Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5441
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Sentenza 15 aprile 2002

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In tema di procedimenti innanzi al giudice di pace, l'omissione dell'obbligatorio tentativo di conciliazione statuito dall'art. 320 cod. proc. civ. non è espressamente sanzionata con previsione di nullità e produce tale effetto solo nel caso in cui abbia comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5441
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5441
    Data del deposito : 15 aprile 2002

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