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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/09/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 18 del mese di settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
281/2025 R.G.
Sono comparsi, per la parte attrice, l'avv. AGOSTINO SCAFFIDI e, per la parte convenuta, l'avv. SARA SCAFFIDI, la quale chiede procedersi all'interrogatorio formale.
Sono presenti le parti personalmente.
Viene introdotto il rappresentante legale di Controparte_1
nato a [...] il [...] e ivi Persona_1 residente in c.da cancello n. 7, identificato a mezzo CI n. rilasciata da Numero_1
Comune di Sant'Angelo di Brolo.
ADR Non è vero che è stato raggiunto l'accordo per il prezzo di €. 2,00 a mq per il luogo vicino al mare soggetto ad usura del materiale noleggiato e per la scarsa offerta del prodotto dato il periodo di boom del superbonus
Il Giudice dichiara chiuso l'interrogatorio formale in difetto di altre domande pertinenti.
Concluso l'interrogatorio formale, a domanda del Giudice, il sig. dichiara di Pt_1 essere disponibile ad accettare a integrale tacitazione delle pretese di controparte la somma complessiva di € 12.500.
A domanda del Giudice, il sig. rifiuta la proposta, affermando che con CP_1 gli altri fornitori ha pattuito sempre per le medesime prestazioni la somma di € 1 al mq.
Preso atto che la conciliazione non è andata a buon fine, il Giudice – come da provvedimento regolarmente comunicato dalla Cancelleria – invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. L'avv. AGOSTINO SCAFFIDI precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
L'avv. SARA SCAFFIDI la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 281/2025 R.G.
TRA in persona dell'amministratore unico Controparte_1
(p.i. ), rappresentata e difesa, come da procura in Persona_1 P.IVA_1 atti, dall'avv. Agostino Scaffidi, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale (p.i. CP_2
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Sara Scaffidi P.IVA_2 presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 1° marzo 2025 proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto n. 14/2025 con cui questo Tribunale le aveva intimato il pagamento di € 27.096,74 – oltre interessi e spese – in favore di , n.q. CP_2 di titolare dell'omonima ditta individuale, quale corrispettivo per il noleggio di un ponteggio in forza di fatture. Nella resistenza dell'opposto, costituitosi con comparsa del 16 maggio 2025, venivano espletate le verifiche preliminari e solo l'opponente depositava memorie ex art. 171 ter
c.p.c.
All'odierna udienza, assunto l'interrogatorio formale richiesto dall'opposta, la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n.
6663/2002).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. Pertanto,
i documenti (come, e.g., le fatture commerciali) costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. ss.): se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass., n.
17371/2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
È infatti ius receptum che “[l]a fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”
(v., per tutte, Cass., n. 19944/2023)
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie l'opposto ha contestato il titolo, sostenendo che il prezzo pattuito per il ponteggio presso i cantieri di Messina e Santa Lucia del Mela fosse quello di 1 €/mq e non già, come ingiunto in sede monitoria, € 2/mq.
Era dunque onere dell'opposto – attore in senso sostanziale – provare l'effettiva consistenza della sua pretesa.
Sennonché – al di là dell'odierno interrogatorio formale, che non ha CP_2 provocato alcuna confessione – non ha articolato alcun altro mezzo istruttorio, non potendosi riconoscere al prezziario regionale alcun valore vincolante tra le parti.
Pertanto, la sua pretesa nei termini in cui è stata azionata – e fermi i pagamenti medio tempore eseguiti da – non è fondata. Controparte_1
L'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di n.q. e liquidate, come in CP_2 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 52.000, tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 281/2025 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 14/2025 R.G. emesso da questo Tribunale il 27 dicembre 2024;
2) condanna , n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale a CP_2 rifondere a e spese di lite, che liquida in € Controparte_1
4.095,00 (di cui € 3.809,00 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 18 del mese di settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
281/2025 R.G.
Sono comparsi, per la parte attrice, l'avv. AGOSTINO SCAFFIDI e, per la parte convenuta, l'avv. SARA SCAFFIDI, la quale chiede procedersi all'interrogatorio formale.
Sono presenti le parti personalmente.
Viene introdotto il rappresentante legale di Controparte_1
nato a [...] il [...] e ivi Persona_1 residente in c.da cancello n. 7, identificato a mezzo CI n. rilasciata da Numero_1
Comune di Sant'Angelo di Brolo.
ADR Non è vero che è stato raggiunto l'accordo per il prezzo di €. 2,00 a mq per il luogo vicino al mare soggetto ad usura del materiale noleggiato e per la scarsa offerta del prodotto dato il periodo di boom del superbonus
Il Giudice dichiara chiuso l'interrogatorio formale in difetto di altre domande pertinenti.
Concluso l'interrogatorio formale, a domanda del Giudice, il sig. dichiara di Pt_1 essere disponibile ad accettare a integrale tacitazione delle pretese di controparte la somma complessiva di € 12.500.
A domanda del Giudice, il sig. rifiuta la proposta, affermando che con CP_1 gli altri fornitori ha pattuito sempre per le medesime prestazioni la somma di € 1 al mq.
Preso atto che la conciliazione non è andata a buon fine, il Giudice – come da provvedimento regolarmente comunicato dalla Cancelleria – invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. L'avv. AGOSTINO SCAFFIDI precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
L'avv. SARA SCAFFIDI la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 281/2025 R.G.
TRA in persona dell'amministratore unico Controparte_1
(p.i. ), rappresentata e difesa, come da procura in Persona_1 P.IVA_1 atti, dall'avv. Agostino Scaffidi, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale (p.i. CP_2
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Sara Scaffidi P.IVA_2 presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 1° marzo 2025 proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto n. 14/2025 con cui questo Tribunale le aveva intimato il pagamento di € 27.096,74 – oltre interessi e spese – in favore di , n.q. CP_2 di titolare dell'omonima ditta individuale, quale corrispettivo per il noleggio di un ponteggio in forza di fatture. Nella resistenza dell'opposto, costituitosi con comparsa del 16 maggio 2025, venivano espletate le verifiche preliminari e solo l'opponente depositava memorie ex art. 171 ter
c.p.c.
All'odierna udienza, assunto l'interrogatorio formale richiesto dall'opposta, la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n.
6663/2002).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. Pertanto,
i documenti (come, e.g., le fatture commerciali) costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. ss.): se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass., n.
17371/2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
È infatti ius receptum che “[l]a fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”
(v., per tutte, Cass., n. 19944/2023)
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie l'opposto ha contestato il titolo, sostenendo che il prezzo pattuito per il ponteggio presso i cantieri di Messina e Santa Lucia del Mela fosse quello di 1 €/mq e non già, come ingiunto in sede monitoria, € 2/mq.
Era dunque onere dell'opposto – attore in senso sostanziale – provare l'effettiva consistenza della sua pretesa.
Sennonché – al di là dell'odierno interrogatorio formale, che non ha CP_2 provocato alcuna confessione – non ha articolato alcun altro mezzo istruttorio, non potendosi riconoscere al prezziario regionale alcun valore vincolante tra le parti.
Pertanto, la sua pretesa nei termini in cui è stata azionata – e fermi i pagamenti medio tempore eseguiti da – non è fondata. Controparte_1
L'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di n.q. e liquidate, come in CP_2 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 52.000, tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 281/2025 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 14/2025 R.G. emesso da questo Tribunale il 27 dicembre 2024;
2) condanna , n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale a CP_2 rifondere a e spese di lite, che liquida in € Controparte_1
4.095,00 (di cui € 3.809,00 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi