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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/10/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IA M. CU, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7399/2024 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Amleto Cazzaniga come da procura speciale alle Parte_1 liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sedda, CP_1 come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.8.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata – all'esito della verifica preventiva del requisito sanitario legittimante la pretesa fatta valere (assegno ordinario di invalidità, ex art. 1
L. n. 222/1984) e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – contestava le conclusioni del dott. quale C.T.U. nominato nella pregressa fase di A.T.P.O. (avente Persona_1 numero r.g. 10602/2023) deducendo che il predetto ausiliario non aveva effettuato una congrua valutazione delle patologie e non aveva valutato l'incidenza delle stesse sulla sua capacità lavorativa.
Chiedeva, quindi, il riconoscimento dello stato invalidante utile al riconoscimento della prestazione richiesta a far data dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Acquisito il fascicolo A.T.P., gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente. pagina 1 di 3 2. Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Occorre rammentare – in linea con un consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis, Cass. Sez.
VI, 25.2.2019, n. 5477) – che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della Legge n. 222/1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicchè, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2,
3 e 10 (cfr. Cass. n. 17159 del 2011; Cass. n. 5964 del 2011; Cass. n. 15265 del 2007).
2.1. Nel caso in esame, il consulente nominato in fase di a.t.p., dott. all'esito di un Persona_1 accurato esame clinico ed obiettivo e dopo aver accertato che la parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente elencate nell'elaborato peritale, ha constatato la stessa non gode dei presupposti per il riconoscimento in suo favore del requisito sanitario connesso alle provvidenze richiamate.
Al riguardo, il CTU ha compiutamente dedotto sulle patologie del ricorrente, le quali non permettono di riconoscere il diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della L. n. 222/1984. Come riportato dal consulente, infatti: “Allo stato attuale delle condizioni di salute, la Sig.ra è affetta dalle Parte_1 seguenti infermità: sindrome fibromialgica. Spondilodiscoartrosi cervicale con protrusioni discali. S. del nervo interosseo anteriore dx. FO (n° 2) in metaplasia adiposa gomito dx. Esiti di intervento di asportazione di lesione B3 al QSI dx con biopsia positiva per lesione fibroepiteliale e iperplasia duttale. Malattia intestinale infiammatoria cronica. La diversità dei rischi tutelati ex art. 1 ed ex art. 2 Legge 222/84 richiede che siano presi a riferimento differenti criteri valutativi: quello prevalentemente quantitativo per l'invalidità e quello prevalentemente qualitativo per l'evento inabilità. Nel primo caso la valutazione è improntata ad una stima complessiva del danno che prescinde da qualsiasi barème di riferimento e che si riferisce agli effetti della menomazione globale sulla capacità lavorativa attitudinale. In sostanza si tratta di stabilire un collegamento causale fra il complesso menomativo e la reale riduzione oltre il limite dei due terzi delle capacità dell'individuo di spendere le proprie energie psico-fisiche in occupazioni che comportano un costo ergonomico nell'area non solo del suo lavoro abituale ma anche in quelle che a lui si confanno per attitudine e formazione. Tra i requisiti previsti dalla Legge 222/84 (art.1), tesi all'ottenimento dell'assegno ordinario d'invalidità vi è la presenza di un'infermità fisica o mentale che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. Le occupazioni confacenti non solo rappresentano il lavoro concretamente svolto ma l'insieme dei lavori che la persona può teoricamente svolgere in base a sesso, età, titolo di studio, condizioni fisiche. Una valutazione di affinità tra attività lavorative si baserà, in sostanza, su considerazioni di ordine ergonomico ponendo attenzione a caratteristiche legate al tipo ed intensità del lavoro pagina 2 di 3 muscolare richiesto, alla sua durata, all'impegno sensoriale e psichico, alla postura, alle condizioni ambientali, all'uso di strumenti e/o macchine semplici o complesse. Premesso ciò si ritiene che l'incidenza funzionale risultante dal quadro clinico globale e dall'obiettività rilevata, NON limiti in maniera sostanziale (nella misura superiore ai due terzi) la capacità lavorativa in occupazioni confacenti per cui NON sussistono i requisiti per la concessione dell'assegno ordinario d'invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84.”.
L'elaborato peritale appare adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicchè, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, il giudicante non ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale
(Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce di quanto precede, la domanda deve essere rigettata.
3. Nulla per le spese, a fronte di rituale dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. – liquidate in atti, con separato decreto emesso in data odierna – vengono definitivamente CP_ poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 7399/2024 proposto da nei Parte_1 confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(IA RI CU)
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