Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 1
In tema di procedimenti innanzi al giudice di pace, l'omissione dell'obbligatorio tentativo di conciliazione statuito dall'art. 320 cod. proc. civ. non è espressamente sanzionata con previsione di nullità e produce tale effetto solo nel caso in cui abbia comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5441 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato PALMA SEMINARA, difeso dall'avvocato GIOVANNI VIOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND VIOLA VIA NAZIONALE PELLARO REGGIO, in persona del suo amm.re legale rappresentante pro tempore IM HI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SCHOPENAUERN 53, presso lo studio dell'avvocato GIULIA SCANZANI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE MORABITO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CR CO, SGARLATO ANGELO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 825/99 del Giudice di pace di REGGIO CALABRIA, depositata il 17/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Giovanni VIOLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento e deposita avviso di ricevimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha condannato CO TE, condomino dell'edificio sito in Pellaro, via Nazionale, traversa L, n. 22, denominato "Viola", a pagare al condominio la somma di lire 1.401.423, a titolo di oneri condominiali.
CO TE ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi.
Il condominio "Viola" ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del suo ricorso CO TE afferma che il Giudice di pace di Reggio Calabria ha pronunziato la sentenza impugnata senza effettuare il tentativo di conciliazione, e ne chiede l'annullamento, denunziando violazione dell'art. 320, 3^ comma cod. proc. civ.. La censura è infondata.
L'omissione del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 320 cod. proc. civ. nel procedimento innanzi al giudice di pace non
è espressamente sanzionata con previsione di nullità, e produce tale effetto solo nel caso in cui abbia comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa (vedi Cassazione civile sez. 1^, 10 marzo 1999, n. 2064; sez. 3^, 25 luglio 2000, n. 9739). Tale pregiudizio non è stato denunziato dal ricorrente. Con il secondo motivo del suo ricorso CO TE denunzia la violazione di norme di legge sostanziali (art. 9 della legge 27 luglio 1978 n. 392 e 1123 cod. civ.), nonché vizi (non anche carenza assoluta) di motivazione.
Tali censure sono inammissibili.
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace nelle controversie di valore non superiore ai due milioni di lire, come quella di specie, da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, sono impugnabili in Cassazione solo per violazione di norme processuali, costituzionali e comunitarie di rango superiore, nonché per inesistenza della motivazione, essendo il controllo di legittimità limitato alla mera verifica esterna dell'esercizio dell'equità (vedi da ultimo Cassazione civile sez. 1^, 5 ottobre 2000, n. 13269). Con lo stesso motivo di ricorso CO TE denunzia poi un vizio di ultrapetizione, che si limita peraltro ad affermare apoditticamente, senza darne il dovuto conto.
L'ultrapetizione è peraltro da escludere, dal momento che il giudice di pace ha condannato CO TE a pagare al condominio la somma da quest'ultimo richiesta, ritenendo fondate le ragioni creditorie che esso aveva fatto valere.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna CO TE a rifondere al condominio "Viola" le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 10 euro, oltre 400,00 euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2002