Sentenza 6 febbraio 2001
Massime • 1
Ai fini dell'utilizzabilità di dichiarazioni autoindizianti rese da persona che successivamente acquisti la veste formale di indagato o imputato, ovvero da persona che, alla luce degli ulteriori sviluppi delle indagini, venga a trovarsi nella condizione di chi avrebbe potuto esercitare la facoltà di astensione prevista dall'art. 199 cod. proc. pen., deve aversi riguardo non alla posizione formalmente rivestita dal soggetto al momento dell'atto, bensì a quella sostanziale, da valutarsi con riferimento ai già acquisiti dati indizianti che non abbiano carattere di mero sospetto. (Fattispecie relativa a procedimento incidentale "de libertate").
Commentario • 1
- 1. Corruzione, promessa, sufficienza, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2001, n. 16146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16146 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 06/02/2001
1. Dott. CAMILLO LOSANA - Consigliere - SENTENZA
2. " RO FI " N. 762
3. " PIERO MOCALI " REGISTRO GENERALE
4. " EMILIO RO " N. 44161/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NO AR, nato a [...] l'[...]; NE ES, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in data 2.10.2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. Dott. PASSACANTANDO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale - costituito ai sensi dell'art.309 c.p.p. - rigettava la richiesta di riesame avanzata dal IN e dalla GA avverso quella del G.I.P. del Tribunale di Lucera, che il 9.8.2000 aveva loro applicato la misura della custodia cautelare in carcere, siccome indiziati dell'omicidio del congiunto IC GA e dell'occultamento del di lui cadavere. Rilevava anzitutto il Tribunale che erano infondate le eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dai prossimi congiunti degli indagati (asseritamente in difetto dell'avvertimento della facoltà di astenersene) e di quelle di questi ultimi (pretesamente rilasciate da persone già sostanzialmente sottoposte ad indagini e quindi da escutere nel rispetto delle garanzie stabilite dagli artt. 64 e 350 c.p.p.); la qualità di indagato, invero, si configura in presenza di specifici elementi indizianti e, nel momento delle audizioni testimoniali non ve n'era concreta acquisizione, tanto che si procedeva a carico di ignoti. Solo il successivo sviluppo delle indagini e l'elaborazione dei dati investigativi avevano consentito di individuare persone indiziate. Le operazioni di perquisizione e di ispezione domiciliare e della macchina degli indagati non costituivano elemento sostanzialmente sintomatico dell'avvenuta acquisizione del relativo status, processualmente rilevante. Difatti, entrambe tali operazioni erano avvenute immediatamente dopo la scoperta del cadavere al solo scopo di avviare le indagini necessarie.
Ciò premesso, riteneva il Tribunale che a carico del IN e della GA si configurasse il quadro di gravità indiziaria richiesto dall'art.273 c.p.p.: costoro avevano reso dichiarazioni mendaci e incongrue circa i loro spostamenti nel tempo del decesso;
le avevano poi modificate per farle combaciare con quelle rese dai familiari;
l'accertata assenza da casa era compatibile coll'epoca nella quale si collocava la morte del GA, che era stata indubbiamente provocata nella sua abitazione (cui gli indagati potevano accedere dall'interno della propria) come dimostrava il reperimento ivi di oggetti personalissimi, anche se il corpo era stato ritrovato in campagna e discinto, come per indicare che l'anziano avesse avuto un appuntamento;
il IN aveva in volto una ferita da graffio;
era noto che i rapporti familiari si erano compromessi dopo che il GA, rimasto vedovo, aveva allacciato una relazione con donna severamente riprovata dai familiari, ciò che aveva dato luogo a frequenti litigi anche per ragioni finanziarie;
sul luogo ove il cadavere era stato rinvenuto, apparivano tracce di tacchi femminili somiglianti a quelli di scarpe indossate dalla GA quel giorno;
le cause della morte erano state individuate in un soffocamento verosimilmente indotto mediante maschera antigas o antipolvere e oggetti del genere si trovavano nell'azienda dove il IN lavorava e che usava per irrorare con anticrittogamici.
Tale quadro indiziario si configurava nei confronti di entrambi gli indagati, essendo rimasta la GA in compagnia del marito nel tempo del fatto;
comune era il movente, di tipo sia familiare che economico ne' si profilava alcuna ipotesi incriminatrice alternativa. Quanto alle dichiarazioni raccolte ex art.38 disp.att. c.p.p., riteneva il Tribunale che non inficiassero il quadro indiziario sa per il minor valore intrinseco e le meno affidabili modalità di assunzione, sia perché non sostanzialmente contrastanti colle indagini o comunque perché afferenti aspetti marginali del fatto. In relazione alle esigenze cautelari, ritenevano i giudici del riesame che emergesse anzitutto il pericolo dell'inquinamento probatorio, attraverso pressioni facilmente esercitabili sui testimoni, per ottenerne la ritrattazione o comunque la sconfessione di quanto dichiarato dai parenti e gravante sugli indagati;
ma ricorrevano anche esigenze di tutela sociale, attesa la pericolosità di soggetti che avevano attuato un feroce delitto con fredda determinazione e con eccezionale indifferenza versi valori umani e parentali;
Non altrimenti che colla custodia in carcere si sarebbe potuto prevenire il rischio della reiterazione, stante la particolare intensità delle accertate esigenze cautelari, considerata l'entità della pena che si sarebbe potuto infliggere e tenuto conto della sfavorevole prognosi circa il rispetto da parte degli indiziati delle restrizioni inerenti a più miti misure coercitive.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione, a mezzo del loro difensore, il IN e la GA, che denunciavano:
- col primo motivo di ricorso, violazione di legge. Non erano corrette le argomentazioni colle quali il Tribunale aveva affermato la utilizzzabilità degli atti di indagine sopra richiamati, dal momento che, in totale illogicità, era proprio sul contenuto di tali atti che era stato costruito il quadro di gravità indiziaria;
invero, dopo le informazioni chieste agli attuali ricorrenti, erano state sentite altre persone per controllarne il rilievo ed era stata effettuata una perquisizione domiciliare che, come atto "a sorpresa" non poteva che avere il significato della già acquisita qualità di indagati da parte del IN e della GA. Assumevano quindi determinante importanza le censure difensive circa l'utilizzazione di atti assunti in aperta violazione di norme processuali, tanto per l'omesso avvertimento circa la facoltà di astenersi dal deporre concessa ai prossimi congiunti, quanto per la mancata applicazione delle garanzie afferenti la posizione di soggetto interrogato come già raggiunto da indizi di reità;
- col secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in punto di indizi. Come tali il Tribunale aveva indicato circostanze prive di certezza e precisione, ovvero non gravi. Ciò riguardava l'insignificante graffio riportato dal IN e che non poteva avere nesso con una feroce colluttazione, anche perché un testimone lo aveva già notato in precedenza;
non sussisteva alcun contrasto o irragionevolezza nelle iniziali dichiarazioni dei coniugi;
privo di senso era il preteso riconoscimento del tacco da scarpa, neppure seguito da individuazione della calzatura;
completamente inesatta - come si ricavava dal confronto delle testimonianze - la circostanza di un asporto di maschera dall'officina ove il IN lavorava e che avrebbe invece potuto essere stata semplicemente eliminata perché vecchia;
i tempi erano stati sommariamente considerati, anche per la inesatta indicazione di dati di fatto, ma, in ogni caso, la mancanza di un alibi non inficiava il quadro difensivo;
nessuno aveva visto gli indiziati introdurre il cadavere nella macchina colla quale avrebbero dovuto portarlo in campagna e quindi nessun elemento attestava la loro partecipazione all'agguato e anzi taluni testimoni riferivano di movimenti compiuti dalla vittima, incompatibili col quadro accusatorio;
non vi era del resto certezza sull'ora del decesso e la successione dei comportamenti collideva coi dati clinici;
era vero che fra il defunto e i familiari vi erano stati normali screzi, che però mai erano trascesi in gravi minacce, mentre le preoccupazioni della figlia e del genero afferivano al rischio che il GA si depauperasse perché spogliato da una donna più giovane e di non specchiata virtù; erroneamente, allora, le indagini non erano state approfondite nei confronti di costei e dei suoi congiunti,
- col terzo motivo, violazione di legge in punto di esigenze cautelari. Non erano profilabili pericoli di inquinamento probatorio o di fuga, da parte di soggetti rimasti liberi per oltre sette mesi dopo il fatto;
mentre la loro incensuratezza escludeva una prognosi negativa circa futuri comportamenti.
Era quindi chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
È vero che, ai fini della utilizzabilità di atti processuali raccolti o nei confronti di persona che assumerà da ultimo la veste formale di indagato o imputato, o nei confronti di testimoni che, a seguito dello sviluppo delle indagini, si troveranno nella facoltà (per l'innanzi loro non prospettata) di astenersi dal deporre, ciò che rileva non è appunto tale veste formale, ma quella sostanziale (cfr. Sez. 6^, 24.9.1998, Ben Mouldi) che deve necessariamente ricollegarsi alla acquisizione di dati indizianti aventi carattere non di mero sospetto;
e tuttavia, nel caso in esame l'ordinanza impugnata validamente argomenta in senso contrario, rilevando come all'inizio degli accertamenti non si profilasse alcuna posizione soggettiva sul piano della responsabilità, colla conseguenza che tutti gli atti compiuti rientravano nella "routine", senza alcun collegamento probatorio attuale cogli sviluppi successivi. Ciò va detto anche per l'esame dalla macchina del IN - avvenuto, peraltro, nella sua piena disponibilità - o per la perquisizione domiciliare, atto qui non "a sorpresa" come sostengono i ricorrenti, ma svolto in funzione di acclaramento dei luoghi e ricerca di tracce non attualmente collegate a persone specifiche. Il secondo motivo di ricorso, che censura il ritenuto quadro di gravità indiziaria, è inammissibile, in quanto prevalentemente articolato in una critica del contenuto delle valutazioni dei dati indizianti e non della correttezza logica della loro considerazione;
i ricorrenti, cioè, riesaminano le circostanze fattuali già valutate dal Tribunale, in un'ottica a loro più favorevole, in chiave di logica alternativa - secondo un procedimento che è tipicamente inammissibile nel giudizio di legittimità. Ciò concerne sia la ricostruzione del fatto delittuoso in sè, sia la rilevanza del fallito alibi, sia l'individuazione del movente;
in un quadro di contrapposizione valutativa, non vi è spazio per un sindacato di questa Corte.
Appare, invece, fondato il terzo motivo di ricorso, in punto di ritenute esigenze cautelari.
Non è illogico, da parte dei giudici, ritenere concreto il rischio dell'inquinamento probatorio, atteso il contesto familiare nel quale il fatto si è svolto;
tuttavia, sarebbe stato necessario indicare la durata della misura coercitiva, a tale limitato fine di tutela. Nè il G.I.P. ne' il Tribunale hanno provveduto al riguardo e ciò nella evidente considerazione che, ritenuta la concorrenza dell'ulteriore esigenza di tutela sociale, l'adempimento fosse superfluo. Ma è proprio in relazione all'affermata applicabilità della lett. c) dell'art. 274 c.p.p. che la motivazione dell'ordinanza impugnata presta il fianco a censura. Essa è generica nella descritta gravità del fatto e nella valutazione, invero, sommaria, di personalità incensurate e spinte ad agire da quel movente che lo stesso giudice del riesame ha ritenuto di individuare.
L'ordinanza va quindi annullata in punto di esigenze cautelari, sia per un riesame della seconda indicata, sia per l'adempimento di durata concernente la prima;
e a tal fine deve disporsi il rinvio al medesimo Tribunale di Bari. Restano assorbite le censure relative alla scelta della misura.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle ritenute esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Bari. Rigetta nel resto. Dispone che copia del provvedimento sia comunicata dalla cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 332/1995. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001