Ordinanza collegiale 31 maggio 2024
Ordinanza cautelare 12 giugno 2024
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/12/2025, n. 23607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23607 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23607/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04952/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4952 del 2024, proposto da
AN NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Proietti Toppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lisbona n. 12;
contro
Comune di Sant'GE Romano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Fiore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Buonarroti n. 40;
nei confronti
TE D'IO, ST LD, AN SO, IR AV, PA AB, LO OR, SI AF, LO OR, RD LA RT, GE MI, EL AT, AL AT, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza dell’Area Tecnica del Comune di Sant’GE Romano, n. 4 del 19 febbraio 2024, notificata in data 20 febbraio 2024, di “(…) demolizione e ripristino dello Stato dei luoghi immobile censito al N.C.E.U. al fg 16 part. 264 D.P.R. 2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Art. 27 ”;
- per quanto occorrer possa della nota prot. 6932 del 10 luglio 2023, con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, L. 241/1990 e s.m.i. finalizzato all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies , comma 2 bis, della medesima legge dei p.d.c. n. 16/06 e 17/07;
- per quanto occorrer possa della nota prot. 1641 del 12 febbraio 2024, con la quale è stato comunicato l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies , comma 2 bis, della medesima legge dei p.d.c. n. 16/06 e 17/07;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant'GE Romano;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. GI DO FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il provvedimento del Comune resistente, da quest’ultimo depositato in data 5 dicembre 2025, nel quale si legge: “ dispone l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies comma 2 bis della Legge n. 241 del 1990: - dell’Ordinanza dell’Area Tecnica n. 4 del 19 febbraio 2024 numero del Registro Generale 17; - del provvedimento dispositivo protocollo n. 1641 del 12 febbraio 2024 relativo alla nota protocollo n. 6932 del 10 luglio 2023 ”;
Rilevato che sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati ha determinato il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, costituita dalla richiesta di annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe;
ritenuta la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, nonché di quanto dichiarato dalle parti in udienza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT IA, Presidente
IR Giorgini, Referendario
GI DO FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI DO FI | NT IA |
IL SEGRETARIO