Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2010, n. 20766
CASS
Sentenza 14 aprile 2010

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L'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica (art.609 bis, comma secondo, n. 1, cod. pen.) consiste nel doloso sfruttamento della menomazione della vittima e si verifica quando le richiamate condizioni sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in uno stato di difficoltà, viene ridotta ad un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale.

L'induzione a compiere o a subire atti sessuali (art. 609 bis, comma secondo, n. 1 cod. pen.) si realizza quando, con un'opera di persuasione sottile e subdola, l'agente spinge, istiga o convince la persona che si trova in stato di inferiorità ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'induzione necessita, pertanto, di un comportamento positivo mediante il quale il soggetto passivo viene persuaso o invogliato a compiere o a subire la prestazione sessuale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2010, n. 20766
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20766
Data del deposito : 14 aprile 2010

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