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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/06/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1) Dr. Martino CASAVOLA - Presidente rel.
2) Dr.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
3) Dr.ssa Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3290 del R.G. 2024, avente ad oggetto
disconoscimento di figlio naturale ,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Capozza Carmela Parte_1
Anna Rita, come da mandato in atti, ATTORE
E
e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. Capozza Carmela Anna Rita, come da mandato in atti,
CONVENUTI
NONCHE'
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 16.07.2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto e Controparte_2 CP_1
, per sentire accertare e dichiarare che quest'ultimo non è suo padre, essendo
[...]
invece egli stato generato dalla relazione adulterina intrattenuta dalla predetta con;
ha dedotto infatti che dopo la separazione dei CP_2 Controparte_3
coniugi avvenuta poco dopo la sua nascita, il aveva Persona_1 CP_3
sempre provveduto a tutte le sue esigenze, palesandosi quale suo padre biologico anche nelle relazioni sociali;
ha documentato, infine, di avere il gruppo sanguigno “A
positivo” mentre il e la il gruppo sanguigno “0 positivo”, Parte_1 Controparte_2
del tutto incompatibili con il suo;
ha rilevato inoltre di avere lo stesso gruppo sanguigno dell'effettivo padre biologico.
I convenuti costituendosi in giudizio hanno aderito alla domanda attorea.
Ultimata l'attività istruttoria, all'udienza del 19.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione del Collegio. Il Pm ha espresso parere favorevole in data 20.03.2025.
Ciò premesso quanto al fatto, passando al merito della controversia, deve innanzitutto darsi atto del radicale mutamento di prospettiva determinato in merito ai presupposti dell'azione di disconoscimento della paternità dalla nota sentenza della Corte
Costituzionale n. 266 del 6.7.2006, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 235, comma 1°, n. 3, del Codice civile (abrogato dal D. Lgs. 154/13) proprio nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità,
subordinava l'esame delle prove “tecniche” alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie
Il mutato quadro normativo, con la soppressione dell'art. 235 c.c., non fa che recepire l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale affermatosi in materia, codificando il definitivo superamento delle condizioni di ammissibilità dell'azione di disconoscimento di paternità, esperibile, in principio, soltanto in presenza di determinate condizioni tipizzate, non suscettibili di interpretazione analogica, ai sensi degli artt. 233 e 235 c.c., ma non escludendo, evidentemente, di poter attribuire rilievo all'accertamento istruttorio dell'intervenuto adulterio nel periodo del concepimento e ad altri elementi di prova, anche presuntivi, quali il rapporto di frequentazione tra il figlio e altro soggetto indicato come il genitore biologico, il versamento di un contributo periodico al mantenimento del figlio, la considerazione sociale del rapporto di filiazione, ecc. Va infatti osservato che le circostanze di fatto riguardanti la sfera intima dei rapporti interpersonali, come quelle concernenti relazioni sentimentali o sessuali, normalmente non sono accertabili mediante prova diretta, bensì soltanto attraverso la prova presuntiva raggiunta mediante la concordanza di indizi probanti,
nonché attraverso prove testimoniali che riferiscono circostanze conosciute anche de relato, attraverso i quali si forma, infine, il quadro probatorio che il giudice di merito può utilizzare nei procedimenti aventi ad oggetto diritti personalissimi attinenti alla sfera intima ed emotiva (cfr. Cass. civ. Sez. I, 19.7.2013, n. 17773). Nel caso di specie l'attore ha dedotto di essere nato dalla relazione adulterina che sua madre ha intrattenuto con il sig. quando già si era palesata la crisi coniugale CP_3
con il Parte_1
La tesi attrice ha trovato inconfutabile accertamento attraverso l'ascolto del teste e l'interrogatorio formale deferito ai convenuti, sig.ri Controparte_3 Parte_1
e i quali all'udienza del 19.03.2025 hanno confermato tutte le circostanze CP_2
dedotte nell'atto di citazione. Va ulteriormente precisato che l'attore, attraverso la produzione documentale allegata all'atto introduttivo, ha inconfutabilmente provato di non poter essere il figlio di a causa dell'incompatibilità tra i Persona_2
loro gruppi sanguigni, rilevando invece piena compatibilità tra il suo gruppo sanguigno e quello del sig. CP_3
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, della documentazione prodotta e delle dichiarazioni dei testi escussi, la domanda di disconoscimento della paternità va accolta, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle opportune annotazioni.
La natura della controversia e l'interesse dell'attore alla pronunzia giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio
La sentenza, una volta passata in giudicato, sarà annotata nell'atto di nascita dell'attrice ai sensi dell'art. 49 primo comma lettere o) e p) del D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
P.Q.M.
il Tribunale accoglie la domanda proposta con citazione depositata in data 16.07.2024
da nei confronti di e , con Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto, e conseguentemente così provvede:
1) accerta e dichiara che , nato a [...] il [...], Parte_1
non è figlio di , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di stato civile competente di annotare questa sentenza, una volta passata in giudicato, nell'atto di nascita di ai sensi Parte_1
dell'art. 49 primo comma lettere o) e p) del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 09.06.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto. Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola