Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2001, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
4 O 7 L L .3 O N B , ) E 1 E E 9 9 C N 1 O - A I 1 P Z 1 028 9 5 701- I - A 1 R D 2 T . E S I L C G I 7 E 3 D R IU A D G 414/98 T E S E T N R T A oggetto IS REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO from 5953 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : VITTORIA Presidente;
dott. Paolo ' SABATINI , rel. Consigliere;
dott. Francesco dott. Luigi Francesco DI NANNI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dott. Alberto "TALEVI ' Richiesta copia studio dott. Alfonso AMATUCCI dal Sig. IL SOLE 24 ORE ' ha pronunciato la seguente per diritti L. _ 27 FEB. 2001 il SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto dal ' in persona del Ministro MINISTERO DELL'INTERNO p.t. rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di via dei Portoghesi n. 12 in Roma domiciliato ricorrente contro le 1 1564 IT SA ALLEGRA intimata avverso - 24 aprile 1998 del la sentenza n. 889 in data 2 Giudice di Pace di Bari ( r.g. n. 862/98 ) . Udita nella pubblica udienza del 6 ottobre 2000 del consigliere dott. Francescola relazione Sabatini . ' in persona del sost. Sentito il P.M. procuratore generale dott. Dario Cafiero che ha ' chiesto il rigetto del ricorso . • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 21 novembre 1997 il Ministero dell'Interno propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4297/97 con il quale il Giudice di pace di Bari gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 499.800 ' oltre interessi e spese , in favore della ditta RE ' per la fornitura del materiale Allegra sanitario di cui alla fattura n. 261 del 12.8.1996 deducendo che tale debito era stato ' soddisfatto con l'emissione dell'ordinativo di pagamento n. 8677 del 15 novembre 1996 . L'opposto negò invece che il debito fosse stato estinto . le 2 ' ora gravata , l'adito giudice Con la sentenza ha respinto l'opposizione rilevato che . del qualel'opponente non contestava il debito aveva eccepito l'avvenuta estinzione ' ha ritenuto carente la prova relativa con il rilievo che il debitore non aveva fornito la prova dell'ordinato vaglia della Banca d'Italia né della relativa ' quietanza decisione parte Per la cassazione di tale ' affidato a due soccombente ha proposto ricorso svolto attività motivi • L'intimata non ha difensiva . MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il ricorrente ' con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 deduce c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli ' artt. 2927 e 2967 C.C. nonché omessa motivazione suinsufficiente e contraddittoria punto decisivo della controversia e sostiene che ' sebbene non avesse prodotto la quietanza , doveva nondimeno ritenersi acquisita la prova presuntiva dell'avvenuta estinzione del debito in considerazione del tempo trascorso tra ordinativo di pagamento e notifica del decreto ingiuntivo procedura di spesa le delle modalità della 3 dell'Amministrazione opponente e della genericità delle contestazioni dell'opposta • Con il secondo motivo lo stesso adduce con ' la riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 390 e 320 c.p.c. per omesso esperimento del tentativo di conciliazione ed dichiarazione diirrituale contumacia di essa opponente che aveva regolarmente depositato il proprio fascicolo in Cancelleria . I due motivi strettamente connessi ' ' possono essere esaminati congiuntamente e sono ' ' l'uno inammissibile e l'altrorispettivamente ' infondato Osserva infatti il collegio che con sentenza del 15 ottobre 1999 n. 716 S.U. le sezioni unite di questa C.S. , componendo il contrasto determinatosi nelle sezioni semplici sulla interpretazione del novellato art. 113 cpv. c.p.c. hanno affermato ' che nella decisione di controversia di valore non superiore a lire due milioni quale la presente , il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile ' ma deve giudicare facendo alla fattispecie le immediata applicazione dell'equità c.d. formativa ( 4 o sostitutiva ) , non correttiva ( o integrativa ) fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non con osservanza ai sensi dell'art. sillogistico , ' 311 c.p.c. delle norme processuali nonché di ' quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma senza obbligo di rispetto deisostanziale ' principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento ma osservando le norme ' costituzionali nonché quelle comunitarie quando ' Il siano di rango superiore a quello ordinario . ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa O una norma di legge perché rispondente ad equità ° si sia limitato ad applicare una norma di legge - , ed è ammissibile per violazione di norme processuali nel senso ' esposto ( art. 360 comma primo n. 1 2 e 4 c.p.c. ) , laddove la censura di violazione di legge ' attinente alla decisione di merito è consentita ' per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria mentre la pronuncia secondo equità non esclude poi la di censure ai sensiconfigurabilità le 50 dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che ' attenendo ad un punto decisivo della controversia , si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di contraddittorietà della radicale ed insanabile motivazione . con il Nella specie il ricorrente non denuncia vizi rientranti nel ristretto primo motivo ' sindacato di legittimità consentito avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace ' giacché adduce pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata nella decisione sull' eccezione di avvenuto pagamento , dallo stesso sollevata nel ' sulla base di corso del giudizio di merito e essi pretese violazioni della legge sostanziale ' : vizi non rientranti per quanto premesso in ' che non consente la detto sindacato ' formulazione di censure ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. né l'allegazione di violazione di norme sostanziali non costituzionali né comunitarie , per di più sulla base di una realtà processuale • le diversa da quella insindacabilmente accertata 6 1 Il secondo motivo invece ammissibile perché - denuncia la pretesa violazione della legge processuale è però infondato . - L'omissione nel procedimento dinanzi al giudice ' di pace del tentativo di conciliazione che ' essere esperito nella non poteva comunque del rappresentante attestata assenza - non èdell'amministrazione ora ricorrente infatti espressamente sanzionata con previsione di nullità e quindi potrebbe produrre tale effetto ' solo se avesse comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa ( Cass. 10.3.1999 n. 2064 ) , pregiudizio che nella specie non viene neppure dedotto . Parimenti nessun concreto pregiudizio il ricorrente lamenta essergli derivato dalla erronea dichiarazione di contumacia . Il ricorso è , pertanto , infondato • Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione non avendo l'intimato vittorioso in esso svolto attività difensiva .
p.q.m.
La Corte • • le rigetta il ricorso Nulla per le spese 7 Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' 2000 . della Corte , il 6 ottobre Il Consigliere est. Il Presidente Francese subtier Depositata in Cancelleria 27 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola Oggi, IL CANCELLIERE CI Concetta Ammendola LO L 74 O B .3 E N E . ) N 1 E 9 IO 9 V Z -1 A A 1 R P -1 IST I 1 D 2 G . E E L R IC 9 A 3 D D E IU E T 6 G 4 N . E E S T E T .N R T A (IS 8