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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Vitrò Presidente dott.ssa Chiara Comune Giudice relatore dott.ssa Marisa Gallo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
8 C.F. , con sede legale in Milano, via Melchiorre Parte_1 P.IVA_1
Gioia n. 26, in persona del procuratore speciale pro tempore dott. e Parte_2 [...]
(C.F. ), in qualità di consigliere di Amministrazione del CO Pt_3 C.F._1
IN nominato da entrambi con il patrocinio degli avv.ti SIMONE Controparte_1
GIORDANETTI (C.F. ) del Foro di Milano, (C.F. C.F._2 CP_2
) del Foro di Milano, (C.F. del C.F._3 CP_3 C.F._4
Foro di Milano, (C.F. ) del Foro di Milano, Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Torino, via Parte_4 C.F._6
Trana n. 16, presso lo studio dell'avv. ; Pt_4
ATTORI contro
pagina 1 di 9 IO GO (P.IVA , con sede legale in Torino, via Nizza n. 262/57, in P.IVA_2
persona del Presidente e legale rappresentante arch. con il patrocinio dell'avv. Controparte_5
MATTEO ROSSOMANDO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Torino, corso C.F._7
Galileo Ferraris n. 43, presso il suo studio;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversaria eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
Nel merito: accertare e dichiarare per i motivi esposti la nullità e/o annullabilità e/o comunque priva di effetti giuridici, rispettivamente, (i) la delibera del Consiglio di Amministrazione del CO IN del 12 ottobre
2023 con specifico riferimento al punto 3 in cui si deliberava “la contrarietà al pagamento della fattura oggetto della discussione, sulla base del non riconoscimento di tali costi a carico del CO” per i motivi di seguito meglio indicati e (ii) la delibera della Assemblea del CO IN del 24 novembre 2023 con specifico riferimento al punto 1 in cui si deliberava “1) Oneri di manutenzione ordinaria Padiglione 5 in conseguenza delle nuove opere (manutenzione impianti, pulizie e climatizzazione): a carico per il 90% di 8
[...]
e per il 10% del CO secondo la Tabella B2 riproporzionata senza la presenza di 8 Parte_1 [...]
sia per l'anno 2022 (euro 274 mila) sia per l'anno 2023; 2) Costi di energia elettrica Corte 4 e Parte_1
Padiglione 5: interamente a carico di 8 per il 2021/2022 e per il 2023; 3) A partire Parte_1 dall'anno 2024, verifica del CO dell'effettiva realizzazione degli impianti a seguito dell'intervento su
Padiglione 5 di 8 e di conseguenza condivisione di quali sono le parti comuni e le parti Parte_1 esclusive di 8 e idonei contabilizzatori che a proprio carico si Parte_1 Controparte_1 impegna ad installare;
in difetto di quanto previsto al presente punto 3, anche dal 2024 in avanti vale quanto stabilito ai punti 1 e 2” nonché ad ogni punto ad esse connesso e annesso, ordinando, ove risultasse del caso, al
Registro delle Impese di Torino di iscrivere il detto provvedimento, per tutti i motivi indicati in atti.
In ogni caso, competenze e spese di lite rifuse.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi probatori dedotti in atti e non ammessi. Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande.”
Per la parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
- nel merito, respingere la domanda di nullità/annullamento/inefficacia delle delibere 12.10.2023 del consiglio di amministrazione e 24.11.2023 dell'Assemblea;
- in via istruttoria, respingere la richiesta di prova orale ed interpello degli impugnanti poiché inammissibile così come formulata (mero rinvio alle circostanze di cui ai punti da 1 a 15 della citazione) pagina 2 di 9 - in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e Parte_5 Parte_3
hanno convenuto in giudizio CO IN per ottenere dal Tribunale, in via cautelare, la sospensione dell'esecutività della delibera del Consiglio di Amministrazione del CO IN del 12.10.2023 e della delibera dell'Assemblea del CO IN del 24.11.2023 e, nel merito,
l'accertamento e la dichiarazione della nullità, l'annullamento e in ogni caso l'inefficacia delle stesse.
Si è quindi costituito CO IN chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In data 4.3.2024 è stato instaurato il procedimento cautelare che si è concluso con l'accoglimento dell'istanza degli attori, con ordinanza confermata in sede di reclamo.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., con ordinanza dell'8.10.2024, rigettate le istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata rimessa in decisione al collegio con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
2. (d'ora in avanti, per brevità, ”) è proprietaria di una porzione Parte_5 Pt_5
immobiliare per 158,63 millesimi facente parte del Centro Commerciale IN, amministrato nelle parti comuni dal CO, mentre il dott. è il Consigliere di Amministrazione del Parte_3
CO IN nominato da 8. CP_1
Nel corso del 2020 la società attrice ha effettuato, con l'approvazione di tutti i consorziati, interventi di riqualificazione di una porzione del Centro Commerciale, in particolare del Padiglione 5 e della Corte
4, con apertura di quattro nuovi ingressi, nuovi punti vendita e collegamento del Padiglione con il primo piano del Complesso Polifunzionale.
Terminati i lavori, si è posto il problema relativo alla ripartizione dei maggiori costi per l'energia elettrica per l'illuminazione e la forza motrice sopportati da per gli anni successivi e non Pt_5
ripartiti tra i consorziati in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla Tabella B2 ad esso allegata.
Con il primo atto impugnato del 12.10.23 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato a maggioranza, con voto contrario di di non provvedere al pagamento della fattura di riaddebito Pt_3 da parte di al CO delle spese per l'energia elettrica sostenute per il Padiglione 5 e la Pt_5
Corte 4 per gli anni 2021/2022.
Con il secondo atto impugnato del 24.11.2023 l'Assemblea del CO IN, in relazione a tali spese, ha così deliberato: «1) Oneri di manutenzione ordinaria Padiglione 5 in conseguenza delle pagina 3 di 9 nuove opere (manutenzione impianti, pulizie e climatizzazione): a carico per il 90% di 8
[...]
e per il 10% del CO secondo la Tabella B2 riproporzionata senza la presenza di 8 Parte_1
, sia per l'anno 2022 (euro 274 mila) sia per l'anno 2023; 2) Costi di energia Parte_1
elettrica Corte 4 e Padiglione 5: interamente a carico di 8 per il 2021/2022 e per Parte_1 il 2023; 3) A partire dal 2024, verifica del CO dell'effettiva realizzazione degli impianti a seguito dell'intervento su Padiglione 5 di 8 e di conseguenza condivisione di quali Parte_1
sono le parti comuni e le parti esclusive di 8 e idonei contabilizzatori che 8 Parte_1
a proprio carico si impegna ad installare;
in difetto di quanto previsto al presente Parte_1
punto 3, anche dal 2024 in avanti vale quanto stabilito ai punti 1 e 2».
Dunque e il Consigliere di Amministrazione di CO IN da essa designato, Pt_5 [...]
, hanno impugnato le delibere del CdA e dell'Assemblea, rispettivamente del 12.10.2023 e del Pt_3
24.11.2023.
Il convenuto CO IN (d'ora in avanti, per brevità, anche “il CO” o “il convenuto”) si
è costituito affermando la carenza di interesse all'impugnazione della delibera del CdA del 12.10.2023 perché superata dalla delibera assembleare del 24.11.2023 e, in ogni caso, l'infondatezza dell'impugnazione di quest'ultima posto che, in mancanza di regole stabilite dalle tabelle al momento vigenti per la ripartizione delle spese sopravvenute, si è deliberato a maggioranza come previsto dallo
Statuto.
3. In primo luogo, si constata che la ricostruzione in fatto effettuata da parte attrice deve essere ritenuta pacifica in quanto non contestata dal convenuto.
Gli interventi di riqualificazione di parte del complesso, nello specifico del Padiglione 5 e della Corte
4, sono stati effettuati da con l'approvazione di tutti i consorziati, e, solo in seguito al Pt_5 completamento di questi, l'attrice ha richiesto la voltura del contatore elettrico per procedere, da quel momento in poi, alla ripartizione dei costi dell'energia elettrica per l'illuminazione e la forza motrice posti a servizio degli spazi comuni.
A seguito della richiesta di riaddebito al CO delle fatture per gli anni 2021, 2022 e 2023 è sorta controversia tra e gli altri consorziati sulla spettanza dei pagamenti, mentre da circa vent'anni Pt_5
e fino al 2019 i costi relativi erano stati posti a carico dei consorziati del complesso.
Si è quindi tenuta dapprima la riunione del Consiglio di Amministrazione del CO in cui si è deliberato, a maggioranza e con voto contrario di consigliere nominato da , di non Pt_3 Pt_5
pagina 4 di 9 provvedere al pagamento della fattura n. 46/2023 di per € 292.457,07 di riaddebito delle spese Pt_5 di energia elettrica per gli anni 2021/2022, e, successivamente, in data 24.11.2023, l'Assemblea del
CO ha deliberato sulle materie già oggetto delle delibere dei Consigli di Amministrazione del
3.8.2023 e del 12.10.2023, nel frattempo ritenute di competenza dell'Assemblea e non del CdA, e sui costi sostenuti dall'attrice nel 2023 e sulla ripartizione di quelli futuri dal 2024 in poi, decidendone l'attribuzione, per la maggior parte, in capo a . Pt_5
4. Parte attrice deduce la nullità della delibera del 12.10.2023 del Consiglio di Amministrazione perché priva di sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario, in violazione delle disposizioni dell'art.
7.5 dello statuto del CO.
Tale deduzione può ritenersi superata dalla produzione in giudizio da parte del convenuto della delibera datata e sottoscritta (doc. 4 conv.), la cui autenticità è solo genericamente contestata dall'attrice («La produzione del documento da controparte in sede di giudizio fa sorgere quantomeno il dubbio sulla certezza della data in cui lo stesso sia stato effettivamente elaborato e sottoscritto», v. p. 3 comparsa conclusionale 8Gallery).
5. Nel merito, l'attrice allega la violazione delle regole di competenza stabilite dallo Statuto, in quanto la materia della ripartizione delle spese non potrebbe essere oggetto di deliberazione del CdA ma dell'Assemblea del CO;
in ogni caso, la delibera violerebbe i criteri di ripartizione delle spese previsti dallo statuto.
Sotto quest'ultimo profilo l'impugnazione della delibera del 12.10.2023 del Consiglio di
Amministrazione può essere trattata unitamente all'impugnazione della delibera assembleare del
24.11.2023 adottata sulla medesima questione, ossia la ripartizione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento di energie elettrica relativamente al Padiglione 5 e alla Corte 4 per gli anni
2021/2022/2023 e le disposizioni per gli anni successivi.
La distribuzione dei costi e delle spese, come risulta dall'art.
4.2 dello Statuto, «[…] avviene sulla base delle carature in millesimi contenute nella tabella allegata al regolamento di cui al successivo articolo
7.4», tabelle molto articolate, date le dimensioni e caratteristiche del consorzio, e da ultimo approvare nel 2002.
Si ribadisce, come già precisato nell'ordinanza emessa in sede cautelare, che lo Statuto (doc. 3 att. e doc. 6 conv.) non prevede nessun altro criterio di ripartizione delle spese, motivo per cui la divisione operata nelle tabelle millesimali deve ritenersi l'unico criterio mediante il quale procedervi.
pagina 5 di 9 Il convenuto opera un riferimento all'art.
5.4 dello statuto invero non pertinente, in quanto, sebbene faccia salva la diversa determinazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione con riguardo alla ripartizione delle eventuali perdite o sopravvenienze passive, è dettato in materia di fondo consortile.
Il fondo consortile è il patrimonio del consorzio ed è destinato al raggiungimento dello scopo di quest'ultimo, costituito dai contributi dei consorziati (disciplinati dai precedenti artt. 5.1, 5.2 e 5.3) di cui all'art. 2614 c.c., e in effetti solo rispetto ad esso sono prospettabili perdite o sopravvenienze negative, mentre non possono essere qualificate tali le spese affrontate per l'approvvigionamento energetico delle parti comuni del consorzio stesso, come in effetti pare prospettare anche il parere redatto dal consulente legale del CO e da altro professionista, prodotto al doc. 18 di parte attrice, che recita: «Qualche dubbio al riguardo sorge peraltro dalla considerazione che per sopravvenienza passiva dovrebbe intendersi un evento che, in quanto sopravvenuto ed imprevisto, dovrebbe essere contingente e non ripetibile, mentre nel caso di specie si tratta di nuovi oneri manutentivi che – sì non previsti né prevedibili in passato – si ripeteranno di anno in anno e non potranno dunque essere in seguito considerate sopravvenienze passive».
Non si condivide l'assunto secondo il quale le nuove opere non potrebbero essere disciplinate dalle tabelle millesimali, poiché esse sono funzionali all'individuazione di un criterio che ripartisce le spese in proporzione alle quote di proprietà dei vari consorziati, di qualsiasi spesa - inerente alle parti comuni del CO - si tratti.
La regola di cui all'art. 4 dello Statuto è quindi criterio generale adottato dai consorziati per la distribuzione dei costi e degli oneri di manutenzione, e non sono offerti spunti per desumere una limitazione del suo ambito applicativo alle sole opere presenti all'origine del CO o alle sole spese passate, costituendo esso, al contrario, il criterio di riparto delle spese presenti e future.
La divisione delle spese effettuata con la delibera 24.11.2023 impugnata in questa sede e confermativa di quanto statuito con la delibera 12.10.2023 del CdA, è disposta, perciò, in violazione di quanto previsto dall'unico criterio di riferimento per la ripartizione degli oneri manutentivi, ossia quello proporzionale alle tabelle millesimali.
6. Nonostante non si ritenga che la delibera abbia modificato le tabelle millesimali stesse, qualora si aderisse alla prospettazione per cui una diversa ripartizione delle spese implichi una tale modifica, la delibera dovrebbe essere ritenuta nulla.
pagina 6 di 9 Ove non sia altrimenti previsto - e non si rinvengono nello Statuto disposizioni che disciplinino la modifica delle tabelle da operarsi a maggioranza -, infatti, alle delibere degli organi collegiali si applicano le disposizioni in materia di comunione, in particolare di condominio, con la conseguenza che «le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per "impossibilità giuridica" dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della Delib. - anche per il futuro;
mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato. In proposito, va osservato che le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte, dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l'art. 1123 c.c. consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al condominio;
di modo che l'assemblea che deliberi a maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge o quelli convenzionalmente stabiliti (delibere c.d. normative) si troverebbe ad operare in "difetto assoluto di attribuzioni"» (Cass. civ., SS.UU., n.
9839/2021), peraltro in conformità a quanto previsto dall'art. 2379 c.c. che ugualmente menziona l'“impossibilità o illiceità dell'oggetto” tra le cause di nullità delle delibere assembleari.
Si considera inoltre che la decisione di modificare a semplice maggioranza le tabelle sarebbe del tutto arbitraria e concernente una materia di fondamentale importanza, dal momento che da esse dipendono anche i diritti di voto in assemblea.
7. In mancanza di criteri che regolino la modifica delle tabelle millesimali e in assenza di accordo unanime in proposito, si ritiene che la delibera dell'Assemblea dei 24.11.2023 sia stata adottata in violazione del criterio individuato per la ripartizione delle spese e degli oneri di manutenzione, e poiché dispone un'allocazione di costi nel caso concreto e per il futuro diversa da quella prevista nelle tabelle millesimali, dev'essere annullata.
8. Infine, il richiamo del convenuto all'art.
6.8 dello statuto in merito alle competenze dell'Assemblea, che in tesi potrebbe deliberare a maggioranza, secondo quanto previsto dall'art. 6.7, le modifiche del regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione e altresì potrebbe deliberare su «ogni altra questione demandatale dal Consiglio di amministrazione, ivi compresa la ratifica della nomina del
pagina 7 di 9 Presidente del Consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 8 comma secondo», non è condivisibile nelle conseguenze che se ne traggono.
Le modifiche statutarie sono, del tutto legittimamente, deliberabili dall'Assemblea, ma in conformità ai principi generali che regolano la materia e, nel caso di specie, secondo le regole che presidiano la materia condominiale, in mancanza di specifiche disposizioni.
E dunque in mancanza di esplicita previsione statutaria in ordine alle modalità di modificazione delle tabelle, appare arbitrario ritenere che sia modificabile a maggioranza, come qualsiasi altro contenuto regolamentare, ed appare invece applicabile la disciplina di legge che regola vicende analoghe.
D'altro canto, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, la modifica delle tabelle millesimali è da ritenersi consentita solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al consorzio.
9. In conclusione, la delibera assembleare datata 24.11.2023 dev'essere annullata così come la delibera del 12.10.2023 del Consiglio di Amministrazione.
Quest'ultima infatti, nel rifiutare il pagamento della fattura di riaddebito dell'attrice, esplicita di operare in tal senso sulla base “del non riconoscimento di tali costi a carico del CO” e dunque si ritiene deliberi comunque in tema di ripartizione delle spese tra i consorziati.
10. Le spese di lite, anche quelle dei procedimenti cautelari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento (scaglione indeterminabile medio), salvo la fase istruttoria che viene liquidata nei minimi in considerazione della natura documentale della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando respinta ogni diversa eccezione e deduzione;
annulla la delibera del Consiglio di Amministrazione del CO IN del 12.10.2023; annulla la delibera dell'Assemblea del CO IN del 24.11.2023;
condanna CO IN a rifondere agli attori le spese di lite del giudizio di merito, che si liquidano in € 8991,00 (di cui € 2127,00 per fase studio, € 1416,00 per fase introduttiva, € 1869,00 per fase istruttoria, 3579 per la fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
pagina 8 di 9 condanna CO IN a rifondere agli attori le spese di lite del giudizio cautelare che si liquidano in complessivi € 8.000 per i due gradi cautelari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino nella composizione del 28 febbraio
2025.
La Giudice rel. dott. Chiara Comune
La Presidente
Dott.Silvia Vitrò
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Vitrò Presidente dott.ssa Chiara Comune Giudice relatore dott.ssa Marisa Gallo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
8 C.F. , con sede legale in Milano, via Melchiorre Parte_1 P.IVA_1
Gioia n. 26, in persona del procuratore speciale pro tempore dott. e Parte_2 [...]
(C.F. ), in qualità di consigliere di Amministrazione del CO Pt_3 C.F._1
IN nominato da entrambi con il patrocinio degli avv.ti SIMONE Controparte_1
GIORDANETTI (C.F. ) del Foro di Milano, (C.F. C.F._2 CP_2
) del Foro di Milano, (C.F. del C.F._3 CP_3 C.F._4
Foro di Milano, (C.F. ) del Foro di Milano, Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Torino, via Parte_4 C.F._6
Trana n. 16, presso lo studio dell'avv. ; Pt_4
ATTORI contro
pagina 1 di 9 IO GO (P.IVA , con sede legale in Torino, via Nizza n. 262/57, in P.IVA_2
persona del Presidente e legale rappresentante arch. con il patrocinio dell'avv. Controparte_5
MATTEO ROSSOMANDO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Torino, corso C.F._7
Galileo Ferraris n. 43, presso il suo studio;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversaria eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
Nel merito: accertare e dichiarare per i motivi esposti la nullità e/o annullabilità e/o comunque priva di effetti giuridici, rispettivamente, (i) la delibera del Consiglio di Amministrazione del CO IN del 12 ottobre
2023 con specifico riferimento al punto 3 in cui si deliberava “la contrarietà al pagamento della fattura oggetto della discussione, sulla base del non riconoscimento di tali costi a carico del CO” per i motivi di seguito meglio indicati e (ii) la delibera della Assemblea del CO IN del 24 novembre 2023 con specifico riferimento al punto 1 in cui si deliberava “1) Oneri di manutenzione ordinaria Padiglione 5 in conseguenza delle nuove opere (manutenzione impianti, pulizie e climatizzazione): a carico per il 90% di 8
[...]
e per il 10% del CO secondo la Tabella B2 riproporzionata senza la presenza di 8 Parte_1 [...]
sia per l'anno 2022 (euro 274 mila) sia per l'anno 2023; 2) Costi di energia elettrica Corte 4 e Parte_1
Padiglione 5: interamente a carico di 8 per il 2021/2022 e per il 2023; 3) A partire Parte_1 dall'anno 2024, verifica del CO dell'effettiva realizzazione degli impianti a seguito dell'intervento su
Padiglione 5 di 8 e di conseguenza condivisione di quali sono le parti comuni e le parti Parte_1 esclusive di 8 e idonei contabilizzatori che a proprio carico si Parte_1 Controparte_1 impegna ad installare;
in difetto di quanto previsto al presente punto 3, anche dal 2024 in avanti vale quanto stabilito ai punti 1 e 2” nonché ad ogni punto ad esse connesso e annesso, ordinando, ove risultasse del caso, al
Registro delle Impese di Torino di iscrivere il detto provvedimento, per tutti i motivi indicati in atti.
In ogni caso, competenze e spese di lite rifuse.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi probatori dedotti in atti e non ammessi. Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande.”
Per la parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
- nel merito, respingere la domanda di nullità/annullamento/inefficacia delle delibere 12.10.2023 del consiglio di amministrazione e 24.11.2023 dell'Assemblea;
- in via istruttoria, respingere la richiesta di prova orale ed interpello degli impugnanti poiché inammissibile così come formulata (mero rinvio alle circostanze di cui ai punti da 1 a 15 della citazione) pagina 2 di 9 - in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e Parte_5 Parte_3
hanno convenuto in giudizio CO IN per ottenere dal Tribunale, in via cautelare, la sospensione dell'esecutività della delibera del Consiglio di Amministrazione del CO IN del 12.10.2023 e della delibera dell'Assemblea del CO IN del 24.11.2023 e, nel merito,
l'accertamento e la dichiarazione della nullità, l'annullamento e in ogni caso l'inefficacia delle stesse.
Si è quindi costituito CO IN chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In data 4.3.2024 è stato instaurato il procedimento cautelare che si è concluso con l'accoglimento dell'istanza degli attori, con ordinanza confermata in sede di reclamo.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., con ordinanza dell'8.10.2024, rigettate le istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata rimessa in decisione al collegio con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
2. (d'ora in avanti, per brevità, ”) è proprietaria di una porzione Parte_5 Pt_5
immobiliare per 158,63 millesimi facente parte del Centro Commerciale IN, amministrato nelle parti comuni dal CO, mentre il dott. è il Consigliere di Amministrazione del Parte_3
CO IN nominato da 8. CP_1
Nel corso del 2020 la società attrice ha effettuato, con l'approvazione di tutti i consorziati, interventi di riqualificazione di una porzione del Centro Commerciale, in particolare del Padiglione 5 e della Corte
4, con apertura di quattro nuovi ingressi, nuovi punti vendita e collegamento del Padiglione con il primo piano del Complesso Polifunzionale.
Terminati i lavori, si è posto il problema relativo alla ripartizione dei maggiori costi per l'energia elettrica per l'illuminazione e la forza motrice sopportati da per gli anni successivi e non Pt_5
ripartiti tra i consorziati in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla Tabella B2 ad esso allegata.
Con il primo atto impugnato del 12.10.23 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato a maggioranza, con voto contrario di di non provvedere al pagamento della fattura di riaddebito Pt_3 da parte di al CO delle spese per l'energia elettrica sostenute per il Padiglione 5 e la Pt_5
Corte 4 per gli anni 2021/2022.
Con il secondo atto impugnato del 24.11.2023 l'Assemblea del CO IN, in relazione a tali spese, ha così deliberato: «1) Oneri di manutenzione ordinaria Padiglione 5 in conseguenza delle pagina 3 di 9 nuove opere (manutenzione impianti, pulizie e climatizzazione): a carico per il 90% di 8
[...]
e per il 10% del CO secondo la Tabella B2 riproporzionata senza la presenza di 8 Parte_1
, sia per l'anno 2022 (euro 274 mila) sia per l'anno 2023; 2) Costi di energia Parte_1
elettrica Corte 4 e Padiglione 5: interamente a carico di 8 per il 2021/2022 e per Parte_1 il 2023; 3) A partire dal 2024, verifica del CO dell'effettiva realizzazione degli impianti a seguito dell'intervento su Padiglione 5 di 8 e di conseguenza condivisione di quali Parte_1
sono le parti comuni e le parti esclusive di 8 e idonei contabilizzatori che 8 Parte_1
a proprio carico si impegna ad installare;
in difetto di quanto previsto al presente Parte_1
punto 3, anche dal 2024 in avanti vale quanto stabilito ai punti 1 e 2».
Dunque e il Consigliere di Amministrazione di CO IN da essa designato, Pt_5 [...]
, hanno impugnato le delibere del CdA e dell'Assemblea, rispettivamente del 12.10.2023 e del Pt_3
24.11.2023.
Il convenuto CO IN (d'ora in avanti, per brevità, anche “il CO” o “il convenuto”) si
è costituito affermando la carenza di interesse all'impugnazione della delibera del CdA del 12.10.2023 perché superata dalla delibera assembleare del 24.11.2023 e, in ogni caso, l'infondatezza dell'impugnazione di quest'ultima posto che, in mancanza di regole stabilite dalle tabelle al momento vigenti per la ripartizione delle spese sopravvenute, si è deliberato a maggioranza come previsto dallo
Statuto.
3. In primo luogo, si constata che la ricostruzione in fatto effettuata da parte attrice deve essere ritenuta pacifica in quanto non contestata dal convenuto.
Gli interventi di riqualificazione di parte del complesso, nello specifico del Padiglione 5 e della Corte
4, sono stati effettuati da con l'approvazione di tutti i consorziati, e, solo in seguito al Pt_5 completamento di questi, l'attrice ha richiesto la voltura del contatore elettrico per procedere, da quel momento in poi, alla ripartizione dei costi dell'energia elettrica per l'illuminazione e la forza motrice posti a servizio degli spazi comuni.
A seguito della richiesta di riaddebito al CO delle fatture per gli anni 2021, 2022 e 2023 è sorta controversia tra e gli altri consorziati sulla spettanza dei pagamenti, mentre da circa vent'anni Pt_5
e fino al 2019 i costi relativi erano stati posti a carico dei consorziati del complesso.
Si è quindi tenuta dapprima la riunione del Consiglio di Amministrazione del CO in cui si è deliberato, a maggioranza e con voto contrario di consigliere nominato da , di non Pt_3 Pt_5
pagina 4 di 9 provvedere al pagamento della fattura n. 46/2023 di per € 292.457,07 di riaddebito delle spese Pt_5 di energia elettrica per gli anni 2021/2022, e, successivamente, in data 24.11.2023, l'Assemblea del
CO ha deliberato sulle materie già oggetto delle delibere dei Consigli di Amministrazione del
3.8.2023 e del 12.10.2023, nel frattempo ritenute di competenza dell'Assemblea e non del CdA, e sui costi sostenuti dall'attrice nel 2023 e sulla ripartizione di quelli futuri dal 2024 in poi, decidendone l'attribuzione, per la maggior parte, in capo a . Pt_5
4. Parte attrice deduce la nullità della delibera del 12.10.2023 del Consiglio di Amministrazione perché priva di sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario, in violazione delle disposizioni dell'art.
7.5 dello statuto del CO.
Tale deduzione può ritenersi superata dalla produzione in giudizio da parte del convenuto della delibera datata e sottoscritta (doc. 4 conv.), la cui autenticità è solo genericamente contestata dall'attrice («La produzione del documento da controparte in sede di giudizio fa sorgere quantomeno il dubbio sulla certezza della data in cui lo stesso sia stato effettivamente elaborato e sottoscritto», v. p. 3 comparsa conclusionale 8Gallery).
5. Nel merito, l'attrice allega la violazione delle regole di competenza stabilite dallo Statuto, in quanto la materia della ripartizione delle spese non potrebbe essere oggetto di deliberazione del CdA ma dell'Assemblea del CO;
in ogni caso, la delibera violerebbe i criteri di ripartizione delle spese previsti dallo statuto.
Sotto quest'ultimo profilo l'impugnazione della delibera del 12.10.2023 del Consiglio di
Amministrazione può essere trattata unitamente all'impugnazione della delibera assembleare del
24.11.2023 adottata sulla medesima questione, ossia la ripartizione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento di energie elettrica relativamente al Padiglione 5 e alla Corte 4 per gli anni
2021/2022/2023 e le disposizioni per gli anni successivi.
La distribuzione dei costi e delle spese, come risulta dall'art.
4.2 dello Statuto, «[…] avviene sulla base delle carature in millesimi contenute nella tabella allegata al regolamento di cui al successivo articolo
7.4», tabelle molto articolate, date le dimensioni e caratteristiche del consorzio, e da ultimo approvare nel 2002.
Si ribadisce, come già precisato nell'ordinanza emessa in sede cautelare, che lo Statuto (doc. 3 att. e doc. 6 conv.) non prevede nessun altro criterio di ripartizione delle spese, motivo per cui la divisione operata nelle tabelle millesimali deve ritenersi l'unico criterio mediante il quale procedervi.
pagina 5 di 9 Il convenuto opera un riferimento all'art.
5.4 dello statuto invero non pertinente, in quanto, sebbene faccia salva la diversa determinazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione con riguardo alla ripartizione delle eventuali perdite o sopravvenienze passive, è dettato in materia di fondo consortile.
Il fondo consortile è il patrimonio del consorzio ed è destinato al raggiungimento dello scopo di quest'ultimo, costituito dai contributi dei consorziati (disciplinati dai precedenti artt. 5.1, 5.2 e 5.3) di cui all'art. 2614 c.c., e in effetti solo rispetto ad esso sono prospettabili perdite o sopravvenienze negative, mentre non possono essere qualificate tali le spese affrontate per l'approvvigionamento energetico delle parti comuni del consorzio stesso, come in effetti pare prospettare anche il parere redatto dal consulente legale del CO e da altro professionista, prodotto al doc. 18 di parte attrice, che recita: «Qualche dubbio al riguardo sorge peraltro dalla considerazione che per sopravvenienza passiva dovrebbe intendersi un evento che, in quanto sopravvenuto ed imprevisto, dovrebbe essere contingente e non ripetibile, mentre nel caso di specie si tratta di nuovi oneri manutentivi che – sì non previsti né prevedibili in passato – si ripeteranno di anno in anno e non potranno dunque essere in seguito considerate sopravvenienze passive».
Non si condivide l'assunto secondo il quale le nuove opere non potrebbero essere disciplinate dalle tabelle millesimali, poiché esse sono funzionali all'individuazione di un criterio che ripartisce le spese in proporzione alle quote di proprietà dei vari consorziati, di qualsiasi spesa - inerente alle parti comuni del CO - si tratti.
La regola di cui all'art. 4 dello Statuto è quindi criterio generale adottato dai consorziati per la distribuzione dei costi e degli oneri di manutenzione, e non sono offerti spunti per desumere una limitazione del suo ambito applicativo alle sole opere presenti all'origine del CO o alle sole spese passate, costituendo esso, al contrario, il criterio di riparto delle spese presenti e future.
La divisione delle spese effettuata con la delibera 24.11.2023 impugnata in questa sede e confermativa di quanto statuito con la delibera 12.10.2023 del CdA, è disposta, perciò, in violazione di quanto previsto dall'unico criterio di riferimento per la ripartizione degli oneri manutentivi, ossia quello proporzionale alle tabelle millesimali.
6. Nonostante non si ritenga che la delibera abbia modificato le tabelle millesimali stesse, qualora si aderisse alla prospettazione per cui una diversa ripartizione delle spese implichi una tale modifica, la delibera dovrebbe essere ritenuta nulla.
pagina 6 di 9 Ove non sia altrimenti previsto - e non si rinvengono nello Statuto disposizioni che disciplinino la modifica delle tabelle da operarsi a maggioranza -, infatti, alle delibere degli organi collegiali si applicano le disposizioni in materia di comunione, in particolare di condominio, con la conseguenza che «le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per "impossibilità giuridica" dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della Delib. - anche per il futuro;
mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato. In proposito, va osservato che le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte, dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l'art. 1123 c.c. consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al condominio;
di modo che l'assemblea che deliberi a maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge o quelli convenzionalmente stabiliti (delibere c.d. normative) si troverebbe ad operare in "difetto assoluto di attribuzioni"» (Cass. civ., SS.UU., n.
9839/2021), peraltro in conformità a quanto previsto dall'art. 2379 c.c. che ugualmente menziona l'“impossibilità o illiceità dell'oggetto” tra le cause di nullità delle delibere assembleari.
Si considera inoltre che la decisione di modificare a semplice maggioranza le tabelle sarebbe del tutto arbitraria e concernente una materia di fondamentale importanza, dal momento che da esse dipendono anche i diritti di voto in assemblea.
7. In mancanza di criteri che regolino la modifica delle tabelle millesimali e in assenza di accordo unanime in proposito, si ritiene che la delibera dell'Assemblea dei 24.11.2023 sia stata adottata in violazione del criterio individuato per la ripartizione delle spese e degli oneri di manutenzione, e poiché dispone un'allocazione di costi nel caso concreto e per il futuro diversa da quella prevista nelle tabelle millesimali, dev'essere annullata.
8. Infine, il richiamo del convenuto all'art.
6.8 dello statuto in merito alle competenze dell'Assemblea, che in tesi potrebbe deliberare a maggioranza, secondo quanto previsto dall'art. 6.7, le modifiche del regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione e altresì potrebbe deliberare su «ogni altra questione demandatale dal Consiglio di amministrazione, ivi compresa la ratifica della nomina del
pagina 7 di 9 Presidente del Consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 8 comma secondo», non è condivisibile nelle conseguenze che se ne traggono.
Le modifiche statutarie sono, del tutto legittimamente, deliberabili dall'Assemblea, ma in conformità ai principi generali che regolano la materia e, nel caso di specie, secondo le regole che presidiano la materia condominiale, in mancanza di specifiche disposizioni.
E dunque in mancanza di esplicita previsione statutaria in ordine alle modalità di modificazione delle tabelle, appare arbitrario ritenere che sia modificabile a maggioranza, come qualsiasi altro contenuto regolamentare, ed appare invece applicabile la disciplina di legge che regola vicende analoghe.
D'altro canto, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, la modifica delle tabelle millesimali è da ritenersi consentita solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al consorzio.
9. In conclusione, la delibera assembleare datata 24.11.2023 dev'essere annullata così come la delibera del 12.10.2023 del Consiglio di Amministrazione.
Quest'ultima infatti, nel rifiutare il pagamento della fattura di riaddebito dell'attrice, esplicita di operare in tal senso sulla base “del non riconoscimento di tali costi a carico del CO” e dunque si ritiene deliberi comunque in tema di ripartizione delle spese tra i consorziati.
10. Le spese di lite, anche quelle dei procedimenti cautelari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento (scaglione indeterminabile medio), salvo la fase istruttoria che viene liquidata nei minimi in considerazione della natura documentale della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando respinta ogni diversa eccezione e deduzione;
annulla la delibera del Consiglio di Amministrazione del CO IN del 12.10.2023; annulla la delibera dell'Assemblea del CO IN del 24.11.2023;
condanna CO IN a rifondere agli attori le spese di lite del giudizio di merito, che si liquidano in € 8991,00 (di cui € 2127,00 per fase studio, € 1416,00 per fase introduttiva, € 1869,00 per fase istruttoria, 3579 per la fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
pagina 8 di 9 condanna CO IN a rifondere agli attori le spese di lite del giudizio cautelare che si liquidano in complessivi € 8.000 per i due gradi cautelari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino nella composizione del 28 febbraio
2025.
La Giudice rel. dott. Chiara Comune
La Presidente
Dott.Silvia Vitrò
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