Sentenza 24 settembre 2002
Massime • 1
In caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione per un reato suscettibile di azione mediante citazione diretta ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., il giudice, salva l'eventualità che l'opposizione stessa debba essere dichiarata inammissibile, non può deliberare "de plano" l'accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero, dovendosi procedere mediante fissazione di udienza camerale secondo il combinato disposto degli artt. 409 e 410, norme richiamate "in quanto applicabili" dalle disposizioni generali per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 549 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2002, n. 6500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6500 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Paolo FATTORI Presidente
dott. Enzo COSTANZO Componente
dott. Benito Romano DE GRAZIA "
dott. Stefano PETITTI "
dott. Ettore PALMIERI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) TA NA nel proc. c/ n. il 16/04/1951;
2) OL CA avverso decreto del 26/06/2001;
sentita la relazione fatta dal Consigliere De Grazia Benito Romano;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Latina.
OSSERVA
1. TA NA, nella qualità di parte offesa, propone, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione avverso il decreto del 29/06/2001 con il quale il G.I.P. del Tribunale di Latina, con procedura de plano, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta alla richiesta del P.M. di archiviazione degli atti relativi al procedimento per il reato di lesioni colpose a lei cagionate da OL CA.
Contesta l'asserita non compatibilità del rito camerale nei procedimenti per citazione diretta ai sensi degli artt. 549 e 552 c.p.p., in questi non essendo prevista l'udienza preliminare come forma ordinaria di prosecuzione a seguito di proposta opposizione. Contesta, inoltre, la ritenuta inammissibilità dell'opposizione, evidenziando, contrariamente a quanto assunto dal G.I.P., che le osservazioni contenute nell'atto di opposizione in relazione alla esaminata vicenda della contratta malattia professionale (ipoacusia) erano pertinenti e non superflue, così come le indagini richieste relativamente alla presenza del nesso causale tra la condotta dell'indagato e le lesioni personali da lei subite.
L'impugnato decreto va annullato senza rinvio. L'argomento che rileva sul punto non è di certo quello utilizzato dal G.I.P. secondo cui nei giudizi con citazione diretta ex art. 550 c.p.p. - come nel caso in questione - non sarebbe possibile in caso di opposizione l'instaurazione del contraddittorio con fissazione di udienza camerale.
Tale contraddittorio è previsto, invero, dal combinato disposto del 3^ comma dell'art. 410 e dei commi 2-3-4-5 dell'art. 409 c.p.p. e vale sul punto l'esplicito richiama alle "norme in quanto applicabili" del giudizio ordinario fatto dall'art. 549 c.p.p. per il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica. Inoltre, se è vero che le indagini richieste dalla parte offesa sono state ritenute dal G.U.P. in parte non pertinenti e comunque superflue, e che la giurisprudenza di questa Corte richiede, affinché sia evitata l'inammissibilità dell'opposizione, la pertinenza e la rilevanza delle indagini proposte (v. Cass.31.3.2000 Martini;
3.4.2000 Valieri;
18.11.99 Martinatto;
ecc.), è
anche vero che, sul punto della pertinenza e della rilevanza, la motivazione non può risolversi - come invece avviene nel provvedimento impugnato - in affermazioni sostanzialmente apodittiche, e ciò proprio perché l'inammissibilità dell'opposizione sacrifica, eliminando la udienza camerale, la possibilità di contraddittorio.
Il provvedimento impugnato deve dunque - si ripete - essere annullato senza rinvio.
Il G.U.P. dovrà conseguentemente fissare l'udienza camerale, a meno che non ritenga di dover reiterare l'archiviazione, mptivando però questa volta adeguatamente circa la non pertinenza e l'irrilevanza delle indagini proposte con l'opposizione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 FEBBRAIO 2003.