Ordinanza cautelare 8 settembre 2025
Sentenza breve 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 03/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01278/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Nasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della Nota REGISTRO UFFICIALE U. 000161571 del 27/11/2024 emesso dal COMANDO GENERALE del Corpo delle Capitaneria di Porto - GUARDIA COSTIERA- ROMA;
- della Comunicazione Registro Ufficiale U. 0038900 del 18/03/2025 COMANDO GENERALE del Corpo delle Capitaneria di Porto - GUARDIA COSTIERA- ROMA;
- della Comunicazione Registro Ufficiale U. 0066928 del 15/05/2025 il COMANDO GENERALE del Corpo delle Capitaneria di Port- GUARDIA COSTIERA - ROMA, sulla domanda di assistenza per -OMISSIS-;
quanto ai motivi aggiunti:
- della Comunicazione Registro Ufficiale U. 0100559 del 23/07/2025, emessa dal COMANDO GENERALE del Corpo delle Capitaneria di Porto – GUARDIA COSTIERA – ROMA, provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo – notificato in data 23/07/2025;
- nonché di tutti gli altri atti ad essi presupposti, consequenziali e/o comunque connessi;
e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 l’avv. LL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, militare della Marina Militare - Capitaneria di Porto, in forza presso il Comando della Capitaneria di Porto di NF con il grado di Sc. Aiutante Np/Pn, ha ottenuto, per le esigenze assistenziali della sorella -OMISSIS-, riconosciuta persona in stato di handicap in situazione di gravità e residente in [...]:
- il trasferimento temporaneo, ai sensi degli artt. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992 e 981, comma 1, lettera b, del Codice Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66/2010), presso la Capitaneria di Porto di Barletta, con provvedimento prot. n. 0088890 in data del 5 luglio 2023 del Comando Generale, con decorrenza dal 28 agosto 2023;
- i permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992, con decreto n. 70 del 1^ settembre 2023 del Comandante della Capitaneria di Porto di Barletta.
È accaduto che, a seguito di autonoma verifica da parte dell’Amministrazione, l’ASL BAT, con nota del 18 novembre 2024, ha comunicato che la signora -OMISSIS- è degente presso l’Istituto C.R.A.P. di Minervino Murge, struttura di assistenza sanitaria h 24, dal 4 febbraio 2021.
Conseguentemente:
- con decreto n. 69 del 19 novembre 2024, il Comandante di Barletta ha revocato la concessione dei permessi retribuiti;
- con il foglio prot. n. 0161571 del 27 novembre 2024, il Comando Generale ha dichiarato la decadenza dal trasferimento assistenziale ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, con rientro presso l’originario Comando di appartenenza di NF dal 1^ dicembre 2024.
Il ricorrente ha presentato, in data 12 dicembre 2024, istanza di concessione del beneficio dei permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33, comma 3, per poter assistere, in qualità di referente unico, il proprio padre -OMISSIS-; istanza accolta con decreto n. 44 del 13 dicembre 2024 del Comandante della Capitaneria di Porto di NF.
Emerge ex actis che, con istanza assunta protocollo del Comando generale in data 28 novembre 2024, il ricorrente ha altresì chiesto la concessione del trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 10 del 1992, sempre per poter assistere il padre.
L’istanza è stata respinta con provvedimento del Comando Generale prot. n. 38900 del 18 marzo 2025 in quanto è emerso che per il signor -OMISSIS- vi è già un altro familiare che fruisce dei benefici di cui all’art. 33, comma 5.
Con istanza del 22 aprile 2025, il ricorrente ha chiesto l’annullamento in autotutela del su indicato diniego del 18 marzo 2025, precisando che, rispetto all’originaria istanza, egli è diventato referente unico del padre.
Rileva il Collegio che siffatta circostanza non è stata rappresentata in sede di partecipazione procedimentale.
L’Amministrazione ha avviato il procedimento di riesame e, con nota prot. n. 66928 del 15 maggio 2025, il Comando Generale ha comunicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, il preavviso di rigetto, stante la sussistenza di ragioni d’incompatibilità ambientale con la sede di Barletta.
2. Con il ricorso principale, notificato in data 12 luglio 2025, il ricorrente ha domandato l’annullamento:
- del provvedimento del 27 novembre 2024 di decadenza dal trasferimento a Barletta per assistere la sorella;
- del provvedimento del 18 marzo 2025 di rigetto dell’istanza di trasferimento da NF a Barletta per assistere il padre;
- del preavviso in data 15 maggio 2025 di rigetto dell’istanza di riesame del ridetto diniego di trasferimento del 18 marzo 2025.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, previa puntuale ricostruzione dei fatti di causa.
Con ordinanza n. 325 dell’8 settembre 2025, questo Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di depositare una documentata relazione sulle ragioni d’incompatibilità ambientale cui fa riferimento la nota del 15 maggio 2025.
L’incombente istruttorio è stato tempestivamente adempiuto dall’Amministrazione.
Con motivi aggiunti notificati il 20 ottobre 2025, il ricorrente è avverso il provvedimento prot. n. 100559 del 23 luglio 2025 con cui il Comando Generale ha respinto l’istanza di autotutela, disponendo la reiezione dell’istanza di trasferimento a fini assistenziali da NF a Barletta per ragioni d’incompatibilità ambientale.
La causa viene ritenuta per la definizione immediata del merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
3. Quanto al ricorso principale, il Collegio rileva quanto segue.
3.1 La domanda di annullamento del provvedimento del 27 novembre 2024 di decadenza dal beneficio del trasferimento a Barletta per assistenza alla sorella è inesorabilmente tardiva. Il ricorrente chiede la rimessione in termini, deducendo che il tenore del provvedimento sarebbe ambiguo circa il suo valore provvedimentale. La tesi non è condivisibile. Il provvedimento è stato notificato a mani al ricorrente il 27 novembre 2024 con l’espressa qualifica di “dispaccio” ed è chiarissimo nel dichiarare il ricorrente decaduto dal beneficio, al punto da specificare che verrà disposto il rientro a NF, come puntualmente avvenuto.
Ciò posto, quanto alla pur invocata mancata indicazione dell’autorità giudiziaria cui ricorrere, osserva il Collegio che, scelta la via del ricorso alla giustizia amministrativa, il ricorrente avrebbe dovuto rispettare il termine di decadenza di sessanta giorni, diversamente da quanto avvenuto.
A ciò deve aggiungersi, quanto all’invocata mancata percezione del valore provvedimentale del dispaccio, che la circostanza è smentita dalle risultanze documentali e dalle allegazioni di parte, dalle quali emerge che il ricorrente ha chiesto, senza successo, il riesame in via amministrativa del provvedimento di decadenza e conseguente rientro in data 21 gennaio 2025.
La domanda di annullamento, pertanto, è irricevibile per tardività.
3.2 Medesima sorte tocca al provvedimento di reiezione dell’istanza di trasferimento per assistere il padre del 18 marzo 2025, notificato in pari data e impugnato con ricorso notificato il 12 luglio 2025.
3.3 Quanto alla domanda di annullamento del preavviso di diniego del 15 luglio 2025, come correttamente eccepito dall’Avvocatura dello Stato, la stessa è inammissibile, trattandosi di un mero atto procedimentale.
4. I motivi aggiunti, volti all’annullamento del diniego definitivo di riesame del 23 luglio 2025, sono infondati.
A seguito dell’adempimento dell’incombente istruttorio da parte dell’Amministrazione è emerso che l’Amministrazione ha fondato il suo convincimento circa l’incompatibilità ambientale del ricorrente con la sede di Barletta non solo sulla questione della falsa autodichiarazione circa il ricovero della sorella (come da annotazioni di PG inoltrate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e alla Procura Militare presso il Tribunale Militare di Napoli, presso la quale pende procedimento penale militare), ma anche sul procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Milano che lo vede indagato per il delitto previsto e punito dall’art. 612 bis, commi 1 e 2, del codice penale per minacce e molestie nei confronti di una donna alla quale era legato in passato da una relazione affettiva e destinatario, con ordinanza del G.I.P. del 5 ottobre 2024, della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e sua figlia, dell’applicazione di uno strumento di controllo elettronico a distanza, del divieto di dimora in Trezzano sul Naviglio e dell’obbligo di presentazione alla P.G.
In disparte la circostanza che il ricorrente si è limitato a contestare i fatti relativi alla falsa dichiarazione, senza nulla dire circa il procedimento penale da ultimo indicato, con conseguente inammissibilità per difetto d’interesse circa le relative censure, stante il carattere plurimotivato del diniego di riesame, osserva il Collegio quanto segue.
Entrambe le ipotesi di reato su descritte sono idonee a ledere e compromettere il prestigio e il decoro dell’Amministrazione. In ottica di evidente favor, peraltro, l’Amministrazione ha circoscritto siffatto rischio solo alla sede di residenza del ricorrente (Barletta).
Come correttamente osservato dall’Avvocatura dello Stato, inoltre, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che “ il diritto - previsto dall'art. 33, co. 5, della legge n. 104 del 1992 s.m.i. - di "scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere" è riconosciuto dalla legge non in via assoluta ed incondizionata, ma solo "ove possibile" e, pertanto, non nel caso in cui si verifichi nella sede richiesta una situazione di incompatibilità ambientale… ” (in termini, Consiglio di Stato, sezione IV, 27 novembre 2019, n. 8107; cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 29; C.G.A.R.S., 22 ottobre 2024, n. 801 del 2024).
I motivi aggiunti, in conclusione, sono inammissibili e infondati.
5. Ne consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria, genericamente proposta.
6. Può comunque disporsi la compensazione delle spese di lite in ragione delle finalità di tutela di terzi sottese alla normativa posta a fondamento degli atti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara il ricorso principale in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione;
- respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO PA, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
LL NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL NI | DO PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.