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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 3972/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 20.02.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3972/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: impugnativa di licenziamento” e vertente
TRA
( ) - avv. BERRITTO ALFONSO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. Controparte_1 P.IVA_1
MUROLO MARCELLO;
C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 31.07.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava il licenziamento intimatogli in data 06.12.2023, chiedendo al giudice del lavoro di condannare la datrice resistente al pagamento del risarcimento del danno, da quantificarsi in € 35.568,00.
Esponeva, in particolare, di aver lavorato come autista dal 09.05.2009 e di essere stato licenziato in quanto risultato inabile alla mansione assegnata.
Eccepiva, in particolare, l'indeterminatezza e il vizio di motivazione del licenziamento;
la violazione del procedimento disciplinare ex art. 7 l. 300/70
e la carenza di contestazione preventiva;
la natura discriminatoria del licenziamento e la mancata prova della controparte di impiegare diversamente il lavoratore.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 04.02.2025, concludendo come in atti.
La domanda attorea non è fondata e non può trovare accoglimento.
Va, in primo luogo, rilevato che il recesso operato in questa sede dalla datrice non ha natura disciplinare e, come tale, non è soggetto alle garanzie di cui all'art. 7 della l. 300/70, tra cui la necessaria preventiva contestazione dell'addebito di negligenza. Invero, nel caso che qui occupa si tratta di licenziamento intimato per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, la quale ha natura oggettiva e prescinde da comportamenti tenuti dal prestatore suscettibili di essere ritenuti violativi dell'intuitu personae.
In secondo luogo, non si rinviene neppure un deficit motivazione della missiva di intimazione di risoluzione contrattuale, atteso che la datrice si adagia completamente sul giudizio tranchant del medico competente ex d.lgs. 81/08, il quale, a seguito della visita periodica, ha accertato che la parte ricorrente si presenta “inidoneo permanentemente alla mansione di autista di patente C/E” (cfr. doc. in atti). Il lavoratore, pertanto, era perfettamente in grado di conoscere il motivo del licenziamento, in quanto ha direttamente partecipato alla visita medica ed è venuto a conoscenza del giudizio valutativo espresso dal sanitario in ordine alla compatibilità delle sue patologie con l'attività lavorativa espletata. Inoltre, non può essere obliterato il dato che l'odierno ricorrente, né in sede amministrativa
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né nel corso del presente giudizio, ha impugnato o ritenuto non corretto il giudizio espresso dal medico competente, accettando, per ciò solo, le conclusioni raggiunte in quella sede.
Infine, quanto alla asserita natura discriminatoria del recesso e alla mancata assegnazione del lavoratore ad altre mansioni compatibili con il proprio stato di salute, che, in quanto intimamente connesse, vanno scrutinate congiuntamente, occorre rilevare in via generale che, ai fini dell'obbligo del repêchage, non vengono in rilievo tutte le mansioni dell'organigramma aziendale, ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro (cfr. Cass.
n. 31520/19). Più in particolare, in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro - purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell'invalido - ai fini della legittimità del recesso, in applicazione dell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, di recepimento dell'art. 5 della Direttiva 2000/78/CE, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5 (cfr. Cass. n.
27243/18 ove la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, dopo aver vagliato analiticamente anche la serie di mansioni indicate dal lavoratore, aveva ritenuto assolto l'obbligo datoriale in considerazione dell'accertata insussistenza di mansioni equivalenti o inferiori da affidare al lavoratore stesso, perché incompatibili con l'inabilità ovvero occupate da altri lavoratori con posizioni intangibili). Inoltre, ai fini all'adempimento dell'obbligo di repêchage, la dimostrazione del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore può essere data dal datore di lavoro con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo (cfr. Cass. n.
23789/19).
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Tornando al caso che qui occupa, escludendo che il ricorrente possa effettuare la mansione di autista di autoveicoli, l'azienda ha ragionevolmente e, si ritiene, condivisibilmente ritenuto che lo stesso non possa neppure espletare l'altrettanto gravosa mansione di addetto alla manutenzione/meccanico, per la necessità di sollevamento dei carichi;
inoltre, la ditta, con una asserzione non contestata e non contrastata da validi elementi in senso contrario, ha correttamente rilevato che il ricorrente, assunto quale operaio addetto alla conduzione dei veicoli, non possiede la qualifica professionale tale da assumere un lavoro impiegatizio, di cui, peraltro, la datrice ha escluso che possano ritenersi esistenti posti vacanti. Di contro, non solo il lavoratore non ha indicato la presenza di postazioni lavorative all'interno dell'azienda presso le quali potesse essere impiegato in assonanza con il proprio stato di salute, ma non ha neppure specificato le patologie delle quali è affetto e che sono state ritenute dirimenti ai fini del giudizio di inabilità fisica alle mansioni già espletate, rendendo del tutto impossibile alla società datrice procedere in astratto a un eventuale adattamento organizzativo del luogo di lavoro.
Ogni altra considerazione può ritenersi assorbita, così come si presenta del tutto superflua la prova testimoniale dedotta dalle parti.
Le spese sono eccezionalmente compensate stante la perdita del posto di lavoro e della retribuzione della parte ricorrente risultata soccombente.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 20.02.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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