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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/05/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 28.5.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12711 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Stella Castellano;
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
[...] Controparte_3
[...]
Convenuto contumace
OGGETTO: carta docenti.
*******
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, parte ricorrente, premesso di aver prestato servizio come docente alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti a tempo determinato, ha lamentato di non Controparte_1 aver percepito il bonus economico annuo pari a € 500,00 denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (introdotto con l'art. 1, comma 121 e ss. della L. n. 107/2015 con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 e riservato ai docenti immessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Ha chiesto, pertanto, che, in forza del divieto di discriminazione della clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante, parte convenuta sia condannata ad erogare il suddetto importo aggiuntivo annuo con ogni onere di legge.
Parte convenuta, ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Si osserva che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13.07.2015 prevede che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con
Pag. 2 di 13 le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
La normativa nazionale è stata recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 … deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
Pag. 3 di 13 anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Va osservato, infatti, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 C.C.N.L. comparto scuola (04.08.1995) che
“la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un
Pag. 4 di 13 diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.
L'art. 63 C.C.N.L. 27.11.2007, rubricato “Formazione in Servizio”, sancisce che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2.
Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64
Pag. 5 di 13 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Orbene è evidente che i testi normativi innanzi citati non distinguono, in alcun modo, tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E
l'amministrazione deve garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo. L'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
2. Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023.
Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
Pag. 6 di 13 incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Pag. 7 di 13 3. Ebbene, passando alla disamina del caso di specie, occorre rilevare che la parte ricorrente ha svolto attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, la domanda va certamente accolta con riferimento alle annualità 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e
2024/2025, con condanna del all'attivazione dello strumento CP_1
oggetto di giudizio.
Difatti, negli anni scolastici predetti parte ricorrente ha svolto incarico di supplenza, rispettivamente annuale (2020/2021, 2021/2022) e fino al termine delle attività didattiche (2023/2024, 2024/2025), come documentato dai contratti di lavoro allegati, senza aver fruito della Carta elettronica del docente.
Ciò posto, la domanda è da giudicarsi separatamente relativamente all'anno scolastico 2022/2023, dal momento che, per tale annualità, risultano unicamente supplenze brevi successive.
Sul punto, infatti, deve darsi atto che la Prima Presidente della Corte di
Cassazione, nel dichiarare inammissibile, con decreto del 19 marzo 2024, la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di cassazione in relazione ad alcune questioni inerenti il diritto a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, tra cui specificamente le c.d. supplenze brevi, stipulate, in determinate condizioni, al di fuori dei presupposti normativi sopra indicati, ha fornito coordinate chiarificatrici, valorizzate dalla Corte di Appello di Bari (sent. n 176/2025, rg. Per_1
1271/2023, est. Presidente, dott.ssa V. Orlando), che di seguito si ripropongono ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Anzitutto, è stata ribadita la differenza strutturale e fisiologica tra le supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 124 del 1999
e quelle dei commi precedenti, richiamando l'orientamento avallato dalla
Pag. 8 di 13 Corte di Cassazione nella sentenza del 7 novembre 2016, n. 22552 al fine di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE.
Già in tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la Suprema Corte ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi, stabilendo (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola CP_1
reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Componendo questi principi con quelli già enunciati nella sopra citata sentenza n. 29961/2023, si ricavano – e sono stati espressamente ribaditi dalla Prima Presidente della Cassazione – criteri orientativi univoci per dirimere le ulteriori questioni controverse, quale quella delle supplenze temporanee.
È stato, invero, ribadito che la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, si giustifica “in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il
Pag. 9 di 13 legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica”, giacché “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi
“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
La necessità di rimuovere la discriminazione subita si impone, pertanto, perché sulla base di precisi parametri normativi si può riscontrare una prestazione pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo nel caso di docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Per contro, nella ricerca di “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, è stata esclusa l'idoneità di criteri “calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, poiché “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”.
Su questo crinale di indagine, come sopra evidenziato – e, per l'appunto, valorizzato dalla Prima Presidente – “la connessione dell'attribuzione della
Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con
Pag. 10 di 13 particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Alla stregua di queste premesse ermeneutiche, il decreto di inammissibilità del rinvio pregiudiziale ha tracciato una netta linea di confine, sviluppando quanto evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023: “8.1
La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che <<lo strumento antidiscriminatorio nella sua estrema delicatezza non pu fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali rischiando altrimenti attraverso un a catena una qualsivoglia migliore tutela interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive fenomeno che il legislatore tenti impostare>>; dall'altro che <<va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno con carta docente alla didattica>"annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate>>.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni <<specifici fenomeni ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. del art. comma norma ora peraltro modificata la retribuzione nei mesi estivi: medesimo>l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate,
Pag. 11 di 13 a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica">>.
Con la conseguenza che per tali tipologie di incarico non si possa ravvisare una situazione comparabile sulla base del contesto normativo di riferimento e che, in assenza di effettiva discriminazione – nozione che postula, per l'appunto, la possibilità di assimilare situazioni regolate in modo differente – non si possa disapplicare la normativa interna e attribuire per le supplenze temporanee, anche qualora protrattesi per più di 180 giorni nello stesso istituto e sulla stessa cattedra, il benefico postulato dalla parte ricorrente per gli anni scolastici in questione.
In definitiva <<il quadro di riferimento appare in conclusione composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte quelle relative alle supplenze temporanee quanto non oggetto quel giudizio sussistendo una effettiva discriminazione>> (cfr. punto 8.3 del decreto presidenziale del 19 marzo
2024)”.
Tanto premesso, secondo la Corte di Appello di Bari, una corretta opzione ermeneutica può allora condurre alla conclusione secondo la quale può integrare una minima prospettiva “annuale” della didattica, l'incarico temporaneo che sia conferito entro il 31 dicembre e fino al 30 giugno di ciascun anno, ossia fino al termine delle attività didattiche, requisito quest'ultimo giudicato ineludibile dalla Corte territoriale, e che abbia una durata, ancorchè frazionata purchè continuativa sulla stessa cattedra di insegnamento presso lo stesso istituto, di almeno 180 giorni con la precisazione che il termine di 180 giorni non rileva qui quale residuato analogico proveniente da altre norme (p.e. sulla ricostruzione di carriera), bensì quale misura minima idonea ad assicurare la soglia di rilevanza della supplenza.
Pag. 12 di 13 Entro tali coordinate una tale didattica può ritenersi “annuale” - nel senso precisato dalla Suprema Corte - ed in tal guisa equiparabile a quelle derivanti dalle supplenze di cui all'art. 4 commi 1 e 2 l. 124/1999.
Ne consegue che, nel caso di specie, la domanda dev'essere respinta per l'a.s. 2022/2023.
4. In conclusione, la domanda della ricorrente va parzialmente accolta e deve essere dichiarato il suo diritto a fruire della somma nella misura di €
500,00 annui.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 12711 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” nella misura di seguito indicata e condanna il a renderla fruibile, con accredito della Controparte_1 somma di € 2.000,00 (aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e
2024/2025);
- condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in € 1.030,00, oltre contributo unificato, rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 28.5.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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