Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 24222
CASS
Sentenza 4 giugno 2002

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Nel corso delle indagini preliminari non è dovuto ai prossimi congiunti di persona che non abbia ancora assunto la qualità di indagato l'avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre previsto, a pena di nullità, dall'art. 199, comma 2, cod. proc. pen.

In tema di testimonianza indiretta, poiché il divieto posto, per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. è circoscritto al contenuto delle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice, e cioè delle sommarie informazioni, per le quali è prescritta la redazione di apposito verbale, nonché delle denunce, querele e istanze presentate oralmente, delle quali pure deve essere redatto verbale, ne discende che gli "altri casi" indicati dal citato comma 4, nei quali la testimonianza indiretta è consentita, sono quelli nei quali la polizia giudiziaria, attesa l'eccezionalità della situazione operativa o la straordinaria urgenza dell'intervento, abbia acquisito le predette dichiarazioni dalla fonte primaria omettendo di documentarle nella forma del verbale. (Nella specie, concernente dichiarazione resa dal coniuge dell'indagato nel corso di una perquisizione domiciliare e non verbalizzata, è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza indiretta resa dall'ufficiale di p.g. in ordine al contenuto della suddetta dichiarazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 24222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24222
    Data del deposito : 4 giugno 2002

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