Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
La nullità dell'ordine di esecuzione (nella specie, per mancata traduzione in lingua nota allo straniero alloglotta) va fatta valere mediante incidente di esecuzione che, in assenza di termini per la proposizione, può essere azionato in ogni tempo, salva la preclusione derivante dalla mera reiterazione di istanza già proposta o dall'acquiescenza al provvedimento suscettibile di contestazione, dovendosi escludere - in considerazione della specifica procedura prevista nell'art. 666 cod. proc. pen. - l'applicabilità, "in subiecta materia", del termine perentorio di sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto, in forza di estensione analogica della disciplina stabilita per i ricorsi al tribunale amministrativo regionale contro provvedimenti amministrativi illegittimi.
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- 1. Guida in stato di ebbrezza: valido l'alcoltest effettuato dopo trenta minuti dalla condotta di guidaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all' art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata, in assenza di indici dell'inattendibilità del test (Cassazione penale , sez. I , 10/12/2020 , n. 8875). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. I , 10/12/2020 , …
Leggi di più… - 2. Mancata dichiarazione di contumacia, quali rimedi? (Cass. 38349/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2021
Omissione della dichiarazione di contumacia: nessuna nullità ma all'imputato competono i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia, tra cui la notificazione dell'estratto contumaciale. Integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 c.p.p., l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi della L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 15-bis, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, in quanto - ove pure il difensore non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2005, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 30/11/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 4103
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 024799/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO RA IS, N. IL 06/03/1949;
avverso ORDINANZA del 04/04/2005 G.I.P. TRIBUNALE di BERGAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO
Il G.I.P. del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha con ordinanza 4/04/2005 respinto l'incidente di esecuzione proposto da CO EC GU avverso l'ordine di esecuzione della sentenza 26/11/2003 che, come sottolineato dall'impugnante, non era stato tradotto in lingua spagnola, unica lingua da lui conosciuta. Il G.I.P., pur preso atto che anche l'ordine di esecuzione rientra tra gli atti dei quali è necessario procedere alla traduzione in lingua conosciuta dall'interessato, ha rilevato che, dovendosi avere riguardo in via analogica, stante la natura essenzialmente amministrativa dell'ordine di esecuzione, al termine di sessanta giorni previsto per i ricorsi giurisdizionali amministrativi, il notevole lasso di tempo trascorso tra la notifica del detto ordine di esecuzione (19/05/2004) e la presentazione del ricorso (14/03/2005) non ne consentiva l'accoglimento; e ciò anche perché si trattava di atto dal contenuto assai semplice e privo di quelle indicazioni tecniche la cui inconsapevole ignoranza avrebbe potuto in tesi essere di danno per il ricorrente, sì da far ritenere sostanzialmente ed implicitamente avverata l'acquiescenza di cui all'art. 183 c.p.p.. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del EC denunziando l'erronea interpretazione di legge. DIRITTO
Il ricorrente ha innanzi tutto escluso che l'incidente di esecuzione sia equiparabile ad un ricorso amministrativo ed ha comunque sottolineato come lo stesso sia finalizzato ad una tutela strettamente connessa alla corretta applicazione della procedura penale in materia di diritto di difesa, di contraddittorio fra le parti e di libertà personale. Il ricorrente ha poi rilevato come, in materia di incidente di esecuzione, il termine entro il quale esperire la difesa debba necessariamente coincidere con l'intera fase esecutiva, e come non possa assolutamente sostenersi che il decorso del termine di sessanta giorni sia condotta di tacita acquiescenza, di contro dovendosi affermare che l'unica preclusione in materia di esecuzione sia rappresentata dalla reiterazione di istanza fondata su identici motivi in precedenza rigettati.
Il ricorso merita indubbia condivisione e dal suo accoglimento discende l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. È in primo luogo indiscutibile - come del resto lo stesso G.I.P. di Bergamo ammette nell'ordinanza 4/04/2005 - che un ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p. a carico di alloglotta che, senza alcuna giustificazione, non venga, come nel caso in esame, tradotto nella lingua conosciuta dallo straniero, sia affetto da nullità ex artt. 143 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. c) (cfr. Cass. sentenze nn. 3043/2000 e 843/1995). È però evidente che, in difetto di alcuna espressa previsione dell'art. 666, commi 1 - 2 - 3, di un termine ad opponendum per far valere innanzi al G.E. le invalidità dell'ordine di esecuzione, tra le quali quella testè individuata, non può farsi capo ad una applicazione analogica del termine per l'impugnazione innanzi al TAR dell'atto amministrativo (posto che, se ha natura amministrativa l'atto che si impugna, non ha certo la stessa natura il procedimento impugnatorio disciplinato dall'art. 666 c.p.p.) ne' è ammissibile una applicazione irragionevole e "cieca"
del principio di acquiescenza desumibile dall'art. 183 c.p.p., lett. a) (necessitando infatti non già il mero decorso di qualche mese di tempo dalla comunicazione dell'atto bensì la realizzazione di comportamenti incompatibili con la volontà di impugnarlo). Ne discende, anche in coerenza con la possibilità da questa Corte di recente affermata (cfr. Cass. sent. n. 13986/05) di introdurre in udienza innanzi al G.E. anche una istanza aggiuntiva (e con salvezza dei soli termini previsti, quelli di cui all'art. 666 c.p.p., comma 3), che non è configurabile l'esistenza di alcun termine predeterminato per la formulazione di richiesta di incidente di esecuzione e che alla cognizione della richiesta può far ostacolo solo la preclusione determinata tanto dalla mera reiterazione di precedente istanza (art. 666 c.p.p., comma 2) quanto la acquiescenza all'ordine di esecuzione che si sia medio tempore realizzata. L'ordinanza va dunque annullata e va disposto rinvio allo stesso Ufficio per nuovo esame, condotto nell'osservanza del formulato principio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. presso il Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2006