Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2005, n. 2727
CASS
Sentenza 30 novembre 2005

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Massime1

La nullità dell'ordine di esecuzione (nella specie, per mancata traduzione in lingua nota allo straniero alloglotta) va fatta valere mediante incidente di esecuzione che, in assenza di termini per la proposizione, può essere azionato in ogni tempo, salva la preclusione derivante dalla mera reiterazione di istanza già proposta o dall'acquiescenza al provvedimento suscettibile di contestazione, dovendosi escludere - in considerazione della specifica procedura prevista nell'art. 666 cod. proc. pen. - l'applicabilità, "in subiecta materia", del termine perentorio di sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto, in forza di estensione analogica della disciplina stabilita per i ricorsi al tribunale amministrativo regionale contro provvedimenti amministrativi illegittimi.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2005, n. 2727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2727
Data del deposito : 30 novembre 2005

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