Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 8477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8477 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08477/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02889/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2889 del 2025, proposto da
FA CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Antonio Gramsci n.19;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Vico Equense sulla diffida inoltrata dal sig. CO prot. n. 31025 del 01.08.2024;
di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vico Equense;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa MA UR DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce, nel presente giudizio, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Vico Equense sulla diffida prot. n. 31025 del 01.08.2025.
Egli espone nell’atto di ricorso di essere comproprietario di una stradina sita nel Comune di Vico Equense, identificata catastalmente al foglio 12, p.lla 148, anche denominata “strada dell’acquedotto” e che, nel tempo, sono sorte diverse questioni con il Comune circa la proprietà della strada.
Da ultimo, con sentenza del 26.10.2009, Tribunale di Torre Annunziata – Sez. distaccata di Sorrento ha ritenuto infondate le argomentazioni dell’Amministrazione circa l’asserita esistenza di un possesso ultratrentennale sulla stradina, rigettando il ricorso.
Cio nonostante, nel luglio 2024, l’Amministrazione resistente disponeva l’accesso carrabile alla stradina in questione. Con atto di diffida acquisito al protocollo comunale al n. 31025 del 01.08.2025, il ricorrente rappresentava all’Ente la natura privata del bene e richiedeva al Comune di interdire il traffico veicolare sullo stesso. Trascorso il termine di trenta giorni, l’Amministrazione manteneva un contegno totalmente inerte. Per tale ragione, il ricorrente agiva per la declaratoria dell’obbligo della PA di provvedere alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, prevedendo l’interdizione del traffico veicolare sul viale di proprietà privata, e per il risarcimento del danno da ritardo.
Il ricorso è articolato nelle seguenti censure:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2 L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SVIAMENTO – ILLOGICITA’,
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 2 E 2 BIS DELLA LEGGE 241 DEL 1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.97 COST.- ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA.
Si è costituito il Comune di Vico Equense, che in data 27 ottobre 2025 ha depositato una memoria, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica del ricorso al controinteressato, Ristorante ‘Antichi Sapori’.
La difesa del comune rileva inoltre che a seguito di accertamenti istruttori sarebbe emersa la presenza di un atto di asservimento del 1981 per l’uso pubblico della strada privata. Si tratta dell’atto di asservimento del 25.11.1981 (allegato alla relazione prot. n. 21211/2024) con il quale la sig.ra AR ID (dante causa dei sigg.ri CO FA, CO e MI) asserviva a favore del Comune di Vico Equense il fondo rustico identificato in catasto partita 7580 fol. 12 partic. 675 are 4,45; 674 are 4,70; 159 uliveto are 13,19 e partic. 148 fol. 12 (dalla quale deriva l’attuale 2142) partita 7211 are 37,15. Il predetto atto di asservimento era poi richiamato nella Concessione n. 98/81 (allegata alla relazione prot. n. 21211/2024) rilasciata dal Sindaco p.t. alla sig.ra AR ID per la realizzazione di dodici abitazioni articolate in due corpi di fabbrica in Via Bell’Alba sull’area distinta in catasto terreni al foglio 12 p.lle 674, 675, 159, 148.
Rileva inoltre il Comune che già in passato parte ricorrente aveva presentato analoghe diffide.
Con nota prot. n. 21887/2024 (in atti), preso atto delle risultanze del sopralluogo effettuato e della documentazione acclusa alla relazione prot. n. 21211/2024, l’amministrazione forniva riscontro alle diffide prot. n. 17318/2024 e n. 18770/2024. In particolare, il Comune ribadiva la legittimità del transito pedonale e veicolare su Via Bell’Alba alla luce dell’atto di asservimento del 25.11.1981 e delle prescrizioni della concessione edilizia n. 98/81; sottolineava che i danni lamentati non erano ascrivibili al transito veicolare ma alla mancata e corretta canalizzazione delle acque meteoriche provenienti dal solaio di copertura dei box-garage prospicienti alla via Bell’Alba e dalle aree esterne del complesso immobiliare soprastante detta strada e concludeva per l’insussistenza di rischi evidenti per il transito veicolare, a velocità moderata.
Tale nota prot. n. 21887/2024, ricevuta in data 06.06.2024, non è stato oggetto di alcuna autonoma impugnativa. Anche sotto questo profilo, dunque, il Comune ha eccepito l’inammissibilità del gravame.
Con memoria di replica, depositata in data 30/10/2025, parte ricorrente ha rilevato che il ristorante Antichi Sapori non insiste sulla porzione di strada di proprietà esclusiva della famiglia CO, denominata “strada dell’acquedotto” ma è servito da altra strada di acceso del tutto distinta e pertanto esso non è configurabile come controinteressato nel presente giudizio.
Inoltre, parte ricorrente ha rilevato che l’atto di diffida oggetto del presente gravame e sul quale si sarebbe formato l’illegittimo silenzio inadempimento dell’Ente, conterrebbe elementi innovativi rispetto alle precedenti diffide, in quanto costituisce l’espresso riscontro a quanto sostenuto dall’Amministrazione nella nota prot. 21887/2024, con particolare riferimento alla asserita legittimità del tracciato stradale in virtù dell’atto di asservimento del novembre 1981.
La diffida prot. n. 31025 del 01.08.2024 si differenzierebbe in toto rispetto alle precedenti istanze in quanto: 1) la diffida viene proposta espressamente in riscontro alla nota prot. n. 21887/2024 del Comune di Vico Equense; 2) per la prima volta, in risposta alle argomentazioni dell’Ente, ricorrente chiarisce l’irrilevanza dell’arto di asservimento del 25.11.1981, evidenziando ancora l’illegittimità del transito pubblico sulla sua proprietà privata; 3) viene per la prima volta opposta al Comune l’assenza degli elementi necessari a configurare la costituzione di una servitù di uso pubblico del bene; 4) viene evidenziata l’assenza degli elementi necessari a determinare l’usucapione della servitù di uso pubblico; 5) si puntualizza l’assenza di un atto pubblico formale costitutivo della servitù pubblica, ovvero dichiarativo della natura pubblica del bene.
La causa, all’odierna udienza, è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile, in accoglimento della eccezione prospettata dal Comune, in quanto l’amministrazione ha già fornito riscontro alle precedenti diffide, prot. n. 17318/2024 e n. 18770/2024 del ricorrente, con la nota prot. n. 21887/2024, che non risulta essere stata ritualmente impugnata. Con detta nota, l’amministrazione, all’esito delle risultanze del sopralluogo effettuato e della documentazione acclusa alla relazione prot. n. 21211/2024, aveva riscontrato negativamente le istanze del ricorrente rappresentando l’esistenza dell’atto di asservimento del 25.11.1981.
Ed invero, l’ultima diffida di cui al prot. n. 31025/2024 non può qualificarsi come nuova e diversa rispetto alle precedenti diffide, in quanto ha sempre ad oggetto la medesima richiesta di adozione di un provvedimento di interdizione al traffico veicolare della stradina in questione.
Né la circostanza che con essa si contesti l’atto di asservimento del 1981, menzionato dalla amministrazione nella sua risposta, e che si faccia riferimento alla pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata sez. distaccata di Sorrento ovvero che si contesti la sussistenza di una servitù di uso pubblico possono valere a qualificare come nuova istanza la diffida in questione, con conseguente imposizione di un nuovo obbligo di provvedere.
Si tratta, infatti, di profili che avrebbero dovuto essere proposti piuttosto come motivi di impugnazione della nota prot. n. 21887/2024, recante la risposta già fornita dalla amministrazione alle precedenti diffide, ma che non possono determinare il sorgere di un nuovo obbligo di provvedere sulla medesima fattispecie.
Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa in plurime occasioni, “ L'ordinamento, lungi dal favorire la proliferazione di istanze ripetitive, impone che il ricorso ex art. 117 c.p.a. sia fondato su un obbligo vigente, attuale e concreto dell'Amministrazione di concludere il procedimento. Laddove tale obbligo sia stato consumato da un provvedimento espresso e non impugnato (…) l'adozione di successivi solleciti non può riaprire l'obbligo, salvo che essi non introducano elementi completamente nuovi .” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 25/11/2025, n. 940).
Nel caso di specie, come detto, non si ravvisano elementi completamente nuovi, ma solo delle argomentazioni volte a contestare la precedente decisione assunta dalla amministrazione.
Una tale istanza, dunque, è sostanzialmente una richiesta di autotutela, rispetto alla precedente determinazione negativa, istanza che non fa sorgere alcun obbligo di provvedere (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. V, 18/09/2025, n. 7369).
Il ricorso per tale ragione va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Vico Equense delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500/00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA UR DA, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA UR DA |
IL SEGRETARIO