Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/1999, n. 6294
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Sentenza 29 marzo 1999

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L'esercizio della facoltà di astenersi dal deporre da parte dello stretto congiunto prevista dall'art. 199 cod. proc. pen - la cui "ratio" si giustifica con la necessità di tutela del vincolo familiare - impedisce sia l'introduzione nel fascicolo del dibattimento della dichiarazione resa dallo stesso nel corso delle indagini, sia il recupero della stessa dichiarazione mediante la testimonianza resa "de relato" dal verbalizzante, che procedette all'escussione del teste. Infatti da un lato va rilevato, ai sensi del secondo comma dell'art. 500 cod. proc. pen., che le dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari possono essere inserite nel fascicolo del dibattimento mediante contestazione solo se sui fatti e sulle circostanze oggetto di contestazione il teste abbia già deposto, e dall'altro va considerato che, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari è consentita solo nel caso che ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/1999, n. 6294
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6294
    Data del deposito : 29 marzo 1999

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