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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 25/08/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 151/2021 R.G., avverso la sentenza n. 102/2021 pronunciata il 15.3.2021 dal Tribunale di Isernia (proc. n. 836/2014 R.G.), avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
), Parte_1 C.F._1
( ), Parte_2 C.F._2 in qualità di genitori di Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Fabio Milano, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTI
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._3
), Controparte_2 C.F._4
( ), CP_3 C.F._5 rappresentati e difesi, in forza di procure in atti, dalle Avv. Elisa Pepe e Domanica Varone, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: conclude per l'accoglimento dell'appello riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero anche previa rinnovazione parziale dell'istruttoria ex art. 356 c.p.c. ed, in particolare, della prova testimoniale così come specificato nel paragrafo 3 dell'atto di appello, sentir:
- nel merito, in riforma integrale della sentenza del giudice del Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, Dr. Fabio Papa, n. 102.2021 depositata il 17.3.21, rigettare la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali avanzata da , e Controparte_2 CP_3 CP_1
a seguito del fatto del 14 dicembre
[...]
2012, con tutte le conseguenze di legge. Vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio distratti in favore del difensore anticipatario. Per gli appellati: chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello “adversis reiectis” Voglia:
1) rigettare “in toto” l'appello proposto dai sigg.ri e avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 102/2021 del Tribunale di Isernia in quanto inammissibile oltre che palesemente infondato sia in fatto che in diritto;
2) condannare gli appellanti al pagamento in favore degli appellati delle spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dei procuratori antistatari.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 102 del 15.3.2021, ha accolto per quanto di ragione la domanda, proposta da , quali genitori esercenti la responsabilità Controparte_2 CP_3 genitoriale sul figlio nei confronti di e di Controparte_1 Parte_1 Parte_2 diretta a ottenere l'accertamento della loro responsabilità ex art. 2048 c.c., quali genitori di _1
e li ha condannati al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in € 7.950,02, e di
[...] quelli patrimoniali, quantificati in € 5.000,00.
L'azione risarcitoria proposta riguarda un filmato postato dal minore sulla piattaforma Persona_1
Youtube, in cui, durante il trasporto scolastico del Comune di Pettoranella del Molise, veniva ripreso il minore con la didascalia “bambino handicappato”; per tale episodio, di cui i Controparte_1 genitori di erano venuti a conoscenza il 14.12.2012, era stata presentata querela Controparte_1 per diffamazione aggravata, dichiarata improcedibile dal g.i.p. presso il Tribunale per i minorenni di
Campobasso per essere stato il fatto commesso da soggetto minore degli anni 14, quindi non imputabile. Secondo quanto prospettato, aveva subito, in conseguenza dell'episodio diffamatorio Parte_3 descritto, danni alla sua integrità psichica e alla vita di relazione e danni patrimoniali, consistenti negli esborsi conseguenti al rifiuto del bambino di usufruire del trasporto scolastico gratuito e quelli necessari per le sedute dal neuropsichiatra.
Il tribunale ha attribuito l'episodio a dell'età di undici anni al momento del fatto;
ha Persona_1 ritenuto che il fatto, di indubbio disvalore, integri un'”attività di scherno verso un coetaneo, tacciato e mostrato a fine di dileggio come un handicappato da deridere, con modalità atte ad accrescere l'offesa arrecata mediante pubblicazione su social del video girato con il proprio telefono cellulare”; ha rilevato il mancato superamento della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. da parte dei genitori di ha considerato il fatto sicuramente da censurare, ma comunque Persona_1 di ridotta portata, recependo, ai fini della quantificazione del danno, la valutazione compiuta dal c.t.u. in misura pari al 6% del grado di compromissione dell'integrità psico fisica conseguente al fatto;
ha quantificato il danno patrimoniale in € 5.000,00, pari a un quarto delle spese indicate dagli attori per attività di terapia, supporto e assistenza.
2. Avverso la sentenza, non notificata, hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2
con atto di citazione notificato il 4.5.2021, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia
[...] esecutiva, la riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate;
in via istruttoria hanno insistito nella rinnovazione parziale dell'istruttoria ex art. 356 c.p.c., in particolare della prova testimoniale articolate in primo grado e non ammessa. Si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno Controparte_1 Controparte_2 CP_3 insistito nella declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, nel suo rigetto nel merito. Rigettata la richiesta di inibitoria e disattese le richieste istruttorie avanzate da parte appellante, all'esito dell'udienza del 25.9.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. Le critiche proposte sono motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, in modo da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata. Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass., SU n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. L'appello si articola in cinque motivi, con cui si deduce: 1) illegittimo addebito del fatto del 14 dicembre 2012 al minore 2) illegittimo addebito della responsabilità ex art. 2048 c.c. Persona_1 ai genitori e e sulla mancata concessione del diritto alla Parte_1 Parte_2 prova liberatoria ex art. 2048, 3° comma, c.c.; 3) illegittima liquidazione della somma di € 7.950,02 a titolo di danni non patrimoniali – insussistenza del danno;
4) illegittima liquidazione della somma di € 5.000,00 a titolo di danni patrimoniali;
5) illegittima condanna al pagamento delle spese di lite.
3. Con il primo motivo gli appellanti censurano la correttezza della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'attribuibilità a del fatto storico oggetto di causa. Persona_1
In particolare, ritengono erronea l'affermazione del primo giudice secondo cui gli appellanti non hanno mai contestato che l'evento si sia svolto e che il soggetto responsabile sia stato l'allora undicenne , coetaneo di;
evidenziano di aver contestato la Persona_1 Controparte_1 ricostruzione dei fatti avversa e che la presenza del filmato incriminato sull'account della piattaforma Youtube riferibile a è smentita dalla testimonianza dell'insegnante . Persona_1 Testimone_1
La censura è infondata.
3.1. La mancanza di contestazione specifica, da parte degli odierni appellanti, dei fatti allegati da parte attrice con l'atto introduttivo del primo grado non è dubitabile.
Le difese svolte con la comparsa di risposta e con i successivi atti sono logicamente incompatibili con la volontà di contestare sia il fatto storico sia la sua riferibilità a essendo Persona_1 finalizzate a ridimensionare la portata della vicenda, ricondotta a un contesto giocoso e di scherzi reciproci. Anche le difese riguardanti il contesto educativo in cui è cresciuto, finalizzate a Persona_1 escludere la responsabilità dei genitori, confermano indirettamente l'attribuzione del fatto per cui si procede: esse o sono incentrate sul comportamento tenuto in famiglia e a scuola ed evidenziano che il ragazzo “non si è mai reso protagonista di altri episodi del genere”, così sottolineando che il fatto oggetto di causa è un unicum nella sua condotta di vita fino a quel momento. Rispetto a tale chiaro contegno difensivo, espresso con la comparsa di risposta e non modificato entro la fase di trattazione, nessun rilievo può attribuirsi alla contestazione tardiva contenuta nell'atto di appello.
A tale proposito va precisato, infatti, che la non contestazione (così come l'ammissione implicita) dei fatti allegati da controparte a fondamento della sua pretesa può essere ritrattata “nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva”
(Cass., n. 14711/2025; Cass., n. 31402/2019, secondo cui la valutazione della condotta processuale del convenuto deve essere correlata al regime delle preclusioni, che, secondo la normativa processuale riguardante il giudizio ordinario di cognizione, maturano nella fase processuale di trattazione, entro cui è consentito alle parti precisare e modificare le allegazioni, sia allegando fatti diversi rispetto a quelli allegati negli atti introduttivi sia revocando la non contestazione dei fatti già allegati).
Anche prescindendo da tali considerazioni, dell'attribuibilità del fatto per cui si procede a _1 non può dubitarsi alla luce dei risultati delle indagini della Polizia postale, la cui
[...] documentazione, depositata dagli appellati, non è stata presa in considerazione dal primo giudice solo per economia processuale, essendosi rilevata la non contestazione del fatto. È sufficiente richiamare, tra gli atti decisivi nel senso dell'attribuzione a della Persona_1 immissione in rete del filmato offensivo, le dichiarazioni rese da alla Polizia postale Parte_4 il 6.2.2013: lo , intervenuto nella vicenda in quanto laureato in Informatica su sollecitazione Pt_4 della moglie insegnante presso la scuola in cui ha sede il plesso scolastico di Testimone_2
Pettoranello del Molise, ha riferito di aver parlato direttamente con “il quale non era Persona_1 in grado di rimuovere dal proprio account di Youtube il video attenzionato. Dal colloquio telefonico ho potuto constatare che il non ricordava la password di accesso poiché suo fratello _1 probabilmente l'aveva cambiata di recente e quindi non ho potuto dargli istruzioni sulla rimozione”; ha aggiunto lo che durante la telefonata aveva effettuato l'accesso su Youtube, verificando Pt_4 personalmente la presenza del video, la cui didascalia recitava testualmente “bambino handicappato”.
4. Con il secondo motivo gli appellanti deducono che nel giudizio di primo grado di fatto sarebbe stato loro preclusa la possibilità di fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2048 comma 3 c.c.; evidenziano, a tal riguardo, di aver articolato, con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., prova testimoniale che sarebbe risultata decisiva nel senso di escludere la loro culpa in vigilando e in educando e che non è stata ammessa per ben due volte. Il motivo è infondato.
4.1. Nel richiamare quanto esposto nell'ordinanza del 4.4.2022, con cui la richiesta di prova testimoniale in esame è stata rigettata sul presupposto che “a fronte del rigetto in primo grado (v. provvedimenti di rigetto del 24.6.2015 e del 17.2.2017), non è stata specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al tribunale”, deve ribadirsi in questa sede la valutazione di irrilevanza delle circostanze di fatto dedotte nei capitoli di prova articolati ai fini di cui all'art. 248 comma 3 c.c.
Si tratta di circostanze che, come condivisibilmente rilevato dal tribunale, appaiono generiche rispetto alla vicenda lesiva concreta, essendo incentrate sul fatto che il minore aveva una buona scolarità, era rispettoso dei compagni di classe e degli insegnanti, non aveva manifestato segni di aggressività, era costantemente seguito dai genitori nelle sue vicende scolastiche. Nessuna delle circostanze articolate riguarda l'educazione impartita dai genitori di Persona_1 sull'uso di uno strumento potentissimo come lo smartphone, non solo e non tanto per la sua capacità di scattare foto e registrare video, ma soprattutto per il fatto che la condivisione di rete di tale materiale è suscettibile di portare lo stesso a conoscenza di un pubblico tendenzialmente illimitato di utenti. Che la consegna di uno smartphone a bambini sempre più piccoli sia o meno espressione di un costume sociale diffuso non rileva ai fini della esclusione di responsabilità dei genitori, i quali sono tenuti o a porre limiti sul suo uso (ad esempio escludendo la possibilità di postare video o foto ritraenti persone estranee alla famiglia) o, in caso di concessione di un uso indiscriminato, a istruire concretamente sugli effetti che la condivisione di materiale sensibile determina.
Quanto dedotto dalla difesa degli appellanti, che tende a riportare a un contesto di gioco la vicenda per cui è causa, sarebbe in astratto condivisibile se offese del tipo di quella presente nella didascalia del filmato condiviso in rete da fossero state espresse in un contesto limitato quale Persona_1 quello della classe, nel cui ambito, come è noto, i bambini, specie nella fase di passaggio da infanzia ad adolescenza, sono autori di offese di cui neppure comprendono bene la portata, molto spesso per il semplice gusto di esprimerle, anche a imitazione di adulti, e senza reale volontà di offendere o sopraffare il coetaneo. Del tutto diversa è la portata della condivisione in rete di un filmato con didascalia offensiva, di cui i genitori sono responsabili per non aver impartito al figlio le corrette direttive educative riguardanti l'uso dello smartphone e della rete. A tal proposito si richiama l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. non è attenuata dalla precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale, avendo essi “l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile” (Cass., n. 3964/2014).
5. Con il terzo motivo viene censurata la decisione di liquidare, a titolo di danno patrimoniale, la somma di € 7.950,02 a fronte del riconoscimento di un danno biologico del 6%, sulla base degli esiti della c.t.u. espletata. Secondo gli appellanti, l'episodio in questione non può avere determinato conseguenze patologiche e lesioni all'integrità psicofisica si il quale già prima del fatto era interessato da Controparte_1 ritardi congeniti cognitivi e relazionali, peraltro rilevati dal c.t.u. Le critiche non colgono nel segno.
5.1. Va dato atto, in primo luogo, che nel corso del giudizio di primo grado parte appellante non ha sollevato alcuna obiezione critica agli esiti della c.t.u., neppure prendendo parte alle operazioni peritali. Pur non escludendosi la possibilità di proporre critiche alle c.t.u. per la prima volta con l'atto di appello, il rilievo dell'esistenza di una situazione di disagio preesistente in capo a Controparte_1 non è decisivo nel senso di escludere la riconducibilità all'episodio oggetto di causa del disturbo post traumatico di lieve entità accertato dalla consulente. Il profilo cognitivo dell che si colloca nel range del ritardo mentale lieve, è sicuramente CP_1 antecedente ai fatti di causa e ha favorito l'instaurarsi di un disturbo post traumatico da stress di grado lieve. La consulente spiega in termini adeguati perché il disturbo rilevato sia causalmente collegabile al fatto per cui si procede: “Durante l'intervista è emerso come, in seguito ai fatti di cui è causa, CP_1 abbia vissuto le difficoltà, da lui stesso raccontate, con un po' di vergogna. Queste difficoltà non hanno però impedito a di continuare a svolgere le attività che conduceva prima dell'evento, CP_1 risultando per lui un'esperienza da “non ricordare”. Durante l'intervista è emerso come abbia CP_1 vissuto i fatti di cui è stato vittima in modo più amplificato e coinvolgente, visti i sentimenti di inferiorità e di esclusione che caratterizzano il suo sentire. Tutto questo non esclude né riduce la gravità dei fatti di cui è causa. La percezione soggettiva degli eventi e le condizioni fisiche e psichiche del soggetto che è esposto al pericolo, connotano gli stessi come traumatici e ne determinano la gravità”. A tali precise e puntuali argomentazioni parte appellante si è limitata a evidenziare i deficit cognitivi e relazionali pregressi dell fatti che, tuttavia, non rendono immune ma, al contrario, CP_1 sensibilizzano rispetto a fatti traumatici come quello oggetto di causa. L'esistenza di un quadro di disagio preesistente, poi, è stata ben tenuta presente dalla consulente, nel momento in cui, nella scelta nel range tra il 6% e il 15% previsto per il disturbo post traumatico da stress lieve, ha ritenuto sussistere il limite minimo.
5.2. Priva di specificità è la doglianza con cui si lamenta la mancata indicazione del criterio di riferimento utilizzato dal primo giudice per la quantificazione in € 7.950,02 del danno biologico nella misura del 6%. Si evidenzia, in ogni caso, la carenza di interesse degli appellanti a far valere la mancata applicazione delle tabelle relative al danno non patrimoniale del Tribunale di Milano vigenti all'epoca della pronuncia di primo grado, in quanto la misura liquidata dal tribunale è inferiore a quella riconoscibile in base alle suddette tabelle.
6. Il quarto motivo fa valere l'erronea liquidazione del danno patrimoniale, riconosciuto dal tribunale in misura pari a € 5.000,00, pure in mancanza di dimostrazione degli esborsi corrispondenti. Il motivo è parzialmente fondato.
6.1. Il tribunale ha proceduto alla liquidazione del danno patrimoniale, individuando in via equitativa una percentuale sugli esborsi indicati da parte appellata come riferibili al fatto per cui è causa, ma non dimostrati. La possibilità del ricorso al criterio equitativo deve escludersi per il danno patrimoniale da danno emergente, che è sempre agevolmente dimostrabile mediante documentazione degli esborsi sostenuti.
Le fatture prodotte documentano una spese per interventi psicologici di sostegno pari a € 1.305,81, come attestato dalla consulente. Deve, quindi, modificarsi la statuizione di condanna relativa al danno patrimoniale, sostituendo il predetto importo a quello di € 5.000,00. 7. Alla riforma, sia pure parziale, della sentenza di primo grado, consegue la necessitò di nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Parte appellante, pur sempre soccombente, deve essere condannata al pagamento di ¾ delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che per il primo grado restano liquidato nella misura indicato nella sentenza impugnata, e per il presente grado si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del d. m. n. 55/14 e ss. mm., con applicazione di valori intermedi tra minimi e medi.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 151/2021 pronunciata il 15.3.2021 dal Tribunale di Isernia, proposto da e con citazione Parte_1 Parte_2 notificata il 4.5.2021, nei confronti di e , così Controparte_1 Controparte_2 CP_3 provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida a titolo di danno patrimoniale la somma di € 1.305,81, in luogo di € 5.000,00; 2) condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare agli appellati ¾ delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che per il primo grado restano liquidate, per l'intero, nella misura indicata nella sentenza impugnata, e per il presente grado liquida, per l'intero, in € 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
dichiara compensata tra le parti il restante quarto. Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico