Sentenza 19 settembre 2008
Massime • 1
In tema di reati sessuali, la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio assume rilevanza ai fini della procedibilità d'ufficio (art. 609 septies, comma quarto, n. 3 cod. pen.) solo nei casi in cui tale qualità si ponga in relazione diretta con la condotta criminosa, ciò che si verifica quando il reato è commesso nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche ovvero quando, pur collocandosi il comportamento criminoso fuori dall'esercizio di tali funzioni, tale qualità abbia agevolato in modo diretto la commissione del reato. (Principio enunciato con riferimento alla previgente disciplina dettata dall'art. 542 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2008, n. 45064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45064 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi SIg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 19/09/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1827
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 11101/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.V., nato a [...];
PARTE CIVILE: SI.ra D.P.T.;
Avverso la sentenza emessa in data 17 ottobre 2007 dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Taranto il 28 ottobre 2003, ha ridotto ad otto anni e tre mesi di reclusione la pena inflitta per i contestati reati di violenza sessuale e violazione di domicilio, con conferma delle restanti statuizioni e condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio.
Fatti di reato commessi nel (OMISSIS);
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il Difensore della Parte civile, Avv. Piccioni Damo, che ha concluso per la inammissibilità dei motivi di ricorso;
Uditi i Difensori del Ricorrente, Avv. Balestreri Luca e Coppi Franco, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RILEVA IN FATTO
Con atti di denuncia e querela presentati il 27 novembre ed il 17 dicembre 1999 il SI. P. fu accusato di avere in plurime circostanze costretto la SI.ra D.P., che in occasione del primo episodio aveva (OMISSIS) anni di età, a subire attenzioni sessuali e veri e propri rapporti carnali, l'ultimo dei quali realizzato dal ricorrente mediante l'illecita introduzione nell'abitazione della vittima.
Le indagini si sono sviluppate mediante complessi accertamenti relativi alla ricostruzione di vicende separate tra loro da sette anni e alla valutazione della personalità dell'imputato e della persona offesa. Nel corso delle indagini il SI. P. fu raggiunto da misura cautelare emanata nel gennaio 2000, poco dopo sostituita dal Tribunale del riesame con quella degli arresti presso il domicilio, misura questa confermata dal giudice di legittimità. All'esito delle indagini il SI. P. fu tratto a giudizio avanti il Tribunale di Taranto per rispondere dei reati previsti dall'art. 81 cpv. c.p., art. 519 c.p., commi 1 e 2, art. 609 bis c.p. e art. 614 c.p. perché, "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della propria qualità di pubblico ufficiale, costringeva con violenza la minore D.P.T., di anni (OMISSIS), a plurima congiunzione carnale, minacciandole un grave danno ai genitori se avesse rivelato quanto accaduto e successivamente, a distanza di sette anni, per averla costretta con violenza a subire atti sessuali consistiti in congiunzione carnale vaginale, dopo essersi introdotto nella sua abitazione. In Taranto, querele del 27 novembre e 17 dicembre 1999".
In sede di giudizio la SI.ra D.P.T. si è costituta parte civile.
Nel corso del dibattimento di primo grado sia l'imputato sia la persona offesa sono stati sottoposti a perizia psichiatrica, che ha concluso per l'assenza in entrambi di patologie che menomassero la volontà o la capacità di ricordare e rendere dichiarazioni. Con sentenza del 28 ottobre 2003 il Tribunale di Taranto ha ritenuto il SI. P. colpevole di tutti i reati ascrittigli e lo ha condannato alla pena di undici anni e tre mesi di reclusione, oltre pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, determinando quindi una provvisionale nella misura di Euro 50.000,00.
In sintesi il Tribunale ha ritenuto provato che:
- Allontanatasi dalla casa situata nelle campagne della frazione di (OMISSIS) dopo una lite col padre, l'allora (OMISSIS) D.P. T. era stata accompagnata presso i Carabinieri da persone che l'avevano vista vagare;
presso il comando dei Carabinieri era presente un vigile urbano a lei sconosciuto, il SI. P., che aveva avuto modo di parlare con lei;
- Con una scusa il SI. P. aveva condotto la ragazza presso la propria abitazione, e qui aveva abusato di lei più volte con rapporti sessuali completi, ed in seguito l'aveva riaccompagnata nei pressi dell'abitazione dei genitori, non senza minacciarla di tacere quanto accaduto, in ciò sottolineando la propria posizione di pubblico ufficiale;
- Nessun ulteriore contatto vi era stato tra i due ed i fatti non erano stati dalla ragazza riferiti ai genitori;
- Nell'autunno (OMISSIS) il SI. P. per ragioni di ufficio (relative ad una pratica di condono edilizio) aveva raggiunto l'abitazione della ragazza, rivolgendole dei complimenti ed allontanandosi alla di lei reazione;
- Qualche settimana dopo egli era tornato presso l'abitazione e, approfittando del fatto che il cancello era apribile dall'esterno e la porta di casa non era chiusa, si era introdotto nell'abitazione dove la persona offesa si tratteneva ancora a letto;
qui, vista la reazione negativa della giovane alle sue blandizie, aveva assunto un atteggiamento violento e abusato della giovane stessa, anche questa volta con rapporto completo (la persona offesa ha precisato in sede di giudizio che sia nel 1999 sia nel 1992 al momento dell'orgasmo l'uomo aveva fatto in modo di eiaculare sulla sua pancia);
- All'esito di queste condotte l'imputato si era allontanato e la persona offesa aveva telefonato al fidanzato, impossibilitato a raggiungerla subito;
il fidanzato, divenuto poi il di lei marito, era stato quindi informato dei fatti e ne aveva parlato coi propri genitori, che a loro volta avevano confidato la cosa ai genitori della ragazza, così giungendosi alle denunce-querele del novembre e dicembre 1999.
Il Tribunale ha disatteso la contrastante versione dei fatti fornita dall'imputato. Secondo tale versione egli ebbe casualmente a incontrare presso il Comando dei Carabinieri la giovane, la quale gli parlò confusamente di abusi sessuali posti in essere dal padre, ma tale incontro non ebbe alcun seguito fino a che egli rivide la ragazzina in compagnia della sorella;
con quest'ultima parlarono delle difficoltà commerciali del negozio gestito dalla loro madre e della possibilità di acquistare un diverso esercizio posto all'interno del residence ove il SI. P. viveva. A tale colloquio seguì una visita della sorella e della madre della ragazza presso l'abitazione dell'imputato per riprendere l'argomento, ma si trattò di visita non gradita, tanto che le due donne non ebbero accesso alla casa. L'imputato ha, dunque, negato ogni altro incontro con la ragazza, precisando (e documentando) che in occasione della pretesa violenza del (OMISSIS) egli non era più in possesso di un'arma, che la descrizione dell'abitazione fatta dalla ragazza risulta incompleta (manca ogni notizia circa il grande acquario che esisteva in casa) ed errata (colore delle pareti), che nell'autunno (OMISSIS) egli non era più in servizio a (OMISSIS), ma a (OMISSIS), e che non aveva alcuna possibilità di svolgere attività in (OMISSIS), così che è falso che egli avesse notifiche o accertamenti da fare nei pressi dell'abitazione della persona offesa.
A seguito di rituale appello la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità in ordine a tutti gli episodi contestati e le statuizioni civili fissate nella sentenza di primo grado, mentre ha accolto il motivo d'impugnazione relativo all'entità della pena, che ha ridotto ad anni 8 e mesi di reclusione.
L'ampia motivazione della decisione di appello prende avvio dalla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado, ivi compresi gli argomenti che i primi giudici hanno utilizzato per respingere le prospettazioni alternative della difesa e le considerazioni relative ai motivi che sarebbero alla base delle false accuse;
la motivazione prosegue con una dettagliata esposizione dei motivi di appello contenuti nei due distinti atti di impugnazione presentati dalla SA, ivi compresa l'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento al fine di procedere a nuova perizia, nonché delle conclusioni assunte dal Pubblico ministero in sede di discussione. La motivazione affronta poi il tema della procedibilità dei reati contestati, con particolare riguardo alla tardività dell'atto di querela per quanto concerne il primo episodio di violenza, che risalirebbe al (OMISSIS), per concludere che deve confermarsi la conclusione cui sono giunti i primi giudici, e cioè la sussistenza di un nesso evidente fra la qualifica di pubblico ufficiale dell'appellante e le condotte criminose da lui tenute, nesso che rendeva il reato procedibile d'ufficio.
Vengono quindi affrontate le censure che l'appellante ha mosso alle analisi peritali ed ai loro risultati, che la Corte prende in esame anche per concludere che non sussistono ragioni per procedere alla rinnovazione del dibattimento richiesta in sede d'impugnazione (pag. 23 della sentenza).
La motivazione passa così ad esaminare il tema dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, esaminando i diversi profili di critica contenuti nei motivi di appello e giungendo alla conclusione che il racconto della persona offesa deve essere ritenuto conforme a verità, con conseguente conferma della condanna inflitta in primo grado, ma con riduzione dell'entità della pena irrogata per il primo episodio criminoso alla luce dell'incensuratezza dell'imputato e del tempo trascorso dal fatto.
Con l'odierno ricorso la difesa del SI. P. contesta le decisioni dei giudici di merito ed il percorso motivazionale che ha condotto la Corte di Appello a confermare le conclusioni cui era giunto il Tribunale. Il ricorso affronta specificamente i diversi aspetti della vicenda, in gran parte riproponendo le censure già esposte in sede di appello, e si articola sui seguenti motivi. Con primo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) e b) per mancanza o illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale concernente la violenza sessuale. In realtà si tratta di motivo molto articolato che, dopo avere riportato la ricostruzione dei fatti come operata dai primi giudici e dalla sentenza impugnata ed avere sintetizzato i motivi di appello proposti separatamente dai difensori (pagine da 2 a 10), affronta problematiche diverse e lo fa con separato riferimento ai due episodi contestati, con affermazioni - spesso riferite in modo indifferenziato anche alla sentenza di primo grado - così sintetizzabili:
1. quanto al primo episodio, databile attorno all'ottobre (OMISSIS):
a) insufficiente ed illogica motivazione circa la personalità della persona offesa, avendo la sentenza sottovalutato i problemi psichici della giovane ed avere superficialmente arrestato le proprie valutazioni al giudizio peritale di capacità di testimoniare;
b) tale atteggiamento ha avuto come conseguenza la decisione dei giudici di respingere erroneamente la richiesta di nuova perizia avanzata dalla difesa;
c) illogicità della motivazione, con ricorso a non condivisibili massime di esperienza, in ordine alla circostanza che per ben sette anni la persona offesa ha taciuto con tutti la violenza che avrebbe subito nel (OMISSIS);
d) illogicità della motivazione circa le errate dichiarazioni della persona offesa circa la presenza nell'abitazione dell'imputato di una foto di sua figlia, figlia che è nata successivamente alla data dell'episodio contestato;
e) illogicità della motivazione sul significato delle dichiarazioni della moglie dell'imputato, dichiarazioni che escludono che egli nel periodo dei fatti potesse trovarsi solo in casa con la persona offesa;
f) illogicità della motivazione circa le dichiarazioni della persona offesa sulla genesi del primo appuntamento dell'imputato, atteso che la sorella di lei smentisce la circostanza che l'uomo abbia in sua presenza proposto alla ragazza un appuntamento successivo;
g) contraddittorietà della motivazione circa la credibilità del comportamento dell'imputato subito dopo i fatti (uscire di casa con la ragazzina appena violentata e riaccompagnarla all'abitazione di lei);
h) assenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento agli errori della persona offesa nel descrivere l'abitazione dell'imputato;
i) illogicità e contraddittorietà della motivazione circa le esternazioni offensive che la persona offesa avrebbe successivamente rivolto all'imputato in presenza dei di lei genitori (incompatibili con il silenzio sui fatti e la decisione di non insospettirli).
2. Quanto al secondo episodio, risalente al (OMISSIS):
a) incoerenza della motivazione circa le ragioni per cui l'imputato avrebbe potuto recarsi presso l'abitazione della persona offesa per ragioni di servizio (la sentenza ha adottato una mera ipotesi non confermata da alcuno e addirittura smentita dal collega dell'imputato che costui avrebbe dovuto sostituire);
b) incorenza e illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alle circostanza che l'imputato sapesse che l'abitazione della persona offesa era accessibile;
c) insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa le modalità con cui il reato sarebbe stato posto in essere, ricorrendo a massime di esperienza non condivisibili;
d) illogicità della motivazione circa il comportamento tenuto dal fidanzato dopo la telefonata della persona offesa;
e) insufficienza e contraddittorietà della motivazione "circa la dimostrazione, offerta dalla ragazza, di conoscere bene l'appartamento e quindi per esservi stata".
f) "illogicità ed insufficienza della motivazione circa la valutazione della testimonianza del fidanzato sulla prima violenza subita", nel senso che sarebbe poco credibile che la giovane riveli al fidanzato una vicenda che potrebbe portare alla rottura del loro rapporto;
il motivo prosegue con valutazioni sul racconto della giovane circa la durata e le modalità del rapporto sessuale, con un riferimento però al primo episodio, e poi ancora con riferimenti al secondo episodio e alla non credibilità della versione della persona offesa, sia con riferimento alla mancata reazione alla violenza sia alla mancanza di immediata denuncia, tanto che la Corte di Appello avanza essa stessa il dubbio che tra i due protagonisti potesse esservi una relazione consensuale, escludendo tale ipotesi solo perché non prospettata da alcuno;
g) errata applicazione della legge penale con riferimento all'art. 609 bis c.p.: erroneamente la Corte avrebbe ritenuto esistere una relazione fra la qualifica di pubblico ufficiale dell'imputato e le condotte che gli sono attribuite, ed è proprio tale relazione che consente di superare il difetto di tempestiva querela;
l'errore consisterebbe nel non avere la Corte rilevato che anche il primo episodio di violenza non si colloca nel giorno dell'incontro presso il Comando Carabinieri, ma in altra e separata circostanza, così che la qualifica di pubblico ufficiale dell'imputato non assume alcun rilievo rispetto ai fatti, e che "almeno per il secondo episodio" (v. pag.31 del ricorso), il difetto di querela avrebbe dovuto comportare un giudizio di improcedibilità;
h) omessa motivazione sulla specifica richiesta difensiva di rinnovazione del dibattimento e nullità della consulenza d'ufficio;
i) nullità della perizia ex art. 228 c.p.p., avendo il perito, dr. C., nominato dal Tribunale, delegato gran parte delle attività ad altro professionista.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei termini di seguito specificati.
1. Debbono essere preliminarmente affrontati i motivi di ricorso attinenti la correttezza dell'iter procedimentale. Non riproposta la questione relativa alla pretesa nullità del decreto di citazione a giudizio avanti il Tribunale, i motivi di ricorso introducono per la prima volta la censura relativa alla nullità della perizia per asserita violazione dell'art. 228 c.p.p.. Si tratta di censura non presente nei motivi di appello e per la quale la difesa di parte civile ha espressamente richiesto una pronuncia di inammissibilità. La Corte concorda con le conclusioni della parte civile sul punto, atteso che il vizio prospettato in sede di ricorso non integrerebbe alcuna delle ipotesi di nullità insanabile previste dall'art. 179 c.p.p. e che la mancata denuncia con l'atto di appello rende tardivo e inammissibile il motivo di ricorso.
2. Strettamente connesso al tema della nullità della perizia, così che appare opportuno trattarlo immediatamente, è il motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento. La Corte ritiene che si tratti di motivo manifestamente infondato. La semplice lettura della motivazione della sentenza impugnata consente di verificare che la Corte di appello ha affrontato in modo assai ampio le censure concernenti gli accertamenti peritali e che solo in esito a tale esame ha ritenuto che non sussistessero motivi per procedere a nuovi accertamenti. Sulla base di tale constatazione e considerata la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibattimentale in sede di appello, questa Corte ritiene che la motivazione sul punto non solo sia presente, ma risulti coerente e immune da vizi logici.
3. Quanto al motivo di ricorso concernente il difetto di procedibilità per mancanza di tempestiva querela, appare opportuno rinviarne la trattazione unitamente all'esame dei motivi concernenti il vizio di motivazione, atteso lo stretto legame esistente con la valutazione complessiva delle condotte addebitate al ricorrente. Ed infatti, l'eventuale dichiarazione di improcedibilità per il primo episodio criminoso non consentirebbe di omettere l'esame dei restanti motivi di ricorso che ad esso attengono, ostando a tale soluzione lo strettissimo legame probatorio che le stesse sentenze di merito hanno affermato esistere tra le due vicende, nonostante il decorrere di ben sette anni tra di esse, nonché ostandovi il contenuto stesso dei motivi di ricorso, che in più occasioni affrontano in modo congiunto temi motivazionali legati ai due episodi criminosi.
4. Venendo all'esame dei restanti motivi, la Corte ritiene che il loro contenuto renda opportuno formulare due premesse di ordine metodologico.
Va innanzitutto richiamato il principio, affermato in modo convincente da precedenti decisioni, secondo cui quando le sentenze di primo e secondo grado "concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente" (Prima Sezione Penale, sentenza n. 8886 del 26 giugno-8 agosto 2000, Sangiorgi, rv 216906). Da tale principio discende, nel caso in esame, che i motivi di ricorso devono essere esaminati alla luce della complessiva motivazione adottata da entrambe le decisioni di merito.
5. Sotto un diverso profilo, questa Corte ritiene che il giudizio avanti la Corte di cassazione risponde a logiche e finalità sue proprie, che non ripetono quelle del giudizio nei gradi di merito. Sul punto, con riferimento anche alla modifica apportata dalla L. n. 46 del 2006 all'art. 606 c.p.p., si rinvia all'ampia motivazione, che viene condivisa da questo Giudice, della sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte, 5 maggio-7 giugno 2006, n. 19584, AP ed altra (rv 233773, rv 233774, rv 233775) e della sentenza della Sesta Sezione Penale, 24 marzo-20 aprile 2006, n. 14054, ST (rv 233454).
Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l'altro, dalla motivazione della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall'appello". Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e), non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l'intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.
Come fondatamente osservato dalla citata sentenza AP ed altra, il rapporto tra il disposto degli artt. 544 e 546 c.p.p., e cioè tra completezza e concisione della motivazione, comporta che la motivazione del giudice di merito non deve dare conto di tutti gli elementi di prova esaminati, ma concentrarsi su quelli che assumono valore decisivo ai fini della decisione, posto che la finalità della motivazione resta quello di rendere edotte le parti delle ragioni essenziali della decisione stessa e del percorso logico seguito. È all'interno di questa prospettiva di ordine generale che deve essere inteso il riferimento agli specifici atti del processo, con la conseguenza che il giudice di legittimità è chiamato a valutare l'incidenza di eventuali violazioni commesse dalla decisione impugnata sul risultato finale. Restano pertanto escluse dal controllo della Corte "non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova, ma anche le incongruenze logiche che non siano assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate in altri passaggi argomentativi adottati dai giudici;
cosicché non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti adottata dai ricorrenti ne' su altre spiegazioni fornite dalla difesa per quanto plausibili, ma comunque inidonee ad inficiare la decisione di merito. Al di là di questi limiti finirebbe per accreditarsi la Corte di cassazione di poteri rivalutativi che, come tali, appartengono alla sola cognizione del giudice di merito", in altri e conclusivi termini, questa Corte ritiene che il giudizio sulla completezza e correttezza della motivazione della sentenza impugnata non possa confondersi "con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporsi a quella fornita dal giudice di merito", con la conseguenza che una motivazione esauriente nell'affrontare i temi essenziali e coerente nella valutazione degli elementi probatori si sottrae al sindacato di legittimità. Conservano, dunque, piena validità anche dopo la novella del 2006 i principi essenziali fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767).
6. Alla stregua dei principi così affermati, l'esame di specifici elementi probatori può essere effettuato da questa Corte, come sollecitato in sede di ricorso, in ottemperanza della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma pur sempre nei limiti fissati da tale disposizione e chiariti da altra recente giurisprudenza di legittimità.
In effetti, con le sentenze della Seconda Sezione Penale, n. 23419 del 23 maggio-14 giugno 2007, PG in proc.AR (rv 236893) e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15-21 giugno 2007, SU (rv 237207) si è ribadito che può aversi vizio di travisamento della prova quando l'errore sia in grado "di disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione", e che questo può avvenire solo nei casi in cui "si introduce in motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo", oppure "si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione".
L'esame di uno specifico materiale processuale, dunque, non può mai comportare per la Corte di legittimità una nuova valutazione del risultato probatorio e delle sue ricadute in termini di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, ma deve limitarsi a verificare che la sentenza impugnata non sia incorsa nel vizio del travisamento della prova.
7. Muovendo da tali premesse, la Corte ritiene che la maggior parte dei motivi di ricorso si pongano in contrasto con i limiti del sindacato del giudice di legittimità e risultino, pertanto non ammissibili. Appare evidente, ad esempio, che tutte le censure relative al giudizio di attendibilità della persona offesa ed ai vizi in cui sarebbero incorsi i giudici nel valutare le risultanze peritali non sono riferibili, nonostante il tentativo della difesa di qualificarli in tal senso, alla contraddittorietà o illogicità della motivazione, ma si sostanziano nella richiesta di una diversa valutazione dei medesimi elementi di prova.
Ad analoga conclusione deve giungersi per quella parte dei motivi di ricorso che attengono al contenuto delle dichiarazioni della persona offesa ed all'esistenza di un loro contrasto con elementi di fatto che la difesa ritiene insuperabili. Si è in presenza di censure attinenti la valutazione del materiale probatorio e la stessa ricostruzione del fatto, valutazioni che sono sottratte al sindacato di legittimità e che possono trovare ingresso solo in relazione ad un evidente e insanabile vizio della motivazione.
Va rilevato, a tale proposito, che la sentenza impugnata ha preso in esame in modo puntuale ed ha fornito specifica motivazione a tutte le censure di questa natura contenute nei motivi di appello (l'assenza della pistola;
la circostanza che la figlia del ricorrente non fosse ancora nata al momento le primo episodio criminoso;
la mancata citazione dell'acquario; l'avvenuto trasferimento del ricorrente presso il Comando dei Vigili urbani di Taranto); ebbene, dal momento che i motivi di ricorso ripropongono i medesimi temi sollevati in sede di appello, deve concludersi che solo in presenza di profili di censura nuovi detti motivi non incorrono nel vizio di genericità, con conseguente inammissibilità, ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, si considerano generici - con riferimento al disposto dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) -, i motivi che ripropongono davanti al giudice di legittimità le medesime doglianze presentate in sede di appello avverso la sentenza di primo grado e che nella sostanza non tengono conto delle ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione sui punti contestati (cfr. Seconda Sezione Penale, sentenza 6 maggio 2003, Cucillo).
8. In base ai principi interpretativi ora enunciati, questa Corte ritiene che possano essere ricondotti ad una effettiva e ammissibile censura ex art. 606 c.p.p., lett. e), esclusivamente le doglianze contenute nel ricorso o esposte in sede di discussione che sono relative, per il primo episodio, all'assenza della pistola ed alla presenza della persona offesa nell'appartamento del ricorrente e, quanto al secondo episodio, alle ragioni della presenza del ricorrente presso l'abitazione della persona offesa. Ciò in quanto le critiche mosse alla motivazione della sentenza appaiono, in questi casi, evidenziare un possibile e radicale difetto di logicità, vuoi per l'esistenza di lamentata, e non correttamente superata dai giudici, contraddizione con circostanze decisive, vuoi per vizio logico insanabile dell'argomentazione utilizzata dalla Corte territoriale. Si tratta di censure che attengono ad entrambi gli episodi di reato e che per le ragioni esposte al punto 4 che precede appare necessario affrontare indipendentemente dall'esame del tema della procedibilità in ordine al primo dei due episodi.
9. Per quanto concerne la censura concernente la presenza di una pistola che nel 1992 sarebbe stata mostrata alla bambina in modo da rafforzare la minaccia posta in essere al fine di compiere gli abusi sessuali, il ricorrente lamenta, innanzitutto, che si tratta di circostanza "smentita" dalla prova che egli aveva ceduto l'arma a terzi ben prima dell'Ottobre 1992, e quindi lamenta che la motivazione addotta sul punto dalla Corte territoriale sia radicalmente viziata sul piano logico.
Il primo profilo di censura attiene, con tutta evidenza, al merito della vicenda ed è materia di valutazione della prova, come tale non ammissibile in questa sede, posto che la Corte di Appello non ha negato o ignorato la circostanza della vendita dell'arma, così potenzialmente incorrendo nel sopra ricordato vizio di "travisamento della prova", ma ha utilizzato un diverso argomento logico per escludere che la prova dell'avvenuta cessione dell'arma abbia valore decisivo. Ha sostenuto la difesa in sede di discussione che al fine di superare la prova dell'avvenuta vendita dell'arma la motivazione della sentenza farebbe ricorso in modo improprio all'argomento del "non si può escludere che", così incorrendo in un evidente vizio logico. In realtà, la sentenza impugnata affronta il tema una prima volta a pagina 24 della motivazione e quindi a pag.36, in entrambi i casi argomentando che la credibilità della persona offesa in ordine alla presenza di un'arma viene dedotta dalla spontaneità e dall'intensità delle sue reazioni allorché in sede di presentazione della denuncia vide l'arma di servizio presente sulla persona dell'ispettrice di polizia. È piuttosto nella motivazione della sentenza di primo grado (pag. 13) che viene utilizzato l'argomento secondo cui la vendita dell'arma non ordinanza non esclude che l'indagato potesse avere con sè un'arma diversa, fosse essa vera o solo giocattolo, aggiungendo poi che si tratta di elemento di fatto non necessario ai fini di ritenere comunque configurata la minaccia e la violenza.
Ciò premesso, la Corte osserva che la censura di vizio logico mossa alla sentenza impugnata non è conferente alla motivazione della sentenza, che non utilizza l'argomento del "non si può escludere che", ma utilizza diverso argomento logico, e cioè la reazione della denunciante alla vista dell'arma di ordinanza dell'ispettrice, argomento che non è stato censurato in modo specifico nei motivi di appello, ne' affrontato in sede di discussione. E, peraltro, va rilevato che erroneamente la difesa ritiene che la prova dell'avvenuta cessione dell'arma costituisca sul piano logico "smentita" decisiva delle dichiarazioni accusatorie, con conseguente insanabile vizio motivazionale. La prova dell'avvenuta cessione consente di escludere che le dichiarazioni della persona offesa trovino conferma logica nella circostanza che il vigile urbano possedesse un'arma per ragioni di servizio, ma non consente affatto di negare la loro veridicità. La cessione dell'arma impedisce di affermare che il SI. P. avesse con certezza un'arma, ma nulla dice circa la possibilità che ne possedesse una: neutralizza un argomento a favore della tesi accusatoria, ma non consente di ritenere quella tesi documentalmente smentita.
In conclusione, la censura avanzata alla sentenza di appello appare sul punto generica, posto che altro è l'argomento utilizzato dai giudici di appello, e, in ogni caso, non rappresenta un vizio logico tale da comportare l'annullamento della decisione. 10. Quanto alle censure relative alla ritenuta presenza della persona offesa presso l'abitazione del ricorrente, si tratta in genere di censure non ammissibili in questa sede perché relative alla valutazione delle prove e non concernenti un effettivo e decisivo vizio logico del percorso motivazionale. Nessuna delle censure, va ribadito, appare riferirsi ad un vero e proprio "travisamento della prova" e, nel loro complesso, finiscono per dolersi del fatto che i giudici di appello abbiano omesso di accettare la tesi difensiva dell'esistenza di un'accusa falsa e strumentale, come dimostrerebbe la circostanza che la descrizione dell'immobile sarebbe inficiata dalla mancata descrizione dell'acquario che faceva bella mostra di sè e come confermato dalla circostanza che le familiari della persona offesa avrebbero potuto descriverle gli elementi essenziali dell'appartamento allorché si recarono dal SI. P., senza però essere accolte in casa, per ottenere informazioni su un possibile acquirente della licenza commerciale. Censure di analogo tenore concernono la presenza di una fotografia della moglie del ricorrente il giorno delle nozze in cui era ripresa avendo con sè una bambina piccola. Si afferma, in sostanza, da parte del ricorrente che la motivazione incorre in radicale vizio logico allorché afferma che tali discrasie "possono essere normali". Sembra a questa Corte di comprendere che le critiche mosse dal ricorrente hanno per oggetto la impropria applicazione di massima di esperienza.
Anche in questo caso la Corte ritiene che il ricorso non abbia preso in esame in modo appropriato i passaggi motivazionali della sentenza impugnata. La lettura delle pagine 19-21 della sentenza di primo grado consente di accertare che il tema della descrizione dell'alloggio da parte della persona offesa è stato attentamente vagliato, con preciso riferimento a passaggi delle dichiarazioni rese in sede di testimonianza, e che all'esito di tale esame il Tribunale concluse escludendo in modo coerente e logico la tesi della difesa circa la non genuinità delle informazioni e della descrizione rese dalla giovane. Inoltre, la lettura delle pagine 29 e 30 della motivazione della sentenza oggi impugnata consente di affermare che anche la Corte di Appello ha superato gli argomenti difensivi, dando conto dei dubbi in essi espressi e operando una valutazione complessiva del materiale probatorio per giungere alla conclusione che nessuna delle eccezioni della difesa sia sufficiente ad annullare gli elementi di riscontro alle parole della persona offesa. Si è, dunque, in presenza di una censura che finisce per collocarsi tra quelle non ammesse in sede di legittimità, nei termini sopra precisati.
Peraltro, anche in questo caso la Corte ritiene necessario precisare che il preteso vizio logico, soprattutto per quanto concerne il tema della fotografia della moglie del ricorrente, si fonda su una non corretta impostazione delle censure difensive. La circostanza che la figlia dell'imputato sia nata successivamente al momento della presenza della persona offesa nell'appartamento non comporta affatto che sia logicamente e definitivamente errato pensare che nel giorno delle nozze la moglie del ricorrente possa essere stata fotografata assieme ad una bambina molto piccola, così che il tema si sposta logicamente su un altro argomento, che non è oggetto di discussione in questa sede, circa le dichiarazioni che il ricorrente avrebbe in quel contesto reso alla persona offesa.
11. Per quanto concerne il secondo episodio criminoso, la difesa lamenta l'esistenza di un insuperabile vizio logico della motivazione con riferimento alle ragioni della presenza del ricorrente presso l'abitazione della persona offesa. A tal proposito la Corte ritiene che debbano essere ricondotte alla sfera delle censure non ammissibili in sede di legittimità, come sopra esplicitato, quelle che attengono alla chiusura del cancello o della porta di casa, ai rapporti tra la persona offesa ed il fidanzato oppure alla reazione di lui: si tratta di censure che attengono alla valutazione del materiale probatorio, valutazioni che i giudici di merito hanno puntualmente espresso e nelle quali non si ravvisano elementi ne' di incoerenza col materiale probatorio, così che la Corte esclude che ci si trovi in presenza di un "travisamento della prova", ne' di manifesta illogicità. Merita, invece, di essere affrontata la censura che si riferisce all'argomento logico utilizzato dai giudici di merito per escludere che la circostanza che altro vigile urbano fosse incaricato degli accertamenti comporti la inesistenza dei presupposti stessi della presenza del ricorrente presso quell'abitazione.
La lettura di pag.33 e 34 della sentenza impugnata consente di accertare che la Corte territoriale ha utilizzato in modo esplicito due argomenti per disattendere le perplessità avanzate dalla difesa circa la ragionevolezza del racconto accusatorio e circa la sua compatibilità con le condizioni di lavoro del SI. P.. a) Il primo argomento si fonda sui rapporti tra il ricorrente e un suo collega, il SI. Pa., che sarebbe stato incaricato dal Comando dei Vigili urbani di Taranto di effettuare presso l'abitazione della persona offesa la necessaria verifica ai fini anagrafici. La Corte ha fatto proprie la prospettazione del Procuratore generale, e cioè l'affermazione che il SI. Pa. avesse chiesto al SI. P. di procedere in sua vece ai controlli anagrafici presso il domicilio della persona offesa, e che il SI. P. abbia accettato di farlo e ne abbia approfittato. Ebbene, la Corte ritiene che tale argomentazione non sia corretta, trattandosi di ipotesi che non trova riscontro nel materiale probatorio come esposto da entrambe le decisioni e sulla quale non sembra siano stati computi accertamenti. E, tuttavia, questo passaggio logico non è l'unico elemento che le sentenza di primo e secondo grado esaminano al fine di ritenere credibile il collegamento tra l'accertamento anagrafico e l'episodio di violenza. Dalla complessiva lettura delle motivazione di entrambe le decisioni (si vedano anche le pagine 14 e 15 della prima sentenza) emergono l'esistenza di stretti rapporti fra i due vigili urbani, la circostanza che gli accertamenti anagrafici coincidono temporalmente con i fatti di reato, il lungo periodo di servizio prestato presso il Comando di (OMISSIS) dal solo SI. P. e non dal suo collega. In altri termini, pur non convincente sul punto della asserita ma indimostrata delega dell'accertamento dal Pa. al
P., la complessiva motivazione delle due decisioni rende evidente il collegamento tra la conoscenza dei luoghi da parte del SI. P. (che la sentenza di primo grado sottolinea avere più volte notificato atti giudiziari al padre della persona offesa), l'esistenza di una pratica amministrativa che comportava accertamenti anagrafici e l'epoca del commesso reato, elementi questi che comunque risultano accertati e sottolineati nel corso della motivazione. b) Il secondo argomento si fonda sulla possibilità che il SI. P. abbia verificato lo stato dei luoghi e le abitudini dei familiari per essere certo di poter agire indisturbato. Afferma la Corte territoriale (pag.34): "Quanto poi alla facilità di essere scoperti, deve considerarsi che l'appellante era stato sul posto (quando incontrò la ragazza sul cancello esterno) e quindi, conoscendo il luogo, non può escludersi che abbia avuto modo di studiare sia le abitudini dei membri della famiglia che una possibile via di fuga in caso di emergenza".
Ritiene questa Corte che l'argomento utilizzato, quello secondo cui "non si può escludere che" l'imputato abbia preventivamente compiuto accertamenti in loco, sia non convincente sul piano logico e che la difesa lo abbia fondatamente censurato. E tuttavia, si è in presenza di un vizio che non travolge l'intera motivazione. La decisione adottata dalla Corte di Appello, infatti, supera quella che viene chiamata la prova di resistenza: ritenuta corretta la motivazione in ordine alla possibilità per il ricorrente di accedere all'abitazione in orario in cui i genitori della persona offesa dovevano avere lasciato la casa, l'esistenza di una quota di rischio può essere considerata insita in qualsiasi episodio criminoso che di questa natura abbia luogo in un'abitazione potenzialmente accessibile da altri (come, ad esempio, in occasione del reato che l'accusa e entrambe le decisioni hanno ritenuto commesso dal ricorrente nel (OMISSIS)), così che la non convincente argomentazione utilizzata dalla Corte territoriale non risulta decisiva e non conduce alla conseguenza che occorra oggi pronunciare una decisione di annullamento.
12. Così affrontate le censure che concernono la complessiva ricostruzione dei fatti, deve essere affrontato il motivo di ricorso concernente il vizio di procedibilità. Si tratta di vizio che, come esposto nella prima parte di questa motivazione, non è stato prospettato in modo chiaro e univoco con i motivi di ricorso, ma che è stato adeguatamente precisato nel corso della discussione orale e che, in ogni caso, la Corte è in grado di apprezzare come riferito al primo dei due episodi criminosi. Essendo stata la querela presentata nel Dicembre 1999, nessuna questione di procedibilità può porsi con riferimento ai fatti risalenti al mese precedente, mentre essa risulterebbe tardiva rispetto all'episodio che sarebbe avvenuto ben sette anni prima.
Trattandosi di episodio risalente all'anno (OMISSIS), occorre dunque avere riguardo alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche introdotte con la L. 15 Febbraio 1996, n. 66, ed in particolare alla disposizione contenuta nell'art. 542 c.p.. Tale disposizione prevedeva che i reati in materia sessuale fossero tutti procedibili a querela di parte, con duplice eccezione disciplinata dal comma 3: 1) per la ipotesi che il fatto fosse commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da persona che riveste la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio;
2) per la ipotesi che il fatto fosse connesso ad altra costituente reato procedibile d'ufficio. Esclusa nel caso in esame la presenza di connessione con diversa fattispecie di reato, le decisioni adottate dal Tribunale e dalla Corte di Appello hanno ritenuto di ravvisare nella qualità dell'imputato il presupposto per la procedibilità d'ufficio del reato.
Il ricorrente ha fondatamente censurato tale conclusione, rilevando che la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio può assumere rilevanza ai fini della procedibilità solo nei casi in cui essa si ponga in relazione diretta con la condotta criminosa, vuoi perché il reato sia commesso nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche, vuoi perché, pur collocandosi la condotta criminosa fuori dall'esercizio di tali funzioni, detta qualità abbia agevolato in modo diretto la commissione del reato.
Rileva la Corte che la giurisprudenza ha prospettato nel tempo due diversi approcci interpretativi al tema in esame. Una interpretazione più restrittiva aveva ritenuto, sempre con riferimento a fatti anteriori la modifica del (OMISSIS), che la procedibilità d'ufficio dovesse essere limitata alle condotte criminose commesse durante e a causa dell'esercizio delle funzioni pubblicistiche (Sezione Terza penale, sentenza n. 3850 del 12 Marzo-24 Aprile 1997, Di Mita, rv 208204). Secondo una diversa lettura, invece, non occorre che la condotta sia posta in essere durante o a causa dell'esercizio delle funzioni pubblicistiche, essendo sufficiente che la qualifica personale dell'agente abbia una relazione diretta col reato e si ponga come elemento significativo per la sua commissione (per tutte, Sezione Terza Penale, sentenza n. 280 del 4 Ottobre 1978-10 Gennaio 1979, Zani, rv 140754; per il differente rilievo della costanza di esercizio delle funzioni che caratterizzerebbe l'art. 542 c.p. e l'art. 609 septies c.p., si veda Quarta Sezione Penale, sentenza n. 8029 del 30 Maggio-7 Luglio 2000, Cannestraro, rv 216800). 13. Alla luce di tali principi interpretativi sembra alla Corte che nel caso in esame debba escludersi l'esistenza dei presupposti per ritenere il reato procedibile d'ufficio, e che sul punto la sentenza impugnata debba essere annullata.
Secondo lo stesso racconto della persona offesa il colloquio che avrebbe originato l'invito perché la vittima si recasse presso l'abitazione del ricorrente si colloca in epoca successiva all'incontro presso il Comando dei Carabinieri e avrebbe avuto origine casuale, tale da risultare del tutto indipendente da quell'incontro.
Ancora, la stessa persona offesa afferma che l'invito avrebbe avuto a pretesto non l'approfondimento dei fatti o altro elemento collegato sul piano funzionale a quanto avvenuto presso il Comando dei Carabinieri, bensì esclusivamente un supposto interesse della moglie del ricorrente per la triste storia della bambina.
Come sostenuto in modo fondato dalla difesa, la condotta del SI. P. si caratterizza per l'inganno e non per l'approfittamento della sua qualifica di vigile urbano. Ritiene in altri termini la Corte che la stessa ipotesi accusatoria porti ad escludere che la condotta illecita sia stata posta in essere durante l'esercizio delle funzioni pubblicistiche del ricorrente o che tale condotta abbia una qualche relazione funzionale con la qualità da lui rivestita. Tale affermazione non può trovare smentita nella circostanza che il SI. P. abbia dopo il fatto minacciato la bambina di non rivelare a nessuno quanto accaduto spendendo anche il ragionamento che nessuno le avrebbe creduto in quanto lei era solo una bambina e lui un vigile urbano. Si tratta di affermazione successiva ai fatti e di espediente dialettico destinato a garantirsi l'impunità rispetto ad un reato già perfezionato.
In conclusione, la Corte ritiene che per l'episodio criminoso risalente all'anno (OMISSIS) sussista il lamentato difetto di querela e che debba essere riconosciuta l'improcedibilità dell'azione come prospettata dal ricorrente. A ciò consegue l'eliminazione della pena irrogata per l'episodio in esame, pena che è stata determinata dai giudici del fatto in tre anni di reclusione.
14. Quanto al reato rubricato ai sensi dell'art. 614 c.p., la Corte rileva che la stessa contestazione esclude che l'introduzione nell'abitazione sia avvenuta nelle forme previste dall'ipotesi aggravata, e cioè mediante violenza sulle cose o sulle persone, oppure da persona "palesemente armata", con la conseguenza che debbono considerarsi decorsi i termini massimi di prescrizione. Il reato va pertanto dichiarato estinto e la corrispondente pena di un mese di reclusione deve essere eliminata.
15. In corso di discussione la SA del ricorrente ha introdotto una richiesta non contenuta nei motivi di ricorso. La SA ha sottolineato che la Corte di Appello ha ridotto la pena inflitta in primo grado, ma non si è pronunciata espressamente sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, tema che avrebbe potuto rilevare d'ufficio, cosa che non ha fatto;
pertanto, anche in assenza di uno specifico motivo di ricorso, la Corte di cassazione potrebbe oggi rilevare l'omessa motivazione e procedere all'annullamento della decisione sul punto.
La Corte ritiene che la richiesta non possa essere accolta. La richiesta di annullamento è stata presentata dalla stessa SA con argomenti che muovono dalla premessa che non si è in presenza di un vizio della decisione che comporti un'ipotesi di nullità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 179 c.p.p. Ne consegue che, ai sensi degli artt. 581, 591 e 606 c.p.p., l'assenza di specifico motivo di ricorso sottrae la questione all'intervento del giudice di legittimità.
16. Al parziale accoglimento del ricorso presentato dal SI. P. consegue, come si è detto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di violenza carnale contestato per l'anno (OMISSIS), per il quale difetta la condizione di procedibilità, ed alla condanna per il reato previsto dall'art. 614 c.p., che risulta estinto per decorso dei termini prescrizionali, con conseguente eliminazione della pena corrispondente, pari a tre anni e un mese di reclusione. A tale decisione consegue la parziale compensazione delle spese sostenute per il presente grado di giudizio dalla parte civile costituita, richieste in complessivi Euro 3.000,00, che conseguentemente vengono liquidate nell'importo di Euro 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di violenza sessuale contestato per l'anno 1992 per mancanza di querela ed elimina la relativa pena di anni tre di reclusione. Dichiara non doversi procedere in ordine al reato ex art. 614 c.p., per essere lo stesso estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento di metà delle spese della parte civile, compensata tra le parti la restante metà, e perciò al pagamento a favore della stessa parte civile di Euro 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2008