Sentenza 14 aprile 2010
Massime • 2
L'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica (art.609 bis, comma secondo, n. 1, cod. pen.) consiste nel doloso sfruttamento della menomazione della vittima e si verifica quando le richiamate condizioni sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in uno stato di difficoltà, viene ridotta ad un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale.
L'induzione a compiere o a subire atti sessuali (art. 609 bis, comma secondo, n. 1 cod. pen.) si realizza quando, con un'opera di persuasione sottile e subdola, l'agente spinge, istiga o convince la persona che si trova in stato di inferiorità ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'induzione necessita, pertanto, di un comportamento positivo mediante il quale il soggetto passivo viene persuaso o invogliato a compiere o a subire la prestazione sessuale).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2010, n. 20766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20766 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/04/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 724
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 25917/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) T.G., N. IL (OMISSIS);
2) K.I., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2345/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 06/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione dei primi Giudici, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza 6 aprile 2009, ha ritenuto T. G. e K.I. responsabili dei reati continuati di violenza sessuale e rapina ai danni di due ragazze maggiorenni con gravi menomazioni psichiche, P.S. e B.R., e ha condannato ciascuno alla pena di anni sei e mesi cinque di reclusione oltre al risarcimento dei danni liquidati in Euro cinquantamila per ogni parte civile.
Per giungere a tale conclusione, la Corte ha reputato attendibile il racconto accusatorio delle vittime per le seguenti ragioni. S. era affetta da oligofrenia di grado medio ed aveva una età mentale di anni (OMISSIS), R., era sorda e parzialmente cerebrolesa ed aveva una età mentale di anni quattro-cinque. Nonostante il loro handicap, le parti lese, pur con i limitati mezzi espressivi di cui erano dotate, sono state in grado di comunicare, anche mimandoli, gli atti sessuali di cui sono state vittime;
il consulente psichiatrico del Pubblico Ministero ha precisato che le donne non erano in grado di alterare o distorcere la realtà e di rielaborarla in chiave patologica o delirante.
Inoltre, le ragazze hanno dimostrato di conoscere la casa del T., ove erano avvenuti gli abusi, e le note di R. - nelle quali erano descritti i rapporti sessuali - facevano propendere che narrasse di una esperienza vissuta;
anche i tabulati delle telefonate sono una conferma della versione delle giovani.
I Giudici hanno ritenuto possibile che i reati fossero stati commessi nella abitazione del T. ed irrilevante la mancanza di lesioni sul corpo delle vittime (perché le ragazze non si erano rivolte ad un medico) e la non riscontrata deflorazione (dal momento che i rapporti erano stati anali).
Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che è mancata una verifica sulla capacità delle parti lese a testimoniare;
- che le giovani, per la loro peculiare condizione, sono soggetti influenzabili, suggestionabili e facilmente manipolagli e, pertanto, avrebbe dovuto essere verificata la metodologia con la quale sono stare interrogate: il passaggio di informazioni tra i parenti potrebbe essere fonte di contaminazione dei racconti;
- che il verbale redatto dai Carabinieri rileva che il narrato non può pervenire dalle spontanee dichiarazioni di S.;
- che l'incidente probatorio è stato condotto con domande suggestive degli interroganti ai quali le giovani si limitavano a rispondere con un sì o con un no oppure con cenni del capo: nello esame protetto, è emerso che le parti lese non avevano neppure la nozione del significato dell'atto sessuale;
- che, stante la narrazione delle ragazze, la violenza degli imputati avrebbe dovuto causare lesioni che nessuno ha riscontrato;
- che la visita medica ha attestato la mancanza di rapporti vaginali e quelli anali non sono sicuri;
- che, per gli orari delle ragazze e quelli dei familiari del T., è impossibile che gli abusi sessuali si siano verificati nella abitazione dell'imputato;
- che non è congrua la motivazione sulla quantificazione della pena, sul risarcimento dei danni e rifusione delle spese alle parti civili. La difficoltà che il caso pone si incentra nella circostanza che le fonti probatorie a carico degli imputati sono rappresentate dalle accuse di due giovani donne affette da un ritardo mentale e questa peculiare condizione richiede un vaglio particolarmente critico delle loro dichiarazioni;
tale doverosa cautela non è mancata da parte dei Giudici come dimostra l'articolato apparato argomentativo delle loro sentenze (che, essendo conformi, si integrano a vicenda costituendo un tutto organico) che sorregge la conclusione sulla affidabilità delle vittime.
La prima questione da affrontare, in presenza del deficit intellettivo delle parti lese, è quella inerente alla loro capacità di percepire i fatti, di memorizzarli e di rievocarli in modo utile. Sul tema, si deve puntualizzare che al consulente del Pubblico Ministero - come segnalato dai ricorrenti- non è stato posto lo specifico quesito sulla attitudine a testimoniare delle giovani, ma tale lacuna è facilmente superabile dal complesso dalle considerazioni dell'esperto.
Il perito ha concluso che la oligofrenia da cui erano affette le due testimoni non era tale da indurle a creare commistioni tra realtà e fantasia anche se la percezione dei fatti era rapportabile a quella di soggetti di età di gran lunga inferiore a quella anagrafica. Con tale limite, pertanto, S. e R. erano in grado di percepire, ricordare e riferire congruamente accadimenti del mondo esterno ed esperienze autobiografiche.
Del resto, proprio per le ridotte abilità mentali e per la assenza di ogni esperienza sessuale, è estremamente difficile ritenere che le donne avessero la capacità di architettare un elaborato racconto di fantasia, frutto della loro confabulazione;
sul punto, il Tribunale ha già osservato come le testimoni non erano in grado di "concertare una linea narrativa comune e, a maggiore ragione, mantenerla nel lungo periodo, a distanza di anni".
In merito alla affidabilità delle testimoni, la DI ha sottolineato come fossero soggetti fortemente suggestionabili;
il rilevo è, in astratto, esatto così come la possibilità che le dichiarazioni delle giovani siano state contaminate dal metodo con cui sono stati condotti gli interrogatori.
È noto che i minori ed i soggetti intellettualmente deficitari, se compulsati con inopportune domande conducenti o suggestive possono fornire risposte compiacenti ed attestarsi su quanto l'interrogante si aspettava di sentire.
Questa possibilità, nel caso in esame, non solo rimane a livello di sospetto, non corroborato da alcun elemento che lo renda di attualità, ma è squalificata da emergenze di segno opposto. I Giudici di merito nelle loro sentenze hanno avuto cura di precisare le circostanze della genesi della notizia di reato, il contenuto delle prime spontanee dichiarazioni che S. ha fatto ad una educatrice (e le domande poste da costei), le confidenze di R. alla madre ed il successivo incremento nel tempo del racconto delle ragazze.
Tale precisa ricostruzione dello snodarsi e dell'evolversi del narrato dimostra che coloro che hanno svolto i primi interrogatori non avevano il minimo sospetto che le giovani avessero subito violenza sessuale e che frequentassero gli attuali imputati;
di conseguenza, gli intervistatori non potevano con interventi manipolatori, anche involontari, e domande suggestive condizionare le ragazze e trasmettere loro informazioni utilizzate dalle giovani per rispondere. Del resto, le parti lese, non avendo sufficiente abilità linguistica per descrivere gli atti sessuali patiti, li hanno mimati davanti agli investigatori e tale comportamento non può essere stato eteroindotto. Come correttamente segnalato dai Giudici di merito, la semplicità dei racconti, l'elementarietà lessicale delle espressioni costituiscono indici significativi della genuinità delle dichiarazioni delle parti lese ed escludono che loro il narrato sia il prodotto di affabulazione o di interposizioni e suggestioni esterne.
La conclusione non è scalfita dalla difficoltà con la quale S. e R. hanno affrontato l'incidente probatorio (che per la loro vulnerabilità è stata una esperienza fortemente traumatizzante) nel quale, comunque, hanno confermato il nucleo essenziale del loro racconto accusatorio.
Tale racconto è corroborato dalla conoscenza da parte delle ragazze della casa del T. ove sono avvenuti gli abusi, dalle note di S. (nelle quali erano descritti i rapporti sessuali con un contenuto troppo specifico perché fossero frutto di fantasia) e dai tabulati telefonici che dimostravano i contatti del T. con S..
Tutti gli argomenti difensivi tendenti a minare la attendibilità delle dichiaranti ora al vaglio di legittimità (quali la mancanza di lesioni sulle vittime, l'impossibilità che i fatti si siano verificati per la presenza di familiari in casa del T.) sono stati presi nella dovuta considerazione dalla Corte di Appello e confutati con motivazione congrua, completa, corretta e, pertanto, insindacabile in questa sede.
Di conseguenza, il convincimento dei Giudici sulla credibilità delle dichiaranti non merita censure;
a diversa conclusione, si deve pervenire per quanto concerne la valutazione giuridica dei fatti. È noto come la pregressa disciplina contenuta nello abrogato art.519 c.p. considerasse violenza sessuale presunta il semplice fatto che l'agente si fosse consapevolmente congiunto con persona malata di mente o psichicamente inferiore.
La legge in vigore, invece, assicura a tali soggetti la possibilità di estrinsecazione della loro individualità anche nella sfera sessuale purché abbiano manifestato un consenso posto in essere in un clima di assoluta libertà; in coerenza con tale impostazione, l'art. 609 bis c.p., comma 2, sub 1 punisce solo le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità.
L'induzione si realizza quando, con una opera di persuasione sottile e subdola, l'agente spinge, istiga o convince la persona che si trova in stato di inferiorità ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto;
necessita, pertanto, un comportamento positivo mediante il quale il soggetto passivo viene persuaso o invogliato a compiere o a subire la prestazione sessuale.
L'abuso consiste in un doloso sfruttamento della menomazione della vittima e si verifica quando le condizioni di inferiorità sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in uno stato di difficoltà, viene ridotta ad un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale.
In sostanza, il rapporto con persone che si trovano in condizione di inferiorità fisica o psichica è penalmente rilevante solo quanto è connotato da induzione da parte del soggetto forte e abuso dello stato di inferiorità del soggetto debole (ex plurimis Cassazione Sezione terza sentenze n 33761/2007, n35878/2007) ; in tale caso, la vittima presta un consenso che è viziato-pertanto, giuridicamente irrilevante - in considerazione del differenziale di maturità sessuale rispetto al partner.
Consegue che il Giudice deve espletare una indagine adeguata per verificare se l'agente avesse avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche di approfittarne a fini sessuali;
ogni indagine sulla induzione e l'abuso, elementi costitutivi della fattispecie di reato, è mancata nella ipotesi che ci occupa.
S. si era infatuata del T. e gli inviava bigliettini,
entrambe le ragazze cercavano la compagnia degli imputati, frequentavano senza coartazione la casa ove sono avvenuti i fatti per cui si procede e non avevano manifestato dissenso agli atti sessuali;
non risulta che tali atti siano stati commessi con violenza o minaccia (e, comunque, queste condotte non sono state contestate nel capo di imputazione). In tale contesto, era necessaria l'indagine tesa a verificare se il consenso si configurasse quale conseguenza di una strumentalizzazione della inferiorità delle giovani e se gli agenti avessero sfruttato le loro condizioni di minore capacità di resistenza e di comprensione per indurle a compiere gli atti sessuali. Di conseguenza, la impugnata sentenza deve essere annullata, limitatamente al reato di violenza sessuale (ed, eventualmente, alla rideterminazione della pena) con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia limitatamente al reato di violenza sessuale ed alla eventuale determinazione della pena. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010