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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Paolo Viarengo PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 199 /2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di legale rappresentante della c.f. CP_1
, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Davide Condrò e P.IVA_1
Francesco Meiffret, per procura allegata al ricorso in appello
appellanti
CONTRO
PA
, c.f. in persona del Capo dell'
[...] P.IVA_2 [...]
rappresentato e difeso dai funzionari, avv. Marcus Controparte_3
Burgarello e dott. Gianluigi Maria De Luca, come da delega allegata alla comparsa di costituzione. appellato
Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello in data 11.7.24.
Per l'appellato: come da comparsa di costituzione in data 15.1.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Imperia, depositato in data 10.11.2021, , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Controparte_1 emessa dall' per il pagamento di sanzioni PA amministrative nell'importo di euro 2.766,00 per violazioni commesse nel periodo dal 31.3.2018 al 12.9.2019, in relazione alla riqualificazione delle posizioni di e da soci Persona_1 Persona_2 Persona_3 prestatori d'opera in lavoratori subordinati della società. Le parti opponenti hanno contestato detta riqualificazione e chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, eccependo altresì la nullità del verbale di accertamento per difetto di motivazione.
Con
si è costituito in giudizio deducendo la fondatezza della pretesa sanzionatoria e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria testimoniale, ha respinto il ricorso con sentenza n. 7/2024 pubblicata il 15.1.2024.
Propone appello , anche in qualità di legale Parte_1
rappresentante della società chiedendo la riforma integrale Controparte_1 della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni di primo grado. Con
resiste, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'appello per vizio della notifica degli atti introduttivi e nel merito l'infondatezza dell'impugnazione.
La causa è stata discussa oralmente e decisa all'udienza del 15.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha respinto l'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni:
- l'archiviazione amministrativa degli addebiti inizialmente formulati anche nei confronti del socio (marito della , per i medesimi fatti CP_5 Parte_1 oggetto dell'ingiunzione opposta, non configura remissione del debito da Con parte di ed è pertanto inapplicabile l'art. 1301 c.c. invocato dai ricorrenti;
- è infondata la lamentata violazione dell'art. 3 l. 241/1990 poiché il verbale ispettivo, alla base dell'ordinanza-ingiunzione, è correttamente motivato per
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relationem attraverso il richiamo di atti che i ricorrenti erano nella condizione di conoscere e richiedere;
- è provata l'esistenza dei rapporti di lavoro subordinato con i tre soggetti formalmente soci ( , , ciò in Persona_1 Persona_2 Persona_3
considerazione delle informazioni acquisite in sede ispettiva, della documentazione in atti e di quanto dichiarato dai testimoni in giudizio:
- in particolare è accertato che i tre soggetti – che dal marzo 2018 detenevano il 5% ciascuno delle quote della acquisite con il CP_1
versamento monetario di euro 2.500,00 e da qualificare come meri soci di capitale, senza peraltro avere percepito a settembre 2019 alcun utile – seguivano un orario di lavoro fisso e prestabilito (almeno otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e quattro ore il sabato), ricevevano ordini sui cantieri dal che inoltre, insieme alla moglie gli forniva CP_5 Parte_1
gratuitamente vitto e alloggio;
allo stesso modo è provato che i tre abbiano ricevuto una retribuzione inferiore a quella minima spettante ai lavorati subordinati, avendo percepito nel settembre 2018 un importo a dir poco irrisorio di euro 2.000,00 a fronte di un periodo di lavoro superiore a sei mesi.
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità
Con dell'impugnazione, sollevata da per l'invalidità della notifica del ricorso in appello, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, effettuata dalle appellanti a mezzo PEC presso l'
[...]
Controparte_6
(all'indirizzo t) anziché Email_1
Con presso l' di all'indirizzo PEC “itl. CP_2 [...]
t” censito in Reginde o a quello del Email_2 funzionario che ha rappresentato e difeso l'Amministrazione nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 9, comma 2, d. lgs. 149/2015.
La notifica, effettuata a indirizzo telematico dell' Controparte_6
diverso da quello dell'ufficio territoriale che è parte del giudizio,
[...]
non può considerarsi inesistente bensì nulla e il vizio risulta sanato, ex art.
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Con 156 c.p.c., per effetto della costituzione in giudizio di , con dispiegamento delle difese anche nel merito, e del successivo termine a tutela del contraddittorio, concesso dalla Corte con ordinanza in data
21.1.2025 mediante il rinvio della discussione a data successiva.
3. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza appellata per la trattazione in forma cartolare della fase decisoria ex art. 127 ter c.c., che sarebbe in contrasto con i principi fondamentali del rito del lavoro nonché lesiva del principio del contraddittorio e dell'art. 128 c.p.c., richiamando a tal fine l'ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione, n. 11898 del 2024.
3.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
In primo luogo va rilevato che gli appellanti hanno ritualmente depositato le note scritte nel termine fissato dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza nulla eccepire, e con l'appello non hanno indicato lo specifico pregiudizio arrecato dall'asserito vizio di nullità connesso al mancato espletamento della discussione in forma orale.
In ogni caso, la Corte ritiene che, in assenza di disposizioni di segno contrario, la collocazione dell'art. 127 ter c.p.c. tra le disposizioni generali del codice di procedura civile, quale modalità alternativa generale di svolgimento dell'udienza rimessa al prudente apprezzamento del giudice nella ricorrenza dei presupposti ivi stabiliti, induce a ritenerla compatibile con il processo del lavoro.
In particolare, la deroga alla pubblicità dell'udienza risulta legittima, ravvisandosi l'interesse della giustizia all'obiettivo, perseguito dall'art. 127 ter c.p.c., di assicurare una più efficiente organizzazione del processo e del lavoro del giudice, nel rispetto degli “obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile” fissati dalla legge delega n. 206 del 2021, e non rinvenendosi alcun contrasto con i principi di rango costituzionale della tutela del contraddittorio e del diritto di difesa (Corte
Cost. n. 263 del 2017 e n. 73 del 2022).
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Sotto quest'ultimo profilo assumono rilievo le garanzie offerte dalla facoltà delle parti di opporsi alla scelta del giudice, garanzie che in caso di richiesta congiunta comportano l'obbligo di revocare la modalità cartolare dell'udienza. Né può attribuirsi valore decisivo alla mancata lettura del dispositivo all'udienza pubblica prevista dall'art. 429 c.p.c., se si considera che il legislatore ha già previsto una deroga in tal senso con lo speciale modello decisorio introdotto in materia di licenziamenti dalla legge n. 92 del
2012.
4. Con il secondo, terzo e quarto motivo, gli appellanti censurano il merito della decisione sotto i seguenti profili:
- per avere attribuito fede privilegiata al verbale di accertamento ispettivo e, in particolare, alle dichiarazioni dei lavoratori rese al momento dell'accesso: tali dichiarazioni non sarebbero utilizzabili, in quanto gli operai non comprendevano la lingua italiana e non fu nominato alcun interprete come invece avvenuto in sede di istruttoria processuale;
- per avere erroneamente ritenuto le dichiarazioni raccolte dagli ispettori prevalenti rispetto alle dichiarazioni rese in giudizio dai due lavoratori escussi come testi;
- per avere ritenuto provata l'eterodirezione e gli altri indici della subordinazione dei tre lavoratori unicamente sulla base delle sopracitate dichiarazioni ispettive e in assenza di ulteriori elementi probatori, omettendo di considerare quanto riferito dai lavoratori in giudizio, ossia la facoltà di assentarsi per lunghi periodi (per rientrare nei Paesi d'origine),
l'assenza di un vincolo orario rigido prestabilito e dell'eterodirezione, giacché il lavoro veniva organizzato in collaborazione con il CP_5
4.1 I motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati.
In merito all'efficacia probatoria delle dichiarazioni acquisite dai funzionari in sede ispettiva, valgono i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza secondo cui i verbali redatti dai funzionari fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che i funzionari stessi attestino
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avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, e tra queste le dichiarazioni rese agli ispettori da terzi, quali i lavoratori, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (da ultimo Cass.
3152/2025 e altre ivi citate). Né può ritenersi indispensabile la conferma in sede testimoniale delle dichiarazioni ispettive posto che, come chiarito dalla giurisprudenza, “l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass. 12618/2022
e conforme da ultimo Cass. 10634/2025).
In applicazione dei criteri richiamati si ritiene che, nella specie, le dichiarazioni raccolte dagli ispettori – quelle rese dai tre lavoratori al momento del primo accesso in cantiere, allorchè gli stessi vennero trovati intenti a lavorare sul tetto dell'immobile unitamente al socio e marito della legale rappresentante, e quelle del terzo titolare di impresa in rapporto di subappalto con la - integrino un compendio univoco Controparte_7
e convergente, non scalfito dalle successive deposizioni testimoniali e idoneo a dimostrare la natura subordinata dei rapporti di lavoro nei periodi indicati nel verbale. Dal tenore concorde e verosimile di tali dichiarazioni emerge la prova dell'assoggettamento gerarchico dei lavoratori alle direttive costantemente impartite dal a volte con l'intermediazione del più CP_5
anziano dei tre e degli indici sussidiari della Persona_2 subordinazione, quali l'esecuzione della prestazione manuale nei cantieri della società con l'impiego di strumenti e materiale di proprietà aziendale e l'osservanza di un orario a tempo pieno di otto ore al giorno dal lunedì al
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venerdì e di ulteriori quattro ore al sabato mattina, come riferito univocamente dai tre lavoratori e indirettamente confermato dal titolare dell'impresa che aveva commissionato diverse opere di rifacimento tetti in subappalto alla negli anni in questione. Quest'ultimo ha offerto CP_1
riscontro alle univoche dichiarazioni dei tre lavoratori laddove ha riferito di averli sempre visti al lavoro, insieme al nel corso dei sopralluoghi CP_5
effettuati nei diversi cantieri, anche al sabato mattina, a volte tutti e quattro insieme a volte divisi in squadre da due componenti, ricordando che gli stessi erano sempre disponibili ad eseguire le opere commissionate anche in concomitanza dei tradizionali periodi di vacanza, salvo i giorni strettamente festivi.
Quanto al compenso dell'attività lavorativa, dalle dichiarazioni è emersa una condizione di personale soggezione economica dei lavoratori stranieri alla società. Tutti e tre abitavano in casa del socio dipendendo da CP_5 questi non solo per il vitto e l'alloggio bensì anche per gli ulteriori bisogni di vita, per i quali dovevano rivolgere apposita richiesta sempre al il CP_5
quale provvedeva a consegnare loro il denaro necessario ai relativi acquisti.
Inoltre, pur avendo tutti e tre acquistato la qualità di socio al 5% fin dal marzo 2018, essi non avevano ancora percepito utili alla data dell'accesso ispettivo (12 settembre 2019) e la distribuzione dell'importo di euro
2.000,00 a titolo di riparto utili a favore di ciascun lavoratore, cui si fa riferimento nella sentenza appellata collocandola erroneamente nel settembre 2018, risulta solo deliberata nel corso di un'assemblea della società il cui verbale, datato 10 settembre 2019, è stato depositato alla
Agenzia delle Entrate il successivo 26 settembre 2019 (cfr. documento 12 fascicolo appellanti), ossia dopo l'accesso ispettivo.
Del resto, come correttamente osservato dal giudice di primo grado,
l'acquisto delle quote del 5%, secondo l'atto di cessione della ai tre Parte_1
lavoratori, è avvenuto a fronte del versamento del prezzo di euro 2.500,00 in contanti (cfr. atto di cessione prodotto nel fascicolo appellanti) e non anche del conferimento della loro opera, per il quale sarebbe stata comunque
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necessaria una relazione di stima, del tutto assente. Ne consegue la irrilevanza della qualità di socio al fine della regolarizzazione dell'attività lavorativa svolta a favore della società, come invece erroneamente ritenuto da uno dei lavoratori ( che, in merito alle ragioni dell'ingresso Persona_3 in società, lo ha giustificato con il fatto che “ci sono meno problemi e costa di meno” rispetto alla qualità di operaio.
Il valore probatorio del compendio delle dichiarazioni rese ai funzionari ispettivi - particolarmente attendibili poiché verosimili e lineari nonché rese nell'immediatezza e scevre da successivi condizionamenti dovuti anche solo alla difficoltà di rievocare con precisione fatti risalenti a diversi anni prima - non è inficiato né dalle successive deposizioni testimoniali né dalla mancata presenza di un interprete.
Sotto quest'ultimo profilo è sufficiente rilevare che nei verbali redatti dagli ispettori, questi ultimi hanno attestato, con dichiarazione avente valore probatorio privilegiato fino a querela di falso, che i dichiaranti manifestavano di comprendere la lingua italiana e che a seguito di rilettura avevano confermato le circostanze riferite e verbalizzate. In ogni caso, il fatto che il Tribunale abbia disposto l'audizione giudiziale di due lavoratori con l'ausilio di un interprete, per le garanzie connesse al mezzo processuale, non è di per sé sufficiente ad escludere la loro conoscenza dell'italiano a un livello base, sufficiente a comprendere le domande piuttosto elementari degli ispettori (riguardanti orario di lavoro, paga, ordini, vitto/alloggio/altre necessità).
Quanto al contenuto delle deposizioni testimoniali, i due lavoratori escussi in giudizio (non essendo il terzo reperibile) hanno comunque individuato nel o nella moglie il loro “capo” e hanno CP_5 Parte_1
confermato di lavorare da anni per loro con orario a tempo pieno, da ultimo come dipendenti, fruendo sempre di alloggio e vitto fornito gratuitamente dalla coppia, precisando altresì di lavorare “allo stesso modo sia come socio sia come dipendente” ( ) senza sapere “perché da socio sono Persona_4 diventato dipendente, ha deciso ” ( . Pt_1 Persona_3
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Quanto alla nuova circostanza, riferita solo in giudizio dai due lavoratori, di essere rientrati spesso in Slovacchia, loro paese di origine, è agevole rilevare che le deposizioni sul punto non contengono indicazioni puntuali circa la collocazione temporale di tali assenze e, anzi, ne quantificano la durata e frequenza in termini tra loro contrastanti e scarsamente credibili.
Secondo le rispettive affermazioni - : “ In un anno andavo in Persona_4
Slovacchia tre volte all'anno e ci stavo tra i 3 mesi e mezzi e 4 mesi, più o meno”; : “Tornavo spesso nel mio paese, ogni o ogni due mesi Persona_3 tornavo a casa e ci stavo un mese e mezzo” – la loro permanenza annuale all'estero sarebbe stata, per il primo, praticamente coincidente con l'intero anno e, per il secondo, comunque pari a quasi sei mesi su dodici: circostanza questa logicamente poco plausibile e incompatibile sia con quanto riferito dal - circa il fatto che i tre operai slovacchi CP_7 costituivano, unitamente al l'organico della e che gli CP_5 CP_1
stessi erano sempre disponibili a lavorare anche nei periodi di vacanza - nonché con le dichiarazioni che gli stessi lavoratori hanno reso nell'immediatezza agli ispettori, ricostruendo in dettaglio le modalità di svolgimento del rapporto senza fare neppure un cenno a periodi così prolungati di assenza per il rientro nel paese di origine.
Risulta pertanto corretta la conclusione del Tribunale circa la prevalente attendibilità delle informazioni acquisite in sede ispettiva e la conferma della natura subordinata delle prestazioni dei tre lavoratori, i quali hanno continuato a lavorare con le medesime modalità anche dopo essere stati assunti alle dipendenze dalla società a seguito dell'accertamento ispettivo.
5. Con il quinto motivo gli appellanti si dolgono dell'errata applicazione dell'art. 3 legge l. 241/1990 atteso che il verbale ispettivo è motivato per relationem, attraverso il richiamo esplicito e puntuale ad atti esterni, solo con riferimento alle dichiarazioni rese dai tre soci d'opera, ma non per quanto riguarda le altre asserite sommarie informazioni ivi menzionate ma non identificabili.
5.1 Il motivo è infondato.
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Il verbale riporta analiticamente gli addebiti e le considerazioni che i funzionari ispettivi hanno posto a base delle contestazioni nonché il riferimento, per relationem, all'esito degli atti di indagine compiuti, quali la documentazione esibita dalla società e le dichiarazioni acquisite dagli ispettori sia al momento del primo accesso sia successivamente. Il verbale delle ulteriori informazioni (rispetto a quelle rese dai tre lavoratori) su cui si incentra la censura di appello, ossia quello del prodotto in CP_8
giudizio, faceva parte del fascicolo amministrativo ed era pertanto conoscibile dagli appellanti, i quali erano dunque in condizioni di comprendere a pieno le ragioni dell'atto.
6. Con il sesto motivo, gli appellanti contestano la sentenza in merito alla sanzione applicata con riferimento al riconoscimento del lavoro straordinario, poiché nel processo sarebbe emerso che e Persona_2 si organizzavano autonomamente e l'orario non superava le Persona_3
otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì, considerando anche i periodi di assenza in Slovacchia e il CCNL edilizia applicato dalla società; per il terzo socio d'opera non esisteva poi alcuna prova formatasi nel contraddittorio Con delle parti atteso che aveva rinunciato a sentire il soggetto in questione.
6.1 Il motivo è infondato.
Per le ragioni esposte al punto 3.1 che precede, deve ritenersi provato, sulla scorta di quanto univocamente dichiarato agli ispettori dai lavoratori e dai significativi riscontri contenuti nelle dichiarazioni del , CP_8
che tutti e tre prestavano in maniera continuativa la loro attività dal lunedì al venerdi per otto ore e al sabato mattina per ulteriori quattro ore, superando pertanto l'orario normale di lavoro.
Come già rilevato sopra, anche in ordine all'orario di lavoro in concreto osservato il valore probatorio della concorde ricostruzione originaria dei fatti, particolarmente genuina poiché avvenuta nell'immediatezza dell'accesso e suffragata altresì da un terzo, non può ritenersi indebolito dalle successive deposizioni testimoniali, tenuto conto delle incertezze e difficoltà manifestata dai due lavoratori a rievocare con precisione, a
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distanza di anni, i riferimenti temporali della prestazione e del possibile condizionamento ingenerato dalla consapevolezza delle conseguenze sfavorevoli per la società che al momento dell'audizione era ancora la datrice di lavoro dei due testimoni e per la legale rappresentante Parte_1 con la quale condividevano l'alloggio e il vitto.
7. Per tutte le ragioni esposte l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto espletata nonché della riduzione del 20% del compenso tabellare prevista dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 149/2015.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico di ciascuno degli appellanti, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Respinge l'appello;
Condanna gli appellanti in solido al rimborso delle spese del grado in favore di spese che liquida in euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario CP_9
e oneri di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, a carico degli appellanti, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Genova 15/05/2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Paolo Viarengo
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