TAR Bari, sez. I, sentenza breve 03/02/2026, n. 133
TAR
Ordinanza cautelare 8 settembre 2025
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TAR
Sentenza breve 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    Il Collegio ha ritenuto il provvedimento di decadenza chiaro e notificato a mani del ricorrente, dichiarando la domanda irricevibile per tardività, non avendo rispettato il termine di decadenza di sessanta giorni. La tesi della mancata percezione del valore provvedimentale è stata smentita dalle risultanze documentali.

  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    Il Collegio ha ritenuto la domanda irricevibile per tardività, dato il mancato rispetto del termine di decadenza.

  • Inammissibile
    Atto endoprocedimentale

    L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto trattasi di un mero atto procedimentale.

  • Rigettato
    Incompatibilità ambientale e procedimento penale

    Il Collegio ha ritenuto i motivi aggiunti inammissibili e infondati, dato che le ipotesi di reato sono idonee a compromettere il prestigio dell'Amministrazione e che il diritto al trasferimento è riconosciuto solo 'ove possibile' e non in caso di incompatibilità ambientale. Il ricorrente non ha contestato i fatti relativi al procedimento penale.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria è stata ritenuta infondata in conseguenza del rigetto delle domande principali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza breve 03/02/2026, n. 133
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 133
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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