TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/07/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 212/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Marino Reda, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 212 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, promossa da
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Nedo Corti;
Parte_1 C.F._1
parte attrice contro in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'avv. Giuseppe Capogreco;
Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta
OGGETTO: contratti Bancari.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 deducendo: di essere titolare dell'omonima farmacia e di aver stipulato con il Controparte_2
(incorporato per fusione nella il contratto di conto corrente n. 0080/13940188, Controparte_3 con appoggiati i conti anticipo nn. 9322 e 6196; di aver effettuato apposita richiesta alla di ricevere CP_4 copia di atti e documenti afferenti al conto correnti e ai vari rapporti allo stesso collegati;
che la CP_4 nell'ambito dei predetti rapporti, aveva violato gli obblighi di lealtà, correttezza e di informazione ed aveva applicato, in danno della ricorrente, interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, interessi usurari, nonchè l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e il differimento della data di valuta;
che la resistente aveva, inoltre, applicato ulteriori spese, commissioni e canoni non dovuti CP_4 ed aveva modificato unilateralmente le condizioni contrattuali in modo sfavorevole per il cliente e senza preventiva comunicazione.
Sulla base di tali deduzioni, la società attrice chiedeva all'intestato Tribunale di “riconoscere e dichiarare relativamente ai seguenti rapporti: filiale di Lamezia Terme - conto corrente numero 0080/13940188, conti anticipi recanti i numeri 9322 e 6196 appoggiati sul predetto conto corrente, rendere il conto dell'attività svolta in relazione ai predetti rapporti, depositando quindi tutta la documentazione contrattuale e contabile, comprese le singole distinte afferenti alle singole operazioni svolte, -la violazione da parte della convenuta delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del CP_4 complesso contratto di conto corrente impugnato e, per l'effetto, accertare e dichiarare, con riguardo ai conti correnti e ai contratti di affidamento, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese, commissioni e CP_4 competenze per contrarietà al disposto della legge 108/1996, dell'art. 1815 comma 2 c.c., giacchè eccedente il c.d. tasso soglia nei periodi trimestrali di riferimento sia al momento della conclusione del rapporto sia nel corso del rapporto, conseguentemente stornare i relativi importi e rideterminare il saldo del conto, e comunque la pretesa dei predetti interessi divenuti eccessivi (ovvero superiori al tasso soglia, si pone in contrasto con la buona fede ex 1345 c.c. o comunque devono essere ridotti in conformità al principio previsto ex 1384 c.c., per la parte eccedente il tasso soglia, e quindi devono essere restituiti al correntista;
-Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1175, 1284,1325,
1346, 1375, 1418 c.c. degli addebiti in conto corrente dell'interesse ultralegale non pattuito, delle commissioni di massimo scoperto, commissione omnicomprensiva, delle commissioni disponibilità fondi, della commissione di utilizzo oltre la disponibilità fondi, della maggiorazione extrafido, della commissione concessione fondi, dei giorni di valuta di valuta, della CIV commissione istruttoria veloce, anche per difetto dei presupposti previsti dall'art. 117 bis tub, delle varie commissioni e delle spese per come illegittimamente addebitate in quanto mai pattuite e per difetto di forma scritta ad substantiam, nonchè in via gradata dichiarare la violazione dell'art. 118 tub per le modifiche peggiorative unilaterali delle condizioni economiche sopra indicate, nonchè del saggio di interesse passivo applicato e del saggio di interesse attivo applicato, conseguentemente stornare i relativi importi, per quanto riguarda il saggio di interesse passivo, ed accreditare gli interessi creditori rideterminati al saggio più favorevole applicato
e rideterminare il saldo del conto, -Accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti, conseguentemente condannare la convenuta a pagare la somma CP_4 di euro 24775,00 oltre interessi legali dal sorgere del credito, oltre interessi anatocistici dalla data di iscrizione a ruolo della presente causa”, con vittoria delle spese di lite.
Resisteva Controparte_1
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di c.t.u. contabile (compiuta dalla dott.ssa e depositata in data 30.5.2023) e Persona_1 veniva, poi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 11.3.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, per il principio della ragione più liquida - in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (art. 111 Cost.) -, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, pur logicamente subordinata ad altre (Cass. n. 12002/2014 e Cass. n.
5804/2017), che possono quindi ritenersi assorbite, con particolare riferimento alla questione relativa all'inammissibilità della domanda attorea avanzata dalla società convenuta, nonché all'azione di rendiconto avanzata da parte attrice - comunque non accoglibile, stante l'obbligo di conservare la documentazione bancaria nei limiti del decennio (Cass. n 35039/2022), ed avendo l'Istituto Bancario ottemperato, provvedendo alla consegna degli estratti conto relativi agli ultimi 10 anni (dal 31.1.2005), come da ammissione della stessa parte attrice.
Ciò posto, alla luce della c.t.u. espletata dalla commercialista, dott.ssa , la domanda di parte Persona_1 attrice risulta non accoglibile e va, dunque rigettata. Per La dott.ssa ha provveduto al ricalcolo dei rapporti di dare-avere sulla scorta dei criteri indicati dal
Giudice, eseguendo i conteggi richiesti sulla base della documentazione presente nel fascicolo di parte,
“la documentazione contabile versata in atti risulta completa, ai fini della ricostruzione del saldo finale”; la stessa ha, inoltre, considerato la mancanza di documentazione contrattuale, ricostruendo, sulla base degli estratti conto disponibili, l'intera movimentazione del conto e ricalcolato il saldo finale consideranto tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale vigente nel corso degli anni. Per La dott.ssa ha, dunque, proceduto alla ricostruzione dell'intera contabilità, ottenendo i seguenti risultati: “I risultati raggiunti sulla scorta degli estratti sono evidenziati nella tabella E, dalla quale si può rilevare come per il conto corrente ordinario i tassi siano entro il limite soglia. L'esame è stato condotto anche sulle condizioni concretamente applicate relative al trimestre 1/1/2006 – 31/03/2006.
Questa CTU alla luce dei risultati illustrati ritiene che l' e cioè per gli interessi Controparte_5 applicati nel primo trimestre 2006 non si concretizza. La stata applicata dal 2006 fino al secondo Pt_2 trimestre del 2009 ed è conforme alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 settembre 2008 n.185
e peraltro confermata dalla sottoscrizione del contratto quadro di affidamento con atto integrativo del
17/11/2015. La Commissione Disponibilità Fidi dello 0,50 è conforme alla disciplina prevista. La tabella
A allegata riporta la verifica periodica del TEG per ogni singolo trimestre secondo la disciplina di cui alla sentenza 16303/2018. Il tasso soglia non viene mai superato. La CMS non è stata esclusa nei calcoli perché precisata nella “Richiesta di trasformazione di conto corrente già esistente in conto intesa business” datata 17/01/2006 e nel documento di sintesi del 17/01/2006” concludendo, poi, che “i rapporti di conto corrente non sono usurari. Per il conto corrente ordinario emerge una differenza a favore del correntista di euro 3.041,27. Il saldo rielaborato è di euro 68.932,02 a debito per il correntista. Per il conto corrente anticipi non emergono differenze”.
Tanto detto, la c.t.u., a parere di questo Tribunale, ha risposto in maniera soddisfacente a tutti i quesiti, con la precisazione che resta in ogni caso rimessa al magistrato ogni valutazione prettamente giuridica sui dati forniti dall'ausiliario - potendosi per ragioni di brevità richiamare per relationem il contenuto della perizia.
Infatti, “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non
è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (cfr. Cass. n. 21504/2018. In senso del tutto conforme v. Cass. n. 4352/2019, Cass. n. 11482/2016, Cass. n. 11009/2010;
Cass. n. 6970/2003).
Pertanto, può ritenersi che il giudice, aderendo alle conclusioni tecniche dell'ausiliario, esaurisca l'obbligo della motivazione “con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (Cass. n. 28647/2013).
Di conseguenza, può dirsi in sostanza sedimentato il principio di diritto in forza del quale, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non sarà quindi necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, appare corretto il calcolo effettuato dalla c.t.u. nella relazione del
30.5.2023, dalla quale è emerso che il correntista, seppur in misura differente rispetto alla richiesta dell'Istituto Bancario (“emerge una differenza a favore del correntista di euro 3.041,27”), sia comunque debitore della somma di € 68.932,02.
Segue il rigetto della domanda avanzata da Parte_1
Si precisa che, nonostante dall'elaborato peritale sia risultato che la correntista sia Parte_1 ancora debitrice nei confronti di della somma di € 68.932,02, la stessa non può Controparte_6 essere condannata al pagamento di alcuna somma, non avendo la convenuta spiegato Controparte_1 alcuna domanda riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di c.t.u. (come liquidate con decreto del 19.7.2023 per € 2.200,00, oltre accessori), vanno poste a carico della parte attrice, che sarà tenuta a rimborsare la convenuta delle somme già eventualmente corrisposte alla c.t.u..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott. Marino
Reda, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali oltre spese CP_1 generali, iva e cpa come per legge;
- pone a carico di le spese di consulenza tecnica e, conseguentemente, la Parte_1 condanna a restituire alla società convenuta le somme da quest'ultima eventualmente già corrisposte alla consulente.
Lamezia Terme, 08.07.2025
Il giudice
dott. Marino Reda