Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2000, n. 1127
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Sentenza 16 febbraio 2000

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Data la sua natura non amministrativa, ma giurisdizionale, del procedimento in materia di permessi premio ai detenuti, alla stregua dei principi desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale n. 394 del 1993 e 225 del 1995, deve trovare applicazione integrale, in detta materia, la disciplina camerale di cui al combinato disposto degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. Ne consegue che l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che decida un reclamo siffatto con procedura "de plano" è viziata da nullità assoluta a norma degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2000, n. 1127
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1127
    Data del deposito : 16 febbraio 2000

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