Sentenza 30 aprile 2015
Massime • 1
Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies cod. pen. il genitore che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l'abuso sessuale posto in essere da parte del correo. (In motivazione la Corte ha precisato che il meno grave reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis cod. pen., materialmente commesso da altri, è configurabile, a titolo di concorso morale, solo quando il genitore sia assente dal luogo del fatto e, pur consapevole dell'abuso ai danni del figlio minore, tenga una condotta meramente passiva in violazione dei doveri inerenti alla potestà genitoriale).
Commentario • 1
- 1. Art. 609-octies - Violenza sessuale di gruppo (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2015, n. 23272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23272 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A 2 32 7 2/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2224/2015 Dott. ALFREDO TERESI Consigliere - Dott. GASTONE ANDREAZZA REGISTRO GENERALE Consigliere -N. 53675/2014 Dott. ALDO ACETO - Consigliere - Dott. ANDREA GENTILI - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente In caso di diffusione del presente provvedimento SENTENZA omettere le generalità e sul ricorso proposto da: gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 O.L. N. IL "omissis" d.lgs. 196/03 in quanto: avverso la sentenza n. 1651/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del ☐ disposto d'ufficio Pa richiesta di parte 20/06/2014 ☐ imposto dalla legge visti gli atti, la sentenza e il ricorso الله udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehage rigettoche ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, pronunciando nei confronti dell'odierna ri- corrente, con sentenza del 20.6.2014, confermava la sentenza con cui in data 25.10.2013 il GUP del Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato con l'attenuante del vizio parziale di mente e le cir- O.L. costanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, con la ridu- zione del rito prescelto, ad anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre pene ac- cessorie, spese e risarcimento del danno con provvisionale di euro 10.000 in fa- vore della parte civile per il reato di cui:M.V. - agli artt. 81 cpv., 609 octies c.p. in relazione all'art. 609 bis co. I e II e 609 ter co. I n. I c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ripetutamente commettevano atti di violenza sessuale di gruppo agendo materialmente il T. previo concerto e con la collaborazione mate- riale della O. nata il [...], figlia della inducevano M.V. affetta da deficit intellettivo di grado lieve e da grave patologia eredi- O. taria di tipo metabolico, a compiere e subire atti sessuali, consistiti nella ripetuta consumazione di rapporti sessuali vaginali completi con il T. dapprima nella comune abitazione e indi, a seguito dell'inizio di degenza ospedaliera della minore, all'interno del bagno annesso alla stanza dell'Ospedale Regina Margheri- ta ove la medesima trovavasi ricoverata, e ciò abusando delle condizioni di infe- riorità psico-fisica della persona offesa al momento del fatto, alla luce del divario di età, del deficit intellettivo e della patologia ereditaria allo stesso connessa af- fliggente la M. del rapporto di filiazione e familiarità esistente tra la medesi- ma e i due indagati. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di mi- nore di anni 14. In Torino, dall'inizio dell'anno 2012 e sino al 27/05/2012, dato di arresto in flagranza della 0. e del T.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, O.L. deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: ⚫. Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. I let. b) c.p.p. in relazione all'art. 609 octies c.p. e carenza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione, rilevabile dal testo del provvedimento impugnato, nonché da altri atti del procedimento specificatamente indicati, ex art. 606 co. I let. e) in punto qualificazione giuridica della condotta ex art. 609 octies e non già ex art. 110, 609 quater c.p. o, in difetto, ex art. 110, 609 bis c.p. La Corte del merito ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto storico, non in discussione, adottata dal primo Giudice ed avvallata in seconde 2 O S C U R A T A cure, giudicando provata la consapevole (e dunque agevolatrice) presenza dell'imputata quanto meno al rapporto sessuale tra il T. e la p.o. consumato in data 27.05.2012 presso l'Ospedale. Proverebbe l'assunto, anzitutto, l'atteg- giamento denotante "tranquillità e nessun turbamento" per il fatto che la figlia fosse da 10 minuti in bagno con il compagno: siffatto atteggiamento troverebbe spiegazione unicamente nella consapevolezza da parte dell'imputata che l'uomo e la ragazza stavano facendo sesso in bagno (pag. 6 sent.). Qui risiederebbe, ad avviso del difensore ricorrente, il primo vizio d'illogicità e carenza motivazionale: la Corte del merito invero avrebbe del tutto omesso di considerare che l'imputata è stata riconosciuta dal CT del PM semiinferma di mente ex art. 89 c.p. per essere affetta da una forma di patologia caratterizzata dalla presenza di ideazione rallentata, apatia e torpidità ideativa di fondo, disfun- zioni dell'umore (depressive), con insufficienza di critica e di giudizio e di capaci- tà previsionale e di autodeterminazione consapevole, oggi e all'epoca dei fatti (pag. 19 CT Freilone, agli atti); continua il consulente asserendo che la palese limitazione di giudizio e la severa disfunzione apatico-aulica, ascrivibili nell'in- sieme ad infermità psichica, appaiono eziologicamente correlabili ai fatti (nell'i- potesi di reato): una forma di torpidità e di disinteresse cognitivo-affettivo pato- logico. Orbene, pretermettere una tale situazione di fatto, pacificamente influen- te sulla sfera cognitiva e di giudizio, non potrebbe che rendere la motivazione il- logica, contraddittoria rispetto alla CT del PM, nonché carente per non aver valu- tato, nell'apodittico assunto della piena consapevolezza, se, quanto e come detta minorazione psichica, peraltro associata ad un deficit cognitivo e di critica, possa aver influito nella determinazione della realtà storica, e nelle piena realizzazione di quanto stesse effettivamente accadendo. Egualmente illogica e contrastante con i risultati probatori, in tal caso con la perizia D.R. sarebbe la sentenza stessa laddove ritiene pacificamente sussi- stente un rapporto di supremazia, controllo, e un conseguente indiscusso potere di regolamentazione dell'an, del quomodo e del quando dei rapporti sessuali, in quanto il citato elaborato ha attestato, invece, un'insolita inversione dei ruoli, ta- le per cui è la figlia che, adulta fra pari, si preoccupava di accudire la madre (pag. 18). Inoltre, ed in ogni caso, proprio le condizioni di deficienza psichica della O. le avrebbero impedito, a parere del ricorrente, che la stessa potesse co- scientemente abusare delle condizioni della figlia, in una ritenuta posizione so- vraordinata rispetto ad essa, in quanto il rapporto si estrinsecava in maniera conflittuale, in una sorta di costante competizione fra due rivali in amore (vedasi sul punto perizia D.R. pag. 9); anzi, l'aver ceduto, da parte della O. a tollerare la relazione tra la figlia ed il compagno paleserebbe, al contrario l'infe- 3 O S C U R AT A riorità della o. |che lungi dall'abusare, avrebbe di fatto subito le scelte al- trui, incapace di porvi freno. Del pari, e per le stesse ragioni, ad avviso del ricorrente, deve giudicarsi ca- rente e contraddittoria la sentenza che, a pag. 7, stabilisce apoditticamente, e senza spiegarne in modo alcuno le motivazioni, che le condizioni mentali della O. e le precoci esperienze sessuali della minore non rilevano al fine di confi- gurare un rapporto di sudditanza psichica della madre verso la figlia;
detta con- siderazione sarebbe priva di aggancio probatorio e spunto motivazionale. Né po- trebbe ritenersi riscontro alla consapevole ed agevolatrice condotta della madre il tenore delle conversazioni telefoniche riportate in sentenza a pag. 6 ed 8, in par- ticolare la n. 880 del 27.05.2012 ("mamma ha detto di stare attenti oggi"): l'in- terpretazione in chiave dissuasiva (la madre avrebbe invero voluto evitare, non già agevolare, l'atto sessuale) proposta dalla difesa sarebbe stata affiancata ad un'interpretazione in chiave agevolatrice senza che essa sia stata sorretta da va- lida ed esplicata motivazione. Anzi, proprio il tenore del rapporto tra i due amanti, fondato su un reciproco consenso, ma nato nella clandestinità e fatto forzatamente sopportare alla ma- dre, in ciò costretta, porterebbe a giudicare come più logica e verosimile l'inter- pretazione suggerita dalla difesa stessa, poiché più conforme al dato probatorio ricostruito sulla base delle parole della stessa p.o. In definitiva, la Corte avrebbe del tutto pretermesso, nella valutazione del grado di consapevole partecipazione della madre, e di conseguente agevolatrice presenza nel locus commissi delicti, i dati desumibili dalle valutazioni tecniche estese dal CT F. e dal perito D.R. avanzando una ricostruzione basata solo sui dati obiettivi e carente delle deduzioni sullo stato soggettivo dell'imputa- ta che, in ultima analisi, determinano il grado di piena consapevolezza della stes- sa e conseguente valida partecipazione concorsuale. La Corte avrebbe poi del tutto omesso di considerare le peculiari condizioni in cui detta condotta si sarebbe insinuata: invero sarebbe provato che la minore partecipasse volontariamente ed anzi con entusiasmo alla relazione amorosa, e sessuale, con il compagno della mamma;
dunque a monte non v'è alcuna piena costrizione all'atto sessuale, che la madre avrebbe, con la sua presenza, raffor- zato ed agevolato, Dunque le valutazioni giurisprudenziali, corrette e condivisibili, sul ruolo del genitore che, con la sua presenza, agevolerebbe la consumazione dell'atto ses- suale proibito, andrebbero certamente calate nel caso di ispecie;
ed una volta calate, di esse non potrebbe che constatarsi l'impertinenza. Invero la p.o., che sin dall'inizio ha manifestato il proprio sentimento (sbagliato) ed il proprio con- senso (non valido per la legge) alla relazione imputata, avrebbe intrapreso detta 4 O S C U R A T A relazione senza e contro la volontà della madre, che dapprima si è opposta, adi- randosi con entrambi, ed in un secondo momento, secondo il racconto della stes- sa p.o., conforme a quello del T. 'avrebbe accettato (sbagliando), per l'e- vidente fondato timore di perdere tutto ciò che aveva, ovvero il compagno e la figlia, il sostentamento e la famiglia, l'affetto di un compagno e l'amore di una figlia. La sentenza impugnata sarebbe, dunque, viziata dalla violazione dell'art. 609octies c.p. in quanto, senza minimamente attagliare il principio di diritto al caso concreto, apoditticamente ritenendo consapevole e volontaria la presenza della madre nel locus commissi delicti, e per nulla valutando la genesi del rap- porto sessuale, da radicarsi in un più ampio rapporto sentimentale con il T. ha giudicato sussumibile il caso di specie nel più grave delitto indicato e non nel- le maglie del meno grave reato di cui all'art. 609 quater o bis c.p. Ed illogica e contraddittoria, nuovamente in riferimento alla perizia D.R. apparirebbe laddove esclude il valido consenso della minore esclusivamente sulla scorta della di lei patologia, quando invece appare ipotizzabile lo stesso, proprio sulla base delle conclusioni della stessa perizia, in virtù della di lei precoce adul- tizzazione, e della attestata precoce maturità sessuale. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile 2. La ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitata a riprodurre le stesse que- stioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disatte- se con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in al- cun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua generi- cità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamen- to dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplici- tazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a h5 S O S C U RATA norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Pic- colo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammis- sibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazio- ni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logi- co o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608).
3. Nello specifico, il motivo su cui è imperniato l'odierno ricorso, con il quale si contesta la posizione di supremazia della madre sulla figlia in virtù di problemi di natura psicologica della prima, era stato già proposto ai giudici del gravame del merito e da questi aveva ricevuto in motivazione una confutazione logica, congrua ed assolutamente esaustiva. Decisivo nel provare la piena consapevolezza della madre e il controllo dell'agire della figlia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è il conte- nuto delle telefonate riportate a pag. 6 della motivazione del provvedimento im- pugnato. Quel contenuto, per il suo significato esplicito, toglie ogni dubbio che possa residuare dai contenuti di questa o quella perizia. Non solo, dunque, c'è la presenza inerte della madre mentre la figlia si in- trattiene nel bagno con il compagno. E sul punto logicamente rileva la corte ter- ritoriale che, l'atteggiamento della O. in tale frangente denotava tranquilli- tà e nessun turbamento per il fatto che la figlia era stata sorpresa in bagno con T. né consta che l'odierna ricorrente avesse in qualche modo cercato V. la quale in realtà si trovava in bagno da (a detta dell'imputata) circa 10 minuti. -Logicamente è stato ritenuto che siffatto atteggiamento constatato dagli operanti trovasse spiegazione unicamente nella consapevolezza da parte - dell'imputata che l'uomo e la ragazza stavano facendo sesso nel bagno, sul letto posizionato davanti al quale la donna si era piazzata con funzioni di sorveglianza del regolare svolgimento del convegno sessuale e per imprimere il proprio stigma sul convegno stesso, senza che il volume più o meno alto del televisore possa aver influenzato la percezione del convegno in atto da parte dell'imputata e la vi- 6 O S C U R A T A cina presenza di costei da parte della figlia e del convivente, poiché tutti e tre tali soggetti avevano perfetta contezza della situazione in atto. Ma, come detto, a sgombrare ogni dubbio, come dà conto la motivazione del provvedimento impugnato, circa la conferma dell'agevolazione, da parte della dell'abuso sessuale sulla figlia da parte del convivente, ci sono il tenore 0. delle telefonate intercettate in prossimità dell'episodio in esame e i contenuti del- la conversazione tra madre e figlia captata dalle infermiere A.E. e C.C.M. Queste ultime hanno riferito che il pomeriggio del 27.04.2012 (quindi, un mese prima dell'arresto), udirono l'imputata urlare alla figlia piangente: "Ti piace fare l'amore con M. non te lo faccio fare più!", e altre frasi percepite non inte- gralmente: "Gli fai una sega 100 euro...200 euro completo"; due giorni dopo, la C. e la collega V.S. scoprirono T. e V. che si erano chiusi in bagno: la ragazza era in mutande e reggiseno e l'uomo, vestito in piedi dinanzi a V. abbozzò una risibile giustificazione con le infermiere. Nella telefonata n. 292 del 18.05.2012 ore 08.42.10, T. esortato dalla O. in sottofondo, cerca di convincere V. a "non fare niente", "né di baciarci e né di toccarci, perché non si sa mai, se no siamo a rischio tutti e due, ok?" la domenica e, a fronte del disappunto della ragazza, le dice: "Ha detto mamma di non cercare di fare niente". Nella telefonata n. 663 del 27.05.2012 ore 08.55.44, GN ripete a Valen- tina ciò che gli ha detto la O. "di stare attenti oggi" e V. dice: "...lo sappiamo domani.. .quello che abbiamo sempre fatto anche quando non c'era lei" e, al termine della conversazione, l'imputata interviene intimando alla figlia: "Fai attenzione a quello che dici".
4. Dalle sopra riportate telefonate e conversazione coerentemente i giudici del merito fanno discendere la conclusione che la odierna ricorrente esercitasse un indiscusso potere di regolamentazione dell'an, del quomodo e del quando dei rapporti sessuali tra la figlia e il convivente, e che, correlativamente, V. si trovava in condizioni di soggezione psicologica nei confronti della madre. La telefonata n. 663 lascia intendere che altre volte in precedenza T. e la minore avevano avuto rapporti sessuali in presenza della madre, mentre dai brani di conversazione percepita dal personale dell'ospedale si ricava l'inquietan- te sospetto che le prestazioni sessuali della minore fossero prezzolate a beneficio dell'imputata, il che rende ininfluente l'eventuale aspetto sentimentale del rap- porto fra T. e V. Logica appare la confutazione dell'assunto difensivo circa il fatto che i con- vegni intimi fra T. e V. fossero semiclandestini e si tenessero in as- 7 O S C U RATA senza dell'appellante laddove la si ritiene smentita da tutte le acquisizioni di cau- sa, e, tra l'altro, da quanto riferito dalla stessa minore, di avere scambiato effu- sioni con l'uomo in discoteca con la madre vicina. La Corte territoriale dà conto ampiamente delle perizie espletate, eviden- ziando tuttavia che le condizioni mentali della EL (dal c.t. del P.M. riscontra- ta affetta da Disturbo Organico di Personalità o Disturbo di Personalità NAS - Non Altrimenti Specificato e Ritardo Mentale lieve) e le precoci e esperienze sessuali della minore (documentate anche da alcune conversazioni telefoniche con soggetti di sesso maschile diversi da T. non rilevano al fine di configu- rare un rapporto di sudditanza psichica della madre verso la figlia e il convivente, come si vorrebbe nell'atto di appello. Piuttosto, logicamente viene ritenuto in sentenza che le condizioni psicofisi- che anche contingenti di V. (che era stata ricoverata all'Ospedale Infantile Regina Margherita per una trombosi dovuta all'assunzione della pillola anticonce- zionale, controindicata per la rara patologia di cui ella soffriva, e, durante il rico- vero, era emerso altresì un sospetto di TBC, sicché la minore era stata trasferita nel reparto di isolamento per i relativi accertamenti) avessero rafforzato la posi- zione di supremazia della madre verso di lei, specialmente in relazione all'anda- mento dei rapporti con l'uomo. Coerentemente con quanto già ritenuto dal giudice di primo grado, quelli del gravame del merito ricordano che, secondo la perizia espletata dalla dott.ssa D.R.P. V. è affetta da ritardo mentale lieve e ha una struttura di personalità di tipo dipendente, facendone discendere che debba escludersi anzi- tutto che possa configurarsi un valido consenso ai rapporti sessuali intrattenuti e quindi che i fatti possano esser qualificati sotto l'egida dell'art. 609 quater c.p. Ciò appare coerente, in punto di diritto, con il costante dictum di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di violenza sessuale in danno di persona in stato di inferiorità psichica o fisica, un rapporto consensuale è ammissibile solo se non connotato da induzione od abuso delle condizioni di menomazione, anche dovute a fattori ambientali, di consistenza tale da incidere negativamente sulla volontà e sulla libertà sessuale della vittima, sì da determinare in quest'ultima un'assente o diminuita capacità di resistenza agli stimoli esterni (cfr. questa sez. 3, n. 15910 del 12.2.2009, F., rv. 243403). E' stato anche chiarito, in una pronuncia successiva, che l'abuso delle condi- zioni di inferiorità psichica o fisica consiste nel doloso sfruttamento della meno- mazione della vittima e si verifica -come appare evidente nel caso che ci occupa- quando le richiamate condizioni sono strumentalizzate per accedere alla sfera in- tima della persona che, versando in uno stato di difficoltà, viene ridotta ad un 8 O S C U R AT A mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale (cfr. sez. 3, n. 20766 del 14.4.2010, T. ed altro, rv. 247655) 5. Il difensore ricorrente deduce violazione di legge e/o vizio motivazionale, ma, in realtà, sollecita a questa Corte una rivisitazione del fatto, evidentemente non consentita in questa sede. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilet- tura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma ado- zione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non at- tiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due re- quisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazio- ni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542) Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della de- cisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46. 9 O S C U RATA Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattan- dosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. La Corte territoriale offre una motivazione assolutamente logica e coerente, e spiega poi come nel contesto familiare in cui si sono svolti i fatti e intessute le relazioni tra i soggetti interessati, la personalità dipendente e sottomessa della ragazza sia stata strumentalizzata da T. le controllata dalla O. che proprio in materia sessuale le aveva precocemente impartito direttive e inse- gnamenti, come riferito da V. alla dott. R.S. psicologa dell'Ospedale Infantile Regina Margherita, la quale non ha mancato di rilevare come la minore, di fronte alla madre, "si dimostra impaurita e appare paralizza- ta, facendo emergere tutto il controllo che la donna esercita sulla figlia, in con- trasto con l'apparente disinibizione sessuale che la minore dimostra e che do- vrebbe portarla ad essere più aggressiva nei rapporti con gli altri" (viene richia- mato in proposito il verbale di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in data 07.05.2012, f. 3), in tal modo cogliendo esattamente l'atteggiarsi dei rapporti tra l'imputata e la persona offesa dal reato. Viene anche evidenziato come le dichiarazioni del T. e della M. non possano poi essere intese nel senso che quest'ultima scoraggiasse il rapporto tra i due, poiché le uniche preoccupazioni della O. vertevano in realtà sulle modalità dell'eiaculazione dell'uomo (che ella raccomandava non avvenisse in vagina: e infatti V. ha precisato che anche al culmine del rapporto consumato il giorno dell'arresto, come sempre in precedenza, M. inteso T.M. fece "marcia indietro") e, come emerge dalle telefonate di cui si è detto, sul rischio che la figlia e il convivente fossero scoperti da terzi in flagranza dei convegni tenuti in ospedale. Viene poi ricordato che la M. in occasione dell'arresto della O. e del T. aveva riferito che l'odierna ricorrente incentivava i suoi rapporti con l'uomo, considerandoli meno perniciosi di quelli con coetanei della minore stessa, e che lo stesso T. aveva dal suo canto affermato che la sua convivente ben sapeva del suo rapporto con la ragazza e nulla faceva per ostacolarlo. Condivisibile è poi l'assunto, quanto alla telefonata n. 880 del 27.05.2012 ore 08:55:49, in cui T. ripete a V. le parole della che è vicina a lui: "Mamma ha detto di stare attento oggi", O. preannunciando che andrà a trovarla da solo al pomeriggio (dopo che la ragazza gli rappresenta che il padre le farà visita alle 10 mattutine), per cui la stessa non può certo essere interpretata nel senso di un'attività dissuasiva e ammonitrice dell'imputata, poiché costituisce in realtà 10 Who O S C U R A T A l'ennesima dimostrazione della preoccupazione della donna che i due amanti non vengano sorpresi, preoccupazione che la indusse, quello stesso pomeriggio, a recarsi anch'essa in ospedale a piantonare il bagno in cui ebbe luogo il convegno sessuale.
6. Manifestamente infondata, infine, è la doglianza oggi riproposta circa l'esatta qualificazione giuridica dei fatti. Ed invero, i giudici del merito appaiono fare buon governo della co- stante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia che il Colle- gio condivide e che intende riaffermare. È noto che la violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies c.p. si qualifica quale fattispecie criminosa autonoma, caratterizzata dal con- corso necessario di più persone alla commissione del reato, in numero di almeno due, nella quale il più grave trattamento sanzionatorio, è conse- guenza del maggior disvalore attribuito ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima da parte o alla presenza contemporanea di più persone che concorrono nel sopraffarla. È stato, poi, già precisato da questa Suprema Corte, a proposito di tale fattispecie criminosa, che il reato è configurabile anche quando non tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo suffi- ciente che la presenza del compartecipe abbia fornito un contributo causale alla commissione del reato, dovendosi tenere conto della forza intimidato- ria che la presenza del gruppo o in genere di più persone esercita sulla vit- tima dell'abuso sessuale, (sez. 3, 23.3.2005 n. 17843, P.G. in proc. La Fa- ta ed altri, RV 231524; sez. 3, 13.11.2003 n. 3348 del 2004, Pacca e altro, RV 227495; sez. 3, 11.3.2010 n. 11560, RV 246448 anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'art. 609 bis c.p.). In tal senso corretto è il richiamo operato dalla Corte territoriale, quanto all'esclusione della necessità del compimento da parte di ciascuno degli atti tipici per configurare la violenza sessuale di gruppo, all'arresto giurisprudenziale costituito dalla sentenza 11560/2010 di questa Corte re- lativa ad una fattispecie di partecipazione a violenza sessuale di gruppo mediante riprese, con telefono cellulare, di parte degli atti sessuali posti in essere, sulla persona offesa, dal coimputato. Deriva da tali osservazioni che il concorso di persone nel reato di vio- lenza sessuale ai sensi dell'art. 609 bis c.p. può configurarsi solo nella forma del concorso morale con l'autore materiale della condotta criminosa 11 O S C U R A T A senza che il concorrente sia presente sul luogo del delitto, dovendosi altri- menti configurare la fattispecie prevista dall'art. 609 octies c.p.. Riconducendo i citati principi di diritto alla fattispecie in esame va rile- vato essere corretta in punto di diritto l'affermazione operata dai giudici del merito secondo cui il mancato compimento, da parte dell'imputata, di atti sessuali con la figlia non vale a escludere che la predetta, nella consapevolezza dell'abuso e con la propria presenza in occasione dell'episodio del 27.05.2012, abbia rafforzato la volontà criminosa dell'autore materiale del comportamento tipico e debba quindi rispondere del reato ex art. 609 octies c.p.. Secondo il costante dictum di questa Corte regolatrice, infatti, rispon- de del reato di violenza sessuale di gruppo il genitore che, pur non parte- cipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l'abuso sessuale posto in essere da parte del correo (così questa sez. 3, n. 26369 del 9.6.2011, S., rv. 250624, nella cui motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, il genitore risponde, a titolo di concorso, del reato di violenza sessuale mate- rialmente commesso da terzi sul proprio figlio minore quando, pur essendo egli consapevole dell'abuso ma assente dal luogo del fatto, tenga una con- dotta meramente passiva, essendo a lui ascrivibile la responsabilità per aver violato l'obbligo, derivante dai doveri inerenti alla potestà genitoriale, di impedire il fatto;
conf. Sez. 3, n. 36824 dell'8.7.2009, N. ed altro, rv. 244931; sez.3, n. 42210 del 6.12.2006, R. ed altro, rv. 235469 ). Coerente con tali principi, sul rilievo che quanto meno nelle ricordate circostanze che condussero all'arresto (ma, come si evince dalle conversazioni intercettate, non solo), la 0. non si limitò a tenere una condotta meramente passiva tale da potere farla ritenere corresponsabile del meno grave reato di cui all'art. 609 bis c.p. per aver violato l'obbligo, derivante dalla sua posizione di garanzia quale genitore, di impedire il fatto (art. 40 cpv. c.p.), è la conclusione cui sono pervenuti i giudici del merito di ritenere la stessa responsabile del più grave reato di violenza sessuale di gruppo contestatole.
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo 12 O S C U R A T A
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma il 30 aprile 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente PezzellaVincenzo Pez Alfredo Teresi Vinklo DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 MAG 2015 IL CANCEL ODERI Luana Mariani 13