Sentenza 17 luglio 2017
Massime • 1
Nel corso delle indagini preliminari l'avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre previsto dall'art. 199, comma 2, cod. proc. pen. non è dovuto ai prossimi congiunti di chi non ha ancora assunto la qualità di indagato, avuto riguardo non alla sua posizione formale al momento del compimento dell'atto, ma a quella sostanziale, valutata con riferimento a dati indizianti già acquisiti, non aventi carattere di mero sospetto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la necessità dell'avvertimento nei confronti di persona che, prima dell'inizio di una perquisizione a carico del convivente, aveva dichiarato che il predetto aveva la disponibilità esclusiva del garage ove successivamente venivano rinvenuti armi e droga).
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- 2. L’art. 384, c. 1, c.p. è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2021
Cassazione penale, Sez. Un., 26 novembre 2020 (ud. 26 novembre 2020, dep. 17 marzo 2021), n. 10381 (Presidente Cassano, Relatore Fidelbo) (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 384) Il fatto La Corte di appello di Cagliari confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari con cui l'imputata veniva condannata alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento personale. In particolare, dalla ricostruzione dei fatti ritenuta nelle sentenze di merito – ricostruzione peraltro non oggetto di contestazione risulta che l'imputata, al fine di aiutare un conducente di un'autovettura, aveva provocato un incidente stradale in cui erano state …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/07/2017, n. 41142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41142 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2017 |
Testo completo
41142-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2750/2017 Mariastefania Di Tomassi - Presidente - Angela Tardio -CC 17/07/2017 Relatore - Giacomo Rocchi R.G.N. 14768/2017 Raffaello Magi Antonio Minchella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GA LF LI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/01/2017 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che conclude per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31 gennaio 2017 il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 20 dicembre 2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, nei confronti di GA LF LI, sottoposto a indagini per: il delitto di cui agli artt. 2 legge n. 895 del 1967 e 23 legge n. 110 del 1975, per avere detenuto illegalmente, all'interno di un immobile adibito a garage/officina meccanica, ubicato in Lentini, armi da guerra e più specificamente due kalashnikov AK-47, completi di serbatoio, con matricole abrase (capo a); - il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., per avere acquistato o comunque ricevuto, nella consapevolezza della provenienza illecita, al fine di trarne profitto, le citate armi da guerra (capo b); - il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione, all'interno del predetto immobile, di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di kg. 1,5 (capo c).
1.1. Il Tribunale, che premetteva che i fucili e la sostanza stupefacente erano stati rinvenuti, insieme a veicoli o parti di veicoli, all'esito della perquisizione effettuata dalla Polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 41 TULPS, nel garage di Lentini che la convivente dell'indagato, CC TA, aveva dichiarato essere utilizzato dallo stesso, riteneva, in risposta ai rilievi svolti in sede di riesame e a ragione della decisione, che fosse infondata l'eccezione di nullità delle dichiarazioni della indicata CC, dedotta per non essere stata la stessa avvertita della facoltà di astenersi, in quanto sentita prima del rinvenimento di armi e droga e l'avviso non era dovuto ai prossimi congiunti dell'indagato che, come nella fattispecie in esame, non avesse ancora assunto detta qualità in relazione agli elementi assunti a suo carico. In ogni caso, integravano un grave quadro indiziario le emergenze della perquisizione e le dichiarazioni del proprietario del garage NG PE, che, contrariamente ai rilievi difensivi, costituivano elemento a carico, avendo lo stesso confermato che il garage era stato dato in locazione all'indagato circa sei/sette mesi prima e avendo reso per il resto dichiarazioni totalmente inattendibili, che confermavano l'attuale disponibilità del garage da parte dell'indagato (come l'affermazione di essere rientrato nel possesso esclusivo del garage circa da un mese e mezzo, senza sapere del sistema di allarme ivi installato e funzionante;
l'affermazione circa la cessione in locazione del garage a un rumeno non meglio identificabile, che, dopo aver pagato il canone per due mesi e ricevuto le chiavi, non aveva preteso lo sgombero del locale da parte dell'indagato; la presenza nel locale di un motoveicolo della convivente dell'indagato, presupponente la disponibilità delle chiavi per accedervi).
1.2. Quanto alle esigenze cautelari, erano certamente sussistenti e attuali quelle di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., atteso il chiaro collegamento dell'indagato con settori criminali pericolosi e attivi, attestato dalla rilevata detenzione di fucili da guerra e droga in notevole quantità. Né, tenuto conto dei suoi precedenti penali, tra cui anche una evasione, poteva ritenersi adeguata a evitare la reiterazione dei reati la sua sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari. Era anche da escludere che l'indagato per i limiti edittali delle pene previste per gli indicati reati e per le condanne già riportate potesse 2 beneficiare della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione, con atto personale, l'interessato GA, che ne chiede l'annullamento sulla base di quatto motivi 2.1. Con il primo motivo sono denunciate, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) e c) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 199 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, che riprende l'eccezione di nullità delle dichiarazioni di CC TA, già dedotta con i motivi di riesame, la motivazione dell'ordinanza impugnata è insufficiente e contraddittoria rispetto agli atti di indagine contenuti nel fascicolo del procedimento, poiché risulta dal verbale di perquisizione del 2 novembre 2016, riportato in seno al ricorso, iniziata alle ore 18.00 circa e conclusasi alle ore 19.30, che i Carabinieri hanno prima effettuato la perquisizione e dopo hanno accertato, attraverso le verifiche sui veicoli e le dichiarazioni della indicata CC, che il locale era asseritamente nella disponibilità di esso ricorrente;
emerge dal verbale di sommarie informazioni, pure inserito nel contesto del ricorso, che la stessa è stata sentita alle ore 18.40 in merito ai fatti di indagine, e quindi implicitamente in merito alla perquisizione effettuata che era l'unico atto di indagine;
egli, pur non formalmente indagato, era la persona soggetta a indagini e la CC doveva essere, pertanto, informata della sua facoltà di astenersi.
2.2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 292, commi 2, lett. c) e 2-ter cod. proc. pen. e all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, che deduce di avere eccepito con i motivi di riesame la nullità dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per non avere tenuto conto degli elementi a suo favore e segnatamente delle dichiarazioni rese da NG PE il 18 novembre 2016, l'ordinanza, che ha ritenuto che le dichiarazioni non potessero costituire elemento favorevole, è incorsa nella denunciata violazione di legge perché avrebbe solo dovuto rilevare la mancanza totale della motivazione al riguardo nella ordinanza genetica, senza poterla integrare, alla luce dei richiamati principi.
2.3. Con il terzo motivo sono denunciate, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) e c) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il Tribunale, ferme le eccezioni già mosse, ha omesso di pronunciarsi su alcuni non indifferenti elementi per verificare la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, e in particolare è carente la motivazione sulla certa o altamente probabile riconducibilità di quanto sequestrato a lui invece che ad altri, ovvero allo stesso teste (che aveva le chiavi). Se le 3 dichiarazioni del teste erano inverosimili, si doveva motivare sulle ragioni della non riconducibilità di armi e droga allo stesso e ad altri che vi avevano beni e che potevano accedervi (come il figlio della compagna che aveva le parti in plastica della carena di un ciclomotore, o l'amico del genero della compagna che vi aveva un ciclomotore). Né elementi potevano trarsi dalla presenza di un sistema di allarme, non sapendosi da chi e quando era stato montato, mentre la svolta perquisizione presso la sua abitazione e quella personale non avevano consentito di rinvenire la chiave del garage o altri elementi utili.
2.4. Con il quarto motivo sono infine denunciate, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) e c) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, i suoi presunti collegamenti con «settori criminali particolarmente pericolosi e attivi» sono una mera supposizione e i precedenti, peraltro risalenti, non sono particolarmente gravi. Anche il precedente per evasione, valorizzato nell'ordinanza, risale al 2004 e la condanna inflitta a quattro mesi di reclusione con la concessione delle circostanze attenuanti generiche è definitiva da oltre sette anni. Né il garage, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, è di pertinenza della sua abitazione, abitando egli con la convivente e la famiglia di provenienza in altro luogo, come risulta dal verbale di interrogatorio e dal verbale di notifica ed esecuzione della misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che svolge censure infondate ovvero generiche o non consentite in sede di legittimità, deve essere rigettato. 2. È priva di giuridico pregio la censura in rito, oggetto del primo motivo, di nullità delle dichiarazioni rese da CC TA, convivente dell'indagato, agli agenti di polizia giudiziaria, senza essere avvertita della facoltà di astensione ex art. 199 cod. proc. pen. Si è, invero, puntualizzato in giurisprudenza che, nel corso delle indagini preliminari, non è dovuto ai prossimi congiunti di persona che non abbia ancora assunto la qualità di indagato l'avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre, previsto, a pena di nullità, dall'art. 199, comma secondo, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 27060 del 27/05/2008, Amodeo, Rv. 240976; Sez. 1, n. 24222 del 04/06/2002, Arici, Rv. 221891; Sez. 1, n. 6294 del 29/03/ 1999, Femia, n.m. sul punto), e che deve aversi riguardo per individuare la 4 indicata qualità non alla posizione formale rivestita dal soggetto al momento dell'atto, bensì a quella sostanziale, da valutarsi con riferimento ai già acquisiti dati indizianti che non abbiano carattere di mero sospetto (tra le altre, Sez. 1, n. 6617 del 17/01/2008, Bevilacqua, Rv. 239362; Sez. 1, n. 16146 del 06/02/2001, Sestino, Rv. 218550). Di tali condivisi, e qui riaffermati principi, il Tribunale ha fatto corretta applicazione, logicamente rappresentando, con congruenti riferimenti fattuali, che le informazioni date dalla predetta CC (alle ore 18.00 del 2 novembre 2016, corrispondenti all'orario risultante dal verbale allegato dal ricorrente, che erroneamente indica come dallo stesso emergenti le ore 18.40) avevano preceduto il rinvenimento dei fucili e della droga, avvenuto in esito alla perquisizione del garage, effettuata ai sensi dell'art. 41 TULPS, iniziata alle ore 18.00 circa» e conclusasi «alle successive ore 19.30 circa» (come da verbale di perquisizione, pure allegato in copia al ricorso), oltre a rimarcare, con ragionevoli argomenti, la sufficienza, in ogni caso, delle emergenze della ridetta perquisizione e delle dichiarazioni del proprietario del garage, NG PE, per la integrazione della necessaria gravità del quadro indiziario. 3. È destituita di fondamento anche la deduzione, svolta dal ricorrente con il secondo motivo, di nullità, ex art. 292, commi 2 lett. c) e 2-ter, cod. proc. pen., della ordinanza applicativa della misura cautelare per omessa considerazione degli elementi favorevoli e, in particolare, delle dichiarazioni del proprietario del garage, anche solo per indicarne l'eventuale irrilevanza. Va, in premessa, ricordato che, a norma dell'art. 291 cod. proc. pen., «le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate», e, a norma dell'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., l'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato di cui all'art. 358, nonché all'articolo 327-bis», e che, con coerente lettura del quadro normativo, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che l'obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare, oltre che degli elementi posti a base della richiesta, anche di tutti gli elementi favorevoli all'imputato, ha riguardo a quegli elementi che hanno una oggettiva natura favorevole e non fa riferimento a quegli elementi che possano apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche (tra le altre, Sez. 4, n. 27379 del 22/04/2010, Di Donato, Rv. 247854). Nella specie, mentre non è contestato che il Giudice per le indagini preliminari abbia utilizzato gli atti sui quali è stata fondata la richiesta cautelare, il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato, in risposta ad analoga 5 obiezione difensiva, che le dichiarazioni del NG, lungi dall'essere elemento a favore dell'indagato, corroboravano l'ipotesi accusatoria e, con essa, il quadro indiziario a carico, attraverso un percorso argomentativo dotato di logica coerenza e linearità espositiva e ancorato a tale apporto dichiarativo e alle inferenze logiche tratte dalla sua critica lettura, tradottasi in un giudizio -salva la conferma del dato della concessione in locazione del garage all'indagato- di sua inattendibilità ovvero di inverosimiglianza.
4. Il terzo motivo, che attinge l'ordinanza impugnata, sotto i concorrenti profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, nella parte relativa alla contestata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si risolve sostanzialmente, al di là di detta formale enunciazione, in una invocata rilettura di elementi specifici risultanti dagli atti, che, sì come sintetizzato sub 1.1. del ritenuto in fatto», sono stati analiticamente verificati e valutati nel loro insieme dal Tribunale, confluendo essi in un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione dei reati contestati all'indagato. I rilievi e le deduzioni -che, peraltro, in termini generici richiamano le dichiarazioni del teste NG, dolendosi, senza correlazione con le ragioni enunciate nell'ordinanza, della loro lettura parziale, senza allegare, ai fini dell'autosufficienza, il relativo verbale, né dimostrare la incidenza decisiva delle parti assunte come omesse sulla tenuta logica della motivazione (tra le altre, sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071)- si traducono, pertanto, per le implicazioni di merito che comportano, in ragioni diverse da quelle consentite dalla legge con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
5. Né ha pregio l'ultimo motivo.
5.1. Il convincimento manifestato dal Tribunale circa la sussistenza -a carico dell'indagato delle esigenze cautelari, di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., e circa l'affermata adeguatezza della misura applicata e della esclusa possibilità di adozione di altra misura cautelare, è espresso, sì come emerge dal testo della stessa ordinanza, in modo logicamente coerente ed esente da vizi giuridici. Il Tribunale, movendo dalla considerazione che i fucili da guerra rinvenuti con matricola abrasa erano del tipo notoriamente utilizzato per commettere gravi delitti dalla criminalità organizzata e dal rilievo del notevole quantitativo di droga sequestrata, ha plausibilmente ritenuto che tanto fosse chiaramente sintomatico dell'attuale collegamento dell'indagato con «settori criminali particolarmente pericolosi e attivi», e, richiamando i precedenti penali, tra i quali una condanna 6 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 '2 4 SET. 2018 Roma, lì per evasione, ha coerentemente segnalato la esclusiva adeguatezza della misura custodiale carceraria, la soccombenza rispetto a essa della restrizione domiciliare, non contentiva, per la inaffidabilità dell'indagato, del rischio di reiterazione criminosa, e la concorrente rilevanza del luogo di ubicazione del garage rispetto all'abitazione del medesimo.
5.2. Tale apprezzamento, che neppure ha prescisso dalla rilevata proporzionalità della misura applicata alla prevedibile sanzione applicabile, in relazione alla quale neppure era positivamente prognosticabile, dati anche i precedenti, la concessione dei benefici di legge, resiste alle doglianze difensive, che sono prive di fondatezza nella contestata sussistenza di elementi concreti a sostegno dei ritenuti collegamenti criminali, che il Tribunale ha argomentativamente tratto dal raccordo delle evidenze fattuali con rilievi non manifestamente illogici, e sono generiche nella minimizzazione della valenza, ai fini dell'espresso giudizio prognostico, dei precedenti penali e nell'affermata rappresentazione della diversità del luogo di abitazione attuale del ricorrente rispetto a quello indicato nell'ordinanza.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17/07/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Angela Tardio Mariastefania Di Tomassi ingele Berdis Чтотr DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 SET 2018 ILGANCELLIERE TE FA : 3 1 7