Sentenza 19 novembre 2008
Massime • 1
Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, perché acquisti rilevanza il legittimo impedimento dell'interessato, la sua preventiva richiesta di essere sentito personalmente è necessaria solo quando si tratti di detenuto e non anche quando il condannato si trovi in stato di libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2008, n. 45475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45475 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19/11/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3173
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 014651/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI EO, N. IL 21/09/1966;
avverso ORDINANZA del 12/02/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza in data 12/2/08 il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà presentate in stato di libertà da IE AT CH in relazione a un espiando residuo di pene cumulate con provvedimento emesso il 15/1/08 dal Procuratore della Repubblica di Udine. Ha ritenuto il Tribunale di sorveglianza di non potere formulare un giudizio prognostico favorevole per la gravità dei reati commessi e l'inidoneità della prospettata attività lavorativa a sostenere un serio progetto rieducativo. Contro tale pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale in via preliminare eccepisce la nullità assoluta del procedimento ai sensi degli artt. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, per non essere la trattazione stata rinviata malgrado il documentato impedimento del suo assistito a comparire per ragioni di salute, e deduce inoltre vizio di motivazione in ordine alla valutazione di inesistenza dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova e, comunque, mancanza di motivazione quanto all'istanza di detenzione domiciliare. La preliminare censura di carattere procedurale è fondata, e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio. Ed invero, nel certificato medico prodotto a sostegno della richiesta di rinvio si dava specificamente atto di una lombalgia riferibile a sospetta ernia del disco, della necessità che il IE osservasse dieci giorni di riposo e della impossibilità per lo stesso, residente in [...], di compiere in quelle condizioni lunghi tragitti come quello necessario per recarsi a Trieste, situazione che in modo del tutto apodittico è stata dal Tribunale di sorveglianza ritenuta, senza disporre alcun accertamento, di modesta gravità e superabile con supporto farmacologico adeguato. Va d'altra parte ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, 19/12/96, Cafagno, rv. 206.248) una previa richiesta dell'interessato di essere sentito personalmente è necessaria, per dare rilevanza nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza al legittimo impedimento dello stesso, solo quando si tratti di detenuto, per il quale occorre disporre la traduzione, e non anche quando, come nel caso di specie, il condannato si trovi in stato di libertà.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Trieste.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2008