Sentenza 16 febbraio 2000
Massime • 1
Data la sua natura non amministrativa, ma giurisdizionale, del procedimento in materia di permessi premio ai detenuti, alla stregua dei principi desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale n. 394 del 1993 e 225 del 1995, deve trovare applicazione integrale, in detta materia, la disciplina camerale di cui al combinato disposto degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. Ne consegue che l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che decida un reclamo siffatto con procedura "de plano" è viziata da nullità assoluta a norma degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2000, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 16/02/2000
1. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE " N. 1127
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 35073/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL EP n. il 31.08.1950
avverso ordinanza del 23.06.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco Annullamento con rinvio
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 23-6-1999 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da LL US avverso il provvedimento di diniego di permesso premio emesso dal Magistrato di Sorveglianza.
Avverso la predetta ordinanza ricorre il LL, deducendo le violazioni dell'art. 606 lett. e) ed e) c.p.p., lamentando che il provvedimento è stato pronunciato de plano e non è congruamente motivato.
Il primo motivo è fondato e assorbente rispetto al secondo. Attesa la natura non amministrativa ma giurisdizionale del procedimento in materia di permessi premio ai detenuti (alla stregua dei principi desumibili dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 349/93 e 225/95), deve trovare integrale applicazione, in detta materia, la disciplina camerale di cui al combinato disposto degli artt. 666 e 678 c.p.p. Ne consegue che l'ordinanza impugnata, pronunciata de plano, dev'essere annullata per violazione del principio del contraddittorio, causa di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2000