Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 2
Nel corso delle indagini preliminari non è dovuto ai prossimi congiunti di persona che non abbia ancora assunto la qualità di indagato l'avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre previsto, a pena di nullità, dall'art. 199, comma secondo, cod. proc. pen..
La facoltà di astenersi dal deporre, attribuita al prossimo congiunto dall'art. 199 cod. proc. pen., non riguarda i coimputati del prossimo congiunto del testimone, poichè la "ratio" della facoltà si identifica nella finalità di prevenire situazioni nelle quali l'eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall'art. 384 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Facoltà di astensione dalla testimonianza e prossimi congiunti, quale ratio? (Cass. 42560/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 maggio 2024
Non opera la facoltà di astensione dei prossimi congiunti dell'imputato quando la vittima è a sua volta prossima congiunta. Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza 15 settembre - 7 ottobre 2016, n. 42560 Ritenuto in fatto 1. Il P.G. presso la Corte d'appello di Palermo impugna la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., con cui il g.u.p. del Tribunale di Sciacca, in data 14.02.2016, richiamata previamente la sentenza 30.04.2015 n. 34147 di questa Corte a supporto del condiviso mutamento della giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384 cod. pen. al convivente di fatto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.A.M. , …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2008, n. 27060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27060 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 27/05/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 879
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 34884/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO LI nata il [...];
avverso la sentenza 6 giugno 2007 della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza 7 novembre 2006 del G.U.P. del Tribunale di Crotone per i reati di falsa testimonianza e calunnia in danno dell'ispettore di Polizia Mascolo.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BUA NC Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità, in relazione alle sommarie informazioni rese ex art. 351 c.p.p., dall'imputata, ed in ordine ai fatti ascritti al figlio CC NC, informazioni date senza essere stata previamente avvertita dall'ispettore Mascolo della sua facoltà di astenersi, e quindi rese in violazione del disposto dell'art. 199 c.p.p.. Tale "inutilizzabilità totale dell'atto" riguarderebbe non solo le dichiarazioni inerenti la posizione del figlio della EO, ma anche le persone diverse dal prossimo congiunto, ed avrebbe quindi errato il G.U.P. - cui la nullità era stata eccepita - a ritenerne la piena utilizzabilità in relazione alla pronuncia 886 del 7 febbraio 2006 della 2^ sez. della cassazione, inapplicabile nella specie dato che nessuna lettura ex art. 500 c.p.p., era stata data nell'udienza nella quale l'EO era stata chiamata quale teste. Avrebbe inoltre errato il giudice distrettuale nel sanare i vizi della sommaria informazione stravolgendo l'art. 111 Cost.. Il primo motivo è privo di fondamento per due convergenti profili. Innanzitutto, le dichiarazioni dell'imputata (all'ispettore Mascolo), dopo che lei stessa ne aveva sollecitato l'intervento, sono state rese in un contesto temporale nel quale, proprio per le stesse affermazioni della donna, non era assolutamente ipotizzarle un qualsiasi coinvolgimento del figlio, anche perché, se tale evenienza si fosse profilata, era del tutto illogica e paradossale la richiesta di intervento della polizia. In secondo luogo, nel corso delle indagini preliminari, e contrariamente all'assunto del ricorrente, non è dovuto ai prossimi congiunti, di persona che non abbia ancora assunto la qualità di indagato (come nella specie il CC NC), l'avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre previsto, a pena di nullità, dall'art. 199 cod. proc. pen., comma 2, (Cass. Penale sez. 1^, 24222/2002 Rv. 221891 Presidente: Chieffi S. Estensore: Canzio G. Imputato: Arici).
Se quindi le dichiarazioni in questione sono state rese da persona per la quale non vigevano gli obblighi di avvertimento ex art. 199 c.p.p., comma 2, bene le stesse sono state utilizzate dai giudici di merito per la formazione del convincimento in punto di responsabilità della dichiarante, la quale, come risulta dalla narrativa del provvedimento impugnato, sentita nuovamente sugli stessi fatti, in sede dibattimentale il 29 ottobre 2001 e ritualmente avvertita della sua facoltà di non rispondere, ha dichiarato di non volersene avvalere, peraltro riferendo circostanze del tutto diverse ed incompatibili con quanto in precedenza asserito, ed inducendo il Pubblico ministero in udienza a formulare specifiche contestazioni ex art. 500 c.p.p.. Con un secondo motivo di impugnazione si prospetta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 384 c.p.p.
considerato che
la Corte di appello ha valorizzato - per negare l'applicazione dell'esimente - la circostanza che le dichiarazioni indizianti erano state rese anche nei confronti di persone non- prossimi congiunti.
Anche tale doglianza è del tutto infondata.
Poiché la "ratio" della facoltà attribuita al prossimo congiunto dall'art. 199 cod. proc. pen. di astenersi dal deporre si identifica nella finalità di prevenire situazioni nelle quali l'eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall'art. 384 cod. proc. pen., la facoltà di astensione non riguarda i coimputati del prossimo congiunto del testimone (Sez. 6^, Sentenza n. 4641/1994, Rv. 198475 Presidente: Di Gennaro G. Estensore: Pisanti F. P.M. in proc. Grandinetti ed altri).
Inoltre, in tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sè o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso - come nella specie - pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi (Sez. U, Sentenza n. 7208/2008 Rv. 238383 Presidente:
Lattanzi G. Estensore: Calabrese RL.; P.M. in proc. Genovese). Da ultimo si lamenta la carenza assoluta di motivazione sull'invocata esimente di cui all'art. 54 cod. pen. pen.. Anche tale profilo di pretesa violazione di legge non sussiste, considerato:
a) che in punto di fatto, nessuna prova ne' allegazione della sussistenza dell'invocata esimente risulta essere stata prospettata e quindi nessun obbligo di argomentare sul punto incombeva al giudice del gravame;
b) che, comunque, aderendo ad un orientamento di questa sezione, non è possibile estendere l'applicabilità della scriminante prevista dall'art. 384 cod. pen., limitata ai soli casi di necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore, anche ai casi di nocumento all'incolumità fisica, specificamente prevista dall'esimente dello stato di necessità, per il rapporto di specialità con i delitti contro l'attività giudiziaria che ne delimitano l'ambito alla certezza del verificarsi dell'evento di danno. (Sez. 6, Sentenza n. 4895/2003 Rv. 227845 Presidente: Sansone L. Estensore: Mannino SF. Imputato: Piesco;
Massime precedenti Conformi: N. 1908 del 1997 Rv. 207525, N. 8638 del 1999 Rv. 214315). Dalla infondatezza di tutti i motivi di ricorso consegue il rigetto dell'impugnazione con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008