Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2001, n. 16146
CASS
Sentenza 6 febbraio 2001

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Massime1

Ai fini dell'utilizzabilità di dichiarazioni autoindizianti rese da persona che successivamente acquisti la veste formale di indagato o imputato, ovvero da persona che, alla luce degli ulteriori sviluppi delle indagini, venga a trovarsi nella condizione di chi avrebbe potuto esercitare la facoltà di astensione prevista dall'art. 199 cod. proc. pen., deve aversi riguardo non alla posizione formalmente rivestita dal soggetto al momento dell'atto, bensì a quella sostanziale, da valutarsi con riferimento ai già acquisiti dati indizianti che non abbiano carattere di mero sospetto. (Fattispecie relativa a procedimento incidentale "de libertate").

Commentario1

  • 1Corruzione, promessa, sufficienza, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2001, n. 16146
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16146
Data del deposito : 6 febbraio 2001

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