a titolo di canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, L. 27 dicembre 2019, n. 160, riferito all'anno 2022, ed € 274,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento,
1 R.G. n. 1306/2025 a.c.
interessi, oneri di riscossione e spese di notifica, eccependo la carenza dei presupposti per l'applicazione del CUP nei confronti della stessa.
In particolare, nel giudizio di primo grado, la aveva dedotto, innanzitutto, di CP_1 non occupare suolo pubblico, né direttamente né in via mediata, essendo la propria attività limitata alla promozione e commercializzazione, nei confronti dei consumatori finali, di offerte per servizi di telefonia fissa, non fornite attraverso conduttori o cavi installati sul territorio del Comune di . Pt_1
In subordine, la ricorrente aveva eccepito l'inesigibilità del CUP invocando le previsioni del regolamento comunale, che, nel disciplinare il canone unico patrimoniale per l'occupazione di spazi pubblici, pone il pagamento a carico dell'operatore telefonico, titolare dell'atto di concessione.
Si costituiva, nel giudizio di primo grado, il , chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione, ritenendo la obbligata al pagamento del Canone Unico CP_1
Patrimoniale, in quanto operatore che eroga servizi di telecomunicazione sul territorio del in via mediata, quindi per tramite di terzi, utilizzando le Pt_1 Parte_1 infrastrutture, centraline e cavidotti appartenenti al titolare della concessione dell'occupazione del suolo pubblico e proprietario della rete.
Con sentenza n. 28/2025, il Giudice di Pace di Udine ha accolto l'opposizione, escludendo, nel caso di specie, che ricorra un'ipotesi di occupazione in via mediata, avverso la quale il ha proposto appello. Parte_1
In particolare, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il Giudice di
Pace erroneamente ritenuto applicabile l'ipotesi sub lett. a) del D.L. 146/2021, art. 5, comma 14 quinquies. Secondo l'appellante, tale previsione, quale norma di interpretazione autentica, riguarderebbe esclusivamente i settori in cui sussiste una netta separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti che svolgono attività di somministrazione e/o vendita per il tramite delle infrastrutture stesse, ossia ai settori del gas e dell'energia elettrica, separati per specifica imposizione normativa in attuazione di direttive dell'U.E. Diversamente, gli operatori di telefonia, che non possiedono cavi nel Contr Cont territorio, utilizzano collegamenti, come ad esempio , , e WLR, per CP_2 accedere alla centrale del concessionario. La stessa rete infrastrutturale viene utilizzata, dunque, da tutti gli operatori, sia dal titolare della concessione che dai suoi concorrenti commerciali. Secondo l'appellante, la fornirebbe i propri servizi in via CP_1
2 R.G. n. 1306/2025 a.c.
mediata, quindi per tramite di terzi, utilizzando, per sua stessa ammissione, le necessarie infrastrutture appartenenti al titolare della concessione dell'occupazione del suolo pubblico e proprietario della rete, non assumendo rilevanza la circostanza che la stessa non abbia installato i propri cavi fino all'utenza, atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma
831 della Legge n.160/2019, sarebbero obbligati al pagamento tutti i soggetti che utilizzino, a qualsiasi titolo, l'infrastruttura, anche in assenza di diretta occupazione del suolo pubblico. Tale impostazione troverebbe conferma nella circolare del MEF 1/DF del 2009, secondo cui ciascuna società che fruisce a qualunque titolo delle infrastrutture, deve corrispondere, direttamente al competente ente locale, gli importi dovuti, calcolati in base al numero delle utenze.
Il ha, dunque, chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 accertare la legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 11 del 24/08/2023, relativo al Canone Unico Patrimoniale, emesso nei confronti della con il CP_1 rigetto delle domande formulate da quest'ultima.
Si è costituita nel presente giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello, con CP_1 conferma della sentenza impugnata.
In particolare, secondo la difesa dell'odierna appellata, il legislatore ha inteso escludere, dal novero dei soggetti passivi del canone, gli operatori che commercializzano i servizi di telefonia fissa senza occupare suolo pubblico con propri cavi o proprie condutture
(ossia gli Operatori Commerciali), anche qualora essi si avvalgano delle infrastrutture di altri soggetti, senza tuttavia installarvi propri cavi. Ed invero, diversamente da quanto sostenuto dal , l'art. 5, comma 14-quinquies, lettere a) D.L. 21 Parte_1 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) riguarderebbe tutti i settori di mercato nei quali ricorra una separazione “tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale”, e tale separazione rileva quando sia frutto di “assetti normativi, regolamentari o contrattuali”.
In caso di accoglimento dell'appello proposto dal , la società Parte_1 CP_1 ha proposto appello incidentale, impugnando la sentenza di primo grado nella parte
[...] in cui ha omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta inesigibilità del CUP, atteso che, in base all'art. 37 bis del regolamento comunale, il pagamento del CUP (tanto per la occupazione diretta, quanto per l'occupazione in via mediata) potrebbe essere chiesto
3 R.G. n. 1306/2025 a.c.
esclusivamente all'operatore telefonico “titolare dell'atto di concessione all'occupazione”.
Ciò posto, occorre premettere che l'art. 1, comma 831 della L. n. 160/2019 è stato modificato dall'art. 1, comma 848, della L. n. 178/2020, entrata in vigore in data
1.1.2021.
All'esito della modifica, l'art. 1, comma 831, recita: “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”.
La norma, dunque, rispetto alla precedente formulazione, prevede un ulteriore e nuovo presupposto, sia soggettivo che oggettivo, a fondamento della pretesa del canone, introducendo la fattispecie dell'occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi, titolari di concessione.
Il termine “occupazione mediata” del suolo pubblico, introdotto dal comma 848 della legge n.178/2020, riprende un concetto già introdotto con la circolare MEF 20/01/2009
n.
1 - Dipartimento delle Finanze - Direzione federalismo fiscale, nella quale veniva chiarito che ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo, delle infrastrutture di telecomunicazioni, effettua un'occupazione del suolo pubblico, seppure in via mediata, attraverso l'utilizzazione dei cavi e delle condutture di altri soggetti.
Nella citata circolare (che concludeva per l'obbligo di pagamento di TOSAP e COSAP da parte degli occupanti mediati) sono svolte le seguenti considerazioni, tuttora attuali, circa la natura dell'occupazione mediata: “l'evoluzione tecnologica raggiunta nel settore dei servizi di pubblica utilità ha comportato che i cavi e le condutture che vengono installati sul suolo e nel sottosuolo siano suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici servizi, che non sono, però, titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, come ad esempio, avviene nel campo delle telecomunicazioni”.
4 R.G. n. 1306/2025 a.c.
Il comma 831 dell'articolo 1 della legge n.160/2019, come sostituito dall'art.1, comma
848 della L n.178/2020, è stato fatto oggetto di interpretazione autentica, introdotta con l'art. 5, comma 14-quinquies D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, inserito in sede conversione dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, che, in discontinuità rispetto al significato precedentemente attribuito al termine “occupazione mediata”, ha stabilito che:
a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale.
L'interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 si applica, per espressa previsione normativa, quando sussista la separazione fra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali.
È vero che nel settore delle telecomunicazioni la separazione non è attuata in via legislativa, a differenza di quanto, invece, si è verificato, ad esempio, nel settore del gas naturale con il D.Lgs.23 maggio 2000, n. 164, il cui art. 21 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione del gas da quella di vendita, e nel settore dell'energia elettrica, con il D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, il cui art. 1 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quella di vendita della stessa.
Tuttavia, nel settore delle telecomunicazioni la separazione tra titolare delle infrastrutture e titolari dei contratti di vendita può venire stabilita dagli operatori in via contrattuale, come accaduto nel caso in esame. Non è pertanto condivisibile quanto
5 R.G. n. 1306/2025 a.c.
sostenuto dall'appellante, secondo il quale detta norma di interpretazione autentica sarebbe da riferire esclusivamente alle società che operano nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, potendo estendersi anche al settore delle telecomunicazioni quando prevista in via contrattuale (cfr. in tal senso, Corte appello Venezia, 23/06/2025,
n. 2093).
Nel caso di specie è pacifico che, nel Comune di , non abbia posato Pt_1 CP_1 reti proprie, pertanto, deve escludersi in concreto che l'utilizzo delle reti da parte della possa qualificarsi come occupazione mediata. CP_1
In conclusione, l'appello non merita accoglimento e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (scaglione fino a
€ 1.100,00), limitatamente alla fase di studio, introduttiva e decisoria, con applicazione dei valori medi tariffari, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dai difensori.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal , avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Udine n. 28/2025, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
2. condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata, delle spese processuali del gravame, liquidate in € 462,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%;
3. condanna l'appellante al versamento, in favore dell'Erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Udine il 04/12/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Laura Di Lauro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine – sezione 1° Civile - in persona del giudice dr.ssa Laura Di Lauro ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1306 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 28/2025 del Giudice di Pace di Udine.
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. BRANCA MARIA, presso il cui studio sito in Sassari, alla VIA ROMA n. 120, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(c.f.: - p. i.v.a.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio
EL e dall'avv. Carlo Maria Martino
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate da parte appellante il 3.12.2025 e dall'appellata il
2.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Udine, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 11 del 24/08/2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di Euro 1.074,00 di cui € 800,00 a titolo di canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, L. 27 dicembre 2019, n. 160, riferito all'anno 2022, ed € 274,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento,
1 R.G. n. 1306/2025 a.c.
interessi, oneri di riscossione e spese di notifica, eccependo la carenza dei presupposti per l'applicazione del CUP nei confronti della stessa.
In particolare, nel giudizio di primo grado, la aveva dedotto, innanzitutto, di CP_1 non occupare suolo pubblico, né direttamente né in via mediata, essendo la propria attività limitata alla promozione e commercializzazione, nei confronti dei consumatori finali, di offerte per servizi di telefonia fissa, non fornite attraverso conduttori o cavi installati sul territorio del Comune di . Pt_1
In subordine, la ricorrente aveva eccepito l'inesigibilità del CUP invocando le previsioni del regolamento comunale, che, nel disciplinare il canone unico patrimoniale per l'occupazione di spazi pubblici, pone il pagamento a carico dell'operatore telefonico, titolare dell'atto di concessione.
Si costituiva, nel giudizio di primo grado, il , chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione, ritenendo la obbligata al pagamento del Canone Unico CP_1
Patrimoniale, in quanto operatore che eroga servizi di telecomunicazione sul territorio del in via mediata, quindi per tramite di terzi, utilizzando le Pt_1 Parte_1 infrastrutture, centraline e cavidotti appartenenti al titolare della concessione dell'occupazione del suolo pubblico e proprietario della rete.
Con sentenza n. 28/2025, il Giudice di Pace di Udine ha accolto l'opposizione, escludendo, nel caso di specie, che ricorra un'ipotesi di occupazione in via mediata, avverso la quale il ha proposto appello. Parte_1
In particolare, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il Giudice di
Pace erroneamente ritenuto applicabile l'ipotesi sub lett. a) del D.L. 146/2021, art. 5, comma 14 quinquies. Secondo l'appellante, tale previsione, quale norma di interpretazione autentica, riguarderebbe esclusivamente i settori in cui sussiste una netta separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti che svolgono attività di somministrazione e/o vendita per il tramite delle infrastrutture stesse, ossia ai settori del gas e dell'energia elettrica, separati per specifica imposizione normativa in attuazione di direttive dell'U.E. Diversamente, gli operatori di telefonia, che non possiedono cavi nel Contr Cont territorio, utilizzano collegamenti, come ad esempio , , e WLR, per CP_2 accedere alla centrale del concessionario. La stessa rete infrastrutturale viene utilizzata, dunque, da tutti gli operatori, sia dal titolare della concessione che dai suoi concorrenti commerciali. Secondo l'appellante, la fornirebbe i propri servizi in via CP_1
2 R.G. n. 1306/2025 a.c.
mediata, quindi per tramite di terzi, utilizzando, per sua stessa ammissione, le necessarie infrastrutture appartenenti al titolare della concessione dell'occupazione del suolo pubblico e proprietario della rete, non assumendo rilevanza la circostanza che la stessa non abbia installato i propri cavi fino all'utenza, atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma
831 della Legge n.160/2019, sarebbero obbligati al pagamento tutti i soggetti che utilizzino, a qualsiasi titolo, l'infrastruttura, anche in assenza di diretta occupazione del suolo pubblico. Tale impostazione troverebbe conferma nella circolare del MEF 1/DF del 2009, secondo cui ciascuna società che fruisce a qualunque titolo delle infrastrutture, deve corrispondere, direttamente al competente ente locale, gli importi dovuti, calcolati in base al numero delle utenze.
Il ha, dunque, chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 accertare la legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 11 del 24/08/2023, relativo al Canone Unico Patrimoniale, emesso nei confronti della con il CP_1 rigetto delle domande formulate da quest'ultima.
Si è costituita nel presente giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello, con CP_1 conferma della sentenza impugnata.
In particolare, secondo la difesa dell'odierna appellata, il legislatore ha inteso escludere, dal novero dei soggetti passivi del canone, gli operatori che commercializzano i servizi di telefonia fissa senza occupare suolo pubblico con propri cavi o proprie condutture
(ossia gli Operatori Commerciali), anche qualora essi si avvalgano delle infrastrutture di altri soggetti, senza tuttavia installarvi propri cavi. Ed invero, diversamente da quanto sostenuto dal , l'art. 5, comma 14-quinquies, lettere a) D.L. 21 Parte_1 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) riguarderebbe tutti i settori di mercato nei quali ricorra una separazione “tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale”, e tale separazione rileva quando sia frutto di “assetti normativi, regolamentari o contrattuali”.
In caso di accoglimento dell'appello proposto dal , la società Parte_1 CP_1 ha proposto appello incidentale, impugnando la sentenza di primo grado nella parte
[...] in cui ha omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta inesigibilità del CUP, atteso che, in base all'art. 37 bis del regolamento comunale, il pagamento del CUP (tanto per la occupazione diretta, quanto per l'occupazione in via mediata) potrebbe essere chiesto
3 R.G. n. 1306/2025 a.c.
esclusivamente all'operatore telefonico “titolare dell'atto di concessione all'occupazione”.
Ciò posto, occorre premettere che l'art. 1, comma 831 della L. n. 160/2019 è stato modificato dall'art. 1, comma 848, della L. n. 178/2020, entrata in vigore in data
1.1.2021.
All'esito della modifica, l'art. 1, comma 831, recita: “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”.
La norma, dunque, rispetto alla precedente formulazione, prevede un ulteriore e nuovo presupposto, sia soggettivo che oggettivo, a fondamento della pretesa del canone, introducendo la fattispecie dell'occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi, titolari di concessione.
Il termine “occupazione mediata” del suolo pubblico, introdotto dal comma 848 della legge n.178/2020, riprende un concetto già introdotto con la circolare MEF 20/01/2009
n.
1 - Dipartimento delle Finanze - Direzione federalismo fiscale, nella quale veniva chiarito che ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo, delle infrastrutture di telecomunicazioni, effettua un'occupazione del suolo pubblico, seppure in via mediata, attraverso l'utilizzazione dei cavi e delle condutture di altri soggetti.
Nella citata circolare (che concludeva per l'obbligo di pagamento di TOSAP e COSAP da parte degli occupanti mediati) sono svolte le seguenti considerazioni, tuttora attuali, circa la natura dell'occupazione mediata: “l'evoluzione tecnologica raggiunta nel settore dei servizi di pubblica utilità ha comportato che i cavi e le condutture che vengono installati sul suolo e nel sottosuolo siano suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici servizi, che non sono, però, titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, come ad esempio, avviene nel campo delle telecomunicazioni”.
4 R.G. n. 1306/2025 a.c.
Il comma 831 dell'articolo 1 della legge n.160/2019, come sostituito dall'art.1, comma
848 della L n.178/2020, è stato fatto oggetto di interpretazione autentica, introdotta con l'art. 5, comma 14-quinquies D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, inserito in sede conversione dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, che, in discontinuità rispetto al significato precedentemente attribuito al termine “occupazione mediata”, ha stabilito che:
a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale.
L'interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 si applica, per espressa previsione normativa, quando sussista la separazione fra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali.
È vero che nel settore delle telecomunicazioni la separazione non è attuata in via legislativa, a differenza di quanto, invece, si è verificato, ad esempio, nel settore del gas naturale con il D.Lgs.23 maggio 2000, n. 164, il cui art. 21 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione del gas da quella di vendita, e nel settore dell'energia elettrica, con il D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, il cui art. 1 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quella di vendita della stessa.
Tuttavia, nel settore delle telecomunicazioni la separazione tra titolare delle infrastrutture e titolari dei contratti di vendita può venire stabilita dagli operatori in via contrattuale, come accaduto nel caso in esame. Non è pertanto condivisibile quanto
5 R.G. n. 1306/2025 a.c.
sostenuto dall'appellante, secondo il quale detta norma di interpretazione autentica sarebbe da riferire esclusivamente alle società che operano nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, potendo estendersi anche al settore delle telecomunicazioni quando prevista in via contrattuale (cfr. in tal senso, Corte appello Venezia, 23/06/2025,
n. 2093).
Nel caso di specie è pacifico che, nel Comune di , non abbia posato Pt_1 CP_1 reti proprie, pertanto, deve escludersi in concreto che l'utilizzo delle reti da parte della possa qualificarsi come occupazione mediata. CP_1
In conclusione, l'appello non merita accoglimento e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (scaglione fino a
€ 1.100,00), limitatamente alla fase di studio, introduttiva e decisoria, con applicazione dei valori medi tariffari, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dai difensori.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal , avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Udine n. 28/2025, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
2. condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata, delle spese processuali del gravame, liquidate in € 462,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%;
3. condanna l'appellante al versamento, in favore dell'Erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Udine il 04/12/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Laura Di Lauro
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