Sentenza 12 marzo 1999
Massime • 2
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta. Pertanto la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato; mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
Il rapporto processuale relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, trattandosi di controversia concernente il regolamento di interessi patrimoniali (attribuzione di una somma di danaro) tra il privato, titolare del diritto alla riparazione, e lo Stato. Conseguentemente il carico delle spese va regolato secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ.
Commentari • 5
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In virtù del generale principio di conservazione degli atti, per la validità della procura speciale non sono richieste rigorose formule sacramentali, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte: non vi è dubbio, tuttavia, che la norma di cui all'art. 122 cod. proc. pen. prescriva, a pena di inammissibilità, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (data ud. 28/10/2025) 15/12/2025, n. 40228 Composta da Dott. VERGA Giovanna - Presidente Dott. SBRANA Francesca - …
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L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione deve essere presentata dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato. Devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali. Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati n. 23606/98
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Primo Presidente
1. Dott. Giovanni TRANFO Componente
2. Dott. Francesco SACCHETTI "
3. Dott. Umberto PAPADIA "
4. Dott. Pasquale LACANNA "
5. Dott. Carmelo SCIUTO (Rel.) "
6. Dott. Torquato GEMELLI "
7. Dott. Pietro Antonio SIRENA "
8. Dott. Adalberto ALBAMONTE "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO nei confronti di:
1)SC ZZ nato a [...] il [...].
2)IC NT nato a [...] il [...].
avverso l'ordinanza in data 22 gennaio - 24 aprile 1998 della Corte di Appello di Roma. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Carmelo SCIUTO;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza, con declaratoria di inammissibilità della proposta domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero del Tesoro ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 22 gennaio 1998 della Corte di appello di Roma, che ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta congiuntamente da ZA SC e SA RM. Il ricorrente denuncia l'inosservanza e la violazione degli artt. 315 co. 1 e 3 e 645 co. 1 cod.proc.pen., per non avere la Corte d'appello esaminato la questione, pur rilevabile d'ufficio, concernente l'ammissibilità della domanda, depositata in cancelleria non dagli interessati personalmente ne' da un loro procuratore speciale nominato nelle forme di cui all'art. 122 cod.proc.pen., bensì dal difensore nominato per mandato in calce all'atto introduttivo.
Con memoria difensiva i richiedenti hanno contestato le argomentazioni addotte a sostegno del ricorso, rilevando preliminarmente l'inammissibilità di questo per mancanza di mandato alle liti dell'Avvocatura erariale.
La quarta sezione penale, alla quale il ricorso era stato assegnato, ha rilevato il perdurare del contrasto giurisprudenziale (pur dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 26 novembre 1997, in proc. Gallaro) sulla questione se l'interessato sia tenuto, a pena di inammissibilità, a presentare personalmente o per mezzo di procuratore speciale nella cancelleria della Corte di appello la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, o possa provvedervi a mezzo del difensore.
La Sezione ha quindi rimesso il ricorso alle Sezioni Unite penali, ed il Primo Presidente ha fissato per la deliberazione la presente udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini del contrasto emergono dalle due sentenze delle Sezioni Unite - quella del 14 dicembre 1994, in proc. Scacchia, e quella del 26 novembre 1997 sopra citata - che hanno adottato tesi interpretative contrapposte.
Secondo la prima sentenza, "la legge richiede che un atto processuale sia compiuto personalmente, anziché dal difensore, quando intende responsabilizzare la parte per l'importanza dell'atto o per gli effetti dispositivi che comporta (v. ad esempio per il processo civile gli artt. 221, 2° comma, 233, 1° comma, 306, 2° comma, c.p.c. e per il processo penale gli artt. 38, 4° comma, 46, 2° comma, 82, 1° comma, 438, 3° comma, 446, 3° comma e 633, 1° comma, c.p.p.); ed a tal fine per gli atti scritti rileva di regola quell'assunzione diretta di responsabilità che si manifesta con la sottoscrizione, mentre il deposito in cancelleria costituisce un comportamento privo di particolare significato". "È vero - viene ancora affermato nella sentenza - che l'art. 645 I comma c.p.p. usa l'espressione "è presentata", che a prima vista può far pensare ad una materiale attività di deposito della domanda in cancelleria, ma se si considera più attentamente la disposizione se ne trae la conferma che l'espressione in realtà non è diretta a regolare il deposito in cancelleria ma concerne le varie modalità della domanda, in quanto indica la forma dell'atto, i documenti che devono accompagnarlo, i soggetti legittimati e l'ufficio presso il quale deve essere depositato;
un insieme di prescrizioni unificate nella formula: "è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della Corte di appello".
"Si tratta di una formula sintetica dalla quale non può trarsi la conclusione irrazionale che le parole "personalmente o per mezzo di procuratore speciale" indichino non la persona che deve formulare la domanda scritta (cioè che conta agli effetti giuridici), ma quella che deve materialmente depositare l'atto in cancelleria. Conclusione irrazionale anche perché la natura materiale del deposito fa apparire incongrua la richiesta di una procura speciale, che invece ben si giustifica per la formulazione della domanda;
richiesta che inoltre graverebbe di un onere esorbitante la parte che dopo aver sottoscritto la domanda non fosse in grado di effettuare personalmente il deposito in cancelleria".
Pertanto, secondo tale orientamento interpretativo la norma in questione non consente al procuratore alle liti di sottoscrivere la domanda di riparazione ma al tempo stesso non gli preclude la facoltà di provvedere al deposito in cancelleria della domanda sottoscritta dal proprio assistito.
Secondo la diversa interpretazione della sentenza del 26 novembre 1997, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve essere sottoscritta e presentata, a pena di inammissibilità, non solo nel rispetto dei termini previsti dall'art. 315 c.p.p., ma anche con le modalità imposte dal richiamato art. 645 comma 1 del codice di rito, e, cioè, deve essere "... presentata per iscritto ... personalmente ovvero avvalendosi di un procuratore speciale", nominato quindi nella forme previste dall'art. 122 cod.proc.pen.. Pur dandosi atto che "proposizione" e "presentazione" costituiscono atti strutturalmente autonomi, si afferma che "la norma, così come formulata, non distingue il momento formativo dell'atto da quello propositivo in relazione alla legittimazione soggettiva, ma addirittura prevede un'unica sanzione, l'inammissibilità, per la mancata osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità propositive ed acquisitive dell'atto. Sarebbe, infatti, arbitrario ridurre l'operatività di quella sanzione all'ambito circoscritto dell'inosservanza del termine di decadenza dell'azione, non foss'altro perché, per individuare la disciplina normativa del procedimento utilizzabile per il riconoscimento giudiziale del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, non è soltanto applicabile l'art. 315 c.p.p., ma anche il successivo articolo 645, e gli adempimenti formali richiesti da quest'ultima norma rappresentano, nella loro unitaria complessità, l'attuazione di un'evidente esigenza avvertita dal legislatore, e cioè quella di garantire, specie nell'ambito dell'esercizio personale di un diritto soggettivo, che il contenuto dell'atto, per gli effetti che può produrre, rispecchi effettivamente la volontà del soggetto che è l'esclusivo titolare di quel diritto".
2. Questo Collegio ritiene che debba essere seguito il primo orientamento giurisprudenziale, non solo per le ragioni esegetiche esposte nella sentenza del 1994, ma anche per le ragioni che seguono.
Il primo comma, dell'art. 645 c.p.p. - così come l'art. 315 in tema di riparazione per ingiusta detenzione - collega la sanzione della inammissibilità alla proposizione della domanda oltre il termine di decadenza, (art. 645: "la domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato ...", art. 31\5: "la domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno ...").
Deve anzitutto osservarsi che l'intento legislativo è di favorire le istanze riparatorie e non già di porre ostacoli (sia pure solo formali) sul loro percorso, e ciò in ragione del fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione, riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 446 del 1997) quando ha configurato l'esborso a cui lo Stato è tenuto per l'ingiusta detenzione come "misura riparatoria e riequilibratrice, e in parte compensatrice della ineliminabile componente di alea per la persona, propria della giurisdizione penale cautelare", ribadendo inoltre che tra due interpretazioni possibili deve essere evitata quella che "suona come odioso aggravio della situazione di ingiustizia che si è determinata e rende oscura e contraddittoria la complessiva ratio della disciplina".
D'altra parte, lo stesso art. 176 delle norme di attuazione del codice di rito vigente favorisce la istanza di riparazione, disponendo che "i documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario, a norma dell'art. 645 del codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di bollo".
La legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (L. 16 febbraio 1987, n. 81) con la direttiva di cui all'art. 2 n. 100, si limitò, poi, a prescrivere l'attuazione del principio della "riparazione dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario", senza corredo di particolari cautele e senza alcuna connotazione restrittiva dell'istituto di cui trattasi.
Giova considerare, , infine, che già l'art. 573 del previgente codice di rito penale (come sostituito dall'art. 1 L. 23 maggio 1960, n. 504) prevedeva l'inammissibilità della domanda di riparazione pecuniaria soltanto per l'inosservanza del termine. Vale aggiungere (come notato nell'ordinanza di rimessione) che una interpretazione in termini di "dovere" e non di semplice "facoltà" riguardo alla nomina di un procuratore speciale per il compimento dell'attività materiale di deposito "si presta a configurare un'irrazionale onere aggiuntivo, nella prospettiva di un favor verso chi ha subito una custodia ingiusta".
In conclusione, l'art. 645, comma 1, vuole solo che la domanda di riparazione costituisca atto personale della parte che ha indebitamente sofferto la detenzione.
La "proposizione" di tale domanda - come espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio - può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod.proc.pen. (e non per mezzo del difensore con procura). La
legge ha voluto così garantire l'autenticità dell'iniziativa, la sua diretta ed inequivoca derivazione dalla volontà dell'interessato (specie in considerazione del fatto che il carico di essa graverà totalmente sull'Erario, oltre che per contrastare eventuali abusi). La "presentazione", nel senso innanzi precisato, concerne invece solo il compimento di una attività materiale, la cui sottoposizione alle formalità sollecitate dall'esposto orientamento giurisprudenziale risulterebbe non solo "irrazionale" (v. la riportata motivazione della sentenza in proc. Scacchia), ma discriminatrice ed addirittura penalizzante per la posizione del titolare del diritto alla riparazione.
Ora, non risultando che la norma in esame abbia voluto riservare il compimento di detta attività solo al titolare del diritto, - che dovrebbe quindi provvedervi personalmente o a mezzo di procuratore speciale nominato ex art. 122 cod.proc.pen. -, si deve ritenere che ad essa, come avviene di regola, possa provvedere anche il difensore con procura, mediante la quale viene conferito, difatti, il potere di "compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati" (art. 84, co. 1, cod.proc.civ.). Giova notare, in generale, (come già fatto nella sentenza in proc. Scacchia), che una siffatta "riserva" non riguarda, quando viene espressa, attività materiali ma soltanto atti processuali. Nel novero dei casi in cui la legge deroga alla regola della rappresentanza da parte del difensore (regola che, per il procedimento penale, trova enunciazione negli artt. 99 co. 1 e 100 co. 4 del codice di rito) è sufficiente rammentare - fra le altre - le ipotesi di cui agli artt. 46 co. 2, 82 co. 1, 438 co. 3, e 633 co. 1 cod.proc.pen., oltre all'impugnazione di falso, quanto al processo civile.
In ordine alla qui ritenuta possibilità di far ricorso, nella specie, agli artt. 83 e 84 cod.proc.civ., vale osservare che in tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il rapporto processuale relativo alla riparazione per ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, trattandosi di controversia concernente il regolamento di interessi patrimoniali (attribuzione di una somma di denaro) tra il privato, titolare del diritto alla riparazione, e lo Stato (per tutte: Cass. Sez. Un. 6 marzo 1992, in proc. Fusilli, RV. 191149).Tanto è vero che il carico delle spese va regolato secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod.proc.civ. (Cass. Sez. Un. 1992, in proc. Fusilli cit.).
Concludendo, non v'è ragione per escludere che il difensore con procura possa provvedere alla "presentazione" della domanda di riparazione sottoscritta dal proprio assistito, depositandola presso la cancelleria del giudice competente (anche a mezzo di sostituto), restando ciò nell'ambito tecnico-rappresentativo del potere conferitogli con la nomina.
Passando all'esame della fattispecie concreta sottoposta alla decisione di questo Collegio, è agevole il rilievo che trattasi di domanda congiunta firmata da entrambi gli interessati (con sottoscrizioni debitamente autenticate), depositata dallo stesso difensore per mandato in calce al ricorso.
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione proposta. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento, in considerazione delle incertezze interpretative richiamate in motivazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite rigetta il ricorso. Dispone la compensazione delle spese.
Così deciso il 12 marzo 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 GIUGNO 1999.