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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/09/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
777 /2022
Verbale d'udienza
All'udienza del 17/09/2025 alle ore 9.50 sono presenti per l'attore l'avv. E_
ARTIOLI ANDREA e per il convenuto l'avv. SFAMURRI MONICA. CP_1
E' presente ai fini della pratica forense la Dott. . Persona_1
L'avv. Artioli precisa le conclusioni come da verbale del 9.4.2025.
L'avv. Sfamurri precisa le conclusioni come da verbale del 9.4.2025.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi agli atti.
Il Got alle ore 10 si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Alle ore 18.00 uscita dalla camera di consiglio dà lettura della sentenza ad aula vuota provvedendo al successivo deposito nel fascicolo telematico.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il Tribunale ordinario di Imperia in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n° 777/2022 avente ad oggetto Servitù promossa da:
( ) rappresentata e difesa ARTIOLI ANDREA E_ C.F._1 con domicilio eletto presso VIA VOLTA, 195 18038 SANREMO come da procura
-attrice- contro
( rappresentata e difesa SFAMURRI MONICA con CP_1 C.F._2 domicilio eletto VIA ROMA 166 18038 SANREMO
- Convenuto –
§§§
Conclusioni per l'attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - in via principale accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra ad accedere all'immobile censito E_ al foglio 34 mappale 1094 subalterno 4 tramite il cancello ubicato al civico 84 di Via De Amicis e attraverso l'area urbana di proprietà della signora coma da servitù di cui all'atto Notaio 28.12.1970 rep 60945 CP_1 Per_2 racc 21864, richiamato nell'atto Notaio 7.12.1976 rep 27324 racc 11457, sia a piedi che con mezzi, e per Per_3
l'effetto condannare la signora a consegnare idoneo strumento e/o chiave per l'apertura del cancello per reintegrare CP_1
l'attrice nel possesso di detta servitù di passaggio;
- in via subordinata dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio a favore dell'immobile di proprietà della
Sig.ra censito al foglio 35 mappale 1094 subalterno 4, tramite il cancello ubicato al civico 84 di Via E_
De Amicis e attraverso l'area urbana di pertinenza dell'immobile di proprietà della Sig.ra censita al foglio CP_1
35, mapp. 1094, sub. 7;
Conclusioni per la convenuta:
2 “Piaccia al Tribunale Ill.mo contrario reietti, respingere tutte le domande spiegate ex adverso siccome infondate in fatto diritto. Con vittoria di spese del giudizio”.
Fatto e svolgimento del giudizio
La Sig.ra con atto di citazione del 21/04/2022 conveniva in giudizio la sig.ra E_ [...] allegando di essere erede del fratello (che originariamente di cognome si CP_1 Persona_4
Per_ chiamava ) e come tale proprietaria di due distinte unità immobiliari, censite attualmente al foglio
35 mappale 1094 subalterno 3 e subalterno 4, ubicate in Sanremo in Via De Amicis ai civici, rispettivamente, 82 e 84.
Riferiva l'attrice che il fratello - con le generalità , acquistava nel 1970 assieme alla moglie Persona_6
, al medesimo premorta, dal sig. - che era proprietario dell'intero Persona_7 Persona_8 stabile costituito in origine da unica villa poi suddivisa in appartamenti-, un immobile sito in Sanremo
Via De Amicis 82, in allora censito al foglio 35 mappale 1086 sub 1 (oggi censito al NCEU al foglio 35 mappale 1094 subalterno 3) come da atto notaio di Imperia del 23.10.1970 rep 11467 racc Per_3
5471 (doc. 1 di parte attrice);
Riferiva che a detto immobile si accede, ora come allora, tramite un cancelletto e un piccolo camminamento con alcuni scalini che conducono a un terrazzino su cui affaccia la porta di ingresso all'alloggio, come da planimetria allegata all'atto di vendita.
Riferiva altresì l'attrice che sempre il di lei fratello – questa volta con generalità , Persona_4 acquistava dai signori e , eredi del sig. presso il Persona_9 Controparte_2 Persona_10 medesimo stabile di Via De Amicis, altro immobile, in allora censito al foglio 35 mappale 1086 sub 2
(oggi censito al NCEU al foglio 35 mappale 1094 subalterno 4 Via De Amicis 84), costituito da un piccolo alloggio al piano terreno come da atto Notaio di Imperia del 7.12.1976 rep 27324 racc Per_3
11457 (doc. 2 di parte attrice), che richiamava espressamente, quanto a diritti e servitù, il precedente atto Notaio rep 60945 del 28.12.1970 (doc. 3 di parte attrice), dando atto l'attrice che il Per_2 menzionato atto stabilisce come il giardino fosse escluso dalla vendita all'infuori del diritto di passaggio dal cancello ubicato a sud come fino allora praticato.
Riferiva l'attrice che detto ultimo immobile era stato, infatti, acquistato da parte del sig. Per_10 venditrice la signora che a quanto risulta alla signora aveva acquistato i
[...] Pt_2 E_ relativi diritti dal sig. come da atto Notaio del 28.12.1970 rep. 60945 racc Persona_8 Persona_11
21864 con allegata planimetria catastale.
Allegava l'attrice che il sig. accedeva all'immobile in questione attraverso un cancello, oggi CP_2 numerato al civico 84 di Via De Amicis, dal quale si procedeva su un'area urbana, già giardino, rimasta in proprietà al sig. e unita, a costituirne pertinenza, all'alloggio ubicato al piano primo, (in oggi in Per_8
3 proprietà alla signora , su cui affaccia una porta finestra di ampie dimensioni che CP_1 consente ancora oggi l'accesso all'appartamento censito al foglio 35 mappale 1094 subalterno 4.
Riferiva altresì che il Sig. proprietario anche dell'appartamento più grande, identificato oggi al E_ foglio 35 mappale 1094 subalterno 3 da lui acquistato nel 1970, cui si accede dal civico 82 di Via De
Amicis, pur rimanendo le due unità distinte e separate, con servizi e impianti autonomi, posizioni fiscali e tributarie distinte, accessi separati e distinti, fece riaprire il collegamento, esistente tra l'unità più grande e quella più piccola, da lui acquistata nel 1976 identificata al foglio 35 mappale 1094 subalterno
4, costituito da una porta, già esistente ab origine ma chiusa dall'originario unico proprietario allorchè frazionò e vendette le due unità, di modo da consentire il passaggio tra le due sue unità immobiliari, pur continuando a utilizzare per accedere alla unità più piccola, acquistata nel 1976, identificata al foglio 35 mappale 1094 subalterno 4, anche l'accesso con le modalità sopra descritte tramite il cancello, di cui aveva la chiave, sito al civico 84 di Via De Amicis.
Allegava l'attrice che deceduto il sig. nell'anno 2020, gli succedeva la sorella Persona_4 E_ odierna attrice che, come il fratello, ha sempre utilizzato l'accesso tramite il cancello al civico
[...]
84 di Via De Amicis di cui aveva le chiavi, soprattutto per le operazioni che necessitavano di caricare e scaricare colli o pacchi da automezzi, in quanto detto accesso è al piano, a differenza di quello per accedere al civico 82, che invece avviene tramite una rampa di scale.
Riferiva che la signora senza darne previa comunicazione alla signora ha provveduto CP_1 E_
a motorizzare elettricamente il cancello di accesso al civico 84 di Via De Amicis, modificandolo, unendo in particolare le due ante, che prima si aprivano a libro, congiungendole e saldandole tra loro a formare un'unica anta che si apre a scorrimento su una rotaia.
Allegava che nonostante la signora si fosse impegnata a dare alla signora la copia della CP_1 E_ chiave per azionare il cancello per consentirne l'apertura, dato che a seguito delle modifiche apportate allo stesso la chiave in possesso della signora non aveva più alcuna possibilità di utilizzo, la E_ stessa non vi provvedeva nonostante la richiesta in tal senso avanzata anche tramite legale nel mese di aprile 2021 (doc. 4 di parte attrice).
Riferiva l'attrice che tentata la mediazione obbligatoria in materia di diritti reali la stessa aveva esito negativo.
Dava atto l'attrice di voler sentire accertare il proprio diritto ad accedere all'immobile censito al foglio
35 mappale 1094 subalterno 4 tramite il cancello ubicato al civico 84 di Via De Amicis e attraverso l'area urbana di proprietà della signora come da servitù di cui all'atto Notaio CP_1 Per_2
28.12.1970 rep 60945 racc 21864, richiamato nell'atto Notaio 7.12.1976 rep 27324 racc 11457, Per_3
4 sia a piedi che con mezzi, con ogni conseguente pronuncia ivi inclusa la condanna della signora CP_1
a consegnare idoneo strumento e/o chiave per l'apertura del cancello.
In via subordinata chiedeva dichiararsi l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio a favore dell'immobile di proprietà della Sig.ra censito al foglio 35 mappale 1094 subalterno 4, E_ tramite il cancello ubicato al civico 84 di Via De Amicis e attraverso l'area urbana di pertinenza dell'immobile di proprietà della Sig.ra censita al foglio 35, mapp. 1094, sub. 7. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta la Sig.ra si costituiva contestando l'esistenza CP_1 della servitù.
In particolare, dava atto la convenuta di aver acquistato l'immobile in cui abita con atto a rogito Notaio del 11 maggio 2016 rep. 3618/2828 dal Dott. Persona_12 Persona_13
Nell'atto di acquisto della signora vengono richiamate, come d'uso, le servitù come tutte CP_1 sempre esercitate, gli atti di provenienza anteriori e all'atto è allegata la planimetria dell'alloggio che è uguale a tutti gli atti di provenienza richiamati da parte attrice.
Contestava che in nessuno degli atti richiamati, né in quello di acquisto della signora viene e CP_1 richiamata una servitù carraia e/o veicolare attraverso il cancello che introduce alla proprietà della convenuta e favore della proprietà ora . Indicava che in tutti gli atti citati il cortile E_ antistante la proprietà è indicato, ipotecariamente, ma anche catastalmente come cortile CP_1 esclusivo della signora CP_1
Dava atto che nelle planimetrie, in corrispondenza dell'ingresso al piccolo alloggio di cui trattasi c'è una freccia che indica solo il passaggio.
Secondo la ricostruzione di parte convenuta la signora entra dall'ingresso del civico 82 E_ attraverso il mappale 1086/1 di sua proprietà, dal suo cancelletto, prosegue attraverso il cortile denominato comune ed usato tra le parti e terza persona e da lì accede pedonalmente al suo attuale immobile.
Riferiva la signora di aver fatto unire ed elettrificare il su cancello nel 2018. CP_1
Allegava che successivamente all'acquisto del proprio immobile né la signora né il di lei fratello E_
(che era ricoverato da tempo) hanno mai esercitato alcun passaggio dal cancello carrabile.
All'udienza del 27/07/2022 la parte attrice insisteva nelle difese svolte, contestando quelle avversarie e chiedeva termini istruttori ex art 183 cpc parte convenuta insisteva nelle proprie difese contestando quelle avversarie e si associava alla richiesta di termini ex art 183 cpc;
il giudice precedentemente incaricato della trattazione concedeva alle parti i termini istruttori e rinviava la causa per l'assunzione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 13/01/2023 le parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie chiedendo l'ammissione delle prove ivi dedotte ed opponendosi a quelle ex adverso dedotte;
il Giudice ammetteva 5 l'escussione di n. 3 testi indicati dall'attrice nonché di n. 3 testi indicati a prova contraria dalla convenuta e fissava per l'assunzione delle prove.
Terminata l'istruttoria, il giudice, precedentemente incaricato su richiesta delle parti fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 13.08.2024 fissava l'udienza del 09/04/2025 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. poi rinviata al 28.5.2025.
In tale sede veniva sollevata questione ex art. 101 c.p.c. e assegnati termini alle parti con rinvio per discussione ex art. 281 c.p.c. all'udienza odierna.
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per i motivi che seguono.
Quanto alla opponibilità alla convenuta della servitù istituita con atto Notaio rep 60945 del Per_2
28.12.1970 devono essere evidenziati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di trascrizione e, conseguentemente, di opponibilità a terzi.
Al riguardo si è precisato che, in tema di trascrizione, qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga un'ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, è necessario, in sede di redazione della relativa nota, menzionare non soltanto il trasferimento del diritto di proprietà, ma anche la costituzione di quello di servitù, poiché, in assenza di tale ultima indicazione, il titolo costitutivo del diritto reale limitato, non potendo legittimamente dirsi trascritto, non sarà opponibile ai successivi acquirenti del fondo servente (salvo il caso in cui la servitù non risulti espressamente menzionata e riconosciuta in quest'ultimo titolo di acquisto, sul punto si veda Cas. Sez. 2, Sentenza n. 8448 del 25/08/1998, Rv.
518364 - 01). La medesima sentenza ha affermato che “costituisce principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, qualora un contratto di compravendita della proprietà di un fondo contenga una clausola costitutiva del diritto di servitù a favore dell'immobile ed a carico di altro immobile appartenente all'alienante, la trascrizione e la nota relativa devono menzionare, oltre al trasferimento del diritto di proprietà, anche la costituzione di quello di servitù, e, pertanto, in mancanza di questa indicazione, il titolo costitutivo della servitù non potendo ritenersi trascritto, è inopponibile ai successivi acquirenti del fondo da essa gravato, eccetto il caso in cui il diritto sia espressamente menzionato e riconosciuto nel titolo d'acquisto (sent. nn. 3590 del 1993, 5626 del 1985)”. Ed ancora la giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha consequenzialmente affermato che l'indagine sull'opponibilità di una servitù ai terzi successivi acquirenti va condotta con esclusivo riguardo al contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, sicché detta opponibilità può essere ritenuta solo quando dalla nota menzionata sia possibile desumere l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire la servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto, anche, quindi, con riferimento all'eventuale sottoposizione della modifica o 6 dell'estinzione del relativo diritto a termine o condizione (sul punto si veda Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
8000 del 30/03/2018, Rv. 648004 - 01). La medesima sentenza ha affermato che: “in tema di trascrizione, al fine di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funzionale, "ex lege", alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell'oggetto e del destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 5002/2005 e Cass. n. 21758/2012). In altri termini, per stabilire se, ed in quali limiti, un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza margini di equivoci e di incertezza, gli estremi essenziali del negozio, i beni ai quali esso si riferisce, nonché l'essenza, la natura ed i dati caratterizzanti del diritto trasferito o costituito, restando esclusa ogni possibilità di attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota anzidetta, o, tanto meno, da altri atti o dati a questa estranei. In particolare, in tema di servitù convenzionali, va affermato il principio di diritto (al quale dovrà, perciò, conformarsi il giudice di rinvio) secondo cui l'indagine sull'opponibilità della servitù ai terzi successivi acquirenti va condotta con esclusivo riguardo al contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, sicché detta opponibilità può essere ritenuta solo quando dalla nota cennata è possibile desumere l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto, anche, quindi, con riguardo all'eventuale sottoposizione della modifica o dell'estinzione del relativo diritto a termine o condizione, come imposto dall'ultimo comma dell'art. 2659 c.c. (v. Cass. n. 3590/1993; Cass. n. 8448/1998 e Cass. n. 18892/2009)” (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 8000 del 30/03/2018, Rv. 648004 – 01.).
Dal contratto di compravendita e dalla nota di trascrizione deve, quindi, essere possibile desumere l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire la servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto, anche, quindi, con riferimento all'eventuale sottoposizione della modifica o dell'estinzione del relativo diritto a termine o condizione. (In tal senso Cassazione Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 8000 del 30/03/2018 ed in precedenza, in fattispecie di responsabilità per la vendita,
Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 22363 del 26/09/2017).
Tali considerazioni rendono evidente che l'attrice nell'avvalersi dell'opponibilità alla convenuta avrebbe dovuto fornire prova di avvenuta regolare trascrizione mediante apposita nota, recante appropriata indicazione della servitù.
All'udienza del 28.5.2025 veniva sollevata questione ex art. 101 cpc. Al riguardo è bene precisare che l'attrice ha depositato la nota di trascrizione all'esito della sollevata questione.
Nella nota di trascrizione riprende il contratto ivi si legge: “È escluso dalla vendita ogni diritto sul giardino all'infuori del diritto di passaggio dal cancello ubicato a sud così come finora pratica. È stato costituito a favore del fondo diritto di passaggio sul terrazzo coperto ubicato a nord e compreso nella vendita per lo accesso allo alloggio in Persona_8 primo piano”.
7 Dall'esame dell'atto di vendita si può ritenere che il “giardino” menzionato nell'atto sia quello che nell'atto viene indicato come confine posto a sud ossia come “terreno Bozzo LU o aventi causa.”
Deve, tuttavia, rilevarsi come la dizione riportata nella nota non può ritenersi contenere una costituzione di servitù di passaggio posto che il fondo servente non era, o comunque non è fornita la prova che fosse, di proprietà della venditrice che certo non poteva costituire servitù per conto Pt_2 di altri.
Né risulta documentata la costituzione di servitù volontaria da parte di in favore della Persona_8
Sig.ra Né in questa sede è stata allegata la costituzione della servitù per destinazione del padre Pt_2 di famiglia.
Il fondo servente nella specie era un fondo di terzi come risulta. in particolare dalla planimetria dell'atto del notaio n. 11467, dove il cortile di proprietà della convenuta viene indicato come proprietà Per_3
E del pari così descritto nell'atto di vendita notaio 60945 dove il Per_8 Parte_3 Per_2 confine a sud viene indentificato come “terreno Bozzo Luigi o aventi causa”.
Non risulta per contro documentato che in precedenza avesse costituito servitù volontaria Persona_8 in favore dell'immobile oggetto di compravendita da parte della Sig.ra Pt_2
Alla luce di quanto precede non può ritenersi fornita la prova dell'esistenza di una servitù volontaria.
Occorre verificare se la servitù può dirsi costituita per usucapione.
Giova ricordare in primo luogo che le servitù rientrano tra i diritti reali di godimento su cosa altrui
( artt.1027 e ss. c.c.) la cui struttura legale è codicisticamente prevista e che vi possono essere servitù tipiche, espressamente previste e servitù atipiche in cui viene data alle parti la possibilità di determinarne il contenuto in ragione dell'utilità da soddisfare nel rispetto della struttura legale e nelle quali deve essere rispettato il principio di predialità, cioè la sussistenza del rapporto di servizio tra i fondi e l'utilità del fondo dominante. Le servitù possono essere coattive e volontarie e queste ultime si possono costituire per contratto, per testamento, per destinazione del padre di famiglia e per usucapione. Quindi le servitù si possono costituire anche involontariamente attraverso fatti generativi del diritto che comportano la loro nascita o risultino situazioni di necessità per le quali tale diritto si debba riconoscere. La servitù di passaggio può essere oggetto di usucapione soltanto in quanto apparente. Dottrina e Giurisprudenza concordemente ritengono che per potersi parlare di servitù apparenti vi debbono essere opere permanentemente destinate all'esercizio della servitù e visibili. Il concetto di permanenza è da intendersi come stabilità e visibilità in senso oggettivo, devono cioè esistere opere destinate all'esercizio della servitù visibili a chiunque. L'apparenza ex art.1061
c.c. deve intendersi nella presenza di segni visibili di opere permanenti destinate all'esercizio della servitù e tali da rivelare in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratti di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso 8 onere a carattere stabile. (ex multis Cass. Civ. n.22290/2004, Cass. Civ. 12362/2009, Cass. Civ.
13238/2010).
La Suprema corte ha statuito "il principio secondo cui ai fini dell'apparenza della servitù non occorre che le opere di natura permanente insistano su entrambi i fondi, ma è sufficiente che si trovino in uno solo di essi, perché ne sia visibile la strumentalità rispetto al bisogno del fondo da considerare come dominante, in modo che possa presumersene la conoscenza da parte del proprietario dell'altro fondo, attiene solo alla ubicazione ed alla visibilità delle opere, ma non esclude la necessità della loro esistenza e del loro carattere permanente ed univocamente strumentale all'asservimento" (v. sent. 747 6 del
4/6/2001; sent. 12197 del 02/12/1997; sent. 11020 del 18/10/1991). (cfr. Cassazione civile sez. II,
26/11/2004, (ud. 15/10/2004, dep. 26/11/2004), n.22290).
Nel caso che ci occupa non risulta contestato tra le parti e risulta dalla documentazione fotografica che l'immobile di parte attrice abbia grossa apertura sul cortile di pertinenza di parte convenuta.
In tutte le planimetrie depositati agli atti viene espressamente indicata una freccia che dal cortile della convenuta è diretta verso l'immobile attoreo del pari è circostanza non contestata l'esistenza di un cancello e di un camminamento che porta anche all'apertura di parte attrice.
Preliminarmente deve osservarsi come il giardino/cortile di parte convenuta (di pertinenza dell'immobile posto al primo piano) è posto di fronte all'accesso dell'attrice e l'unico cancello che si frappone alla pubblica via e posto in linea con l'ingresso dell'attrice è quello posto sulla proprietà della convenuta. Al momento dell'acquisto da parte dell'attrice detto cancello era come civico 56 (si vedano gli atti) e attualmente è il civico 84.
L'immobile di parte attrice ora come al momento dell'acquisto è posto in un civico diverso rispetto a quello dell'appartamento sempre attualmente di proprietà attorea comprato con atto del notaio Per_3
11467, immobile che in allora aveva civico 54 e ora 82.
Lo stesso ben doveva pertanto essere munito di autonomo accesso.
Parte convenuta non ha contestato che parte attrice fosse in possesso delle chiavi del cancello, circostanza specificamente allegata in citazione e che deve considerarsi non contestata ex art. 115 c.p.c.
Sulla base delle testimonianze rese all'udienza del 07/06/2023 deve ritenersi provato l'esercizio continuo del passaggio per il termine necessario ad usucapire da parte del sig. e della di lui E_ avente causa e prima ancora della sua dante causa Sig. anche ai sensi e per gli effetti di cui agli Per_8 art. 1146 c.c.
In particolare il Sig. nato nel 1945 rispondendo al capitolo 1 di parte attrice (“Vero Testimone_1 che, come il fratello da quando lo stesso ha acquistato l'appartamento nel 1976 censito oggi al mappale 1094 sub Per_4
4, anche la signora che ha ereditato detta proprietà a seguito del decesso dello stesso lo scorso 9.11.2020, ha E_ sempre utilizzato l'accesso anche carraio tramite il cancello al civico 84 di Via De Amicis di cui aveva le chiavi, sia per 9 entrare nell'abitazione predetta che per accedervi anche con automezzi per caricare e scaricare colli o pacchi, come anche per consentire l'accesso del fratello tramite sedia a rotelle essendo lo stesso paralizzato dall'anno 2016.”) ha risposto:
“Questo accesso me lo ricordo sin ragazzo io quando andavo a trovare la Sig.ra Quando andavo il Sig. Per_8 [...]
e andavo piedi passavo dal cancello principale per abitudine sono sempre passato di lì. Per_4
Vengono rammostrate le foto allegate al doc. 7 ed il teste indentifica il cancello in quello rappresentato nelle prime due foto dell'allegato H.
Anche e la Sig.ra passavano dal cancello lì ho visti perché siamo vicini di casa. Per_4 E_
Ho visto personalmente transitare dal cancello a partire dalla fine degli anni novanta e primi anni del 2000 Per_4 perché mi veniva incontro.
Si ritiene per inciso nella specie potrebbe anche applicazione anche l'art. 1159 c.c. u.c. con abbreviazione dei termini per usucapire posto che nell'atto di compravendita intercorso tra il Sig.
e la Sig. vedova si dava atto del diritto di passaggio. Pt_1 CP_2 Per_8
Detta usucapione deve tuttavia essere limitata alla servitù di passaggio pedonale, posto che il saltuario utilizzo dell'accesso per il carico e scarico non è atto a comprovare la servitù carrabile anche in considerazione del fatto che il transito altro non potrebbe che verificarsi sul terreno di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 147/2022 con applicazione del valore indeterminabile complessità bassa.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Imperia definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa
Dichiara l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale a favore dell'immobile di proprietà della Sig.ra censito al foglio 35mappale 1094 subalterno 4, tramite il E_ cancello ubicato al civico 84 di Via De Amicis e attraverso l'area urbana di pertinenza dell'immobile di proprietà della Sig.ra censita al foglio 35, mapp. 1094, sub. 7; CP_1
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 3809,00 CP_1 di cui 851 per lo studio della controversia, 602 per la fase introduttiva, 903 per la fase istruttoria, 1453 per la fase decisoria oltre 15%, iva e cpa come per legge.
Imperia, 17/9/2025
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati
10
777 /2022
Verbale d'udienza
All'udienza del 17/09/2025 alle ore 9.50 sono presenti per l'attore l'avv. E_
ARTIOLI ANDREA e per il convenuto l'avv. SFAMURRI MONICA. CP_1
E' presente ai fini della pratica forense la Dott. . Persona_1
L'avv. Artioli precisa le conclusioni come da verbale del 9.4.2025.
L'avv. Sfamurri precisa le conclusioni come da verbale del 9.4.2025.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi agli atti.
Il Got alle ore 10 si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Alle ore 18.00 uscita dalla camera di consiglio dà lettura della sentenza ad aula vuota provvedendo al successivo deposito nel fascicolo telematico.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il Tribunale ordinario di Imperia in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n° 777/2022 avente ad oggetto Servitù promossa da:
( ) rappresentata e difesa ARTIOLI ANDREA E_ C.F._1 con domicilio eletto presso VIA VOLTA, 195 18038 SANREMO come da procura
-attrice- contro
( rappresentata e difesa SFAMURRI MONICA con CP_1 C.F._2 domicilio eletto VIA ROMA 166 18038 SANREMO
- Convenuto –
§§§
Conclusioni per l'attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - in via principale accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra ad accedere all'immobile censito E_ al foglio 34 mappale 1094 subalterno 4 tramite il cancello ubicato al civico 84 di Via De Amicis e attraverso l'area urbana di proprietà della signora coma da servitù di cui all'atto Notaio 28.12.1970 rep 60945 CP_1 Per_2 racc 21864, richiamato nell'atto Notaio 7.12.1976 rep 27324 racc 11457, sia a piedi che con mezzi, e per Per_3
l'effetto condannare la signora a consegnare idoneo strumento e/o chiave per l'apertura del cancello per reintegrare CP_1
l'attrice nel possesso di detta servitù di passaggio;
- in via subordinata dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio a favore dell'immobile di proprietà della
Sig.ra censito al foglio 35 mappale 1094 subalterno 4, tramite il cancello ubicato al civico 84 di Via E_
De Amicis e attraverso l'area urbana di pertinenza dell'immobile di proprietà della Sig.ra censita al foglio CP_1
35, mapp. 1094, sub. 7;
Conclusioni per la convenuta:
2 “Piaccia al Tribunale Ill.mo contrario reietti, respingere tutte le domande spiegate ex adverso siccome infondate in fatto diritto. Con vittoria di spese del giudizio”.
Fatto e svolgimento del giudizio
La Sig.ra con atto di citazione del 21/04/2022 conveniva in giudizio la sig.ra E_ [...] allegando di essere erede del fratello (che originariamente di cognome si CP_1 Persona_4
Per_ chiamava ) e come tale proprietaria di due distinte unità immobiliari, censite attualmente al foglio
35 mappale 1094 subalterno 3 e subalterno 4, ubicate in Sanremo in Via De Amicis ai civici, rispettivamente, 82 e 84.
Riferiva l'attrice che il fratello - con le generalità , acquistava nel 1970 assieme alla moglie Persona_6
, al medesimo premorta, dal sig. - che era proprietario dell'intero Persona_7 Persona_8 stabile costituito in origine da unica villa poi suddivisa in appartamenti-, un immobile sito in Sanremo
Via De Amicis 82, in allora censito al foglio 35 mappale 1086 sub 1 (oggi censito al NCEU al foglio 35 mappale 1094 subalterno 3) come da atto notaio di Imperia del 23.10.1970 rep 11467 racc Per_3
5471 (doc. 1 di parte attrice);
Riferiva che a detto immobile si accede, ora come allora, tramite un cancelletto e un piccolo camminamento con alcuni scalini che conducono a un terrazzino su cui affaccia la porta di ingresso all'alloggio, come da planimetria allegata all'atto di vendita.
Riferiva altresì l'attrice che sempre il di lei fratello – questa volta con generalità , Persona_4 acquistava dai signori e , eredi del sig. presso il Persona_9 Controparte_2 Persona_10 medesimo stabile di Via De Amicis, altro immobile, in allora censito al foglio 35 mappale 1086 sub 2
(oggi censito al NCEU al foglio 35 mappale 1094 subalterno 4 Via De Amicis 84), costituito da un piccolo alloggio al piano terreno come da atto Notaio di Imperia del 7.12.1976 rep 27324 racc Per_3
11457 (doc. 2 di parte attrice), che richiamava espressamente, quanto a diritti e servitù, il precedente atto Notaio rep 60945 del 28.12.1970 (doc. 3 di parte attrice), dando atto l'attrice che il Per_2 menzionato atto stabilisce come il giardino fosse escluso dalla vendita all'infuori del diritto di passaggio dal cancello ubicato a sud come fino allora praticato.
Riferiva l'attrice che detto ultimo immobile era stato, infatti, acquistato da parte del sig. Per_10 venditrice la signora che a quanto risulta alla signora aveva acquistato i
[...] Pt_2 E_ relativi diritti dal sig. come da atto Notaio del 28.12.1970 rep. 60945 racc Persona_8 Persona_11
21864 con allegata planimetria catastale.
Allegava l'attrice che il sig. accedeva all'immobile in questione attraverso un cancello, oggi CP_2 numerato al civico 84 di Via De Amicis, dal quale si procedeva su un'area urbana, già giardino, rimasta in proprietà al sig. e unita, a costituirne pertinenza, all'alloggio ubicato al piano primo, (in oggi in Per_8
3 proprietà alla signora , su cui affaccia una porta finestra di ampie dimensioni che CP_1 consente ancora oggi l'accesso all'appartamento censito al foglio 35 mappale 1094 subalterno 4.
Riferiva altresì che il Sig. proprietario anche dell'appartamento più grande, identificato oggi al E_ foglio 35 mappale 1094 subalterno 3 da lui acquistato nel 1970, cui si accede dal civico 82 di Via De
Amicis, pur rimanendo le due unità distinte e separate, con servizi e impianti autonomi, posizioni fiscali e tributarie distinte, accessi separati e distinti, fece riaprire il collegamento, esistente tra l'unità più grande e quella più piccola, da lui acquistata nel 1976 identificata al foglio 35 mappale 1094 subalterno
4, costituito da una porta, già esistente ab origine ma chiusa dall'originario unico proprietario allorchè frazionò e vendette le due unità, di modo da consentire il passaggio tra le due sue unità immobiliari, pur continuando a utilizzare per accedere alla unità più piccola, acquistata nel 1976, identificata al foglio 35 mappale 1094 subalterno 4, anche l'accesso con le modalità sopra descritte tramite il cancello, di cui aveva la chiave, sito al civico 84 di Via De Amicis.
Allegava l'attrice che deceduto il sig. nell'anno 2020, gli succedeva la sorella Persona_4 E_ odierna attrice che, come il fratello, ha sempre utilizzato l'accesso tramite il cancello al civico
[...]
84 di Via De Amicis di cui aveva le chiavi, soprattutto per le operazioni che necessitavano di caricare e scaricare colli o pacchi da automezzi, in quanto detto accesso è al piano, a differenza di quello per accedere al civico 82, che invece avviene tramite una rampa di scale.
Riferiva che la signora senza darne previa comunicazione alla signora ha provveduto CP_1 E_
a motorizzare elettricamente il cancello di accesso al civico 84 di Via De Amicis, modificandolo, unendo in particolare le due ante, che prima si aprivano a libro, congiungendole e saldandole tra loro a formare un'unica anta che si apre a scorrimento su una rotaia.
Allegava che nonostante la signora si fosse impegnata a dare alla signora la copia della CP_1 E_ chiave per azionare il cancello per consentirne l'apertura, dato che a seguito delle modifiche apportate allo stesso la chiave in possesso della signora non aveva più alcuna possibilità di utilizzo, la E_ stessa non vi provvedeva nonostante la richiesta in tal senso avanzata anche tramite legale nel mese di aprile 2021 (doc. 4 di parte attrice).
Riferiva l'attrice che tentata la mediazione obbligatoria in materia di diritti reali la stessa aveva esito negativo.
Dava atto l'attrice di voler sentire accertare il proprio diritto ad accedere all'immobile censito al foglio
35 mappale 1094 subalterno 4 tramite il cancello ubicato al civico 84 di Via De Amicis e attraverso l'area urbana di proprietà della signora come da servitù di cui all'atto Notaio CP_1 Per_2
28.12.1970 rep 60945 racc 21864, richiamato nell'atto Notaio 7.12.1976 rep 27324 racc 11457, Per_3
4 sia a piedi che con mezzi, con ogni conseguente pronuncia ivi inclusa la condanna della signora CP_1
a consegnare idoneo strumento e/o chiave per l'apertura del cancello.
In via subordinata chiedeva dichiararsi l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio a favore dell'immobile di proprietà della Sig.ra censito al foglio 35 mappale 1094 subalterno 4, E_ tramite il cancello ubicato al civico 84 di Via De Amicis e attraverso l'area urbana di pertinenza dell'immobile di proprietà della Sig.ra censita al foglio 35, mapp. 1094, sub. 7. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta la Sig.ra si costituiva contestando l'esistenza CP_1 della servitù.
In particolare, dava atto la convenuta di aver acquistato l'immobile in cui abita con atto a rogito Notaio del 11 maggio 2016 rep. 3618/2828 dal Dott. Persona_12 Persona_13
Nell'atto di acquisto della signora vengono richiamate, come d'uso, le servitù come tutte CP_1 sempre esercitate, gli atti di provenienza anteriori e all'atto è allegata la planimetria dell'alloggio che è uguale a tutti gli atti di provenienza richiamati da parte attrice.
Contestava che in nessuno degli atti richiamati, né in quello di acquisto della signora viene e CP_1 richiamata una servitù carraia e/o veicolare attraverso il cancello che introduce alla proprietà della convenuta e favore della proprietà ora . Indicava che in tutti gli atti citati il cortile E_ antistante la proprietà è indicato, ipotecariamente, ma anche catastalmente come cortile CP_1 esclusivo della signora CP_1
Dava atto che nelle planimetrie, in corrispondenza dell'ingresso al piccolo alloggio di cui trattasi c'è una freccia che indica solo il passaggio.
Secondo la ricostruzione di parte convenuta la signora entra dall'ingresso del civico 82 E_ attraverso il mappale 1086/1 di sua proprietà, dal suo cancelletto, prosegue attraverso il cortile denominato comune ed usato tra le parti e terza persona e da lì accede pedonalmente al suo attuale immobile.
Riferiva la signora di aver fatto unire ed elettrificare il su cancello nel 2018. CP_1
Allegava che successivamente all'acquisto del proprio immobile né la signora né il di lei fratello E_
(che era ricoverato da tempo) hanno mai esercitato alcun passaggio dal cancello carrabile.
All'udienza del 27/07/2022 la parte attrice insisteva nelle difese svolte, contestando quelle avversarie e chiedeva termini istruttori ex art 183 cpc parte convenuta insisteva nelle proprie difese contestando quelle avversarie e si associava alla richiesta di termini ex art 183 cpc;
il giudice precedentemente incaricato della trattazione concedeva alle parti i termini istruttori e rinviava la causa per l'assunzione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 13/01/2023 le parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie chiedendo l'ammissione delle prove ivi dedotte ed opponendosi a quelle ex adverso dedotte;
il Giudice ammetteva 5 l'escussione di n. 3 testi indicati dall'attrice nonché di n. 3 testi indicati a prova contraria dalla convenuta e fissava per l'assunzione delle prove.
Terminata l'istruttoria, il giudice, precedentemente incaricato su richiesta delle parti fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 13.08.2024 fissava l'udienza del 09/04/2025 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. poi rinviata al 28.5.2025.
In tale sede veniva sollevata questione ex art. 101 c.p.c. e assegnati termini alle parti con rinvio per discussione ex art. 281 c.p.c. all'udienza odierna.
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per i motivi che seguono.
Quanto alla opponibilità alla convenuta della servitù istituita con atto Notaio rep 60945 del Per_2
28.12.1970 devono essere evidenziati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di trascrizione e, conseguentemente, di opponibilità a terzi.
Al riguardo si è precisato che, in tema di trascrizione, qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga un'ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, è necessario, in sede di redazione della relativa nota, menzionare non soltanto il trasferimento del diritto di proprietà, ma anche la costituzione di quello di servitù, poiché, in assenza di tale ultima indicazione, il titolo costitutivo del diritto reale limitato, non potendo legittimamente dirsi trascritto, non sarà opponibile ai successivi acquirenti del fondo servente (salvo il caso in cui la servitù non risulti espressamente menzionata e riconosciuta in quest'ultimo titolo di acquisto, sul punto si veda Cas. Sez. 2, Sentenza n. 8448 del 25/08/1998, Rv.
518364 - 01). La medesima sentenza ha affermato che “costituisce principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, qualora un contratto di compravendita della proprietà di un fondo contenga una clausola costitutiva del diritto di servitù a favore dell'immobile ed a carico di altro immobile appartenente all'alienante, la trascrizione e la nota relativa devono menzionare, oltre al trasferimento del diritto di proprietà, anche la costituzione di quello di servitù, e, pertanto, in mancanza di questa indicazione, il titolo costitutivo della servitù non potendo ritenersi trascritto, è inopponibile ai successivi acquirenti del fondo da essa gravato, eccetto il caso in cui il diritto sia espressamente menzionato e riconosciuto nel titolo d'acquisto (sent. nn. 3590 del 1993, 5626 del 1985)”. Ed ancora la giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha consequenzialmente affermato che l'indagine sull'opponibilità di una servitù ai terzi successivi acquirenti va condotta con esclusivo riguardo al contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, sicché detta opponibilità può essere ritenuta solo quando dalla nota menzionata sia possibile desumere l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire la servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto, anche, quindi, con riferimento all'eventuale sottoposizione della modifica o 6 dell'estinzione del relativo diritto a termine o condizione (sul punto si veda Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
8000 del 30/03/2018, Rv. 648004 - 01). La medesima sentenza ha affermato che: “in tema di trascrizione, al fine di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funzionale, "ex lege", alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell'oggetto e del destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 5002/2005 e Cass. n. 21758/2012). In altri termini, per stabilire se, ed in quali limiti, un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza margini di equivoci e di incertezza, gli estremi essenziali del negozio, i beni ai quali esso si riferisce, nonché l'essenza, la natura ed i dati caratterizzanti del diritto trasferito o costituito, restando esclusa ogni possibilità di attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota anzidetta, o, tanto meno, da altri atti o dati a questa estranei. In particolare, in tema di servitù convenzionali, va affermato il principio di diritto (al quale dovrà, perciò, conformarsi il giudice di rinvio) secondo cui l'indagine sull'opponibilità della servitù ai terzi successivi acquirenti va condotta con esclusivo riguardo al contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, sicché detta opponibilità può essere ritenuta solo quando dalla nota cennata è possibile desumere l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto, anche, quindi, con riguardo all'eventuale sottoposizione della modifica o dell'estinzione del relativo diritto a termine o condizione, come imposto dall'ultimo comma dell'art. 2659 c.c. (v. Cass. n. 3590/1993; Cass. n. 8448/1998 e Cass. n. 18892/2009)” (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 8000 del 30/03/2018, Rv. 648004 – 01.).
Dal contratto di compravendita e dalla nota di trascrizione deve, quindi, essere possibile desumere l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire la servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto, anche, quindi, con riferimento all'eventuale sottoposizione della modifica o dell'estinzione del relativo diritto a termine o condizione. (In tal senso Cassazione Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 8000 del 30/03/2018 ed in precedenza, in fattispecie di responsabilità per la vendita,
Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 22363 del 26/09/2017).
Tali considerazioni rendono evidente che l'attrice nell'avvalersi dell'opponibilità alla convenuta avrebbe dovuto fornire prova di avvenuta regolare trascrizione mediante apposita nota, recante appropriata indicazione della servitù.
All'udienza del 28.5.2025 veniva sollevata questione ex art. 101 cpc. Al riguardo è bene precisare che l'attrice ha depositato la nota di trascrizione all'esito della sollevata questione.
Nella nota di trascrizione riprende il contratto ivi si legge: “È escluso dalla vendita ogni diritto sul giardino all'infuori del diritto di passaggio dal cancello ubicato a sud così come finora pratica. È stato costituito a favore del fondo diritto di passaggio sul terrazzo coperto ubicato a nord e compreso nella vendita per lo accesso allo alloggio in Persona_8 primo piano”.
7 Dall'esame dell'atto di vendita si può ritenere che il “giardino” menzionato nell'atto sia quello che nell'atto viene indicato come confine posto a sud ossia come “terreno Bozzo LU o aventi causa.”
Deve, tuttavia, rilevarsi come la dizione riportata nella nota non può ritenersi contenere una costituzione di servitù di passaggio posto che il fondo servente non era, o comunque non è fornita la prova che fosse, di proprietà della venditrice che certo non poteva costituire servitù per conto Pt_2 di altri.
Né risulta documentata la costituzione di servitù volontaria da parte di in favore della Persona_8
Sig.ra Né in questa sede è stata allegata la costituzione della servitù per destinazione del padre Pt_2 di famiglia.
Il fondo servente nella specie era un fondo di terzi come risulta. in particolare dalla planimetria dell'atto del notaio n. 11467, dove il cortile di proprietà della convenuta viene indicato come proprietà Per_3
E del pari così descritto nell'atto di vendita notaio 60945 dove il Per_8 Parte_3 Per_2 confine a sud viene indentificato come “terreno Bozzo Luigi o aventi causa”.
Non risulta per contro documentato che in precedenza avesse costituito servitù volontaria Persona_8 in favore dell'immobile oggetto di compravendita da parte della Sig.ra Pt_2
Alla luce di quanto precede non può ritenersi fornita la prova dell'esistenza di una servitù volontaria.
Occorre verificare se la servitù può dirsi costituita per usucapione.
Giova ricordare in primo luogo che le servitù rientrano tra i diritti reali di godimento su cosa altrui
( artt.1027 e ss. c.c.) la cui struttura legale è codicisticamente prevista e che vi possono essere servitù tipiche, espressamente previste e servitù atipiche in cui viene data alle parti la possibilità di determinarne il contenuto in ragione dell'utilità da soddisfare nel rispetto della struttura legale e nelle quali deve essere rispettato il principio di predialità, cioè la sussistenza del rapporto di servizio tra i fondi e l'utilità del fondo dominante. Le servitù possono essere coattive e volontarie e queste ultime si possono costituire per contratto, per testamento, per destinazione del padre di famiglia e per usucapione. Quindi le servitù si possono costituire anche involontariamente attraverso fatti generativi del diritto che comportano la loro nascita o risultino situazioni di necessità per le quali tale diritto si debba riconoscere. La servitù di passaggio può essere oggetto di usucapione soltanto in quanto apparente. Dottrina e Giurisprudenza concordemente ritengono che per potersi parlare di servitù apparenti vi debbono essere opere permanentemente destinate all'esercizio della servitù e visibili. Il concetto di permanenza è da intendersi come stabilità e visibilità in senso oggettivo, devono cioè esistere opere destinate all'esercizio della servitù visibili a chiunque. L'apparenza ex art.1061
c.c. deve intendersi nella presenza di segni visibili di opere permanenti destinate all'esercizio della servitù e tali da rivelare in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratti di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso 8 onere a carattere stabile. (ex multis Cass. Civ. n.22290/2004, Cass. Civ. 12362/2009, Cass. Civ.
13238/2010).
La Suprema corte ha statuito "il principio secondo cui ai fini dell'apparenza della servitù non occorre che le opere di natura permanente insistano su entrambi i fondi, ma è sufficiente che si trovino in uno solo di essi, perché ne sia visibile la strumentalità rispetto al bisogno del fondo da considerare come dominante, in modo che possa presumersene la conoscenza da parte del proprietario dell'altro fondo, attiene solo alla ubicazione ed alla visibilità delle opere, ma non esclude la necessità della loro esistenza e del loro carattere permanente ed univocamente strumentale all'asservimento" (v. sent. 747 6 del
4/6/2001; sent. 12197 del 02/12/1997; sent. 11020 del 18/10/1991). (cfr. Cassazione civile sez. II,
26/11/2004, (ud. 15/10/2004, dep. 26/11/2004), n.22290).
Nel caso che ci occupa non risulta contestato tra le parti e risulta dalla documentazione fotografica che l'immobile di parte attrice abbia grossa apertura sul cortile di pertinenza di parte convenuta.
In tutte le planimetrie depositati agli atti viene espressamente indicata una freccia che dal cortile della convenuta è diretta verso l'immobile attoreo del pari è circostanza non contestata l'esistenza di un cancello e di un camminamento che porta anche all'apertura di parte attrice.
Preliminarmente deve osservarsi come il giardino/cortile di parte convenuta (di pertinenza dell'immobile posto al primo piano) è posto di fronte all'accesso dell'attrice e l'unico cancello che si frappone alla pubblica via e posto in linea con l'ingresso dell'attrice è quello posto sulla proprietà della convenuta. Al momento dell'acquisto da parte dell'attrice detto cancello era come civico 56 (si vedano gli atti) e attualmente è il civico 84.
L'immobile di parte attrice ora come al momento dell'acquisto è posto in un civico diverso rispetto a quello dell'appartamento sempre attualmente di proprietà attorea comprato con atto del notaio Per_3
11467, immobile che in allora aveva civico 54 e ora 82.
Lo stesso ben doveva pertanto essere munito di autonomo accesso.
Parte convenuta non ha contestato che parte attrice fosse in possesso delle chiavi del cancello, circostanza specificamente allegata in citazione e che deve considerarsi non contestata ex art. 115 c.p.c.
Sulla base delle testimonianze rese all'udienza del 07/06/2023 deve ritenersi provato l'esercizio continuo del passaggio per il termine necessario ad usucapire da parte del sig. e della di lui E_ avente causa e prima ancora della sua dante causa Sig. anche ai sensi e per gli effetti di cui agli Per_8 art. 1146 c.c.
In particolare il Sig. nato nel 1945 rispondendo al capitolo 1 di parte attrice (“Vero Testimone_1 che, come il fratello da quando lo stesso ha acquistato l'appartamento nel 1976 censito oggi al mappale 1094 sub Per_4
4, anche la signora che ha ereditato detta proprietà a seguito del decesso dello stesso lo scorso 9.11.2020, ha E_ sempre utilizzato l'accesso anche carraio tramite il cancello al civico 84 di Via De Amicis di cui aveva le chiavi, sia per 9 entrare nell'abitazione predetta che per accedervi anche con automezzi per caricare e scaricare colli o pacchi, come anche per consentire l'accesso del fratello tramite sedia a rotelle essendo lo stesso paralizzato dall'anno 2016.”) ha risposto:
“Questo accesso me lo ricordo sin ragazzo io quando andavo a trovare la Sig.ra Quando andavo il Sig. Per_8 [...]
e andavo piedi passavo dal cancello principale per abitudine sono sempre passato di lì. Per_4
Vengono rammostrate le foto allegate al doc. 7 ed il teste indentifica il cancello in quello rappresentato nelle prime due foto dell'allegato H.
Anche e la Sig.ra passavano dal cancello lì ho visti perché siamo vicini di casa. Per_4 E_
Ho visto personalmente transitare dal cancello a partire dalla fine degli anni novanta e primi anni del 2000 Per_4 perché mi veniva incontro.
Si ritiene per inciso nella specie potrebbe anche applicazione anche l'art. 1159 c.c. u.c. con abbreviazione dei termini per usucapire posto che nell'atto di compravendita intercorso tra il Sig.
e la Sig. vedova si dava atto del diritto di passaggio. Pt_1 CP_2 Per_8
Detta usucapione deve tuttavia essere limitata alla servitù di passaggio pedonale, posto che il saltuario utilizzo dell'accesso per il carico e scarico non è atto a comprovare la servitù carrabile anche in considerazione del fatto che il transito altro non potrebbe che verificarsi sul terreno di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 147/2022 con applicazione del valore indeterminabile complessità bassa.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Imperia definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa
Dichiara l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale a favore dell'immobile di proprietà della Sig.ra censito al foglio 35mappale 1094 subalterno 4, tramite il E_ cancello ubicato al civico 84 di Via De Amicis e attraverso l'area urbana di pertinenza dell'immobile di proprietà della Sig.ra censita al foglio 35, mapp. 1094, sub. 7; CP_1
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 3809,00 CP_1 di cui 851 per lo studio della controversia, 602 per la fase introduttiva, 903 per la fase istruttoria, 1453 per la fase decisoria oltre 15%, iva e cpa come per legge.
Imperia, 17/9/2025
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati
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