Sentenza 26 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/09/2023, n. 14239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14239 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2023
N. 14239/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07863/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7863 del 2003, proposto da
Ericsson Telecomunicazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Contardi, Massimiliano De Luca, con domicilio digitale presso la PEC come da Registro di Giustizia e con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avvocato Massimiliano De Luca in Roma, via Salaria, 400;
contro
Comune di Alatri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 15/2003 del 23 giugno 2003 prot. n. 14912, con cui il Comune di Alatri (FR) ha ordinato alla ricorrente l’immediata demolizione dei lavori per la realizzazione di una stazione radio base a servizio della telefonia mobile cellulare in loc. LL AN VI SC sul terreno riportato nel catasto terreni del Comune di Alatri (FR) al foglio 64, particella 325, nonché per il risarcimento dei danni cagionati da tale provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso spedito per la notifica il 23.7.2003 (ric. il 25.7.2003; dep. il 30.7.2003), la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha chiesto l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il responsabile del servizio controllo urbanistico del Comune di Alatri (FR) ha ordinato alla società l’immediata demolizione dei lavori per la realizzazione di una stazione radio base a servizio della telefonia mobile cellulare in loc. LL AN VI SC (sul terreno riportato nel catasto terreni del Comune al foglio 64, particella 325), in quanto realizzati senza concessione e con l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
A fondamento del ricorso la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
“ 1) Carenza di potere. Eccesso di potere. Errore nei motivi e nei presupposti. Violazione e falsa interpretazione degli artt. 5, 2° comma, ultimo periodo e 12, 2° comma, del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198 ”;
“ 2) Violazione e falsa interpretazione dell’art. 12, 1° comma del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198 ”;
“ 3) Violazione e falsa interpretazione dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ”.
La società ha altresì chiesto il risarcimento dei danni subiti, derivanti dall’illegittimità del provvedimento impugnato.
L’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
All’odierna udienza, in vista della quale la ricorrente ha prodotto memoria, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
2. La domanda di annullamento è fondata per le ragioni che seguono.
2.1. Giova premettere che il provvedimento impugnato muove dal presupposto che la stazione radio base realizzata dalla società ricorrente non sia conforme alle prescrizioni dell’art. 5, comma secondo, ultimo periodo, del d.lgs. n. 198 del 2002 ( ratione temporis applicabile), in quanto realizzata a distanza di circa 100 metri dall’abitazione vicina, e che l’impianto sia stato realizzato in assenza del titolo abilitativo.
2.2. Con il primo motivo di ricorso, la società lamenta l’erroneità della predetta valutazione di non conformità nonché l’esclusiva spettanza di tale giudizio all’ARPA Lazio.
La doglianza è fondata, atteso che “ il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 ”, a cui fa riferimento la disposizione sopra richiamata, deve essere verificato dalle amministrazioni comunali avvalendosi delle “ strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 ” (art. 14, comma primo, legge n. 36 del 2001; vd. anche art. 4, comma 1, e art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 198 del 2002).
Nel caso che occupa, la competente Agenzia ha ribadito il pieno rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di cautela previsti dal d.m. 381/1998 (vd. nota prot. n. 4752 del 24.9.2003, adottata dall’ARPA Lazio in adempimento dell’ordinanza collegiale n. 568/2003), come del resto già attestato dall’Agenzia medesima con il parere preventivo prot. 6H10/01/ARPA del 3.12.2001 (all. 4 al ricorso introduttivo).
2.3. Parimenti fondati sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui la società ricorrente prospetta che il titolo abilitativo per la realizzazione della stazione radio base si era già formato per silenzio-assenso.
Invero, la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. aveva presentato l’istanza di concessione al Comune di Alatri il 2.8.2001 e l’aveva successivamente integrata con una nota del 25.10.2002.
Nelle more, l’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 198 del 2002 aveva previsto che le istanze relative alla tipologia di impianti come quello per cui è causa, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (14.9.2002), valessero come denuncia di inizio attività.
In proposito, l’art. 6 del citato decreto legislativo aveva inoltre stabilito che le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività dovevano intendersi accolte qualora non fosse intervenuto un provvedimento di diniego nel termine di novanta giorni.
Sicché, considerata l’integrazione dell’istanza formulata dalla società ricorrente nell’ottobre del 2002, già nel gennaio del 2003 la fattispecie relativa al titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell’impianto doveva dirsi pienamente compiuta, con conseguente illegittimità del provvedimento successivamente adottato dal Comune ed oggetto dell’odierno giudizio (sulla stabilità del titolo abilitativo pur a seguito della declaratoria di incostituzionalità del d.lgs. n. 198 del 2002, vd. Tar Lazio – Roma, Sez. I- Quater , 9.9.2013, n. 8164).
3. La domanda di risarcimento dei danni deve invece essere rigettata.
Va osservato che la sospensione del provvedimento impugnato disposta in via cautelare ha consentito, come precisato dalla stessa ricorrente con la memoria di cui all’art. 73 c.p.a., “ di riprendere e completare i lavori di installazione della stazione radio base per telefonia mobile cellulare de qua, che è stata messa in esercizio ed è tuttora attiva e parte integrante della rete del gestore ”.
Non è dunque possibile neppure individuare il danno-conseguenza che la società avrebbe concretamente patito.
Del resto, la ricorrente si è limitata a proporre una domanda risarcitoria del tutto generica, senza dedurre e provare, pur essendovi onerata, i fatti costitutivi del rimedio invocato.
4. La reciproca soccombenza giustifica ex lege l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie il gravame e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF
Rosario Carrano, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Tonnara | Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO