Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/2001, n. 9807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9807 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
980 7 01 REPUBBLICA LIAN NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATO SEZIONE SECONDA CIVILE DOPERE PROFESSIONALD Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G. N. 6284/99 Cron.22410 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Rep. 3320 Dott. Carlo CIOFFI - Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud.11/05/01 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE GI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 3000 PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato MERLINI LUIGI, che lo difende, giusta delega in atti;
B €1,55 1.3000 - ricorrente CANCELLERIA
contro
COMUNE di MARATEA in persona del Sindaco p.t. Rag. DI TRANI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. ☐ DF022234 VALENTINO 21 presso lo studio dell'avvocato VACCARO VALENTINA (st. Aloisio), difeso dall'avvocato ANTONIO PISANI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 818 avverso la sentenza n. 51/98 della Corte d'Appello di -1- POTENZA, depositata il 05/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. F -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Potenza, per quel che in questa sede rileva, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'ing. AN LI contro quella del Tribunale di Lagonegro, che aveva disatteso la sua azione di adempimento esperita nei confronti del Comune di Maratea, volta ad ottenere il pagamento del compenso a lui dovuto per la redazione di strumenti urbanistici, della quale era stato incaricato. La Corte d'appello di Potenza ha così deciso, perché ha constatato che nessun contratto di prestazione d'opera professionale era stato stipulato dal professionista e dal Comune per iscritto;
e perché ha affermato che non possono considerarsi proposte (la cui accettazione avrebbe determinato il perfezionamento del contratto) la deliberazione consiliare comunale con cui era stato deciso di stipulare tale contratto, e i telegrammi che il Sindaco aveva spedito al professionista, in considerazione della natura di atto interno della detta deliberazione, e del suo contenuto, essendo stata in essa affermata la necessità di stabilire convenzionalmente la misura del compenso da corrispondere al professionista;
nonché del contenuto dei detti telegrammi, con quali il sindaco si era limitato a convocarlo per discutere con l'amministrazione comunale e con il Consiglio dei detti strumenti urbanistici. AN LI ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo. Il Comune di Maratea ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del suo ricorso AN LI denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 1325 e 2233 cod. civ., e contraddittorietà della motivazione. Afferma in particolare che la decisione censurata è in contrasto con il principio giurisprudenziale secondo il quale non rileva, ai fini della validità della stipulazione di un contratto d'opera intercorsa tra un ente pubblico ed un professionista, la mancata previsione dell'esatto ammontare del compenso a quest'ultimo dovuto, dovendosi in tal caso far riferimento alla tariffa professionale. La censura non coglie, anzi travisa il senso della decisione censurata. La Corte d'appello di Potenza non ha affatto affermato che, in linea di principio, la proposta dell'ente pubblico di stipulare un contratto d'opera professionale, per essere tale, deve necessariamente specificare l'ammontare del compenso promesso al professionista;
ma solo che nel caso di specie tale specificazione era necessaria per potersi ravvisare nei telegrammi del sindaco di cui si è detto in narrativa non un semplice invito a discutere dello stipulando contratto, e dell'ammontare dell'onorario da pagargli, ma una formale proposta;
dal momento che la deliberazione consiliare con cui era stato deciso di affidare l'incarico al professionista aveva espressamente previsto che tale onorario doveva essere convenzionalmente stabilito, con i criteri nel dettaglio specificati, ed aveva quindi escluso che potesse essere determinato applicando la tariffa professionale. 2 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 20000 delle Entrate di Roma 2 il 23.8.2011 serie 4 al n. 41115 versate € 145,44 270000 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)30/5/2002) лост 129, 10 Il giudice del merito non ha dunque commesso l'errore di diritto 4567 1933 denunziato dal ricorrente, ma si è limitato ad individuare il contenuto dei 60 3067 documenti da lui allegati, in sé e per sé considerati (anche se non 14544 esplicitamente detto nell'impugnata sentenza, da essa traspare evidente la convinzione del giudice di merito che un semplice invito a discutere di uno stipulando contratto non equivale a proposta contrattuale, se non altro perché la sua semplice accettazione renderebbe superflua quella discussione alla quale si invita la controparte), e considerati altresì nel contesto in cui vanno collocati. La censura dunque inammissibile perché in realtà ha ad oggetto l'accertamento di un fatto che il giudice del merito ha effettuato riferendone adeguatamente in motivazione, ed in particolare la sua interpretazione dei menzionati documenti, eseguita facendo corretto uso dei criteri ermeneutici previsti dalla legge, dei quali non è stata peraltro denunziata la violazione. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna AN LI a rifondere al Comune di Maratea le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 300.000 oltre lire 3.500.000 per onorari Roma, 11 maggio 2001 Il presidente (Rafaele Corona) L'estensore хепти IL CANCELLIERE C1 Cioffi) Dott.ssa Donatella D'Anna SI Roma