Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 1
L'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. non opera nel procedimento per la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, sia perché riferibile soltanto alla figura dell'imputato, sia perché è comunque incompatibile con la disciplina esclusivamente civilistica di detto procedimento. (Fattispecie relativa alla determinazione del compenso a un collegio di periti incaricati di valutare il patrimonio di una persona sottoposta a procedimento di prevenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2007, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/11/2007
Dott. SILVESTRI VA - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3749
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 020190/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT EG, N. IL 28/09/1943;
avverso ORDINANZA del 20/03/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con decreto 13.12.2004, corretto con ordinanza in data 14.2.2005, la Corte di Appello di Palermo, sezione di prevenzione, aveva determinato il compenso spettante al collegio composto dai cinque periti NI IR, SE MA, RI NI, GI VA e AT OR, incaricati di valutare il patrimonio facente capo direttamente o indirettamente a ZZ NZ nell'ambito dei procedimenti di prevenzione nn. 71 / 98 e 72 / 98, nella somma finale di Euro 2.431.141,68, previa riduzione di un terzo tenuto conto dell'operato dei coadiutori dei periti, retribuiti con un compenso separato, che aveva attenuato l'onere della attività demandata ai periti.
Decidendo sulla opposizione proposta contro il suddetto decreto dai soli periti NI, RI, SE e GI, che avevano dedotto la illegittimità della decurtazione del terzo del compenso complessivamente stimato, il Presidente di sezione delegato dal Presidente della Corte di Appello di Palermo, con decreto in data 1.7.2005, ritenuto che l'opera dei coadiutori fosse stata non continuativa e limitata nel tempo, elevava in favore degli opponenti l'importo degli onorari ad euro 3.402.173,06 disponendo che il pagamento venisse eseguito nella quota parte di 4/5 agli stessi spettante.
Investita dal ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, nonché dal ricorso incidentale di AT OR, che aveva chiesto, nell'ipotesi di rigetto del ricorso del P.G., la estensione in suo favore degli effetti della liquidazione superiore riconosciuta in sede di opposizione agli altri componenti del collegio peritale, la Corte di Cassazione, sezione quinta, con sentenza in data 23.5.2006, dichiarava inammissibile il ricorso del AT G. ed, in accoglimento del ricorso del P.G., annullava invece il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuova deliberazione. La Corte di legittimità, accogliendo totalmente le censure del P.G., riteneva che erroneamente, in sede di opposizione, il riferimento all'opera dei coadiutori fosse stato considerato come una ipotesi di violazione dei criteri di liquidazione di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 50 e 51, mentre invece aveva costituito un mero elemento di valutazione nell'ambito della determinazione dei compensi fra i minimi ed i massimi consentiti dalle tariffe e che altrettanto erroneamente nella determinazione del maggiore compenso spettante ai periti fosse stata fatta applicazione dell'aumento del 40% del compenso spettante al singolo per ciascun altro componente del collegio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 53, computando nella quota di incremento del 160% del compenso base liquidato al primo perito ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.53 (T.U.) anche l'opera del quinto componente del collegio peritale,
AT OR, non opponente e nei cui confronti il provvedimento liquidatorio era divenuto definitivo. Riteneva poi la inammissibilità del ricorso qualificato incidentale del AT G. poiché la impugnazione incidentale era prevista soltanto per l'appello, a norma dell'art. 595 c.p.p., e comunque si limitava ad invocare un effetto "estensivo" del rigetto del gravame del P.G. senza neppure riguardare i capi ed i punti della decisione oggetto della impugnazione.
Il giudice del rinvio, con ordinanza 20 marzo 2007, in accoglimento della opposizione proposta dai quattro periti NI, SE, RI e GI, ha elevato di Euro 646.404,05, il compenso per onorari già liquidato ai suddetti, mentre invece ha confermato il decreto nei confronti del perito non opponente AT OR, ritenendo non applicabile al procedimento di impugnazione della liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, disciplinato del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, (T.U.) e, per espresso richiamo, dal processo speciale per la liquidazione degli onorari degli avvocati di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 29, l'effetto estensivo della impugnazione previsto dall'art. 587 c.p.p., trattandosi di disposizione di natura eccezionale diretta ad evitare contrasti e soluzioni disarmoniche fra imputati nella stessa condizione e quindi non applicabile al di fuori dei casi in essa previsti.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa di AT OR lamentando con due separati motivi:
1) Violazione del art. 587 c.p.p., comma 1, artt. 601, 546 c.p.p., lett. e) e art. 598 c.p.p., nonché difetto di motivazione del provvedimento impugnato: poiché il procedimento di liquidazione dei compensi ai periti aveva natura incidentale rispetto al processo penale in cui era inserito, anche alla stregua della pronuncia delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione n. 25 del 1999, doveva trovare applicazione il complesso delle disposizioni che regolavano la materia penale, ivi compreso l'istituto di cui all'art. 587 c.p.p.. che consentiva alla parte non impugnante di partecipare al giudizio di impugnazione promosso da altra parte sollecitando l'estensione in suo favore dei motivi non personali proposti da altri ed imponeva nel contempo al giudice, nell'accogliere la impugnazione proposta da altri, di disporre la modifica della ordinanza non impugnata anche nei confronti del AT G.; sotto tale profilo la motivazione della ordinanza impugnata era carente ed illogica poiché la regola prevista dall'art. 587 c.p.p., riguardava anche aspetti civilistici quali quelli inerenti al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata per l'ammenda;
2) violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e), art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 111 Cost., comma 6: il provvedimento impugnato non poteva limitarsi ad affermare che non trovava applicazione la norma processuale penale sulla estensione della impugnazione penale, bensì doveva consequenzialmente individuare la regola della materia civile applicabile, con riguardo alla estensione del giudicato favorevole ad uno dei creditori in solido (art. 1306 c.c., comma 2) ovvero ai casi in cui la sentenza civile può essere impugnata per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.p., n. 3 e n.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Con successiva memoria depositata il 5. 11.2007 la difesa del AT G. si è opposta alla richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte del Procuratore Generale insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui aveva escluso il perito AT G. dal maggiore compenso liquidato agli altri componenti del collegio peritale ed aggiungendo che il richiamo operato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art.53, al "compenso globale" spettante al collegio peritale consentiva di dedurne il carattere unitario della liquidazione e quindi la ragionevole pretesa del perito AT G. di ricevere la sua quota secondo l'ammontare globale stabilito dal giudice in sede di opposizione, analogamente a quanto avveniva nel giudizio di opposizione alla stima della indennità di espropriazione promosso dall'espropriante in cui erano litisconsorzi necessari tutti i comproprietari del bene.
Il ricorso è infondato.
Quanto alla natura del procedimento per la liquidazione degli onorari e delle spese agli ausiliari del magistrato (fra cui sono compresi i periti) e per la impugnazione del conseguente decreto di pagamento del magistrato che procede, che chiude la procedura di liquidazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. da 49 a 56 e degli artt. 83 e 84, nonché artt. 168 e 170, con specifico riguardo al settore penale che qui interessa, la legge attualmente vigente prevede espressamente che la liquidazione avvenga con decreto di pagamento sulla base della nota specifica dell'ausiliario e che contro il decreto di pagamento sia ammessa opposizione, da parte del beneficiario e delle parti processuali, compreso il Pubblico Ministero, secondo il processo speciale previsto per gli onorari degli avvocati dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29. È del tutto pacifico che il provvedimento di liquidazione del compenso, così come l'ordinanza emessa in sede di opposizione, ha carattere giudiziale, suscettibile di acquistare valore di giudicato in caso di mancata opposizione nel termine stabilito dalla legge ed è ormai altresì pacifica, dopo un periodo di incertezza derivante dalla lettera della L. n. 742 del 1929, art. 29, (laddove afferma che l'ordinanza con cui il collegio provvede alla liquidazione non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo), superato con le sentenze della Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali n. 5 del 26.4.1989, Medea, rv. 181794, Sezioni Unite n. 25080 del 28.5.2003, rv. 224610, e, per la giurisdizione civile, Sez. Un. Civ. n. 1952 dell'11.3.1996, rv. 496246, la possibilità di ricorrere per cassazione per violazione di legge contro la ordinanza che decide il ricorso avverso il decreto di liquidazione dei compensi, ai sensi dell'art. 111 Cost., "in quanto, pur non essendo formalmente qualificata come sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi".
In relazione alle norme sopra indicate ed a quelle previgenti, sostanzialmente riprodotte nella disciplina del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, la giurisprudenza di legittimità ha poi ripetutamente sostenuto che il procedimento incidentale di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice penale, in virtù del suo carattere accessorio rispetto al processo penale principale, deve essere trattato e deciso secondo le regole procedurali del rito penale (Sez. Un. n. 25 del 24.11.1999, Sez. 1 n. 48721 del 23.11.2004, Romano). La questione era stata affrontata, in particolare, con riguardo alla applicabilità al suddetto procedimento della regola di cui all'art. 613 c.p.p., che impone alle parti private diverse dall'imputato di stare in giudizio nei procedimenti penali, a norma dell'art. 100 c.p.p., comma 1, soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale ed era stata più volte risolta, fino a data recente, nel senso che il difensore, pur se iscritto nell'albo speciale, non ha la legittimazione a ricorrere per cassazione in tema di liquidazione delle proprie spettanze per prestazioni professionali svolte a favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello stato, trovando applicazione in tal caso le disposizioni del codice di rito penale, in considerazione del fatto che si tratta di un procedimento incidentale accessorio ad un processo penale (v. Cass. Sez. 1 n. 37170 dell'8.8.2004, Larosa, rv. 230022; Sez. 1 n. 28721 del 23.11.2004, Romano, Sez. 1 n. 405467 del 16.9.2004, De Cesare, rv. 230639; Sez. 1 n. 44679 del 21.10.2004, Chiodo, rv. 230300), pur se con qualche voce dissenziente che ha risolto nel merito il ricorso proposto personalmente dal difensore, per la verità senza affrontare ex professo la questione (v. Cass. sez. Unite n. 25080 del 28.5.2003, Pellegrino;
Cass. sez. 4, del 18.10.2000, Bracciani, rv. 217804). Da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte hanno però segnato un importante arresto giurisprudenziale affrontando la questione della natura del procedimento di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice e dei conseguenti procedimenti impugnatori alla luce della portata normativa del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, (T.U. sulle spese di giustizia) laddove opera esplicitamente un rinvio formale alla procedura speciale prevista per gli onorari di avvocato, attualmente regolata della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt.28 e 29, secondo i tipici moduli del rito civilistico semplificato in camera di consiglio, con il richiamo espresso al tentativo obbligatorio di conciliazione, alla possibilità per la parte di adire personalmente il giudice ed alla disposizione di cui all'art.92 c.p.c., in materia di onere delle spese nel processo civile.
Le Sezioni Unite penali di questa Corte (v. sentenze n. 6816 e 6817 2007 depositate il 16.2.2007) hanno infatti ritenuto che, pur trattandosi di una procedura che accede ad un processo penale, sia peraltro coerente con la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ha per oggetto solo interessi patrimoniali, la applicazione delle regole processualcivilistiche - analogamente a quanto avviene ad esempio in tema di procedimento relativo alla riparazione per ingiusta detenzione di cui all'art. 314 c.p.p., segg., nel quale un rapporto di natura civile è inserito in una procedura che si svolge davanti al giudice penale (v. Sez. Un. n. 8 del 12.3.1999, rv. 213509) per cui, pur seguendo le regole penali per quanto riguarda la competenza del giudice, trovano invece applicazione le disposizioni del codice di procedura civile in tema di termini per proporre l'opposizione avverso il decreto di liquidazione, di capacità di stare in giudizio e di rappresentanza tecnica nel processo, di onere della prova sui diritti controversi e di ripartizione delle spese processuali. In tal modo le Sezioni Unite Penali hanno ritenuto di soddisfare anche una esigenza di razionalità del sistema e di evitare l'assurdo che in una controversia su diritti di crediti trovino applicazione istituti processualpenalistici che non hanno ragione di ingresso in una materia che non riguarda rapporti di tipo penale.
Fatte queste premesso in ordine alla natura del procedimento de quo, si tratta ora di verificare se possa trovare applicazione o meno nel caso in esame l'istituto della estensione della impugnazione penale al coimputato, di cui all'art. 587 c.p.p., invocato dal ricorrente - che non aveva proposto opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi per farne discendere la partecipazione al beneficio dell'aumento del compenso riconosciuto in sede di opposizione agli altri componenti del collegio arbitrale.
Orbene, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'istituto della estensione della impugnazione (in un processo plurisoggettivo per lo stesso reato o in un procedimento cumulativo) in favore di del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all'art. 587 c.p.p., si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo della impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'impugnante diligente), al verificarsi del quale, operando di diritto come rimedio di carattere straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante, rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato (v. Cass. sez. Un. 24 marzo 1995, Cacciapuoti). Si tratta pacificamente di un rimedio di carattere straordinario condizionato al verificarsi dell'accoglimento del motivo non esclusivamente personale proposto dall'imputato, che, in quanto tale, non può trovare applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti e che non appaiono giustificati dalla ratio che sorregge l'istituto, che è quella di impedire la esecuzione della condanna a carico di uno dei coimputati qualora il giudicato risulti essere ex post ingiusto a causa dell'accoglimento della impugnazione non esclusivamente personale.
In conseguenza del carattere straordinario dell'istituto ne è stata, ad esempio, esclusa la applicazione nei procedimenti de liberiate a norma degli artt. 309, 310 e 311 c.p.p., pur essendosi in presenza di coindagati, assimilabili per determinati aspetti ai coimputati (v. Cass. Sez. Un. 22 novembre 1995, Ventura) ed ancor più nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, in cui, stante anche il carattere patrimoniale degli interessi in considerazione e nonostante lo stretto collegamento con la prospettazione e l'accertamento di un reato, la impugnazione proposta da un imputato non giova al coimputato rimasto estraneo all'impugnazione (Cass. Sez. Un. 26 giugno 2002, Di Donato). Nel caso poi del procedimento di cui si tratta, che attiene a diritti di credito degli ausiliari del giudice per prestazioni rese nell'interesse della giustizia nel procedimento penale o più precisamente in procedimento appartenente all'area penale (la prestazione, nel caso in esame, era stata resa dai periti nell'ambito di un procedimento c.d. di prevenzione), è di tutta evidenza che l'istituto di cui all'art. 587 c.p.p., non può trovare applicazione non solo perché in insanabile contrasto con la disciplina esclusivamente civilistica del procedimento, come sopra delineato, pur se espletato davanti ad un giudice penale competente per il procedimento principale, ma anche perché inconciliabile con il carattere straordinario dell'istituto, che presuppone la qualità di imputato del richiedente, e, sotto il profilo logico e giuridico, pure con il carattere patrimoniale dei diritti al cui soddisfacimento tende, che nulla hanno in comune con la revoca del giudicato penale in favore del non impugnante, alla stregua di principi di carattere penale che non trovano alcuna corrispondenza in quelli civilistici, stante la totale differenza degli interessi garantiti dai due tipi di processo.
Ne discende che correttamente il provvedimento impugnato, sulla base di argomentazioni logiche e giuridiche ineccepibili, ha escluso la applicabilità dell'istituto della estensione del giudicato penale al caso in esame, attinente alla tutela di un diritto soggettivo di carattere pecuniario dell'ausiliario del giudice, sorto in occasione di un processo di tipo penale, ritenendolo invece applicabile soltanto a favore dell'imputato, con la specifica finalità di impedire trattamenti differenziati in situazioni identiche nel caso di affermazione della responsabilità penale o di applicazione del trattamenti sanzionatorio in attuazione della potestà punitiva dello Stato.
Non rileva poi che l'istituto si applichi, per determinati effetti, a norma dell'art. 587 c.p.p., commi 3 e 4, anche alla impugnazione o alla mancata impugnazione da parte del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (la cui impugnazione giova anche all'imputato o che, per converso, possono avvalersi della impugnazione proposta dall'imputato) poiché si tratta in tal caso di soggetti partecipanti al processo penale, che in tale processo possono riportare condanna sia pure per la responsabilità civile (art. 538 c.p.p.) e che è quindi giustificato che restino sottoposti ai principi processualpenalitici in punto di impugnazione (art. 575 c.p.p.). La diversità di ratio fra la posizione del responsabile civile che partecipa al processo penale e quella dell'ausiliario del giudice interessato da un procedimento incidentale per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, che non hanno alcun collegamento con l'accertamento della responsabilità di un soggetto imputato, non autorizza infatti alcuna assimilazione fra la posizione del responsabile civile e quella dell'ausiliario del giudice e non consente neppure di trarre argomenti a favore della possibilità di estendere l'istituto di cui all'art. 587 c.p.p., al procedimento incidentale di liquidazione dei compensi a tale ausiliario.
Restano da esaminare le prospettazioni subordinate del ricorrente, il quale ha dedotto, per la verità per la prima volta in occasione del presente ricorso, che, pur escludendo la applicabilità dell'istituto processualpenalistico di cui all'art. 587 c.p.p., il giudice investito dalla richiesta del perito AT G. di partecipare all'aumento del compenso richiesto ed ottenuto dagli altri periti in sede di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, avrebbe comunque dovuto esaminare la possibilità di reperire nell'ordinamento processualevilistico un istituto capace di soddisfare il suo interesse, pur non avendo il AT G. proposto opposizione contro la liquidazione.
Va subito rilevato che, sotto tale profilo, il richiamo operato nel ricorso agli istituti della estensione del giudicato civile ai creditori in solido, a norma dell'art. 1306 c.c., comma 2, e della revocazione della sentenza civile ex art. 395 c.p.c., nn. 3 e 4, appare del tutto generico, come tale inammissibile - in quanto si limita a dedurre che anche il giudicato civile sarebbe suscettibile di "rottura" in determinate situazioni - e comunque incongruo. Quanto al primo istituto - a parte il rilievo che non vi è ancora una sentenza definitiva da fare valere contro il debitore - esso presuppone la esistenza di una obbligazione solidale per cui vi sono più creditori ciascuno dei quali ha diritto di chiedere al debitore l'adempimento della intera obbligazione e l'adempimento verso uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (art. 1292 c.c.). La questione relativa alla natura della obbligazione discendente a carico dello Stato in conseguenza dell'espletamento dell'incarico collegiale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 53, non è stata, per la verità, espressamente affrontata dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte, che però, riconoscendo fondata la censura del Procuratore Generale per cui si doveva escludere dalla determinazione del ripristino dell'originario "terzo" della liquidazione la quota spettante al perito AT G. che non aveva presentato opposizione, ha escluso, nella sostanza, il carattere non solo solidale ma anche unitario della obbligazione riconoscendo che ciascuno dei periti, pur facenti parte di un collegio peritale, conservava un autonomo diritto alla liquidazione ed alla riscossione del proprio compenso personale. Ciò, oltre che costituire un limite per il giudice del rinvio, a norma dell'art. 627 c.p.p., comma 3, analogamente a quanto previsto dall'art. 384 c.p.c.,
appare comunque ampiamente condivisibile poiché il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 53 (T.U.) laddove stabilisce che" quanto l'incarico è stato conferito ad un collegio di periti il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio... ", determina soltanto un criterio di calcolo del compenso spettante ai componenti del collegio dei periti, ma non fa venire meno il carattere personale e divisibile della prestazione del singolo perito partecipante al collegio e quindi del suo conseguente diritto alla retribuzione personale, che diventa pari, per ciascuno dei periti, all'importo globale derivante dall'aumento del 40% della base, per ciascuno degli altri componenti del collegio che hanno chiesto la liquidazione, diviso per il numero dei periti richiedenti. Tale soluzione appare del tutto in linea con il principio della domanda, desumibile già della L. n. 794 del 1942, art. 29, (che attribuisce al giudice il potere dovere di verificare la correttezza della liquidazione impugnata, in base a criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante e con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione dell'art. 112 c.p.c.), in virtù del quale ciascuno dei periti può e deve chiedere, se vuole ottenerla, la liquidazione dei suoi compensi personali allegando la notula e la documentazione (D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 56 T.U.), anche se poi il criterio di calcolo comporta una rilevante riduzione in conseguenza della attività svolta dagli altri componenti del collegio;
per cui la eventuale mancata richiesta da parte di uno dei periti non accresce il compenso degli altri, come invece avviene nelle obbligazioni solidali in cui, nei confronti del debitore, ciascuno dei creditori ha diritto di chiedere e di ottenere l'adempimento della intera obbligazione, salva la divisione nei rapporti interni (art. 1298 c.c.). Tali considerazioni consentono quindi di escludere che si sia in presenza di una obbligazione solidale cui possa essere applicata la estensione del giudicato civile.
Il secondo istituto poi, oltre che presupporre una sentenza passata in giudicato che riguardi colui che si duole di quel giudicato, collega la revocazione a circostanze (reperimento di documenti o errore di fatto) che non trovano alcuna rispondenza nel caso in esame.
Anche il richiamo all'istituto processuale del litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., operato dal ricorrente con la memoria difensiva, appare inconferente, poiché il litisconsorzio necessario presuppone che il giudizio debba svolgersi in maniera unitaria in quanto attinente ad un rapporto unico ed inscindibile, cosicché una pronuncia che accolga la domanda proposta nei confronti soltanto di uno o di alcuni dei soggetti titolari del rapporto sarebbe inidonea al soddisfacimento della utilità cui la azione medesima è diretta;
mentre invece nel caso in esame si tratta di una situazione plurisoggettiva ma scindibile, il cui accertamento può operare nei confronti dei singoli richiedenti, che possono richiedere la liquidazione del singolo compenso ovvero opporsi singolarmente alla sua liquidazione, così come è avvenuto nel caso in esame. Ed anche con riguardo al caso del giudizio di opposizione alla stima di un bene espropriato spettante in proprietà a più soggetti, che il ricorrente indica come caso di litisconsorzio necessario assimilabile a quello in esame, in realtà la assimilazione non sussiste, alla stregua dei diversi principi che regolano il procedimento ablatorio di un bene per finalità di pubblico interesse, e comunque la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha escluso che si tratti di litisconsorzio necessario, applicandosi invece il diverso principio per cui, stante il carattere unitario della stima, la opposizione proposta da uno dei comproprietari estende i suoi effetti, positivi o negativi, anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio promosso dal comproprietario diligente (v, Cass. Sez. Un. civili 15 giugno 1993 n. 6635). In ogni caso, considerato che il giudice del rinvio era vincolato, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., ma anche in virtù dei principi processualcivilistiei, come già rilevato, al dictum della sentenza di annullamento con rinvio, la quale ha ritenuto fondata la censura del Procuratore Generale di violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 53 (T.U.), per avere il provvedimento di appello compreso nella base di calcolo della integrazione dell'originario " terzo" anche la quota spettante al perito AT G. che non aveva proposto opposizione, il provvedimento impugnato non avrebbe mai potuto includere sulla nuova base di calcolo anche la quota del perito AT G., essendo ciò specificamente inibito dalla sentenza di annullamento con rinvio che aveva ritenuto che il provvedimento impugnato fosse incorso sul punto in violazione di legge. Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2008