TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/12/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.1596/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. AN LI, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ultimo comma, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1596/2023 promossa da:
(c.f./p.iva ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Parte_1 P.IVA_1 amente do o lo studio dei predetti difensori sito in Frosinone, via Adige n.41
-attrice– CONTRO
(c.f./p.iva ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 ta presso l redetto difensore sito in Perugia, via Cesare Caporali n.22
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 23.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha introdotto il giudizio di merito ex art.616 Parte_1 c.p.c. a seguito del rico obiliare ex art.521 bis c.p.c. R.G.E.n.700/2022 introdotto dalla debitrice esecutata;
nel procedimento Controparte_1 esecutivo sopra indicato infatti il G. 3, aveva sospeso la procedura esecutiva ed aveva concesso il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. Con l'atto introduttivo in questione parte attrice contestava sotto plurimi profili sia la legittimità dell'ordinanza di sospensione che, nel merito, la fondatezza dei motivi di opposizione all'esecuzione dedotti dal debitore pignorato. Si costituiva regolarmente in giudizio contestando Controparte_1 Controparte_1 specificatamente le eccezioni e le c sistendo per l'accoglimento delle ragioni poste alla base dell'opposizione. Ritenuto il carattere documentale della causa, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 25.06.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. Successivamente, essendo cambiato il giudice assegnatario, la causa veniva definitivamente rinviata all'udienza del 23.10.2025 sempre per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art.281 sexies c.p.c.. * Ai fini della decisione dell'odierna controversia occorre considerare che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. In altri termini la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso della controversia fatti tali e/o comunque sussista una situazione tale da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e quindi da rendere non più necessaria la pronuncia giudiziale sulle domande originariamente proposte. La richiamata situazione risulta pienamente rinvenibile nel caso di specie, alla luce del documentato intervenuto pagamento della prima rata del debito erariale da parte della società Controparte_1
, in adempimento alla dichiarazione di adesione alla defi
[...] rottamazione quater.. Tenuto conto di tale pagamento -sostanzialmente confermato anche dalla
[...]
entrambe le parti hanno concordato sul fatto che la procedura Parte_1
originariamente intrapresa -ed oggetto di sospensione- non potrà che essere dichiarata C.F._1 er gli effetti dell'art.1, comma 243, della legge n.197 del 29.12.20222; estinzione che non può essere dichiarata in questa sede di merito ma che dovrà essere disposta in sede di procedura esecutiva. Appare evidente quindi che nell'odierno giudizio non sussiste più alcuna ragione di contrasto tra le parti e quindi non si rinviene la necessità di una apposita decisione giudiziale. Conseguentemente nulla osta alla pronuncia di cessazione della materia del contendere. In ordine alle spese di lite la peculiarità della controversia e la difficile individuazione della parte sostanzialmente soccombente, valutate alla luce della nozione elastica delle gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. secondo comma (Cass.Civ.n.15495 del 16.05.2022; Cass.Civ.n.7064 del 15.03.2024; Corte Cost.n.77 del 19.04.2018), inducono a prevedere la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice
[...]
nei confronti della parte convenuta e Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 a ed eccezione disattesa, così provve
-dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Spoleto, 02.12.2025
AN LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. AN LI, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ultimo comma, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1596/2023 promossa da:
(c.f./p.iva ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Parte_1 P.IVA_1 amente do o lo studio dei predetti difensori sito in Frosinone, via Adige n.41
-attrice– CONTRO
(c.f./p.iva ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 ta presso l redetto difensore sito in Perugia, via Cesare Caporali n.22
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 23.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha introdotto il giudizio di merito ex art.616 Parte_1 c.p.c. a seguito del rico obiliare ex art.521 bis c.p.c. R.G.E.n.700/2022 introdotto dalla debitrice esecutata;
nel procedimento Controparte_1 esecutivo sopra indicato infatti il G. 3, aveva sospeso la procedura esecutiva ed aveva concesso il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. Con l'atto introduttivo in questione parte attrice contestava sotto plurimi profili sia la legittimità dell'ordinanza di sospensione che, nel merito, la fondatezza dei motivi di opposizione all'esecuzione dedotti dal debitore pignorato. Si costituiva regolarmente in giudizio contestando Controparte_1 Controparte_1 specificatamente le eccezioni e le c sistendo per l'accoglimento delle ragioni poste alla base dell'opposizione. Ritenuto il carattere documentale della causa, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 25.06.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. Successivamente, essendo cambiato il giudice assegnatario, la causa veniva definitivamente rinviata all'udienza del 23.10.2025 sempre per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art.281 sexies c.p.c.. * Ai fini della decisione dell'odierna controversia occorre considerare che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. In altri termini la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso della controversia fatti tali e/o comunque sussista una situazione tale da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e quindi da rendere non più necessaria la pronuncia giudiziale sulle domande originariamente proposte. La richiamata situazione risulta pienamente rinvenibile nel caso di specie, alla luce del documentato intervenuto pagamento della prima rata del debito erariale da parte della società Controparte_1
, in adempimento alla dichiarazione di adesione alla defi
[...] rottamazione quater.. Tenuto conto di tale pagamento -sostanzialmente confermato anche dalla
[...]
entrambe le parti hanno concordato sul fatto che la procedura Parte_1
originariamente intrapresa -ed oggetto di sospensione- non potrà che essere dichiarata C.F._1 er gli effetti dell'art.1, comma 243, della legge n.197 del 29.12.20222; estinzione che non può essere dichiarata in questa sede di merito ma che dovrà essere disposta in sede di procedura esecutiva. Appare evidente quindi che nell'odierno giudizio non sussiste più alcuna ragione di contrasto tra le parti e quindi non si rinviene la necessità di una apposita decisione giudiziale. Conseguentemente nulla osta alla pronuncia di cessazione della materia del contendere. In ordine alle spese di lite la peculiarità della controversia e la difficile individuazione della parte sostanzialmente soccombente, valutate alla luce della nozione elastica delle gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. secondo comma (Cass.Civ.n.15495 del 16.05.2022; Cass.Civ.n.7064 del 15.03.2024; Corte Cost.n.77 del 19.04.2018), inducono a prevedere la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice
[...]
nei confronti della parte convenuta e Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 a ed eccezione disattesa, così provve
-dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Spoleto, 02.12.2025
AN LI