Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 2
Nel corso delle indagini preliminari non è dovuto ai prossimi congiunti di persona che non abbia ancora assunto la qualità di indagato l'avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre previsto, a pena di nullità, dall'art. 199, comma 2, cod. proc. pen.
In tema di testimonianza indiretta, poiché il divieto posto, per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. è circoscritto al contenuto delle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice, e cioè delle sommarie informazioni, per le quali è prescritta la redazione di apposito verbale, nonché delle denunce, querele e istanze presentate oralmente, delle quali pure deve essere redatto verbale, ne discende che gli "altri casi" indicati dal citato comma 4, nei quali la testimonianza indiretta è consentita, sono quelli nei quali la polizia giudiziaria, attesa l'eccezionalità della situazione operativa o la straordinaria urgenza dell'intervento, abbia acquisito le predette dichiarazioni dalla fonte primaria omettendo di documentarle nella forma del verbale. (Nella specie, concernente dichiarazione resa dal coniuge dell'indagato nel corso di una perquisizione domiciliare e non verbalizzata, è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza indiretta resa dall'ufficiale di p.g. in ordine al contenuto della suddetta dichiarazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 24222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24222 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI SEVERO - Presidente - del 04/06/2002
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - N. 540
3. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 004285/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CI LI N. IL 01/05/1939
avverso SENTENZA del 06/11/2001 CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. C. Motta Masini, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - La Corte d'appello di Brescia, con sentenza in data 6.11.2001, respingendo l'appello della difesa ed accogliendo quello del p.m., in parziale riforma della sentenza 7.3.1995 del Tribunale di Bergamo, che aveva dichiarato RI EL colpevole del reato di detenzione illegale di una carabina cal. 22 e di n. 38 cartucce, aumentava la pena inflitta a sei mesi di reclusione.
La Corte valorizzava come decisive fonti di prova, ai fini della ricostruzione della vicenda e dell'attribuibilità del fatto dell'RI, l'esito positivo della perquisizione domiciliare (le munizioni e il silenziatore erano stati rinvenuti nel cassetto del mobile della camera da letto dell'imputato, e il fucile sull'armadio nella stanza del figlio) e le dichiarazioni rese in quel contesto dalla moglie (secondo la quale l'arma era oggetto di prestito da parte di tale LC ed era utilizzata per sparare a topi e gatti), disattendendo la versione difensiva dell'inconsapevole presenza delle armi nell'abitazione, ove sarebbero state precariamente depositate dal LC ad insaputa dell'Arci.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'RI, il quale ha denunziato l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta del verbalizzante circa il contenuto delle dichiarazioni rese dalla moglie dell'imputato, neppure avvertita della facoltà di astensione (artt. 195.4 e 199 c.p.p.), e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla materialità e al dolo della detenzione dell'arma e delle munizioni ascritta in via esclusiva all'imputato.
2. - La censura in rito d'inutilizzabilità probatoria della testimonianza indiretta dell'ufficiale di p.g. che aveva proceduto alla perquisizione domiciliare circa il contenuto delle dichiarazioni rese in quel contesto dalla moglie dell'imputato (secondo la quale l'arma era oggetto di prestito da parte di tale LC ed era utilizzata dall'RI per sparare a topi e gatti) è infondata. Da un lato, si è puntualizzato in giurisprudenza che nel corso delle indagini preliminari non è dovuto l'avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre, a pena di nullità ex art. 199.2 c.p.p., nei confronti dei prossimi congiunti di una persona che non abbia ancora assunto - come nella fattispecie in esame - la qualità dell'indagato (Cass., Sez. 1^, 19.5.1999, Femia). Ferma restando l'operatività nel giudizio di cassazione della norma di diritto intertemporale di cui all'art. 26, comma 5, L. n. 63 del 2001 (in materia di applicazione dei principi sul "giusto processo"
di cui all'art. 111 Cost.), mette conto peraltro di sottolineare la necessaria complementarità della disposizione del comma 4 dell'art. 195 (novellato dall'art. 4 L. cit.), che ha reintrodotto il divieto probatorio di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, alle altre disposizioni degli artt. 651, 357 e 512 c.p.p., resa evidente dal testuale riferimento della norma in esame alle specifiche "modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)" per l'acquisizione delle dichiarazioni dei testimoni. Di talché è vietata la testimonianza de relato di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto: - delle sommarie informazioni assunte ex art. 351 c.p.p. dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, delle quali l'art. 357.2 lett. c) prescrive la redazione di apposito verbale;
- delle sommarie informazioni rese e delle spontanee dichiarazioni ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, delle quali pure è prescritto dall'art. 357 comma 2 lett. b) la redazione del verbale;
- delle denunce, querele e istanze presentate oralmente, delle quali dev'essere redatto verbale ai sensi dell'art. 357 comma 2 lett. a).
Risulta a questo punto chiaro il rapporto di strumentalità del ripristinato divieto probatorio con la deroga alla formazione della prova in contraddittorio consentita, per gli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dall'art. 512 c.p.p.: restando rigorosamente precluso il surrettizio ingresso come prova nel dibattimento, mediante la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, delle dichiarazioni procedimentali del testimone, solo il contenuto di quelle dichiarazioni testimoniali documentate mediante redazione di apposito verbale, di cui sia diventata oggettivamente impossibile la ripetizione per fatti o circostanze ex ante imprevedibili, può essere recuperato mediante la lettura e l'acquisizione dell'atto del fascicolo per il dibattimento.
Il che spiega perché l'originario divieto codicistico sia stato reintrodotto solo parzialmente, aggiungendosi con la norma in esame che "negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo". Se la rigorosa preclusione è posta in termini di complementarità con le modalità di documentazione del contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni e con il meccanismo di lettura dibattimentale dell'atto divenuto irripetibile, gli "altri casi" per i quali è consentita la testimonianza indiretta non possono essere che quelli nei quali la polizia giudiziaria, attesa l'eccezionalità della situazione operativa (ad esempio nel contesto - come nella specie - di una perquisizione domiciliare) o la straordinaria urgenza dell'intervento, abbia acquisito le predette dichiarazioni dalla fonte primaria omettendo di documentarle nella forma del verbale.
La testimonianza indiretta dell'ufficiale di p.g. che aveva proceduto alla perquisizione domiciliare circa il contenuto delle dichiarazioni rese in quel contesto dalla moglie dell'imputato (secondo la quale l'arma era oggetto di prestito da parte di tale LC ed era utilizzata dall'RI per sparare a topi e gatti) deve ritenersi pertanto legittimamente assunta e probatoriamente utilizzabile a carico dell'imputato.
3. - Risultano destituite di fondamento le ulteriori doglianze difensive riguardanti la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, mediante la prospettazione di vizi logici della motivazione.
La corte distrettuale ha infatti affermato la certa ascrivibilità dell'episodio criminoso all'imputato, valorizzando come decisive fonti di prova l'esito positivo della perquisizione domiciliare (le munizioni e il silenziatore erano stati rinvenuti nel cassetto del mobile della camera da letto dell'imputato, e il fucile sull'armadio nella stanza del figlio) e le dichiarazioni rese in quel contesto dalla moglie, disattendendo conseguentemente la versione difensiva dell'inconsapevole presenza delle armi nell'abitazione, ove sarebbero state precariamente depositate e nascoste dal LC ad insaputa dell'RI.
Ebbene questi elementi di prova, consistenti e attendibili, sono stati analiticamente verificati e valutati nel loro insieme dalla corte territoriale con rigore e correttezza, confluendo essi in una ricostruzione logica e unitaria del fatto e nell'affermazione di responsabilità dell'imputato. E, poiché la motivazione risulta rispondente ai principi dettati dall'art. 192 c.p.p., il procedimento probatorio su cui poggia l'affermazione di responsabilità resiste alle censure di merito inammissibile formulate dal ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2002