TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 30.05.2024 al n. 2857 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Rita Criscuolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Marigliano (NA) alla via Pietro Giannone n. 84;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Simona Fabiana Bisceglie ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Mercato San Severino (SA) alla via
Dei Due Principati n. 33;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note di udienza dell'08.01.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.05.2024 la IGnora , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 18.09.2008 in Marigliano (NA) con il IG. e che dalla loro unione CP_1 sono nati i figli , nato a [...] il [...], , nato a [...] il Per_1 Per_2
15.02.2014 e nato a [...] il [...] chiedeva autorizzarsi i coniugi a vivere Per_3 separatamente, disporsi l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre, regolamentare il diritto di visita paterno, porre a carico di l'obbligo di provvedere al CP_1 versamento di un assegno di mantenimento per un importo pari ad euro 1200,00 mensili di cui euro 1.000,00 a favore dei tre figli minori ed euro 200,00 in favore della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dal Protocollo d'intesa tra il COA ed il Tribunale di Nola.
Con la costituzione in giudizio del resistente le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza dell'08.01.2025 le parti, confermavano la volontà di separarsi, e rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, sottoscritto e depositato nel fascicolo telematico. Indi, sulle conclusioni congiunte delle parti, il giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale delle parti;
2) pone a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra tramite CP_1 Parte_1 bonifico ed entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese euro 500,00 per il mantenimento dei figli
, e;
Per_1 Per_2 Per_3
3) prende atto che la IG.ra rinuncia al mantenimento in suo favore;
Parte_1
4) prende atto che, per quanto concerne la casa coniugale, il relativo contratto di locazione sarà sciolto motivo per il quale la ricorrente, unitamente ai tre figli, si è trasferita presso l'abitazione della madre;
5) prende atto della rinuncia, da parte del IG. , alla quota del 50% di assegno unico a lui CP_1 spettante con conseguente percezione dello stesso, nella misura dell'intero, da parte della ricorrente.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marigliano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 26 parte I del registro atti di matrimonio del suddetto
Comune dell'anno 2008);
c) obbliga il IG. a versare alla IG.ra , tramite bonifico ed entro e CP_1 Parte_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese, euro 500,00 per il mantenimento dei figli , e Per_1 Per_2
; Per_3 d) prende atto che la IG.ra rinuncia al mantenimento in suo favore;
Parte_1
e) prende atto che, per quanto concerne la casa coniugale, il relativo contratto di locazione sarà sciolto motivo per il quale la ricorrente, unitamente ai tre figli, si è trasferita presso l'abitazione della madre;
f) prende atto della rinuncia, da parte del IG. , alla quota del 50% di assegno unico a lui CP_1 spettante con conseguente percezione dello stesso, nella misura dell'intero, da parte della ricorrente;
h) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di conIGlio del 14.01.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 30.05.2024 al n. 2857 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Rita Criscuolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Marigliano (NA) alla via Pietro Giannone n. 84;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Simona Fabiana Bisceglie ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Mercato San Severino (SA) alla via
Dei Due Principati n. 33;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note di udienza dell'08.01.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.05.2024 la IGnora , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 18.09.2008 in Marigliano (NA) con il IG. e che dalla loro unione CP_1 sono nati i figli , nato a [...] il [...], , nato a [...] il Per_1 Per_2
15.02.2014 e nato a [...] il [...] chiedeva autorizzarsi i coniugi a vivere Per_3 separatamente, disporsi l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre, regolamentare il diritto di visita paterno, porre a carico di l'obbligo di provvedere al CP_1 versamento di un assegno di mantenimento per un importo pari ad euro 1200,00 mensili di cui euro 1.000,00 a favore dei tre figli minori ed euro 200,00 in favore della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dal Protocollo d'intesa tra il COA ed il Tribunale di Nola.
Con la costituzione in giudizio del resistente le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza dell'08.01.2025 le parti, confermavano la volontà di separarsi, e rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, sottoscritto e depositato nel fascicolo telematico. Indi, sulle conclusioni congiunte delle parti, il giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale delle parti;
2) pone a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra tramite CP_1 Parte_1 bonifico ed entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese euro 500,00 per il mantenimento dei figli
, e;
Per_1 Per_2 Per_3
3) prende atto che la IG.ra rinuncia al mantenimento in suo favore;
Parte_1
4) prende atto che, per quanto concerne la casa coniugale, il relativo contratto di locazione sarà sciolto motivo per il quale la ricorrente, unitamente ai tre figli, si è trasferita presso l'abitazione della madre;
5) prende atto della rinuncia, da parte del IG. , alla quota del 50% di assegno unico a lui CP_1 spettante con conseguente percezione dello stesso, nella misura dell'intero, da parte della ricorrente.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marigliano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 26 parte I del registro atti di matrimonio del suddetto
Comune dell'anno 2008);
c) obbliga il IG. a versare alla IG.ra , tramite bonifico ed entro e CP_1 Parte_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese, euro 500,00 per il mantenimento dei figli , e Per_1 Per_2
; Per_3 d) prende atto che la IG.ra rinuncia al mantenimento in suo favore;
Parte_1
e) prende atto che, per quanto concerne la casa coniugale, il relativo contratto di locazione sarà sciolto motivo per il quale la ricorrente, unitamente ai tre figli, si è trasferita presso l'abitazione della madre;
f) prende atto della rinuncia, da parte del IG. , alla quota del 50% di assegno unico a lui CP_1 spettante con conseguente percezione dello stesso, nella misura dell'intero, da parte della ricorrente;
h) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di conIGlio del 14.01.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)