Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 1
L'esercizio della facoltà di astenersi dal deporre da parte dello stretto congiunto prevista dall'art. 199 cod. proc. pen - la cui "ratio" si giustifica con la necessità di tutela del vincolo familiare - impedisce sia l'introduzione nel fascicolo del dibattimento della dichiarazione resa dallo stesso nel corso delle indagini, sia il recupero della stessa dichiarazione mediante la testimonianza resa "de relato" dal verbalizzante, che procedette all'escussione del teste. Infatti da un lato va rilevato, ai sensi del secondo comma dell'art. 500 cod. proc. pen., che le dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari possono essere inserite nel fascicolo del dibattimento mediante contestazione solo se sui fatti e sulle circostanze oggetto di contestazione il teste abbia già deposto, e dall'altro va considerato che, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari è consentita solo nel caso che ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/1999, n. 6294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6294 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 29.03.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N.372
3.Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N.43787/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IA CE n. il 26.10.1967
avverso sentenza del 09.06.1998 C. ASS. APP. di REGGIO CALABRIA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. CHIEFFI SEVERO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Albano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Antonio Manfredi in sostituzione dell'Avv. Marcella Belcastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv.ti Giovanni Aricò e Domenico Cartolano, che hanno concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Fatto
Il presente processo riguarda l'omicidio volontario di TT NC, il cui cadavere non è stato mai ritrovato, avvenuto in Rizziconi in un'ora imprecisata dopo le tre nella notte tra il 25/26 agosto 1996. Dalle prime indagini era risultato che SA AR, moglie del EM, con il consenso del marito, intratteneva una relazione intima con il TT e che quella notte si era intrattenuta con lo stesso nella sua autovettura fino alle tre di notte. Dopo essere stata accompagnata dal TT davanti casa e dopo essere rientrata nella sua abitazione, la AR aveva udito il rumore di spari e sgominate di dite autovetture che si allontanavano. Il giorno successivo si accertava che del TT erano state perse le tracce e che la sua autovettura era stata rinvenuta nelle vicinanze completamente distrutta dal fuoco. La morte del TT, anche se il suo cadavere noti era stato ritrovato, veniva data per certa dagli inquirenti sulla base di una serie di elementi emersi nel corso delle indagini, dal quali si doveva desumere in modo incontrovertibile che il TT quella notte era stato vittima di un attentato. Infatti la sua autovettura "Alfa Romeo" risultava attinta da colpi di arma da fuoco, due catenine sporche di sangue appartenenti al TT erano state rinvenute per terra, tracce ematiche dello stesso tipo erano state rinvenute sull'asfalto davanti all'abitazione del EM e sull'autovettura "Golf" appartenente allo stesso, con la quale era stato trasportato il cadavere dopo la sua uccisione. Inoltre risultava identica la vernice rinvenuta dinanzi a casa EM, quella rinvenuta sulla "Golf" a liti appartenente e quella rinvenuta sul paraurti della "Alfa Romeo" appartenente al TT, che era stata trascinata per un tratto dalla "Golf" con un pezzo di fune. Il EM, allontanatosi dalla sua abitazione dopo quella notte senza dare notizie, veniva interrogato dopo circa un mese dal P.M., al quale riferiva che quella notte, dopo che la moglie era uscita con il TT, era stato bloccato da tre giovani, che andavano alla ricerca del TT. Il EM precisava che detti giovani lo avevano costretto a portare la figlia di tre anni a dormire dallo zio e poi si erano appostati in attesa dell'arrivo del TT. Il EM precisava altresì che il TT, dopo essere giunto davanti all'abitazione e dopo aver fatto scendere l'amante dall'autovettura, mentre si stava allontanando, era stato aggredito dai tre giovani, che avevano cominciato a sparargli contro colpi di arma da fuoco. Il EM precisava infine che, mentre fuggiva a piedi, aveva udito che l'autovettura del TT era andata a sbattere contro qualcosa.
All'esito delle indagini il EM veniva tratto a giudizio della Corte di Assise di Palmi per rispondere del reato di omicidio e dei reati connessi, meglio specificati nella rubrica della sentenza impugnata.
Con sentenza 16/7/1997 la Corte di Assise di Palmi dichiarava EM NC colpevole dei reati di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione in danno di TT NC, di detenzione e porto illegale di un fucile calibro 12, di occultamento del cadavere del TT e di danneggiamento della sua autovettura "Alfa Romeo 164" mediante appiccamento del fuoco e - concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante della premeditazione e ritenuta la continuazione tra tutti i reati - lo condannava alla pena di anni 17 e mesi 6 di reclusione, oltre alle pene accessorie consequenziali, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede. Con la stessa sentenza il ER veniva assolto dal reato di simulazione di reato riguardante il furto della sua autovettura, perché il fatto non sussiste.
A seguito di rituale appello dell'imputato, con sentenza 9/6/1998 la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, esclusa l'aggravante della premeditazione, rideterminava la pena a carico del EM in anni sedici di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Nella motivazione la Corte di merito disattendeva tutte le eccezioni di rito dedotte con i motivi di appello riguardanti la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli stretti congiunti dell'imputato, nonché delle dichiarazioni rese "de relato" dal maresciallo AL e da altri agenti di polizia giudiziaria in relazione a dichiarazioni rese nel corso delle indagini di polizia giudiziaria dall'imputato e da alcuni testi, che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.
In particolare, quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli stretti congiunti nel corso delle indagini preliminari senza l'avvertenza che avevano la facoltà di non rispondere, la Corte osservava che alcuna nullità era ravvisabile nel caso di specie, in quanto tali dichiarazioni erano state ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento. Infatti tali dichiarazioni erano state rese dagli stretti congiunti (moglie, suocera e fratello della suocera) come persone informate dei fatti in un periodo in cui non solo il EM non risultava indagato, ma non si aveva nemmeno la certezza che lo stesso fosse ancora in vita. Quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal maresciallo AL, che aveva riferito in dibattimento circa le dichiarazioni rese dall'imputato, la Corte osservava che il EM fù sentito in presenza del suo legale di fiducia e che le dichiarazioni riferite dal maresciallo corrispondevano perfettamente al contenuto di quelle rese dall'imputato. Inoltre nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla omessa escussione dello zio del TT, nonostante che con ordinanza fosse stata ammessa la sua escussione, trattandosi di testimonianza non rilevante a fini probatori. Nel merito la Corte, condividendo la motivazione dei primi giudici, riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base di numerosi elementi di generica e di specifica acquisiti agli atti. In particolare la Corte - dopo aver disatteso l'alibi fornito dall'Imputato, definito fantasioso non solo perché privo di qualsiasi riscontro, una anche perché in contrasto con alcuni elementi acquisiti agli atti - procedeva ad una analitica ricostruzione del fatto, soffermandosi a lungo sulle ragioni che avevano spinto l'imputato a commettere l'omicidio, consistite principalmente nel desiderio di vendicarsi del TT, che intratteneva da tempo una relazione con la propria moglie. A tal proposito la Corte di merito analizzava dettagliatamente tutti gli elementi di accusa, evidenziando, tra l'altro, che: a) il EM aveva più volte profferito minacce di morte all'indirizzo del TT;
b) sulla sua autovettura erano state trovate tracce ematiche corrispondenti a quelle del TT;
c) la sua autovettura era stata utilizzata certamente per il trasporto del cadavere;
d) l'autovettura del TT era stata certamente trainata dalla sua autovettura con una fune dello stesso tipo di quella ritrovata nel suo garage;
e) il EM, oltre alla moglie del TT, era l'unico a sapere dell'appuntamento notturno dei due amanti e dell'accompagnamento dell'amante a casa sua da parte del TT;
f) il telefono di casa del EM era stato nascosto nel garage per impedire che qualcuno potesse telefonare alla Polizia nel corso dell'azione delittuosa;
g) la figlia di tre anni durante la notte era stata portata dal EM a dormire presso lo zio della moglie per evitare che restasse sola nel corso della commissione dell'omicidio; h) dopo l'omicidio il EM si era allontanato dalla sua abitazione per oltre un mese, facendo perdere le proprie tracce;
i) il EM non aveva fornito alcuna plausibile giustificazione al suo allontanamento dall'abitazione; 1) mancava qualsiasi riscontro alla versione fornita dal EM, tanto più che non erano stati, trovati i mozziconi di sigarette nel luogo in cui, secondo la versione del EM, si sarebbero appostati i tre giovani in attesa dell'arrivo del TT. Quanto alla distruzione dell'autovettura del TT e all'occultamento del suo cadavere, la Corte osservava che tali azioni delittuose testimoniavano ancor più il desiderio del EM di cancellare in tutto e per tutto l'odiato rivale anche in relazione a tutto ciò che gli apparteneva, escludendo che l'omicidio potesse essere stato commesso da persone appartenenti al giro della malavita, di citi il TT faceva parte, non solo perché nessun elemento significativo era emerso al riguardo, ma anche perché eventuale spedizione punitiva da parte di altre persone noti giustificava la distruzione dell'autovettura del TT e l'occultamento del suo cadavere.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 335, 199 co. 1 e 2, 362 e 61 c.p.p. sul rilievo che non potevano essere utilizzate per la decisione le dichiarazioni rese dagli stretti congiunti dell'imputato nel corso delle indagini preliminari senza l'avvertenza che avevano la facoltà di astenersi dal deporre. In particolare i difensori hanno rilevato che il EM, anche se non ancora iscritto nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., doveva considerarsi a tutti gli effetti già sottoposto a indagini per l'omicidio in questione, sia perché dalla missiva inviata dal P.M. al Carabinieri di Figline Valdarno in data 31/8/1996 si chiedeva di sorvegliare l'abitazione del fratello del EM e di procedere al ferino del EM, nel caso fosse stato rintracciato "per la sussistenza di gravi indizi di reato nei confronti dello stesso per l'omicidio del TT"; sia perché, allorché gli stretti congiunti furono sentiti, erano già state disposte le intercettazioni presso l'abitazione del EM, lasciando tale circostanza desumere chiaramente che il EM era già sottoposto a indagini. Inoltre le dichiarazioni degli stretti congiunti non potevano essere recuperate nemmeno attraverso le deposizioni rese "de relato" dai verbalizzanti, in quanto inutilizzabili sin dall'origine per essere state acquisite in violazione dell'art. 199 c.p.p.. Tale motivo deve ritenersi fondato limitatamente alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla moglie e dalla suocera del EM, nonché delle dichiarazioni rese "de relato" dal verbalizzanti con riferimento a quanto dichiarato dalle due donne, anche se detta inutilizzabilità non incide sulla valutazione riguardante la responsabilità dell'imputato per i motivi di cui si dirà in seguito.
Va premesso che l'esercizio della facoltà di astenersi dal deporre da parte dello stretto congiunto previsto dall'art. 199 c.p.p. - la cui "ratio" si giustifica con la necessità di tutela del vincolo familiare - impedisce sia l'introduzione nel fascicolo del dibattimento della dichiarazione resa dallo stesso nel corso delle indagini, sia il recupero della stessa dichiarazione mediante la testimonianza resa "de relato" dal verbalizzante, che procedette all'escussione del teste. Infatti da un lato va rilevato, al sensi del secondo comma dell'art. 500 c.p.p., le dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari possono essere inserite nel fascicolo del dibattimento mediante contestazione solo se sul fatti e sulle circostanze oggetto di contestazione il teste abbia già deposto, e dall'altro va considerato che, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari è consentita solo nel caso che ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili (Cass. sez. 6^, n. 4641/1994 proc. Grandinetti, rv. 198.476; Cass. sez. 1^, n. 10271/1996 proc. Mauro, rv. 206.118). Orbene nel caso di specie va condivisa l'affermazione dei giudici di merito che all'epoca in cui la moglie e la suocera del EM furono sentite dagli inquirenti nella qualità di persone informate sul fatti il EM non risultava ancora sottoposto a indagini, tanto più che non vi era nemmeno la certezza che lo stesso fosse ancora in vita. Ne consegue che all'epoca non ricorreva alcun obbligo da parte degli inquirenti di dare agli stretti congiunti l'avviso previsto dall'art. 199 co. 2 c.p.p.. Tuttavia va rilevato che le dichiarazioni rese dalle due donne - pur potendo essere valutate nel corso delle indagini - non potevano, comunque, essere inserite nel fascicolo del dibattimento, ne' potevano costituire oggetto di testimonianza "de relato" da parte dei verbalizzanti. Infatti, una volta che le stesse avevano dichiarato in dibattimento di volersi avvalere della facoltà di non deporre, era loro diritto di non rendere alcuna testimonianza e, quindi, le loro dichiarazioni non potevano essere annoverate tra gli atti dei quali può essere data lettura al sensi dell'art. 512 c.p.p., non essendone divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. Nè il contenuto di tali dichiarazioni poteva essere recuperato mediante le contestazioni o la testimonianza "de relato" del verbalizzante, in quanto sul fatti oggetto di contestazione le dite testi, avvalendosi di un loro preciso diritto, si erano rifiutate di rispondere. Pertanto le dichiarazioni rese dalla moglie e dalla suocera del EM (e quelle dei verbalizzanti rese stillo stesso punto) devono ritenersi inutilizzabili, mentre è utilizzabile la dichiarazione resa da AR IR, fratello della Suocera del EM, atteso che lo stesso non può considerarsi affine dell'imputato nel grado indicato dall'art. 307 co. 4 c.p.. Tuttavia va rilevato che nel caso di specie le dichiarazioni delle due donne, anche se non utilizzabili, non possono essere considerate determinanti per l'affermazione di responsabilità del EM, atteso che ali altri elementi processuali legittimamente acquisiti e già adeguatamente valutati dal giudici di merito sono senz'altro idonei per la loro rilevanza a legittimare tiri giudizio di responsabilità in ordine al reati oggetto del presente processo. A tal proposito è opportuno ricordare - come affermato anche di recente dalle Sezioni Unite con sentenza del 25/2/1998 (proc. Gerina) - che anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta "prova di resistenza" nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente (vedi dichiarazioni delle due donne) abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione "per stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa, anche senza quelle dichiarazioni, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento".
Orbene nel caso di specie va considerato che le circostanze riferite dalle due donne (relazione sentimentale, minacce del EM nel confronti del TT, rumore degli spari, orario dell'appuntamento con il TT, orario dell'appuntamento da parte del TT, ecc.) risultano anche da altre dichiarazioni (vedi in particolare quelle rese dalla moglie e dalla madre del TT e quella resa dallo stesso imputato) o da altri elementi di generica legittimamente acquisiti agli atti (vedi in particolare accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria). D'altra parte dalla stessa sentenza impugnata risulta che la Corte di merito ha utilizzato le dichiarazioni delle due donne solo per la parte in cui le stesse avevano riferito delle minacce profferite dal EM all'indirizzo del TT. Ma la circostanza riguardante le minacce risulta anche da altri elementi processuali, adeguatamente valorizzati dal giudici di merito (vedi in particolare dichiarazione di CA AN, moglie del TT, che ha riferito che il EM in precedenza aveva già tentato di sparare al marito), Ne consegue che, anche senza tenere conto delle dichiarazioni delle due donne, l'impianto argomentativo della motivazione resta identico, tenuto conto che non può essere messa in dubbio l'esistenza della minaccia e che le altre prove sono, comunque, di per sè sufficienti a giustificare l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Infatti la Corte di merito ha fondato il proprio giudizio su di una pluralità di elementi puntualmente specificati in motivazione (dianzi riportati), indubbiamente idonei per la loro gravità, precisione e concordanza a legittimare il convincimento in ordine alla responsabilità dell'imputato. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 62 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che,
anche a voler accedere alla tesi sostenuta dalla Corte di merito che il EM fu sottoposto a indagini solo nel momento del suo rintraccio e del sito interrogatorio, comunque il maresciallo di polizia giudiziaria non poteva essere escusso su quanto dichiarato dall'imputato nel corso del sito interrogatorio.
Tale censura, anche se fondata, deve ritenersi del tutto ininfluente, tenuto conto che, come già chiarito nella motivazione, la Corte di merito ha utilizzato l'interrogatorio reso dall'imputato al P.M. in presenza del suo difensore e non la dichiarazione del verbalizzante, anche se la stessa era coincidente con l'interrogatorio reso dall'imputato.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'artt. 220, 233, e 191 c.p.p. sul rilievo che i giudici di merito avevano utilizzato nella decisione le risultanze della consulenza disposta dal P.M. diretta ad accertare elementi riguardanti la personalità dell'imputato e non il vizio totale o parziale di mente, a nulla rilevando che detta consulenza fosse stata prodotta in dibattimento dalla difesa, tenuto conto che si trattava di una consulenza comunque non utilizzabile a norma di legge.
Tale motivo deve ritenersi inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
Invero - a parte la considerazione che la consulenza in questione, disposta dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, fu prodotta in udienza dagli stessi difensori e fu acquisita agli atti senza opposizione del P.M. - va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, detta consulenza, pur lumeggiando sotto certi aspetti la personalità dell'imputato, ha indubbiamente natura psichiatrica e non psicologica, in quanto diretta ad accertare eventuale vizio di mente dell'imputato. Infatti detta consulenza non aveva lo scopo di stabilire il carattere e la personalità dell'imputato, ma solo di accertare se l'imputato fosse affetto da patologie di natura psichica tali da incidere sulla sua imputabilità (vedi a tal proposito le conclusioni della consulenza, riportate a pag. 17 della sentenza di primo grado, ove si legge testualmente che "Il EM presenta un disturbo di personalità tipo bordeline con accentuati tratti di dipendenza"). D'altra parte va rilevato che, comunque, detta consulenza non costituisce un tassello determinante del convincimento, ne' è stata utilizzata dai giudici di merito per accertare o interpretare i fatti, ma solo per spiegare sotto certi profili il comportamento dell'imputato, la cui responsabilità è stata desunta in modo esclusivo da elementi ben più significativi di generica e di specifica dianzi riportati. Con il quarto motivo si deduce la carenza e l'illogicità della motivazione sul rilievo che la colpevolezza dell'imputato era stata ritenuta esclusivamente sulla base della valutazione psicologica dello stesso e non su specifici elementi di fatto. In particolare i difensori hanno rilevato che i giudici di merito avevano fornito motivazioni non esaurienti o illogiche in ordine ad una serie di elementi. In particolare non vi erano indizi per poter attribuire il possesso del pacchetto di sigarette "Merit" all'imputato, tenuto conto che stillo stesso non erano state rinvenute le sue impronte. Inoltre la mancanza di impronte dell'imputato sulla autovettura di sua appartenenza - nonostante che lo stesso, secondo l'accusa, l'avesse adoperata per il trasporto del cadavere del TT - portava ad escludere che detta autovettura fosse stata adoperata nell'occasione dall'imputato. Infine la Corte di merito non aveva tenuto conto che la relazione tra il TT e la AR era conosciuta dal vicinato e che, quindi, chiunque poteva essere a conoscenza dell'appuntamento notturno del TT con la AR. I difensori procedevano poi a una ricostruzione probabile dell'episodio, così come risultante dagli elementi acquisiti, che portavano alla esclusione della responsabilità del EM in ordine all'omicidio ascrittogli. Infatti, secondo i difensori, il racconto del EM non poteva essere disatteso per il solo fatto che non erano state ritrovate cieche di sigarette nel luogo ove si erano appostati i killers, tenuto conto che la zona non era stata perlustrata dai Carabinieri in tutta la sua estensione. Ulteriore illogicità doveva riscontrarsi nel significato attribuito dai giudici di merito al ritrovamento dell'autovettura dell'imputato, intrisa di sangue della vittima, tenuto conto che proprio tale circostanza dimostrava che l'autovettura si trovasse nella disponibilità di altri, non essendo pensabile che l'imputato avesse lasciato tracce così evidenti a sito carico. Nè, secondo i difensori, i giudici di merito avevano preso in esame le numerose piste alternative, che potevano essere desunte dal contesto criminale nel quale risultava inserito il TT e dalle numerose telefonate ricevute dallo stesso prima del suo decesso.
Tutte le suddette censure devono ritenersi inammissibili, in quanto dirette in parte alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate nella sentenza impugnata e in parte a prospettare una ricostruzione della vicenda fondata su mere ipotesi del tutto disancorate dagli elementi risultanti dagli atti. D'altra parte le considerazioni fatte dalla Corte di merito, tutte puntuali e specifiche in relazione a ciascuna questione dedotta con il ricorso, non presentano alcun aspetto di illogicità, di guisa che le dedotte censure devono ritenersi improponibili, non essendo possibile in questa sede procedere alla rivalutazione del fatto. Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art.616 c.p.p., nonché alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, liquidate come in dispositivo.
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida nella somma complessiva di 2.600.000 (duemilioniseicentomila), di cui L.
2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 29 marzo 1999.
Depositato in cancelleria il 19 maggio 1999