Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sig.ri Magistrati: dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore dott. Cinzia Alcamo Consigliere dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 1222 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Marco Lo Parte_1
Giudice e Luigi Serino, ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale. Appellante CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in via Mariano
Stabile n.32, è domiciliato ex lege
Appellato
CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Grazia Sparacino e CP_3
Adriana Rizzo domiciliato nel suo Ufficio legale in via Laurana n. 59,
Palermo
Appellato
All'udienza del 20 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
1
1/7/2001 al 31/8/2018 in forza di contratti di collaborazione autonoma e continuativa prorogati anno per anno, in favore del
[...]
quale assistente amministrativo, ha condannato il Controparte_1 [...]
al pagamento di euro 14.165,89 , oltre accessori, a titolo di Controparte_1 differenze retributive nei limiti della prescrizione intervenuta fino al
16/3/2017, tra i compensi ricevuti e la retribuzione prevista per il profilo di assistente amministrativo cat. B1 CCNL di comparto, e al pagamento dei contributi previdenziali nei limiti della prescrizione quinquennale;
ha respinto la domanda di riconoscimento della anzianità di servizio, con il computo del periodo di precariato, ai fini del riconoscimento della fascia stipendiale corrispondente alla anzianità di 17 anni;
ha respinto la domanda di risarcimento del danno c.d. comunitario.
Per quanto qui interessa, il Tribunale ha ritenuto che:
- anche la contribuzione fosse soggetta alla prescrizione quinquennale in base all' art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, compiutasi fino al 16/3/2017, avendo l' , unico creditore legittimato, richiesto il relativo pagamento CP_3 solo con la memoria di costituzione in questo giudizio;
- fosse ostativo al riconoscimento della anzianità maturata in esecuzione dei contratti di collaborazione autonoma e continuativa il divieto di conversione dei tali contratti;
- il danno da precarizzazione fosse stato riparato dalla stabilizzazione del ricorrente dal 1/9/2018.
2) La sentenza è stata appellata, nella parte a sé sfavorevole, da che Pt_1 ne ha denunciato l'erroneità:
2.1 sulla ritenuta parziale prescrizione dei contributi e al riguardo ha richiamato la legislazione che ha postergato, per il pubblico impiego, la relativa decorrenza;
2.2 sul mancato riconoscimento della anzianità di servizio “ai fini giuridici ed economici” e al riguardo ha richiamato il principio di non discriminazione;
2.3 sul rigetto della domanda risarcitoria deducendo di essere stato assunto a seguito di concorso e non in conseguenza dell'illecita reiterazione dei contratti.
Si è costituito il che ha eccepito la Controparte_1 inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, del primo motivo.
Nel merito ha contestato l'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto.
2 L' ha dichiarato la disponibilità ala ricezione dei contributi non CP_3 prescritti.
All'udienza del 20 marzo 2025, il procuratore di appellante ha Pt_3 limitato le domande di pagamento alla richiesta di pronuncia di condanna generica, e, dopo la discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo
3) Esame dei motivi.
E' infondata la preliminare eccezione sollevata dal . CP_1
Sostiene il che l'unico soggetto legittimato ad impugnare il CP_1 capo di sentenza che ha dichiarato la parziale prescrizione dei contributi sia l' che è il titolare del credito contributivo. CP_3
Aggiunge che la dichiarazione di prescrizione di che trattasi non fa sorgere in capo al lavoratore un autonomo interesse perché egli avrà co- munque diritto al trattamento pensionistico che gli spetta in base al “tratta- mento retributivo riconosciutogli e non oggetto di impugnazione” L'eccezione è infondata. Al riguardo è sufficiente il richiamo al constante orientamento di le- gittimità (Cass. 19398/14; 14853/19) secondo cui: “L'interesse del lavora- tore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuo- tere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché en- trambi siano stati convenuti in giudizio”.
Pertanto, il motivo è ammissibile ed è anche fondato.
Al riguardo va detto che il comma 10 bis dell'art. 3 della Legge 335/95, in- trodotto dal decreto legge 4/2019, prevede "Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti CP_3 delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale ob- bligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimen-
3 ti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale tratta- mento pensionistico del lavoratore”. Tale norma è stata modificata dall'art. 11 comma 5 del d.l. 162/2019 che ha prorogato al 31/12/2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendovì anche i periodi retributivi fino al 31/12/2015. Infine il d.l. 228/2021 ha esteso dal 31/12/2015 fino al 31/12/2017 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31/12/2022 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi e l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge 24/02/2023, n.14, ha esteso dal 31 dicembre 2017 fino al 31 dicembre 2018 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, la contribuzione non è prescritta. E fondato anche il secondo motivo.
Questa Corte si è già espressa sulle questioni dedotte con il motivo e a tale orientamento va data continuità. A fronte del riconoscimento (non appellato dal ) della natura CP_1 subordinata del rapporto di lavoro prima della immissione in ruolo devono trovare applicazione i principi eurounitari in tema di divieto di discriminazione del lavoratore a tempo determinato, fissati dalla clausola 4 dell'Accordo, che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
come noto, la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 . CP_4
Sono noti i principi cardine che in argomento ha ripetutamente ribadito la Suprema Corte:
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
4 - le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- la stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006, ha evidenziato che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, e negli stessi Per_2 termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C - 152/14 . Per_3
Tali principi hanno trovato concreta applicazione in tema di riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della legge n. 296/2006; in quelle occasioni la Corte di legittimità ha, in particolare, affermato che al lavoratore «deve essere riconosciuta
l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte
5 siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» ( Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). La comparazione necessaria al fine di scongiurare il rischio di illegittima discriminazione deve, pertanto, esclusivamente riguardare le modalità di svolgimento del rapporto e l'identità delle funzioni svolte, non rilevando né le circostanze dell'instaurazione del rapporto (se, dunque, lo stesso sia sorto o meno tramite pubblico concorso) né la sua formale qualificazione, non rilevando, in particolare, se lo stesso sia sorto quale rapporto di lavoro subordinato o sia stato qualificato tale per effetto di una pronuncia giurisdizionale (principio quest'ultimo affermato dalla Suprema Corte con riguardo alla diversa questione della spettanza del TFR anche ai lavoratori assunti con contratti di collaborazione successivamente qualificati come di natura subordinata: v. Cass. n. 4360/2023). Ne consegue che il suddetto principio di non discriminazione deve essere applicato anche ai collaboratori assunti dal ai Controparte_1 sensi dei decreti attuativi della L. n. 124/1999 che, come è ormai incontestato, hanno svolto in via di fatto, secondo il paradigma proprio della subordinazione, le medesime mansioni degli omologhi colleghi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e di quelli di ruolo, con le stesse modalità e con le medesime caratteristiche anche temporali (per quanto concerne è documentale che i suoi contratti Pt_1 si sono succeduti dal mese di luglio 2001 al 31.08.2018 senza alcuna soluzione di continuità).
A fronte di tale completa omologazione, si ritiene che il riconoscimento, all'atto della stabilizzazione, dell'anzianità maturata per effetto del servizio svolto con le suddette modalità trovi titolo nella normativa nazionale dettata per il personale assunto con contratti di lavoro subordinato, da interpretarsi secondo i principi eurounitari appena ricordati. In particolare, l'art. 569 del d.lgs. n.297/1994 (“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) così dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruoloprestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni
6 più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”. Ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23.08.1999 n. 399 (“Inquadramento economico, Passaggi di qualifica funzionale”): “Ai fini dell''inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art.3 del decreto legge 19 giugno 1970 n.370, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni”. È noto che tale normativa, nella parte in cui stabilisce una contrazione nel conteggio degli anni di servizio pre-ruolo potenzialmente incidente sul trattamento retributivo del lavoratore, è stata ritenuta lesiva del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato come introdotto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo cui: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1). Nello specifico, “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4). Risultando, nella fattispecie concreta, incontestato che il personale A.T.A., in specie quello assunto secondo contratti di collaborazione, abbia svolto le stesse mansioni, sia prima che dopo l'immissione in ruolo, di quello già assunto a tempo indeterminato e che al predetto personale non si applica l'art. 490 d.lgs. 297/1994 (nella parte in cui equipara il servizio prestato per almeno 180 giorni all'anno scolastico intero) in quanto testualmente riferibile al solo personale docente – il mancato riconoscimento dell'intero servizio svolto in esecuzione dei contratti di collaborazione ai fini dell'anzianità maturata all'atto dell'immissione in ruolo determinerebbe in concreto un effetto discriminatorio secondo le indicazioni della Corte di Giustizia. Conformemente alla domanda spiegata, deve dunque dichiararsi il diritto di all'atto della stabilizzazione, al riconoscimento Parte_1 dell'anzianità corrispondente agli anni effettivamente lavorati in virtù dei contratti di collaborazione stipulati, senza soluzione di continuità, con il
7 , e precisamente l'inquadramento nella terza fascia Controparte_1 stipendiale del CCNL di settore (15-20 anni). Il terzo motivo è infondato. La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, commi 619-621, pre- vede che “al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scola- stico, il indice en- Controparte_5 tro il 28 febbraio 2018, una procedura selettiva per titoli e colloqui, per
l'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del per- sonale, che alla data di entrata in vigore della legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni sco- lastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabi- li a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici” stabilendo, altre- sì, che “i vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a
16,204 milioni di euro a decorrere dal 2019” (la trasformazione del rappor- to di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è stata poi disposta con l'art. 1, comma 738 l.n. 145/2018 a tenore del quale: “A decorrere dall'anno sco- lastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da
619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”). Come è noto, al principio dell'effetto «sanante» della stabilizzazione, enunciato dalla Corte di Cassazione in riferimento ai precari della scuola
(sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla nr. 22557) in rela- zione alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è stata riconosciuta, dalla giurispru- denza successiva e alle condizioni di cui infra, generale valenza riparatoria in ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine da parte del datore di lavoro pubblico in settori diversi da quello scolastico (Cass. n. 16336/17), sebbene non vi sia automatismo tra la avvenuta assunzione in ruolo e la ri- parazione dell'abusiva successione di contratti a termine.
Infatti, la Corte di Cassazione (sent.17 luglio 2020, n.15353) ha chia- rito che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determi- nato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le con- seguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione
8 dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quan- do l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previ- sioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati» a detto personale.
Non basta, dunque, che l'immissione in ruolo dei dipendenti sia stata
«agevolata» dalle precedenti assunzioni a termine, ma occorre una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizza- zione (Cass. nn.rr. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo sog- gettivo, nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pub- blico datore di lavoro (Cass. nr. 7982/2018), sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed as- sunzione (Cass. nr. 15353/2020).
Ed è stato quindi precisato che “la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere «diretta ed immediata»; soltanto una relazione di questo tipo si po- ne sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex articolo 1223 cc tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizza- re l'effetto pregiudizievole.
Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva as- sunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure ri- servate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo spe- cifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragione- vole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure se- lettive)” (Cass. 14815/21).
E' pacifico che il lavoratore sia stato immesso in ruolo con decor- renza 1.09.2018 alle dipendenze del nell'area Controparte_1 professionale del personale A.T.A., per l'assolvimento delle funzioni attri- buite al profilo professionale di assistente amministrativo, in quanto indi- viduata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato, a tempo parziale al 50%, stipulato con l' , Controparte_6 con decorrenza giuridica 01.09.2018 per avere “partecipato alla procedura selettiva pubblica di stabilizzazione del personale assunto con contratti di collaborazione continuativa e coordinata per l'espletamento di compiti propri del personale ATA disposta con la legge 27 dicembre 2017 n. 205
9 ed indetta con Decreto Direttoriale n. 209/2018 ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nel personale Ausiliario Tecnico e Amministrativo della Scuola .
Orbene, afferma che la propria immissione in ruolo non è Pt_1 stata “misura satisfattiva” tale da escludere il proprio diritto al risarcimento, e al riguardo ha dedotto:
- di non essere stato stabilizzato con un piano straordinario di assun- zioni, come avvenuto per i docenti con la l. 107/15, bensì in virtù della leg- ge di bilancio per l'anno 2018 (l. n. 205/2017) che ha disposto, con l'art. 1 c. 619, l'avvio di una “procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le isti- tuzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni as- similabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici”; tale comma 619 ha disposto poi che “Le immissioni in ruolo dei vincitori av- vengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo
e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei de- creti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parzia- le, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tem- po pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili”;
- che con successivo Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2018 il ha indetto la procedura selettiva per titoli e colloquio, ai sensi CP_7 dell'art. art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che l'art. 1 del bando ha precisato: “In attuazione di quanto previsto dal comma
619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal 1 settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del
10 numero dei posti di organico di diritto accantonati. I vincitori saranno as- segnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contrat- ti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018.
Afferma quindi di essere stata assunto con un rapporto a tempo inde- terminato a part-time al 50%, sulla scorta di una vera e propria procedura concorsuale, basata su titoli e colloquio e aggiunge che “l'assunzione è, al- tresì, avvenuta a part-time al 50% e non può legittimare l'esclusione del risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, alla luce di quanto stabilito dalla citata sentenza della Cassazione (n. 10951/18) secondo cui quando viene accertata l'esistenza dell'illegittimità di collaborazioni coor- dinate e continuative anche sotto il profilo del carattere abusivo della rei- terazione del termine, il giudice, una volta riconosciuta la natura subordi- nata a [...] rapporto, deve disporre il risarcimento del danno nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea”.
Nella specie, essendo ormai pacifico – non costituendo motivo di impugnazione della relativa statuizione del Tribunale, coperta, dunque, da giudicato - che i contratti a termine sottoscritti dall'appellante sono stati reiterati per una durata complessiva di oltre trentasei mesi (sino al
31.08.2018), talchè si è incontrovertibilmente verificato "l'abuso" inteso quale fonte di danno presunto secondo i noti principi delineati dalla Corte di Cassazione (sent. n. 5072/2016), ritiene la Corte che la stabilizzazione intervenuta all'esito della procedura di speciale reclutamento di cui alla L.
n. 205/2017 abbia prodotto effetti pienamente riparatori del danno, costi- tuendo essa stessa misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energi- ca ed idonea a cancellare le conseguenze della asserita violazione del diritto dell'UE, in quanto ha consentito alla lavoratrice di conseguire il bene della vita per il quale aveva agito in giudizio.
Sussistono, infatti, nella fattispecie plurimi elementi che consentono di ritenere integrata quella relazione causale “diretta ed immediata” tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione che consente di attribuire al- la definitiva assunzione valenza totalmente riparatoria del danno da preca- rizzazione.
Si legge nel citato decreto direttoriale n. 209/2018 (sottoscritto dal
Direttore Generale del Ministero appellante) – intitolato PROCEDURA
11 SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART.ART. 1 COMMI 619-621 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, FINA-
LIZZATA ALL'IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE TITOLARE
DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUA-
TIVA STIPULATI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI AI
SENSI DEI DECRETI ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 3
MAGGIO 1999, N. 124, PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI E DI
FUNZIONI ASSIMILABILI A QUELLI PROPRI DEGLI ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI E TECNICI - : “considerato che la procedura selettiva per titoli e colloquio, di cui al comma 619 della legge 27 dicembre 2017 sopra richiamata può essere ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare situazioni che si protraggono da tempo e che hanno creato diffuse aspettative negli aventi diritto”; ed ancora che “la preferenza accordata ai titolari, al 1 gennaio
2018, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di fun- zioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici di partecipare ad una procedura selettiva riservata è da intendere come
l'esigenza di immettere in ruolo personale munito di comprovata ed ag- giornata professionalità garantendo così il consolidamento delle pregresse esperienze lavorative all'interno delle istituzioni scolastiche”; esprime, al- tresì, l'Amministrazione la necessità di garantire la partecipazione alla procedura di selezione riservata di tutti gli aventi diritto in ragione della fi- nalità delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 619-621 la legge 27 dicem- bre 2017, n. 205 le quali, come sopra esposto, intervengono a sanare situa- zioni creatisi in conseguenza di utilizzo di forme di lavoro flessibili secon- do una procedura di assunzione riservata che, quindi, consente di prescin- dere da talune disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con particolare ri- ferimento all'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA- e successivi aggiornamenti (art. 62 del
C.C.N.L 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008); nonché
l'esigenza di porre in essere “tutti gli adempimenti necessari per l'immissione in ruolo dei soggetti che sulla base di contratti di collabora- zione coordinata e continuativa, svolgono nelle scuole funzioni assimilabili
12 a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dall'anno sco- lastico 2018/2019, nel rispetto del disposto dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017, n. 20”. In coerenza con tali premesse “1. È indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all'articolo 1, commi 619-621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'immissione in ruolo con contratto di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, di soggetti che al 1 gennaio 2018 sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei de- creti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assi- stenti amministrativi e tecnici.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 619 della citata Leg- ge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno as- sunti, a decorrere dal 1 settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati.
3. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuati- va sino al 31 agosto 2018”. ( art. 1 DG citato) L'Art. 2 del medesimo Decreto – (Requisiti di generali di partecipa- zione) riserva la partecipazione alla procedura a “:a) coloro i quali risulta- no al 01 gennaio 2018 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei de- creti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assi- stenti amministrativi e tecnici;
b) coloro che siano, altresì, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado.. Omissis.. richiedendo ai candidati il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Re- pubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Da tali previsioni emerge con cristallina chiarezza che la procedura ex art. 619, L. 205/2017 è stata indetta “per la stabilizzazione del personale precario”, ossia proprio di quel personale – come l'appellata - in servizio
13 presso gli istituti scolastici dipendenti dal , con Controparte_1 contratto di collaborazione a tempo determinato oggetto di proroga, in pos- sesso di tutti i requisiti espressamente previsti dall'art.1 commi 619-621 della citata L.n.205/2017.
Non si è trattato, dunque, di una procedura aperta all'esterno, ma di una “selezione speciale per il reclutamento e la stabilizzazione” tramite concorso riservato ai soli lavoratori già assunti con contratti di collabora- zione coordinata e continuata che fossero ancora in servizio al 31.08.2018; rispetto a tale selezione, dunque, la precedente “precarizzazione” riveste ef- ficacia causale determinante, integrando di fatto una condicio sine qua non dell'instaurazione del rapporto di pubblico impiego. La selezione, inoltre, si è svolta mediante valutazione dei titoli e con un colloquio consistito “nella discussione di aspetti di ordine generale sul- le attività e mansioni espressamente previste per il profilo per cui si con- corre”; tale, pertanto, da costituire non tanto una vera e propria prova con valenza selettiva quanto piuttosto una “blanda verifica” delle conoscenze acquisite dai candidati nello svolgimento dei servizi già svolti da diversi anni che essi, proprio per tale ragione, non avrebbero potuto fallire.
I punteggi da attribuire ai titoli ed all'esito del colloquio erano, poi, finaliz- zati alla stesura di una graduatoria che, tuttavia, come appare chiaro dal te- sto del Decreto Direttoriale sopra citato (art. 8), non era finalizzata ad escludere taluni dei candidati quanto piuttosto a fissare un criterio di scelta per le eventuali preferenze negli incarichi o per l'attribuzione di ore di ser- vizio aggiuntive.
Non pare, di contro, idonea ad indurre diverse valutazioni la circo- stanza (pure indicata nel citato decreto direttoriale) che le immissioni in ruolo sarebbero avvenute nel limite dei posti dell'organico di diritto, e ciò perché, come era precisato nello stesso bando, che trattavasi di posti già
“accantonati” per la copertura con la procedura stessa e già ricoperti dai collaboratori ammessi e dunque in numero pari ai potenziali candidati.
Non si è trattato quindi di un concorso “riservato” nel quale i prece- denti rapporti a termine abbiano rilevato come mero fattore facilitante, ma di un percorso espressamente ed esclusivamente dedicato alla stabilizza- zione dei lavoratori che, come avevano subito l'illecito del datore Pt_1 di lavoro e che ora, con ragionevole certezza, stante le caratteristiche della procedura sopra descritta, sarebbero stati assunti sol che avessero chiesto di
14 partecipare alla procedura per la quale erano stati messi a disposizioni tanti posti quanti erano i lavoratori da stabilizzare, curando che ognuno di loro mantenesse la qualifica/categoria già ricoperta.
Avendo dunque la lavoratrice conseguito il posto di lavoro il danno che aveva subito è stato certamente riparato, sicchè, in parziale riforma del- la impugnata sentenza la domanda risarcitoria va respinta.
Per completezza va chiarito che i precedenti di questa Corte cui ha fatto riferimento l'appellante si erano conclusi favorevolmente ai lavoratori per la dichiarata inammissibilità dei motivi di appello con i quali era stato dedotto genericamente, dalla difesa erariale, l'automatismo tra la avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine.
Pertanto la censura va respinta
In conclusione la impugnata sentenza va parzialmente riformata con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo.
L'esito complessivo della lite, i profili di novità afferenti ad alcune delle questioni affrontate e l'accoglimento del gravame limitatamente ad una sola delle prospettate ragioni di gravame, suggeriscono l'opportunità di compensare per metà le spese del doppio grado del giudizio, che per il resto vanno poste a carico del , nella Controparte_1 misura liquidata in dispositivo.
La posizione processuale dell' di mera attesa. CP_3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 1863/2024 del Tribunale di Palermo, condanna il appellato a corrispondere all' la contribuzione CP_1 CP_3 previdenziale dal giorno 1 lugli 2001 con gli accessori di legge. Condanna il appellato ad inserire l'appellante nella fascia stipen- CP_1 diale del CCNL Comparto Scuola corrispondente a diciassette anni di an- zianità. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara compensate per metà le spese processuali di questo grado e con- danna il appellato a rifondergli la rimanente parte che liquida in CP_1 euro 3.473,00 per compensi oltre spese e oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Dichiara compensate le spese processuali con l' CP_3
Palermo 20 marzo 2025.
Il Presidente
15 Maria G. Di Marco
16