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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3740/2024
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice UC UL, all'esito dell'udienza del 17.11.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'Avv. SCERBO FABIO Parte_1 C.F._1
ATTORE
e c.f. difeso dall'Avv. PUCCIO CP_1 C.F._2
CE
CONVENUTO
e Controparte_2 Controparte_3
SE S.P.A..
[...]
Controparte_4
Oggetto: opposizione all'esecuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
, mediante atto di citazione notificato nei termini fissati dal GE con Parte_1 ordinanza del 13.6.2024, con cui veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo a fondamento dell'opposizione, ha proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avverso l'atto di precetto datato 2.11.2023, fondato sulla sentenza n. 1717/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro, con cui ha intimato il pagamento CP_1 dell'importo di € 30.665,91.
A fondamento dell'opposizione, l'attore allega l'esistenza di un controcredito a proprio favore per un superiore importo (€ 36.463,36) consacrato nel d.i. n. 1149/2022, ed
1 eccepisce l'estinzione dell'intero credito vantato da per CP_1 compensazione.
Si è costituito , eccependo l'improcediiblità della domanda per non CP_1 essere stati citati in giudizio i terzi pignorati, litisconsorti necessari, per essere stato il giudizio di merito introdotto mediante notificazione alla parte personalmente in luogo che al domicilio del difensore del creditore, chiedendo la sospensione del procedimento per la pendenza del procedimento penale ed eccependo, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditore avversaria per avere l'opponente ottenuto il d.i. n. 1149/2022 in base a una scrittura falsa.
L'opposizione è inammissibile.
Preliminarmente occorre osservare quanto segue con riguardo all'eccezione di improcedibilità dell'opposizione.
I terzi pignorati, pacificamente litisconsorti necessari, sono stati citati a seguito dell'ordinanza del precedente G.I., con cui veniva disposta l'integrazione del contraddittorio (cfr. verb. ud. del 1.4.2025), con la conseguenza che la domanda è certamente procedibile perché instaurata nel termine previsto nei confronti di almeno uno dei litisconsorti necessari, ossia il convenuto opposto.
Relativamente all'eccezione di improcedibilità relativa alla irrituale citazione di quest'ultimo, va osservato che, effettivamente, la citazione è stata erroneamente notificata alla parte personalmente in luogo che al procuratore.
Da ciò, però, non deriva la conseguenza dell'improcedibilità della domanda, dal momento che la costituzione del convenuto sana il difetto di vocatio in ius con effetti ex tunc, in applicazione analogica del principio di diritto affermato dalla S.C. con riguardo all'ipotesi del vizio di notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nel caso in cui il convenuto opposto si sia costituito, per cui la costituzione del convenuto opposto sana i vizi di nullità della notifica con efficacia ex tunc (Sez. 2
- , Ordinanza n. 15946 del 13/06/2019; Cass. 26963/2022).
In applicazione del pacifico principio di diritto per cui nell'opposizione all'esecuzione promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l'allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato (ex multis,Sez. L - , Ordinanza n. 24471 del 12/09/2024, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13949 del 20/05/2024), tuttavia, l'opposizione è inammissibile perché il credito dedotto in compensazione è sorto anteriormente alla formazione del titolo giudiziale in forza del quale è avviata la presente esecuzione (la scrittura privata posta a fondamento del credito opposto in compensazione risale al 2015 e il d.i. n. 1149/2022 è anteriore alla formazione del titolo in base al quale è promossa la presente esecuzione), con la
2 conseguenza che la compensazione avrebbe dovuto essere eccepita nell'ambito del giudizio che ha portato alla formazione del titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta, liquidate in € 7.616 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
20/11/2025
Il Giudice
UC UL
3
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice UC UL, all'esito dell'udienza del 17.11.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'Avv. SCERBO FABIO Parte_1 C.F._1
ATTORE
e c.f. difeso dall'Avv. PUCCIO CP_1 C.F._2
CE
CONVENUTO
e Controparte_2 Controparte_3
SE S.P.A..
[...]
Controparte_4
Oggetto: opposizione all'esecuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
, mediante atto di citazione notificato nei termini fissati dal GE con Parte_1 ordinanza del 13.6.2024, con cui veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo a fondamento dell'opposizione, ha proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avverso l'atto di precetto datato 2.11.2023, fondato sulla sentenza n. 1717/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro, con cui ha intimato il pagamento CP_1 dell'importo di € 30.665,91.
A fondamento dell'opposizione, l'attore allega l'esistenza di un controcredito a proprio favore per un superiore importo (€ 36.463,36) consacrato nel d.i. n. 1149/2022, ed
1 eccepisce l'estinzione dell'intero credito vantato da per CP_1 compensazione.
Si è costituito , eccependo l'improcediiblità della domanda per non CP_1 essere stati citati in giudizio i terzi pignorati, litisconsorti necessari, per essere stato il giudizio di merito introdotto mediante notificazione alla parte personalmente in luogo che al domicilio del difensore del creditore, chiedendo la sospensione del procedimento per la pendenza del procedimento penale ed eccependo, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditore avversaria per avere l'opponente ottenuto il d.i. n. 1149/2022 in base a una scrittura falsa.
L'opposizione è inammissibile.
Preliminarmente occorre osservare quanto segue con riguardo all'eccezione di improcedibilità dell'opposizione.
I terzi pignorati, pacificamente litisconsorti necessari, sono stati citati a seguito dell'ordinanza del precedente G.I., con cui veniva disposta l'integrazione del contraddittorio (cfr. verb. ud. del 1.4.2025), con la conseguenza che la domanda è certamente procedibile perché instaurata nel termine previsto nei confronti di almeno uno dei litisconsorti necessari, ossia il convenuto opposto.
Relativamente all'eccezione di improcedibilità relativa alla irrituale citazione di quest'ultimo, va osservato che, effettivamente, la citazione è stata erroneamente notificata alla parte personalmente in luogo che al procuratore.
Da ciò, però, non deriva la conseguenza dell'improcedibilità della domanda, dal momento che la costituzione del convenuto sana il difetto di vocatio in ius con effetti ex tunc, in applicazione analogica del principio di diritto affermato dalla S.C. con riguardo all'ipotesi del vizio di notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nel caso in cui il convenuto opposto si sia costituito, per cui la costituzione del convenuto opposto sana i vizi di nullità della notifica con efficacia ex tunc (Sez. 2
- , Ordinanza n. 15946 del 13/06/2019; Cass. 26963/2022).
In applicazione del pacifico principio di diritto per cui nell'opposizione all'esecuzione promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l'allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato (ex multis,Sez. L - , Ordinanza n. 24471 del 12/09/2024, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13949 del 20/05/2024), tuttavia, l'opposizione è inammissibile perché il credito dedotto in compensazione è sorto anteriormente alla formazione del titolo giudiziale in forza del quale è avviata la presente esecuzione (la scrittura privata posta a fondamento del credito opposto in compensazione risale al 2015 e il d.i. n. 1149/2022 è anteriore alla formazione del titolo in base al quale è promossa la presente esecuzione), con la
2 conseguenza che la compensazione avrebbe dovuto essere eccepita nell'ambito del giudizio che ha portato alla formazione del titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta, liquidate in € 7.616 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
20/11/2025
Il Giudice
UC UL
3