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Sentenza 22 settembre 2023
Sentenza 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2023, n. 38737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38737 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE TE nato a [...] il [...] FR LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto di rigettare i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. Pietro Odoardo Vincentini, per l'imputato FR NL, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, Penale Sent. Sez. 5 Num. 38737 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 28/06/2023 la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato ZA TE e FR NL per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati, dopo essere entrati all'interno della concessionaria di auto "Star Best s.r.l.", sita in Roma, ed essersi impossessati delle chiavi di un'autovettura "Mercedes C200", le utilizzavano per impossessarsi dello stesso veicolo - parcheggiato negli spazi esterni del locale commerciale - nonché degli effetti personali, del blocchetto di assegni e di alcuni assegni già compilati, custoditi all'interno della vettura. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori. 3. Il ricorso dell'avv. Pietro Odoardo Vincentini, per FR NL, si compone di un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata si caratterizzerebbe per «un'evidente carenza motivazionale» in ordine al giudizio di responsabilità. Rappresenta che, con i motivi di gravame, la difesa aveva sottolineato che il giudice di primo grado aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine all'attendibilità del riconoscimento fotografico dell'imputato. La Corte di appello, nel rispondere al motivo di gravame, si sarebbe soffermata solo sull'assoluta certezza con la quale i soggetti che avevano effettuato il riconoscimento avevano espresso il loro giudizio, non affrontando, però, il tema dell'attendibilità intrinseca del riconoscimento. La Corte territoriale, in particolare, non avrebbe adeguatamente valutato che l'autore del furto aveva il viso coperto da una mascherina anti-covid e un cappello in testa. Secondo il ricorrente, il «travisamento del volto», che lasciava scoperti i soli occhi, avrebbe consentito un riconoscimento solo in termini di somiglianza e non di assoluta certezza. Tali limiti sarebbero ancor più evidenti rispetto al riconoscimento effettuato dall'agente di polizia giudiziaria, che non aveva avuto la possibilità di vedere direttamente l'autore del furto, ma solo le immagini videoregistrate, aquello effettuato, in sede di udienza, dalla stessa Corte territoriale, che era basato su generiche sembianze fisiche e su un comune capo di abbigliamento. 3. Il ricorso dell'avv. Claudio Sforza, per ZA TE, si compone di cinque motivi. 2 3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. pen. Contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe indicato «con puntualità, completezza e chiarezza tutti gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della propria decisione, limitandosi a un esame sommario e superficiale dei predetti elementi, senza effettuare alcuna disamina logico giuridica». Il ricorrente lamenta la violazione della regola di giudizio «dell'oltre ogni ragionevole dubbio», sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente e logicamente argomentato in ordine all'individuazione dell'autore del reato, basandosi sulla mera individuazione fotografica, omettendo di verificare la sussistenza di ulteriori elementi di riscontro. 3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 546 cod. proc. pen. Contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare che l'imputato era gravato da precedenti penali, contravvenendo in tal modo allo specifico obbligo di motivare in ordine a tale punto. 3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. Contesta l'applicazione della recidiva, sostenendo che la Corte di appello avrebbe reso sul punto una motivazione del tutto carente, limitandosi a far riferimento alle precedenti condanne riportate dall'imputato. 3.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 99, 132 e 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato e in ordine agli aumenti di pena determinati per la recidiva. 3.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 78 e 546 cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe «carente nella parte relativa ai capi civili, ... con specifico riferimento alla quantificazione degli importi stabiliti». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3 1.1. Il primo motivo del ricorso dello ZA e l'unico motivo del ricorso del FR - che possono essere trattati congiuntamente, atteso che entrambi sono versati in fatto - sono inammissibili. Con essi, i ricorrenti hanno articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con gli atti di gravame, relativi al riconoscimento fotografico degli autori del reato. La Corte di appello, in particolare, ha rilevato che il riconoscimento effettuato dalla persona offesa risultava particolarmente attendibile, poiché preceduto dalla rituale descrizione delle fattezze e dell'abbigliamento degli autori del furto, risultati pienamente corrispondenti a quelli evincibili dalle immagini e dai fotogrammi estratti dai sistemi di videosorveglianza. Ha evidenziato che il riconoscimento era stato effettuato in termini di certezza e appena pochi giorni dopo il compimento del furto, quando la persona offesa aveva i fatti ancora ben impressi nella memoria. La Corte territoriale ha rilevato che la parte lesa aveva visto di persona entrambi i rei, quando erano entrati all'interno dell'autosalone, e che il riconoscimento era confortato anche da quello effettuato dal carabiniere Centonze, che conosceva bene il FR per motivi di ufficio. Ha escluso che la bontà del riconoscimento potesse essere pregiudicata dal fatto che il FR indossava un cappello e una mascherina anti-covid, perché rimaneva, comunque, scoperto parte del volto, compresi gli occhi. Ha, infine, dato atto che le sembianze fisiche e il cappotto indossato dell'imputato nel corso dell'udienza corrispondevano a quelli evincibili dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Si tratta di una motivazione adeguata e priva di vizi logici, con la quale i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati, rendendo in tal modo i motivi di ricorso in questione privi anche della necessaria specificità estrinseca. Quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dallo ZA, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo 4 si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108). 1.2. Il secondo motivo del ricorso dello ZA è manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, evidenziando sia i rilevanti precedenti penali degli imputati, che le allarmanti modalità della condotta. Al riguardo, va ricordato che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel casosb.e in esame. 1.3. Il terzo motivo del ricorso dello ZA è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha reso ampia motivazione in ordine all'applicazione della contestata recidiva (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata), evidenziando come il nuovo reato commesso fosse manifestazione di una maggior capacità a delinquere dell'imputato. La motivazione risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690 1.4. Il quarto motivo del ricorso dello ZA è inammissibile. Il motivo, invero, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove - come nel caso di specie (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata) - la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851). 1.5. Il quinto motivo del ricorso dello ZA è inammissibile. Esso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. La Corte territoriale, in ogni caso, ha risposto ai 5 motivi di appello relativi alle statuizioni civili con esauriente e logica motivazione (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto di rigettare i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. Pietro Odoardo Vincentini, per l'imputato FR NL, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, Penale Sent. Sez. 5 Num. 38737 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 28/06/2023 la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato ZA TE e FR NL per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati, dopo essere entrati all'interno della concessionaria di auto "Star Best s.r.l.", sita in Roma, ed essersi impossessati delle chiavi di un'autovettura "Mercedes C200", le utilizzavano per impossessarsi dello stesso veicolo - parcheggiato negli spazi esterni del locale commerciale - nonché degli effetti personali, del blocchetto di assegni e di alcuni assegni già compilati, custoditi all'interno della vettura. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori. 3. Il ricorso dell'avv. Pietro Odoardo Vincentini, per FR NL, si compone di un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata si caratterizzerebbe per «un'evidente carenza motivazionale» in ordine al giudizio di responsabilità. Rappresenta che, con i motivi di gravame, la difesa aveva sottolineato che il giudice di primo grado aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine all'attendibilità del riconoscimento fotografico dell'imputato. La Corte di appello, nel rispondere al motivo di gravame, si sarebbe soffermata solo sull'assoluta certezza con la quale i soggetti che avevano effettuato il riconoscimento avevano espresso il loro giudizio, non affrontando, però, il tema dell'attendibilità intrinseca del riconoscimento. La Corte territoriale, in particolare, non avrebbe adeguatamente valutato che l'autore del furto aveva il viso coperto da una mascherina anti-covid e un cappello in testa. Secondo il ricorrente, il «travisamento del volto», che lasciava scoperti i soli occhi, avrebbe consentito un riconoscimento solo in termini di somiglianza e non di assoluta certezza. Tali limiti sarebbero ancor più evidenti rispetto al riconoscimento effettuato dall'agente di polizia giudiziaria, che non aveva avuto la possibilità di vedere direttamente l'autore del furto, ma solo le immagini videoregistrate, aquello effettuato, in sede di udienza, dalla stessa Corte territoriale, che era basato su generiche sembianze fisiche e su un comune capo di abbigliamento. 3. Il ricorso dell'avv. Claudio Sforza, per ZA TE, si compone di cinque motivi. 2 3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. pen. Contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe indicato «con puntualità, completezza e chiarezza tutti gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della propria decisione, limitandosi a un esame sommario e superficiale dei predetti elementi, senza effettuare alcuna disamina logico giuridica». Il ricorrente lamenta la violazione della regola di giudizio «dell'oltre ogni ragionevole dubbio», sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente e logicamente argomentato in ordine all'individuazione dell'autore del reato, basandosi sulla mera individuazione fotografica, omettendo di verificare la sussistenza di ulteriori elementi di riscontro. 3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 546 cod. proc. pen. Contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare che l'imputato era gravato da precedenti penali, contravvenendo in tal modo allo specifico obbligo di motivare in ordine a tale punto. 3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. Contesta l'applicazione della recidiva, sostenendo che la Corte di appello avrebbe reso sul punto una motivazione del tutto carente, limitandosi a far riferimento alle precedenti condanne riportate dall'imputato. 3.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 99, 132 e 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato e in ordine agli aumenti di pena determinati per la recidiva. 3.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 78 e 546 cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe «carente nella parte relativa ai capi civili, ... con specifico riferimento alla quantificazione degli importi stabiliti». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3 1.1. Il primo motivo del ricorso dello ZA e l'unico motivo del ricorso del FR - che possono essere trattati congiuntamente, atteso che entrambi sono versati in fatto - sono inammissibili. Con essi, i ricorrenti hanno articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con gli atti di gravame, relativi al riconoscimento fotografico degli autori del reato. La Corte di appello, in particolare, ha rilevato che il riconoscimento effettuato dalla persona offesa risultava particolarmente attendibile, poiché preceduto dalla rituale descrizione delle fattezze e dell'abbigliamento degli autori del furto, risultati pienamente corrispondenti a quelli evincibili dalle immagini e dai fotogrammi estratti dai sistemi di videosorveglianza. Ha evidenziato che il riconoscimento era stato effettuato in termini di certezza e appena pochi giorni dopo il compimento del furto, quando la persona offesa aveva i fatti ancora ben impressi nella memoria. La Corte territoriale ha rilevato che la parte lesa aveva visto di persona entrambi i rei, quando erano entrati all'interno dell'autosalone, e che il riconoscimento era confortato anche da quello effettuato dal carabiniere Centonze, che conosceva bene il FR per motivi di ufficio. Ha escluso che la bontà del riconoscimento potesse essere pregiudicata dal fatto che il FR indossava un cappello e una mascherina anti-covid, perché rimaneva, comunque, scoperto parte del volto, compresi gli occhi. Ha, infine, dato atto che le sembianze fisiche e il cappotto indossato dell'imputato nel corso dell'udienza corrispondevano a quelli evincibili dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Si tratta di una motivazione adeguata e priva di vizi logici, con la quale i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati, rendendo in tal modo i motivi di ricorso in questione privi anche della necessaria specificità estrinseca. Quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dallo ZA, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo 4 si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108). 1.2. Il secondo motivo del ricorso dello ZA è manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, evidenziando sia i rilevanti precedenti penali degli imputati, che le allarmanti modalità della condotta. Al riguardo, va ricordato che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel casosb.e in esame. 1.3. Il terzo motivo del ricorso dello ZA è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha reso ampia motivazione in ordine all'applicazione della contestata recidiva (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata), evidenziando come il nuovo reato commesso fosse manifestazione di una maggior capacità a delinquere dell'imputato. La motivazione risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690 1.4. Il quarto motivo del ricorso dello ZA è inammissibile. Il motivo, invero, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove - come nel caso di specie (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata) - la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851). 1.5. Il quinto motivo del ricorso dello ZA è inammissibile. Esso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. La Corte territoriale, in ogni caso, ha risposto ai 5 motivi di appello relativi alle statuizioni civili con esauriente e logica motivazione (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 2023.