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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 100/24 RG
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel. Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 100/2024 r.g.c. promossa in sede d'appello da
, elettivamente domiciliata in Torino, Via G. C. Cavalli n. Parte_1
36, presso lo studio dell'Avv. Rossella Stievano in forza di procura in atti (ammessa al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del 28.11.2023); appellante
nei confronti di
Controparte_1 appellato contumace
avverso la sentenza emessa in data 2.10.2023 n. 275/2023 dal Tribunale di Aosta in ordine allo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
dato atto che il Procuratore Generale, in persona del Sost. Dr.ssa
[...] in data 1.02.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle Per_1 istanze istruttorie in punto di redditi del resistente;
Conclusioni della parte come da verbale di udienza in data 18.10.24, in particolare,
Parte appellante:
“– in via principale e nel merito, accogliere - per i motivi tutti dedotti in narrativa - il proposto appello e, per l'effetto, in riforma PARZIALE della sentenza n. 275/2023, resa inter partes dal Tribunale di Aosta, Sezione Civile, Presidente dr. Eugenio Gramola, Giudice Relatore/Estensore Dott. Maurizio D'Abrusco – R.G. n. 446/2021, pubblicata il 02.10.2023, mai notificata: Contrariis reiectis,
▪Disporre, a carico del sig. il pagamento di un assegno divorzile in favore CP_1 della sig.ra pari ad € 150/mese (o cifra veriore accertanda) rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
▪Disporre che il padre corrisponda alla madre entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio (inglobando all'interno un forfait per coprire le spese straordinarie), la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00, o cifra veriore accertanda), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT di incremento del c osto della vita per le famiglie di operai ed impiegati, in virtù del fatto che il minore abita in Romania. Per il resto
▪Confermare in toto le ulteriori statuizioni della sentenza di primo grado, non appellate.
▪Condannare l'appellato al pagamento integrale delle spese di lite di primo (e secondo grado). In Via Istruttoria: a. AMMETTERE le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello che qui si intendono integralmente trascritte. b. ORDINARE al sig. la presentazione della documentazione aggiornata CP_1 relativa alla sua situazione reddituale e patrimoniale. c. DISPORRE ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita del sig. CP_1
Salvo ogni diritto e con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, indicare testi e/o capi e mezzi istruttori e con più ampia facoltà di legge. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile il 5.02.2013 in Pont Saint Martin e che dall'unione nasceva il figlio Per_2 il 18.08.2007. In data 4.04.2019 è stata emessa dal Tribunale di Aosta la sentenza di separazione n. 125/2019 nella causa civile di separazione dei coniugi, confermata poi dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 67/2020.
Con sentenza del 2.10.2023, il Tribunale di Aosta, su ricorso del sig. - CP_1 dando atto che con sentenza n. 76/2023, pubblicata il 28.02.2023, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e che entrambi i coniugi avevano lasciato la casa coniugale - disponeva l'affidamento esclusivo del minore alla madre e autorizzava la medesima a stabilire definitivamente la Per_2 propria residenza e quella del minore in Romania;
disponeva che il padre potesse incontrare il figlio minore solo dopo aver seguito il percorso di sostegno psichiatrico, tenendo conto dei voleri del minore e in forma protetta, secondo le modalità ritenute più adeguate dai Servizi Sociali competenti per territorio;
disponeva che il padre corrispondesse alla madre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio (inglobando all'interno un forfait per coprire le spese straordinarie), la somma mensile di € 250,00, oltre agli adeguamenti ISTAT maturati dalla pronuncia della separazione;
condannava, infine, il sig. al pagamento, in favore dello Stato, della metà delle spese di CP_1 lite in favore della sig.ra compensata la restante metà. Pt_1
Il Tribunale, in particolare, respingeva la domanda di assegno divorzile. Quanto, invece, al contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio, il Primo Giudice riteneva equo confermare l'importo di € 250,00 mensili stabilito in sede di separazione.
Avverso la citata pronuncia interponeva tempestivo gravame la sig.ra Pt_1 chiedendo disporsi a suo favore ed a carico del sig. il pagamento di un CP_1 assegno divorzile pari ad € 150,00 mensili, o cifra veriore accertanda, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché l'aumento del contributo al mantenimento del figlio da € 250,00 ad € 500,00 mensili;
con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. A livello istruttorio chiedeva ammettersi le istanze non ammesse in primo grado, nonché ordinare al sig. la presentazione CP_1 della documentazione aggiornata relativa alla sua situazione reddituale e patrimoniale, disponendo, altresì, ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita del sig. CP_1
La Corte, all'udienza del 17.05.2024, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del sig. CP_1
La Corte ha quindi rimesso la causa a decisione all'udienza del 18.10.2024, assegnando il termine di 40 giorni per il deposito della memoria conclusionale.
*** Con il primo motivo di appello la sigra si duole della mancata previsione da Pt_1 parte del primo giudice di un assegno divorzile, lamentando l'erronea valutazione posta alla base di tale decisione. Il giudice a quo, pur dando atto della precarietà della situazione socioeconomica del nucleo madre-figlio in Romania ( attese le spese di affitto, utenze, riscaldamento e quelle ingenti per il figlio), ha, infatti, rigettato la domanda “ in quanto la convenuta, all'epoca della separazione disoccupata, svolge attualmente attività lavorativa percependo una retribuzione che, si è pure contenuta, le consente di mantenersi in maniera dignitosa in rapporto al costo della vita in Romania, notoriamente assai inferiore rispetto ai parametri italiani.” ( cfr. pag. 6 sentenza appellata). Nel caso di specie , peraltro, l'assegno divorzile non puo' essere concesso in difetto dei presupposti legittimanti: la sigra all'epoca della separazione era Pt_1 disoccupata, mentre ora ha una attività lavorativa grazie alla quale percepisce uno stipendio mensile di 450 € e, pertanto – come correttamente osservato dal Tribunale - le sue condizioni economiche sono migliorate. Ben diversa è la natura dell'assegno di mantenimento disposto in separazione e dell'assegno divorzile. Siffatto ultimo assegno consegue alla pronuncia di divorzio e costituisce una somma, stabilita dal giudice con la sentenza divorzile, che un coniuge deve corrispondere all'altro in ragione dell'impossibilità di quest'ultimo di provvedere economicamente a sé stesso, dunque sia in caso di mancanza di mezzi sia per l'impossibilità oggettiva di procurarseli. Di recente ( ordinanza n. 16703 del 17.6.2024 ) la Corte di Cassazione Civile, Sez. I, è tornata a pronunciarsi sui presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile stabilendo che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio deve essere invocata solo nell'ipotesi di non autosufficienza economica del coniuge. Orbene se è vero che il costo della vita in Romania è aumentato in questi ultimi anni, la stessa documentazione prodotta da parte appellante mostra come sia ancora decisamente inferiore rispetto a quello in Italia ( cfr. costo affitto mensile).
Con il secondo motivo di gravame parte appellante contesta il quantum stabilito dal primo giudice per il mantenimento del figlio, peraltro comprensivo anche “di un forfait per coprire le spese straordinarie”, eccessivamente contenuto rispetto alle possibilità economiche del padre, nonché rispetto alle accresciute esigenze del figlio. Tale motivo di gravame è fondato e merita accoglimento. Sono pacifici i seguenti dati: a) le esigenze del figlio sono aumentate Per_2 rispetto al momento della separazione, dovendo il ragazzo frequentare un istituto scolastico in altra città e necessitando di spese di vitto, alloggio e trasporto durante tutta la settimana ( solo per la scuola la madre corrisponde una retta mensile di 150 € oltre il vitto); b) il sig. non vede il figlio e non CP_1 contribuisce in alcun modo al contributo diretto;
c) il ragazzo è integralmente a carico della madre in tutto e per tutto. Sulla necessità di adeguare l'assegno di mantenimento : Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 - 01): “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. Il sig. è titolare di una attività commerciale ancora operativa e nel primo CP_1 grado di giudizio non ha fatto ricorso al patrocinio a spese dello Stato. Dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza nel 23 – i cui risultati sono agli atti di primo grado – emergono dati poco verosimili: nell'anno 2020 egli risulta aver percepito redditi per circa 12.000 €, non risultano consistenze immobiliari, ma si evince dalla banca dati ACI la proprietà di un veicolo Mercedes del valore di circa 7500 euro. Appare, quindi, equo aumentare il contributo del sig. per il CP_1 mantenimento del figlio da € 250 ad € 350 mensili, da rivalutare Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT. Deve, peraltro, considerarsi separatamente il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%. La loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico del padre, si rivela nel caso di specie in contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento. Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “ In tema di mantenimento dei figli, costituiscono “spese straordinarie , non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno “ ( cosi' Sez. 1 , Ordinanza n. 7169 del 18/03/2024).
Stante l'accoglimento di siffatto motivo di gravame, la sentenza deve essere parzialmente riformata sul punto con aumento del contributo di mantenimento per il figlio ad € 350 mensili, con rivalutazione ISTAT e rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%.
L'ultimo motivo di appello – afferente la mancata dichiarazione di soccombenza totale del sig. in punto spese di lite per via del mancato parziale CP_1 accoglimento delle domande dallo stesso formulate in sede di ricorso introduttivo
– viene assorbita dalle valutazioni globali sull'esito del giudizio effettuate dalla Corte.
“In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 (Rv. 672152 – 01) La parziale soccombenza dell'appellante sulla richiesta di assegno divorzile determina la Corte a dichiarare la compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio nella misura della metà. L'appellato contumace sig. deve essere condannato a rifondere alla CP_1 appellante la metà delle spese di lite del primo e del secondo grado di Pt_1 giudizio. Siffatte spese per l'assistenza in favore della sigra ammessa al Pt_1 patrocinio a spese dello stato, andranno versate dal all'Erario. CP_1
Le spese in oggetto di secondo grado vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 1.101 ad € 2400 (assegno modificato da € 250 mensili ad € 350, quindi 100x 24= 2400) in importo pari ad € 2.062,00 (€ 536 per fase studio, € 536 per fase introduttiva ed € 990,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. La sentenza deve, per il resto, essere confermata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in parziale accoglimento dell'appello presentato da Parte_1
dispone che il il padre sig. corrisponda alla madre,sig.ra e Controparte_1
entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio, la somma mensile di € 350,00 a far data dalla domanda, oltre agli adeguamenti ISTAT maturati dalla pronuncia della separazione e maturandi;
dispone inoltre il concorso del padre al 50% delle spese straordinarie del figlio;
Per_2
condanna, infine, il sig. al pagamento a favore della metà delle spese CP_1 di lite a favore della sigra del primo grado ( spese liquidate per l'intero\ in Pt_1
€ 2538,50 nel primo grado, oltre e rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ) e del secondo grado di giudizio ( liquidate per l'intero in in € 2062,00) oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. conferma nel resto.
Così deciso il 6.12.2024 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Roberta COLLIDA'
IL PRESIDENTE Dottssa Carmela MASCARELLO