Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di violenza sessuale in danno di persona in stato di inferiorità psichica o fisica, un rapporto consensuale è ammissibile solo se non connotato da induzione od abuso delle condizioni di menomazione, anche dovute a fattori ambientali, di consistenza tale da incidere negativamente sulla volontà e sulla libertà sessuale della vittima, sì da determinare in quest'ultima un'assente o diminuita capacità di resistenza agli stimoli esterni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2009, n. 15910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15910 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 12/02/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 359
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 29722/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.D.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 10.06.2008 che ha ridotto ad anni tre mesi sei di reclusione la pena infettagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui all'art.81 c.p., art. 609 bis c.p., commi 1 e 2;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. Bua Francesco, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 10.06.2008 la Corte di Appello di Torino riduceva ad anni tre mesi sei di reclusione la pena inflitta nel giudizio di primo grado a F.D.G. quale colpevole di avere, con più atti in esecuzione di un unico disegno criminoso, abusando delle condizioni d'inferiorità psichica di A.S. (nata il (OMISSIS)) affetta da disturbo mentale, indotto la predetta a compiere con lui atti sessuali consistiti nel toccarla, nel leccarle il seno e il pube, nel tentare di penetrarla, nel masturbarla e nel farsi masturbare (in
(OMISSIS)).
Rilevava la Corte, richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado, che la breve ma intensa relazione tra l'imputato e la minore era provata da obiettive e significative circostanze (quali il possesso delle chiavi di casa dell'imputato da parte della ragazza e i numerosi messaggi di natura amorosa scambiatisi dai due), nonché dal racconto della parte lesa, la quale, sebbene affetta da disturbo della personalità bordeline, era in grado di percepire la realtà e di rappresentarla con precisione, sicché la stessa era pienamente credibile sui riferiti numerosi atti sessuali commessi con l'imputato.
Non sussistevano ragioni per ritenere ipotizzabile che quest'ultimo fosse malato di mente, ne' che fosse affetto da un disturbo tale da pregiudicare le capacità intellettive e volitive, sì da determinare un assetto psichico incontrollabile che, inconsapevolmente, avesse reso l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti.
Riteneva che F. avesse abusato di una ragazzina, di poco più di (OMISSIS) anni (che aveva attirato le attenzioni su di lei quando si conobbero presso la Croce Rossa di (OMISSIS)) nella piena consapevolezza delle sue condizioni d'inferiorità psichica (chiaramente desumibili dalla documentazione medica in atti e dalle dichiarazioni della dr.ssa Se. e del dr. M.) per avere egli stesso detto apertamente ai genitori di avere capito che la ragazza aveva grossi problemi relazionali.
Aveva, quindi, colto l'occasione per avere un'avventura con una minore, disinvolta e molto disponibile verso uno sconosciuto, mantenendo contemporaneamente la relazione con altra donna dalla quale avrebbe avuto un figlio.
Erano, perciò, ravvisabili sia l'induzione che l'abuso avendo l'imputato, sebbene nel contempo avesse una relazione con G. A., usato la promessa di vivere insieme e le parole d'amore quali subdoli strumenti di pressione per ingannare la minore e indurla a compiere gli atti sessuali.
Non era ravvisarle l'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c. stante l'obiettiva gravità e l'invasività dei numerosi abusi sessuali lesisi dell'equilibrio affettivo della vittima minorenne. Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando violazione di legge;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
mancata assunzione di prova decisiva costituita da una perizia psichiatrica per accertare le sue condizioni psicofisiche.
Richiamava a tal fine l'interrogatorio reso in udienza, in cui il presidente del collegio gli aveva chiesto se avesse qualche problema psicologico osservando che l'esperienza quotidiana ci presenta casi di persone apparentemente normali che compiono atti caratterizzati da evidenti problemi psicologici.
Aggiungeva che la percezione dell'inferiorità psichica doveva essere rapportata allo stato del soggetto agente che si presume normale, sicché, avendo lo stesso tipo di problemi, egli non poteva avvedersi delle condizioni di S..
Il mancato espletamento della perizia era, quindi, dipeso da erronee valutazioni tecniche e da un fatto palesemente inventato quale nascita di un figlio avuto da un'ipotetica amante dopo i fatti. Denunciava, altresì, il ricorrente violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sulla valutazione delle deposizioni testimoniali e degli elementi fattuali acquisiti da quali emergeva che la minore, afflitta da problemi di relazione, era naturalmente predisposta a narrare fatti non veri trasportando nella realtà la sua fantasia, come emerso dalla deposizione della dr. Z., trascurata in motivazione.
I segnalati elementi indiziali (possesso delle chiavi di casa del F., messaggi, visita ginecologica) non costituivano riscontro alle accuse di abuso sessuale.
Escludeva la sussistenza dell'induzione perché i messaggi intercorsi evidenziavano la descrizione del rapporto "come in un sogno" e facevano nascere il sospetto che la minore avesse visto scene sessuali in film trasportandole nella vita quotidiana al solo fine di attirare l'attenzione della madre su di sè.
Col terzo motivo era censurata la configurabilità del reato per la mancata dimostrazione della conoscenza dello stato d'inferiorità di S. da parte dell'agente e per l'erronea affermazione sulla sanità mentale del predetto, avendo la Corte territoriale erroneamente valutato la questione sulla base dell'inventata nascita di un figlio, dopo i fatti.
Non era ravvisabile l'abuso perché la minore si era liberamente determinata nell'accettare il rapporto d'amicizia con l'imputato che aveva agito al solo fine di aiutarla.
Denunciava, infine, violazione di legge per il diniego della diminuente di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, che andava riconosciuta per la breve durata dei fatti d'abuso e per l'assenza di alcun danno alla persona offesa.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il primo motivo è infondato dovendosi escludere che possa farsi ricorso all'integrazione per far fronte ad acquisizioni processuali non giustificate da obiettive esigenze probatorie essendo decisiva soltanto la prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza perché ne intacca la sua struttura portante.
Ne consegue che il riferimento a specifici atti del processo nel motivo di ricorso assume rilevanza solo se dimostri che il giudice abbia trascurato di esaminare fatti decisivi ai fini del giudizio, nel senso che se fossero stati convenientemente valutati avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata. Nel caso di specie, la richiesta perizia sullo stato psichico dell'imputato non ha alcun obiettivo supporto clinico non essendo stato addotto un serio stato morboso psichico dell'agente che si ricolleghi a un'alterazione patologica ne' pregressi disturbi della personalità di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di determinarsi consapevolmente e liberamente.
Nè possono rilevare, ai fini della ricostruzione del quadro psichico dell'imputato, taluni tratti caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità, ne' stati emotivi e passionali.
Peraltro, l'inutilità dell'acquisizione emerge senz'altro da quanto osservato dai giudici di merito, i quali, dopo avere escluso, con motivazione irreprensibile, che l'approccio del F. con la minore ha avuto, non già motivazioni di aiuto morale o di solidarietà, ma di mera soddisfazione di appetiti erotici, hanno delineato una condotta criminale intesa a porre la minorata parte lesa in condizioni di subire le proposte sessuali accompagnate da fallaci promesse di futura convivenza (sebbene F. avesse nel contempo una relazione con G.A.) e rese praticabili con le consegna delle chiavi di casa che la minore usava per incontrare l'anziano seduttore, marinando la scuola.
Pertanto, la perizia non potrebbe avere spessore di prova decisiva perché superata dai sopraindicati obiettivi dati processuali che la contrastano, sicché in nessun caso potrebbe assumere rilevanza così pregnante da superare il quadro probatorio che tali dati hanno delineato.
Alla luce di tali principi la capacità psichica dell'imputato risulta accertata e ritenuta con motivazione adeguata e logica in ordine al mancato riscontro di una deviazione della funzione mentale che ne abbia diminuito le facoltà intellettive e volitive in dipendenza di un'alterazione patologica o borderline clinicamente accettabile.
Col secondo e col terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente, si contesta la conferma dell'affermazione di responsabilità per illogica valutazione delle deposizioni testimoniali e degli elementi fattuali acquisiti.
L'obbligo generale della motivazione, imposto per tutte le sentenze dall'art. 426 c.p.p., richiede la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata e va rapportato al caso in esame, alle questioni sollevate dalle parti e a quelle rilevabili o rilevate dal giudice.
Tale obbligo è assolto quando il giudice esponga le ragioni del proprio convincimento a seguito di un'approfondita disamina logica giuridica di tutti gli elementi di rilevante importanza sottoposti al suo vaglio, sicché, nel giudizio d'appello, occorre che la Corte di merito riporti compiutamente i motivi d'appello e, sia pure per implicito, le ragioni per le quali rigetti le doglianze negli stessi avanzate.
Quindi, il giudice d'appello è libero, nella formazione del suo convincimento, d'attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento. Inoltre, nel giudizio d'appello, "la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione per relationem. se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi" (Cassazione Sezione 6, n. 6221/2006, Aglieri, RV. 233082).
Nel caso in esame, è stato ritenuto che gli elementi probatori acquisiti avessero spessore tale da giustificare la conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Sono state a tal fine richiamate le argomentazioni logiche dei giudici del primo giudizio, riferite alla globalità delle prove obiettive raccolte, non inficiate dalle censure esposte nei motivi di gravame che sono articolate in fatto e distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che, invece, possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali per nulla intaccato dall'incongrua asserzione, ascrivibile a mero equivoco, che l'imputato avrebbe avuto un figlio da un'altra donna, dopo i fatti, trattandosi di una considerazione aggiuntiva e superflua che può essere eliminata con la rettifica della motivazione.
Il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano motivato illogicamente, ma sostanzialmente propone censure in fatto, superficiali giudizi d'inverosimiglianza, d'illogicità e di carenza d'indagini probatorie, che i predetti hanno già esaminato ritenendoli inidonei a sostenere un giudizio a lui favorevole, sussistendo a suo carico specifici e concreti elementi comprovanti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della parte lesa (il cui racconto dei fatti è stato chiaro, preciso, sofferto, confermato nel tempo, privo d'intento persecutorio e pure riscontrato da rilevanti dati probatori).
La relazione breve ma intensa, tra la minore e l'uomo di (OMISSIS) anni, ha avuto sicura connotazione sessuale, come confermato dal possesso della chiave di casa del F. da parte di S., dai numerosi contatati telefonici intercorsi tra i due e soprattutto dalle ammissioni, registrate, fatte dall'imputato ai genitori della ragazza.
CO, come dichiarato dagli specialisti, sicuramente era psichicamente minorata per la marcata dipendenza psicologica delle persone che le stavano intorno e per la sua compiacenza rispetto alle sollecitazioni esterne.
Affetta da disistima, era propensa a fare attirare l'attenzione su di sè con sintomi artatamente creati, sicché in tal modo essa ebbe, in (OMISSIS), il primo contatto col F., cui narrò, in via riservata (come riferito dalla Z., impiegata presso la Croce Rossa) inveritieri episodi sgradevoli della propria vita si da consentire all'uomo di percepire che della ragazza potesse disporre sessualmente abusando della sua menomazione.
Ha affermato questa Corte che per la configurabilità del delitto de quo "non si richiede che lo stato d'inferiorità sia stato provocato dall'agente, ne' l'accertamento delle finalità perseguite da chi abbia causato tale stato. essendo sufficiente una condotta, posta in essere con la consapevolezza della condizione d'inferiorità della vittima, conseguente ad abuso che sussiste quando si realizza una distorta utilizzazione delle condizioni di menomazione da parte (cfr. Cassazione Sezione 3, n. 47453/2003, Ungano, RV. 226676). A tal fine, occorre, inoltre, accertare "non soltanto se la persona con la quale è intercorso il rapporto sessuale abbia espresso il proprio consenso, ma altresì se tale consenso non si configuri quale conseguenza di una strumentalizzazione dell'inferiorità della vittima da parte dell'autore del fatto" (Cassazione Sezione 3, n. 24212/2004, Piras, RV. 228697) mediante una condotta di induzione, consistente in un'opera di persuasione spesso sottile o subdola con cui si spinge o convince il partner a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto, e di abuso che si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in una situazione precaria, viene ridotta a mezzo per soddisfare l'altrui libidine. Pertanto i rapporti consensuali sono da considerare leciti soltanto se non connotati da induzione g abuso delle condizioni di menomazione (dovute anche a fattori ambientali), ma di tale consistenza da incidere negativamente sulla volontà della persona e sulla sua libertà sessuale, sicché il soggetto passivo abbia assenza o diminuzione della capacità di resistere agli stimoli esterni. Spetta, quindi, al giudice la verifica della consapevolezza da parte dell'agente non solo delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche quella dell'abuso di tale stato per fini sessuali. Nel caso in esame, l'imputato è stato riconosciuto colpevole di una serie di abusi sessuali su una minore non ancora 15enne la quale, al momento del fatto versava, per problemi psichici nettamente percepibili da persone di medie capacità di valutazione (cfr. Dr. Se.) in una situazione di menomazione psichica, sicché è incensurabile il giudizio, motivatamente ineccepibile, sulla strumentalizzazione delle condizioni d'inferiorità per accedere alla sfera intima della minore che, versando in una situazione precaria, è stata ridotta a mezzo per soddisfare la libidine dell'agente. Nell'ambito degli atti sessuali, che, per il loro inquadramento nella categoria dei delitti contro la persona e più specificamente in quelli contro la libertà individuale, assumono oggettivo connotato di gravità, sono previsti dall'art. 609 bis c.p., comma 3, casi di minore gravità alla cui individuazione provvede, volta per volta, il giudice di merito, quando sia possibile ritenere, alla stregua del corretto esame dei dati processuali rilevanti e con adeguata motivazione, che la libertà della vittima sia stata offesa in modo non grave, sicché è rispettata l'esigenza della graduazione della pena, nel rispetto del fine rieducativo cui la pena stessa deve tendere, in riferimento all'entità delle violazioni commesse. Quindi, rilevato che la citata diminuente è stata introdotta al fine di svincolare la valutazione della gravità del fatto dai limiti della materialità della condotta posta in essere, così come era in precedenza, elevandola ad un giudizio più ampio che deve tenere conto di tutte le componenti del caso, va ribadito che "in tema di abusi sessuali, ai fini dell'accertamento della diminuente del fatto di minore gravità prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3, deve farsi riferimento, oltre che alla materialità del fatto, a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, nonché al danno arrecato alla parte lesa, anche e soprattutto in considerazione dell'età della stessa o di altre condizioni psichiche in cui versi". (Cass. Sez. 3, n. 972/2000; 29.02.2000; RV. 215954). Nelle specie, i giudici di merito hanno correttamente esercitato il loro potere discrezionale con una motivazione che è congrua poiché sono stati indicati gli elementi ritenuti rilevanti e decisivi ai fini sopraindicati rimanendo implicitamente superati e disattesi tutti gli altri.
Infatti, considerato che le azioni delittuose, particolarmente invasive della sfera sessuale, erano connotate da particolare gravità perché commesse su una minore dalla personalità fragile e compromessa, correttamente è stato riconosciuto che l'attenuante non può operare in favore dell'imputato, anche avuto riguardo al contesto in cui si è esplicata la condotta criminosa denotante la grave compressione della libertà sessuale della vittima. Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 12 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009