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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2632 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: vendita di cose mobili;
promosso da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CALZOLARI UMBERTO (C.F. ), elettivamente domiciliato/a in VIALE C.F._2
G. CARDUCCI 107 47023 CESENA, giusta procura in atti;
attore nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. BRUNETTI VINCENZO (C.F. ), C.F._3 domiciliato in VIA TRIESTE 88, PESCARA, in virtù di procura in atti;
(C.F. ), in persona del Parte_2 C.F._4
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. NATARELLA GIUSEPPE (C.F.
), domiciliato in Via Arco della Posta n. 5, 66034 LANCIANO, in virtù C.F._5 di procura in atti;
convenuti
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale Civile di Forlì, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, - in via istruttoria, per mero tuziorismo si chiede ammettersi una prova […].
- In via principale, dichiarare per i fatti e le causali di cui in narrativa la risoluzione del contratto di compravendita dell'autoveicolo marca Range Rover, modello Sport, targato FE387GY, e conseguentemente
1 condannare le convenute Società in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_1 [...]
in persona del titolare e legale rappresentante Sig. alla Controparte_3 Parte_2 restituzione dell'importo ricevuto dall'acquirente Sig. a titolo di prezzo, pari ad € 24.000,00, o Parte_1 quella diversa somma, maggiore od anche minore, che risulterà di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal dovuto al saldo, in solido tra loro, all'acquirente medesimo Sig. Parte_1
- Sempre in via principale, condannare le convenute in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, e in persona del titolare e legale Controparte_3 rappresentante Sig. al pagamento di € 2.000,00, o quella diversa somma, maggiore od anche Parte_2 minore, che sarà ritenuta di giustizia, in favore del Sig. a titolo di risarcimento danni per il Parte_1 mancato utilizzo dell'autovettura de quo agitur, mancato godimento della Polizza Rca, costi di recupero e smontaggio autoveicolo nonché dell'Elaborato peritale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal dovuto al saldo, in solido tra loro.
- In subordine, condannare le convenute in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, e in persona del titolare e legale rappresentante Sig. Controparte_3 [...]
alla restituzione di parte del prezzo pattuito per l'acquisto dell'autoveicolo marca Range Rover, Parte_2 modello Sport, targata FE387GY, in misura equivalente al costo dell'intervento di riparazione dell'automobile, con conseguente restituzione della somma necessaria per la riparazione al Sig. preventivata in € Parte_1
20.326,25, od in quella diversa somma, maggiore od anche minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal dovuto al saldo, in solido tra loro.
Con vittoria di spese e compenso di avvocato».
Conclusioni per Controparte_1
«Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la insiste affinché l'On.le Tribunale adito, ogni Controparte_1 contraria istanza disattesa, voglia: in via pregiudiziale: - dichiarare la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale Civile di Pescara, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese e competenze di giudizio;
nel merito: in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto azionato dall'attore e conseguentemente rigettare la domanda;
in via gradata, integralmente rigettare poiché ritenuta infondata la domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la sussistenza dei vizi lamentati dall'attore, accertare e dichiarare la responsabilità, anche risarcitoria, della ditta Controparte_5
e quindi condannarla al pagamento delle somme richieste da parte attrice, oltre a tutte le spese
[...] tecniche e legali, a qualsiasi titolo, sostenute dalla società la ovvero di quelle accertate in corso Controparte_1 di causa, in ogni caso manlevando, e per le ragioni spiegate in narrativa, l'odierna comparente da ogni accertato e dichiarato pregiudizio. Il tutto sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.».
2 Conclusioni per : Parte_2
«Voglia Codesto On.le Tribunale civile di Forlì, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in premessa che precede,
a) nel merito rigettare in ogni caso tutte le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto;
b) in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, in ogni caso condannare la convenuta in persona del lrpt a manlevare la Controparte_1 Controparte_3 da ogni possibile conseguenza economica negativa a fronte ed in virtù di quanto dichiarato nell'”atto
[...] della consegna” del 02.04.2021 dell'auto usata RANGE ROVER Sport tg. FE387GY; c) in ogni caso con vittoria di spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte attrice chiede pronunciarsi, nei confronti di Parte_1 [...]
e di , quest'ultimo titolare della Controparte_1 Controparte_3 Controparte_3
, la risoluzione del contratto di compravendita del 14.4.2021, ad oggetto
[...]
l'autoveicolo marca Range Rover, modello Sport, targato FE387GY, con conseguente restituzione del corrispettivo versato, pari ad € 24.000,00 e risarcimento dei danni quantificati in €
2.000,00.
1.1. In citazione, l'attore espone che:
al momento dell'acquisto, il concessionario gli riferiva che il bene era in Parte_2
ottime condizioni, eccetto difetti di carattere estetico, quali il taglio della tela di un sedile e l'ammaccatura del tettuccio dell'auto;
in realtà, l'autovettura manifestava problematiche al motore sin da subito, già durante il viaggio di ritorno (accensione della spia FAP e rumori) e veniva condotta, tramite rimorchio, presso l'Officina CP_6
all'esito delle analisi, il consulente di parte, ingegnere riscontrava la rottura Persona_1
integrale del motore a cagione di una negligente manutenzione (carente lubrificazione) da parte del precedente proprietario, circostanza evincibile dai tagliandi emessi da Progetto Auto S.r.l. di
Teramo, quale concessionaria-officina incaricata da delle manutenzioni (all.ti Controparte_1
3, 8, fascicolo attore).
1.2. , quale titolare della Controparte_3 Controparte_3
, rinuncia, in sede di scritti conclusivi, all'eccezione d'incompetenza ed insiste,
[...] quanto al merito, per l'assenza di responsabilità a suo carico, non avendo acquistato la proprietà
3 dell'autovettura ed essendosi limitato a prenderla in “conto vendita”, evidenziando infine che, al momento del ritiro dell'autovettura, il precedente proprietario, tale , quale l.r.p.t. CP_2 di rilasciava dichiarazione con cui manlevava la concessionaria da vizi e/o Controparte_1 difformità del bene (all. b).
Conclude per il rigetto della domanda nei suoi confronti, atteso che il rapporto di vendita si sarebbe perfezionato esclusivamente tra e Parte_1 Controparte_1
1.3. Si costituisce d insiste: Controparte_1
ai fini della competenza in capo al Tribunale di Pescara, non solo in ragione della sede legale di entrambe le società convenute, ma anche perché l'obbligazione sarebbe sorta lì, o avrebbe dovuto eseguirsi in tale circondario;
per l'improcedibilità, poiché non sarebbe stata avviata la procedura di negoziazione assistita;
per l'inammissibilità della domanda nei confronti di poiché sarebbe Controparte_1
inapplicabile la disciplina del Codice del Consumo, in quanto l'attore avrebbe acquistato il bene quale soggetto professionista, e siccome troverebbe applicazione la disciplina della vendita di cosa mobile di cui al Codice civile, l'acquirente sarebbe decaduto dalla garanzia, avendo egli denunziato i vizi a distanza di cinque mesi dalla scoperta;
nel merito, evidenzia di avere sempre eseguito con puntualità le manutenzioni dell'autoveicolo e segnala un concorso colposo del danneggiato ex 1227 c.c., in quanto l'attore non avrebbe dovuto mettere subito in marcia l'autovettura, bensì avrebbe dovuto attendere l'arrivo del soccorso stradale.
2. Così riassunte le posizioni delle parti, occorre dare conto che, con ordinanza del
27.4.2023 emessa già all'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c., venivano esaminate le eccezioni e le domande formulate dalle parti al fine di formulare una proposta conciliativa giudiziale ex art. 185-bis c.p.c., nei seguenti termini: “ si obbliga a Controparte_1 corrispondere, a titolo dei fatti di cui è causa (r.g. n. 2632/2022), in favore di la Parte_1 somma omnicomprensiva di € 23.000,00, inclusi accessori. Le spese del giudizio r.g. n. 2632/2022 saranno compensate tra tutte le parti in causa”.
Nonostante l'adesione dell'attore e del convenuto non accettava la CP_3 CP_1 suddetta proposta dando ulteriore corso al processo che veniva istruito mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, assegnata all'ingegnere il quale confermava la Testimone_1 sussistenza dei vizi e difetti lamentati dalla difesa attorea senza che il consulente di parte
[...] formulasse alcuna osservazione (v. pag. 40 CTU). CP_1
4 2.1. Ciò premesso, è necessario procedere all'esame delle eccezioni pregiudiziali e preliminari.
La convenuta sostiene che l'attore avrebbe acquistato la merce in CP_1 Parte_1 qualità di professionista, non di consumatore ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n.
206/2005, sicché varrebbero le regole generali degli artt. 19-20, c.p.c., di individuazione della competenza.
Seguendo tale ragionamento, risulterebbe competente il Tribunale di Pescara, in ragione sia del luogo ove ha la sede legale la società convenuta, presso il Comune di Spoltore (PE), sia del luogo di conclusione ed esecuzione del contratto di vendita.
2.2. L'eccezione non merita condivisione.
L'art. 3 del decreto legislativo n. 206/2005, rubricato “Definizioni” prevede che:
“Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
[…] c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
2.3. Relativamente agli elementi utili ai fini della determinazione della qualità di consumatore o di professionista, la Corte di legittimità ha evidenziato che: “In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n.
206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato
"consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, desumendo la qualità di professionista del notaio contraente dalla mera apposizione del numero di partita IVA sul contratto, senza accertare al soddisfacimento di quale fine fosse destinato l'acquisto dell'autovettura, cfr. Cass., ordinanza n. 6578 del 10.03.2021).
La nozione di consumatore ha carattere oggettivo e va valutata alla luce dei criteri funzionalistici che stabiliscano se il rapporto contrattuale rientri nell'esercizio delle attività estranee all'esercizio della professione o dell'imprenditorialità (v. in tal senso, Cass., ordinanza 4.6.2024, n. 15540).
5 2.4. Con riferimento al caso in oggetto, l'attore ha agito per scopi estranei alla propria attività, in quanto:
i. la visura camerale relativa all'impresa individuale (doc. n. 16) attesta che la ditta è inattiva ed aveva per oggetto il “noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)”;
ii. il libro cespiti della medesima impresa individuale (doc. n. 17) Parte_1 documenta come l'autovettura Range Rover Sport è un bene della ditta soggetto ad ammortamento nel limite del 10%. Tale circostanza costituisce un indizio ulteriore a sostegno dell'utilizzo prevalentemente personale del bene, ossia per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, non essendo un bene ammortizzabile al 100%;
iii. i tempi e le modalità dell'acquisto sono intervenuti quando la ditta era già inattiva;
iv. è ragionevolmente incompatibile l'uso dell'autovettura con il suo concreto utilizzo ai fini della nautica da diporto;
v. la fattura risulta essere stata emessa a carico dell'attore quale persona fisica presso la propria residenza anagrafica, non risulta essere stata applicata un'aliquota IVA differente da quella ordinaria (22%) o qualche particolare scontistica;
vi. la mera indicazione della partita IVA riferibile al è un elemento neutro che non Pt_1 esclude l'applicazione della legislazione maggiormente favorevole di cui al d. lgs. n.
206/2005.
Gli elementi sopra elencati escludono che il bene acquistato dall'attore possa qualificarsi in termini di “bene strumentale” e che sia ravvisabile un durevole asservimento all'esercizio dell'attività d'impresa, con conseguente radicamento della competenza presso il luogo della residenza-domicilio del consumatore ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 206/2005.
2.5. La difesa della convenuta insiste ai fini dell'improcedibilità per omesso CP_1 invito alla negoziazione assistita.
L'art. 3, D.L. n. 132/14, conv. con modif. dalla l. n. 162/14. dispone che: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro».
2.6. L'eccezione viene coltivata dalla difesa in maniera strumentale, non solo perché veniva chiarito, già con l'ordinanza del 27.4.23, che la controversia esula dalla mera domanda di
6 condanna al pagamento di una somma inferiore ai 50 mila euro, essendo la statuizione di condanna relativa alla ripetizione (in tutto o in parte) del corrispettivo che è intimamente connessa all'accertamento di un grave inadempimento a sostegno della domanda principale di risoluzione della vendita, ma anche perché la ratio sottesa all'istituto della negoziazione assistita
(cioè il raggiungimento di una soluzione transattiva della lite) era ampiamente assolta attraverso la formulazione di una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185-bis, c.p.c., disattesa proprio dalla stessa parte convenuta.
3. Di seguito, il merito della causa.
3.1. Il caso in commento pone all'attenzione l'esame dei rimedi spettanti all'attore che, in qualità di consumatore, acquista un bene rivelatosi poi non conforme al contratto.
Ai sensi degli artt. 128 e ss. del Codice del consumo., diversamente da quanto accade nella vendita disciplinata dagli artt. 1490 e ss. del Codice civile, l'acquirente ha a disposizione quattro diversi rimedi (riparazione o sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto).
La normativa consumeristica assegna un rango primario alla riparazione ed alla sostituzione del bene difettoso rispetto agli altri due rimedi.
3.2. Con lettera raccomandata del 24.9.2021, poi nuovamente con ulteriori mail, sempre a mezzo del proprio legale, chiedeva al rivenditore nonché al Parte_1 CP_3 precedente proprietario , di procedere alla riparazione del veicolo informando Controparte_1 che lo stesso era stato ricoverato presso l' di Cesena. Controparte_7
3.3. Ebbene, l'acquirente aveva diritto alla riparazione o alla sua sostituzione (senza spese in entrambi i casi) e, stante il mancato riscontro ad opera delle controparti, chiede ora la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo.
3.4. La domanda di risoluzione del contratto di vendita è fondata e va accolta, in quanto l'autoveicolo non è conforme al contratto di vendita.
Al riguardo, il consulente dell'Ufficio ha accertato che (v. pag. 24 e seguenti):
«L'analisi tecnica che è stata condotta sul motore conferma con estrema evidenza che il motore della vettura presenta danni gravi dovuti ad una insufficiente/inefficace lubrificazione.
La maggior parte delle bronzine dei perni di manovella e di banco nonché i rispettivi perni presentano segni di usura da attrito radente e danni da surriscaldamento.
7 Alcune parti si sono adese presentemente (bronzina biella del cilindro nr°4) a seguito di innalzamento localizzato della temperatura dovuto all'assenza di sostentamento nel meato d'olio fra le parti in moto relativo con conseguente trasformazione di attrito viscoso in attrito radente […] Alcune delle bronzine del cappello di biella risultano essere termicamente alterate e con danni da strisciamento» (p. 27).
In punto di causalità, il CTU chiarisce che «I danni accertati in sede di CTU sono riconducili ad una insufficiente effetto di sostentamento idrodinamico del meato d'olio fra bronzine e perni.
Tale effetto di sostentamento potrebbe essere venuto a meno a causa di una quantità d'olio insufficienti addotto dalla pompa ai perni per mezzo delle canalizzazioni realizzate nell'albero motore. Tuttavia, la vettura non segnalava anomalie nel livello d'olio e la pompa non è danneggiata.
Ritengo che la rottura sia stata invece generata da un progressivo deterioramento delle bronzine che sono state lubrificate con olio deteriorato in quanto sostituito dal precedente proprietario senza rispettare gli intervalli massimi di percorrenza fra i tagliandi.
Le caratteristiche dell'olio motore ed in particolare la viscosità e il grado di inquinamento da residui, dopo percorrenze di circa 50'000 KM (come dimostrato dai documenti in Atti) certamente non consentono di garantire una lubrificazione adeguata degli organi in movimento del motore.
Si aggiunge il fatto che, probabilmente, la vettura è stata per qualche periodo ferma in attesa di essere rivenduta.
A vettura ferma le bronzine non sono lubrificate e ad ogni fase di avviamento vi è un transitorio in cui il motore gira in condizioni di attrito misto (radente/viscoso). Se le bronzine sono in buono stato ben presto si crea il meato con sostentamento idrodinamico e l'albero gira senza strisciare. Se le bronzine sono deteriorate le condizioni per avere sostentamento o non si verificano del tutto o si innescano molto lentamente.
Ritengo plausibile che al riavvio dopo il periodo di sosta prolungato, prima della vendita al sig. nelle Pt_1 bronzine già deteriorate si siano create anomale condizioni di sostentamento aggravando ulteriormente lo stato delle stesse.
Si aggiunge inoltre il fatto che è noto che questa vettura è soggetta a rotture frequenti del motore ed è suggerita una percorrenza chilometrica fra un tagliando e l'altro ben inferiore a quanto prescritto formalmente nel libretto di uso e manutenzione.
È sufficiente parlare con concessionarie o officine per averne conferma.
Il problema è noto a tal punto che anche sul web vi sono numerosi articoli che trattano la problematica».
Il consulente ha concluso affermando che: «Ritengo quindi che sia proprio la mancanza di una corretta manutenzione della vettura da parte di e in particolare la scelta di sostituire l'olio motore ben oltre CP_1
i limiti ammessi dalla casa costruttrice che abbia causato il progressivo deterioramento delle condizioni del motore e la definitiva rottura […] Per eliminare i vizi riscontrati è necessario provvedere alla sostituzione del motore con
8 uno nuovo o rigenerato. Ritengo che il preventivo di spesa in Atti redatto dall'officina possa essere CP_6 considerato congruo se riferito all'installazione di un motore e gruppo turbocompressore nuovi» (v. pag. 32).
Le conclusioni rese dal CTU sono condivise, in quanto coerenti internamente e in linea con le ulteriori risultanze documentali in atti.
3.5. Resta da esaminare l'addebito nei confronti dei convenuti.
Entrambi sono tenuti solidalmente a ristorare l'acquirente del pregiudizio subito, in quanto l'annuncio di vendita on line veniva pubblicato dal rivenditore e sempre quest'ultimo CP_3 curava sia la trattativa con il consumatore che si recava presso la concessionaria e lì prendeva visione dell'autoveicolo che l'espletamento delle pratiche per il passaggio di proprietà.
3.6. Nei rapporti interni tra i convenuti, va precisato che tra e è CP_1 CP_3 intercorso un “mandato a vendere”, come formalizzato nel “contratto di conto vendita” in atti, con cui assumeva: «qualsiasi responsabilità derivata da inesatte dichiarazioni relative al bene sopra CP_1 descritto esonerando la suddetta ditta da qualsiasi controversia e responsabilità».
3.7. A ciò va aggiunto quanto già riscontrato con l'ordinanza del 27.4.23.
Da un lato, il rivenditore ometteva di effettuare le dovute verifiche sull'automezzo prima di consegnarlo all'acquirente e poi non si adoperava per la riparazione o per la sostituzione del bene non conforme all'uso, una volta ricevuta la richiesta del consumatore.
Dall'altro lato, tuttavia, la clausola di cui al contratto di conto vendita, oltre alla disponibilità per un periodo limitato di giorni (dal 2.04.14 al 14.4.21) escludono in concreto una quota di responsabilità eziologica in relazione proprio ai danni da scarsa manutenzione lamentati dall'acquirente e riscontrati dal CTU all'esito dell'approfondimento istruttorio;
pertanto, la domanda di manleva formulata dal convenuto va accolta nell'ambito del rapporto CP_3 interno, di talché sarà il convenuto a garantire il rivenditore per quanto sarà tenuto CP_1
a corrispondere all'acquirente per i fatti di causa.
3.8. In conclusione, il contratto va risolto e le parti convenute sono tenute in solido verso l'attore a restituire l'ammontare del corrispettivo, pari ad € 24.000,00, a cui vanno aggiunti i costi relativi al mancato godimento della polizza RCA, al recupero dell'automezzo e alla redazione della perizia di parte, a firma dell'ingegnere Per_1
L'importo totale è pari ad € 26.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'acquisto (14.4.21) fino a completo soddisfo.
9 3.9. In accoglimento della domanda trasversale, il convenuto è tenuto a CP_1 manlevare integralmente il convenuto anche in punto di esborsi e spese di lite che CP_3 andranno rifusi dai convenuti in favore dell'attore in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, accerta e dichiara la risoluzione del contratto di vendita dell'automezzo targato FE387GY condannando CP_1
e a corrispondere, in favore di
[...] Parte_2
, la somma di € 26.000,00, oltre interesse legali e rivalutazione Parte_1 monetaria come in parte motiva;
2) accoglie la domanda di garanzia e condanna corrispondere, Controparte_1 in favore di , quanto questa è tenuta a Parte_2 versare in ragione della presente sentenza, inclusi gli esborsi e le spese di lite;
3) condanna e a Controparte_1 Parte_2 rifondere, in favore di , le spese di lite che liquida in € 264,00 per Parte_1 esborsi ed in € 5.099,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
4) pone le spese di c.t.u. a carico esclusivo di Controparte_1
Forlì, 20 maggio 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
10
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2632 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: vendita di cose mobili;
promosso da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CALZOLARI UMBERTO (C.F. ), elettivamente domiciliato/a in VIALE C.F._2
G. CARDUCCI 107 47023 CESENA, giusta procura in atti;
attore nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. BRUNETTI VINCENZO (C.F. ), C.F._3 domiciliato in VIA TRIESTE 88, PESCARA, in virtù di procura in atti;
(C.F. ), in persona del Parte_2 C.F._4
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. NATARELLA GIUSEPPE (C.F.
), domiciliato in Via Arco della Posta n. 5, 66034 LANCIANO, in virtù C.F._5 di procura in atti;
convenuti
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale Civile di Forlì, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, - in via istruttoria, per mero tuziorismo si chiede ammettersi una prova […].
- In via principale, dichiarare per i fatti e le causali di cui in narrativa la risoluzione del contratto di compravendita dell'autoveicolo marca Range Rover, modello Sport, targato FE387GY, e conseguentemente
1 condannare le convenute Società in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_1 [...]
in persona del titolare e legale rappresentante Sig. alla Controparte_3 Parte_2 restituzione dell'importo ricevuto dall'acquirente Sig. a titolo di prezzo, pari ad € 24.000,00, o Parte_1 quella diversa somma, maggiore od anche minore, che risulterà di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal dovuto al saldo, in solido tra loro, all'acquirente medesimo Sig. Parte_1
- Sempre in via principale, condannare le convenute in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, e in persona del titolare e legale Controparte_3 rappresentante Sig. al pagamento di € 2.000,00, o quella diversa somma, maggiore od anche Parte_2 minore, che sarà ritenuta di giustizia, in favore del Sig. a titolo di risarcimento danni per il Parte_1 mancato utilizzo dell'autovettura de quo agitur, mancato godimento della Polizza Rca, costi di recupero e smontaggio autoveicolo nonché dell'Elaborato peritale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal dovuto al saldo, in solido tra loro.
- In subordine, condannare le convenute in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, e in persona del titolare e legale rappresentante Sig. Controparte_3 [...]
alla restituzione di parte del prezzo pattuito per l'acquisto dell'autoveicolo marca Range Rover, Parte_2 modello Sport, targata FE387GY, in misura equivalente al costo dell'intervento di riparazione dell'automobile, con conseguente restituzione della somma necessaria per la riparazione al Sig. preventivata in € Parte_1
20.326,25, od in quella diversa somma, maggiore od anche minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal dovuto al saldo, in solido tra loro.
Con vittoria di spese e compenso di avvocato».
Conclusioni per Controparte_1
«Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la insiste affinché l'On.le Tribunale adito, ogni Controparte_1 contraria istanza disattesa, voglia: in via pregiudiziale: - dichiarare la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale Civile di Pescara, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese e competenze di giudizio;
nel merito: in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto azionato dall'attore e conseguentemente rigettare la domanda;
in via gradata, integralmente rigettare poiché ritenuta infondata la domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la sussistenza dei vizi lamentati dall'attore, accertare e dichiarare la responsabilità, anche risarcitoria, della ditta Controparte_5
e quindi condannarla al pagamento delle somme richieste da parte attrice, oltre a tutte le spese
[...] tecniche e legali, a qualsiasi titolo, sostenute dalla società la ovvero di quelle accertate in corso Controparte_1 di causa, in ogni caso manlevando, e per le ragioni spiegate in narrativa, l'odierna comparente da ogni accertato e dichiarato pregiudizio. Il tutto sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.».
2 Conclusioni per : Parte_2
«Voglia Codesto On.le Tribunale civile di Forlì, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in premessa che precede,
a) nel merito rigettare in ogni caso tutte le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto;
b) in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, in ogni caso condannare la convenuta in persona del lrpt a manlevare la Controparte_1 Controparte_3 da ogni possibile conseguenza economica negativa a fronte ed in virtù di quanto dichiarato nell'”atto
[...] della consegna” del 02.04.2021 dell'auto usata RANGE ROVER Sport tg. FE387GY; c) in ogni caso con vittoria di spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte attrice chiede pronunciarsi, nei confronti di Parte_1 [...]
e di , quest'ultimo titolare della Controparte_1 Controparte_3 Controparte_3
, la risoluzione del contratto di compravendita del 14.4.2021, ad oggetto
[...]
l'autoveicolo marca Range Rover, modello Sport, targato FE387GY, con conseguente restituzione del corrispettivo versato, pari ad € 24.000,00 e risarcimento dei danni quantificati in €
2.000,00.
1.1. In citazione, l'attore espone che:
al momento dell'acquisto, il concessionario gli riferiva che il bene era in Parte_2
ottime condizioni, eccetto difetti di carattere estetico, quali il taglio della tela di un sedile e l'ammaccatura del tettuccio dell'auto;
in realtà, l'autovettura manifestava problematiche al motore sin da subito, già durante il viaggio di ritorno (accensione della spia FAP e rumori) e veniva condotta, tramite rimorchio, presso l'Officina CP_6
all'esito delle analisi, il consulente di parte, ingegnere riscontrava la rottura Persona_1
integrale del motore a cagione di una negligente manutenzione (carente lubrificazione) da parte del precedente proprietario, circostanza evincibile dai tagliandi emessi da Progetto Auto S.r.l. di
Teramo, quale concessionaria-officina incaricata da delle manutenzioni (all.ti Controparte_1
3, 8, fascicolo attore).
1.2. , quale titolare della Controparte_3 Controparte_3
, rinuncia, in sede di scritti conclusivi, all'eccezione d'incompetenza ed insiste,
[...] quanto al merito, per l'assenza di responsabilità a suo carico, non avendo acquistato la proprietà
3 dell'autovettura ed essendosi limitato a prenderla in “conto vendita”, evidenziando infine che, al momento del ritiro dell'autovettura, il precedente proprietario, tale , quale l.r.p.t. CP_2 di rilasciava dichiarazione con cui manlevava la concessionaria da vizi e/o Controparte_1 difformità del bene (all. b).
Conclude per il rigetto della domanda nei suoi confronti, atteso che il rapporto di vendita si sarebbe perfezionato esclusivamente tra e Parte_1 Controparte_1
1.3. Si costituisce d insiste: Controparte_1
ai fini della competenza in capo al Tribunale di Pescara, non solo in ragione della sede legale di entrambe le società convenute, ma anche perché l'obbligazione sarebbe sorta lì, o avrebbe dovuto eseguirsi in tale circondario;
per l'improcedibilità, poiché non sarebbe stata avviata la procedura di negoziazione assistita;
per l'inammissibilità della domanda nei confronti di poiché sarebbe Controparte_1
inapplicabile la disciplina del Codice del Consumo, in quanto l'attore avrebbe acquistato il bene quale soggetto professionista, e siccome troverebbe applicazione la disciplina della vendita di cosa mobile di cui al Codice civile, l'acquirente sarebbe decaduto dalla garanzia, avendo egli denunziato i vizi a distanza di cinque mesi dalla scoperta;
nel merito, evidenzia di avere sempre eseguito con puntualità le manutenzioni dell'autoveicolo e segnala un concorso colposo del danneggiato ex 1227 c.c., in quanto l'attore non avrebbe dovuto mettere subito in marcia l'autovettura, bensì avrebbe dovuto attendere l'arrivo del soccorso stradale.
2. Così riassunte le posizioni delle parti, occorre dare conto che, con ordinanza del
27.4.2023 emessa già all'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c., venivano esaminate le eccezioni e le domande formulate dalle parti al fine di formulare una proposta conciliativa giudiziale ex art. 185-bis c.p.c., nei seguenti termini: “ si obbliga a Controparte_1 corrispondere, a titolo dei fatti di cui è causa (r.g. n. 2632/2022), in favore di la Parte_1 somma omnicomprensiva di € 23.000,00, inclusi accessori. Le spese del giudizio r.g. n. 2632/2022 saranno compensate tra tutte le parti in causa”.
Nonostante l'adesione dell'attore e del convenuto non accettava la CP_3 CP_1 suddetta proposta dando ulteriore corso al processo che veniva istruito mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, assegnata all'ingegnere il quale confermava la Testimone_1 sussistenza dei vizi e difetti lamentati dalla difesa attorea senza che il consulente di parte
[...] formulasse alcuna osservazione (v. pag. 40 CTU). CP_1
4 2.1. Ciò premesso, è necessario procedere all'esame delle eccezioni pregiudiziali e preliminari.
La convenuta sostiene che l'attore avrebbe acquistato la merce in CP_1 Parte_1 qualità di professionista, non di consumatore ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n.
206/2005, sicché varrebbero le regole generali degli artt. 19-20, c.p.c., di individuazione della competenza.
Seguendo tale ragionamento, risulterebbe competente il Tribunale di Pescara, in ragione sia del luogo ove ha la sede legale la società convenuta, presso il Comune di Spoltore (PE), sia del luogo di conclusione ed esecuzione del contratto di vendita.
2.2. L'eccezione non merita condivisione.
L'art. 3 del decreto legislativo n. 206/2005, rubricato “Definizioni” prevede che:
“Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
[…] c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
2.3. Relativamente agli elementi utili ai fini della determinazione della qualità di consumatore o di professionista, la Corte di legittimità ha evidenziato che: “In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n.
206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato
"consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, desumendo la qualità di professionista del notaio contraente dalla mera apposizione del numero di partita IVA sul contratto, senza accertare al soddisfacimento di quale fine fosse destinato l'acquisto dell'autovettura, cfr. Cass., ordinanza n. 6578 del 10.03.2021).
La nozione di consumatore ha carattere oggettivo e va valutata alla luce dei criteri funzionalistici che stabiliscano se il rapporto contrattuale rientri nell'esercizio delle attività estranee all'esercizio della professione o dell'imprenditorialità (v. in tal senso, Cass., ordinanza 4.6.2024, n. 15540).
5 2.4. Con riferimento al caso in oggetto, l'attore ha agito per scopi estranei alla propria attività, in quanto:
i. la visura camerale relativa all'impresa individuale (doc. n. 16) attesta che la ditta è inattiva ed aveva per oggetto il “noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)”;
ii. il libro cespiti della medesima impresa individuale (doc. n. 17) Parte_1 documenta come l'autovettura Range Rover Sport è un bene della ditta soggetto ad ammortamento nel limite del 10%. Tale circostanza costituisce un indizio ulteriore a sostegno dell'utilizzo prevalentemente personale del bene, ossia per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, non essendo un bene ammortizzabile al 100%;
iii. i tempi e le modalità dell'acquisto sono intervenuti quando la ditta era già inattiva;
iv. è ragionevolmente incompatibile l'uso dell'autovettura con il suo concreto utilizzo ai fini della nautica da diporto;
v. la fattura risulta essere stata emessa a carico dell'attore quale persona fisica presso la propria residenza anagrafica, non risulta essere stata applicata un'aliquota IVA differente da quella ordinaria (22%) o qualche particolare scontistica;
vi. la mera indicazione della partita IVA riferibile al è un elemento neutro che non Pt_1 esclude l'applicazione della legislazione maggiormente favorevole di cui al d. lgs. n.
206/2005.
Gli elementi sopra elencati escludono che il bene acquistato dall'attore possa qualificarsi in termini di “bene strumentale” e che sia ravvisabile un durevole asservimento all'esercizio dell'attività d'impresa, con conseguente radicamento della competenza presso il luogo della residenza-domicilio del consumatore ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 206/2005.
2.5. La difesa della convenuta insiste ai fini dell'improcedibilità per omesso CP_1 invito alla negoziazione assistita.
L'art. 3, D.L. n. 132/14, conv. con modif. dalla l. n. 162/14. dispone che: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro».
2.6. L'eccezione viene coltivata dalla difesa in maniera strumentale, non solo perché veniva chiarito, già con l'ordinanza del 27.4.23, che la controversia esula dalla mera domanda di
6 condanna al pagamento di una somma inferiore ai 50 mila euro, essendo la statuizione di condanna relativa alla ripetizione (in tutto o in parte) del corrispettivo che è intimamente connessa all'accertamento di un grave inadempimento a sostegno della domanda principale di risoluzione della vendita, ma anche perché la ratio sottesa all'istituto della negoziazione assistita
(cioè il raggiungimento di una soluzione transattiva della lite) era ampiamente assolta attraverso la formulazione di una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185-bis, c.p.c., disattesa proprio dalla stessa parte convenuta.
3. Di seguito, il merito della causa.
3.1. Il caso in commento pone all'attenzione l'esame dei rimedi spettanti all'attore che, in qualità di consumatore, acquista un bene rivelatosi poi non conforme al contratto.
Ai sensi degli artt. 128 e ss. del Codice del consumo., diversamente da quanto accade nella vendita disciplinata dagli artt. 1490 e ss. del Codice civile, l'acquirente ha a disposizione quattro diversi rimedi (riparazione o sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto).
La normativa consumeristica assegna un rango primario alla riparazione ed alla sostituzione del bene difettoso rispetto agli altri due rimedi.
3.2. Con lettera raccomandata del 24.9.2021, poi nuovamente con ulteriori mail, sempre a mezzo del proprio legale, chiedeva al rivenditore nonché al Parte_1 CP_3 precedente proprietario , di procedere alla riparazione del veicolo informando Controparte_1 che lo stesso era stato ricoverato presso l' di Cesena. Controparte_7
3.3. Ebbene, l'acquirente aveva diritto alla riparazione o alla sua sostituzione (senza spese in entrambi i casi) e, stante il mancato riscontro ad opera delle controparti, chiede ora la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo.
3.4. La domanda di risoluzione del contratto di vendita è fondata e va accolta, in quanto l'autoveicolo non è conforme al contratto di vendita.
Al riguardo, il consulente dell'Ufficio ha accertato che (v. pag. 24 e seguenti):
«L'analisi tecnica che è stata condotta sul motore conferma con estrema evidenza che il motore della vettura presenta danni gravi dovuti ad una insufficiente/inefficace lubrificazione.
La maggior parte delle bronzine dei perni di manovella e di banco nonché i rispettivi perni presentano segni di usura da attrito radente e danni da surriscaldamento.
7 Alcune parti si sono adese presentemente (bronzina biella del cilindro nr°4) a seguito di innalzamento localizzato della temperatura dovuto all'assenza di sostentamento nel meato d'olio fra le parti in moto relativo con conseguente trasformazione di attrito viscoso in attrito radente […] Alcune delle bronzine del cappello di biella risultano essere termicamente alterate e con danni da strisciamento» (p. 27).
In punto di causalità, il CTU chiarisce che «I danni accertati in sede di CTU sono riconducili ad una insufficiente effetto di sostentamento idrodinamico del meato d'olio fra bronzine e perni.
Tale effetto di sostentamento potrebbe essere venuto a meno a causa di una quantità d'olio insufficienti addotto dalla pompa ai perni per mezzo delle canalizzazioni realizzate nell'albero motore. Tuttavia, la vettura non segnalava anomalie nel livello d'olio e la pompa non è danneggiata.
Ritengo che la rottura sia stata invece generata da un progressivo deterioramento delle bronzine che sono state lubrificate con olio deteriorato in quanto sostituito dal precedente proprietario senza rispettare gli intervalli massimi di percorrenza fra i tagliandi.
Le caratteristiche dell'olio motore ed in particolare la viscosità e il grado di inquinamento da residui, dopo percorrenze di circa 50'000 KM (come dimostrato dai documenti in Atti) certamente non consentono di garantire una lubrificazione adeguata degli organi in movimento del motore.
Si aggiunge il fatto che, probabilmente, la vettura è stata per qualche periodo ferma in attesa di essere rivenduta.
A vettura ferma le bronzine non sono lubrificate e ad ogni fase di avviamento vi è un transitorio in cui il motore gira in condizioni di attrito misto (radente/viscoso). Se le bronzine sono in buono stato ben presto si crea il meato con sostentamento idrodinamico e l'albero gira senza strisciare. Se le bronzine sono deteriorate le condizioni per avere sostentamento o non si verificano del tutto o si innescano molto lentamente.
Ritengo plausibile che al riavvio dopo il periodo di sosta prolungato, prima della vendita al sig. nelle Pt_1 bronzine già deteriorate si siano create anomale condizioni di sostentamento aggravando ulteriormente lo stato delle stesse.
Si aggiunge inoltre il fatto che è noto che questa vettura è soggetta a rotture frequenti del motore ed è suggerita una percorrenza chilometrica fra un tagliando e l'altro ben inferiore a quanto prescritto formalmente nel libretto di uso e manutenzione.
È sufficiente parlare con concessionarie o officine per averne conferma.
Il problema è noto a tal punto che anche sul web vi sono numerosi articoli che trattano la problematica».
Il consulente ha concluso affermando che: «Ritengo quindi che sia proprio la mancanza di una corretta manutenzione della vettura da parte di e in particolare la scelta di sostituire l'olio motore ben oltre CP_1
i limiti ammessi dalla casa costruttrice che abbia causato il progressivo deterioramento delle condizioni del motore e la definitiva rottura […] Per eliminare i vizi riscontrati è necessario provvedere alla sostituzione del motore con
8 uno nuovo o rigenerato. Ritengo che il preventivo di spesa in Atti redatto dall'officina possa essere CP_6 considerato congruo se riferito all'installazione di un motore e gruppo turbocompressore nuovi» (v. pag. 32).
Le conclusioni rese dal CTU sono condivise, in quanto coerenti internamente e in linea con le ulteriori risultanze documentali in atti.
3.5. Resta da esaminare l'addebito nei confronti dei convenuti.
Entrambi sono tenuti solidalmente a ristorare l'acquirente del pregiudizio subito, in quanto l'annuncio di vendita on line veniva pubblicato dal rivenditore e sempre quest'ultimo CP_3 curava sia la trattativa con il consumatore che si recava presso la concessionaria e lì prendeva visione dell'autoveicolo che l'espletamento delle pratiche per il passaggio di proprietà.
3.6. Nei rapporti interni tra i convenuti, va precisato che tra e è CP_1 CP_3 intercorso un “mandato a vendere”, come formalizzato nel “contratto di conto vendita” in atti, con cui assumeva: «qualsiasi responsabilità derivata da inesatte dichiarazioni relative al bene sopra CP_1 descritto esonerando la suddetta ditta da qualsiasi controversia e responsabilità».
3.7. A ciò va aggiunto quanto già riscontrato con l'ordinanza del 27.4.23.
Da un lato, il rivenditore ometteva di effettuare le dovute verifiche sull'automezzo prima di consegnarlo all'acquirente e poi non si adoperava per la riparazione o per la sostituzione del bene non conforme all'uso, una volta ricevuta la richiesta del consumatore.
Dall'altro lato, tuttavia, la clausola di cui al contratto di conto vendita, oltre alla disponibilità per un periodo limitato di giorni (dal 2.04.14 al 14.4.21) escludono in concreto una quota di responsabilità eziologica in relazione proprio ai danni da scarsa manutenzione lamentati dall'acquirente e riscontrati dal CTU all'esito dell'approfondimento istruttorio;
pertanto, la domanda di manleva formulata dal convenuto va accolta nell'ambito del rapporto CP_3 interno, di talché sarà il convenuto a garantire il rivenditore per quanto sarà tenuto CP_1
a corrispondere all'acquirente per i fatti di causa.
3.8. In conclusione, il contratto va risolto e le parti convenute sono tenute in solido verso l'attore a restituire l'ammontare del corrispettivo, pari ad € 24.000,00, a cui vanno aggiunti i costi relativi al mancato godimento della polizza RCA, al recupero dell'automezzo e alla redazione della perizia di parte, a firma dell'ingegnere Per_1
L'importo totale è pari ad € 26.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'acquisto (14.4.21) fino a completo soddisfo.
9 3.9. In accoglimento della domanda trasversale, il convenuto è tenuto a CP_1 manlevare integralmente il convenuto anche in punto di esborsi e spese di lite che CP_3 andranno rifusi dai convenuti in favore dell'attore in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, accerta e dichiara la risoluzione del contratto di vendita dell'automezzo targato FE387GY condannando CP_1
e a corrispondere, in favore di
[...] Parte_2
, la somma di € 26.000,00, oltre interesse legali e rivalutazione Parte_1 monetaria come in parte motiva;
2) accoglie la domanda di garanzia e condanna corrispondere, Controparte_1 in favore di , quanto questa è tenuta a Parte_2 versare in ragione della presente sentenza, inclusi gli esborsi e le spese di lite;
3) condanna e a Controparte_1 Parte_2 rifondere, in favore di , le spese di lite che liquida in € 264,00 per Parte_1 esborsi ed in € 5.099,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
4) pone le spese di c.t.u. a carico esclusivo di Controparte_1
Forlì, 20 maggio 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
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