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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1568/2014, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SAVERINO MARIA Parte_1
ricorrente
E
- LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1 CP_2
resistente
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato in data 26.9.2014 parte ricorrente propone opposizione avverso il provvedimento dell' comunicato in data 13.1.2013 con il quale gli era CP_1
stato notificato il disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale dall'1.1.2005 al 31.12.2007 con contestuale richiesta di pagamento delle somme erogate dall'ente stesso a titolo di disoccupazione agricola per um importo pari ad € 8.468,88; a sostegno della domanda eccepiva la prescrizione del credito essendo trascorsi i cinque anni rispetto alla data di versamento.
2. Si costituisce l' , eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione, CP_1
spiegando che il disconoscimento per l'anno 2006 è stato notificato alla ricorrente tramite la pubblicazione telematica degli elenchi di variazione, 2° trim. 2012; laddove per gli altri anni si è proceduto con le comunicazioni alla parte. Il disconoscimento del rapporto di lavoro è la conseguenza degli accertamenti
1 ispettivi effettuati nei confronti dell'azienda dai funzionari di vigilanza Parte_2
e dai quali è emerso quanto segue…..con il Controparte_3 Testimone_1
verbale in questione, si è provveduto al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro solo formalmente posti in essere tra il sig. ed i lavoratori di Parte_3
CP_ seguito indicati per gli anni dal 1996 al 2011, per i quali l' ha provveduto ad annullare la contribuzione agricola denunciata a loro favore. E, pertanto, assolutamente corretto l'operato dell' che ha disconosciuto il rapporto di CP_4 lavoro dell'odierna parte ricorrente con l' , ha Parte_4
provveduto ad annullare le relative posizioni contributive e ad attivare le procedure per il recupero delle prestazioni erogata sulla base delle posizioni contributive annullate, come quella oggetto del presente giudizio. Analogamente si è proceduto al disconoscimento per gli anni 2005 e 2007 a seguito degli accertamenti compiuti nei confronti della azienda agricola Caparrotta Basilio e conclusisi con il verbale che si allega e che qui deve intendersi integralmente trascritto…. La cancellazione è intervenuta e parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare il corrispondente provvedimento nei termini di decadenza previsti dalla legge.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'1.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 38, comma 7, della legge n. 111/2011 stabilisce che l' procede alla CP_1
notifica delle variazioni dei rapporti di lavoro agricolo mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, che restano disponibili per 15 giorni sul sito dell' . Il lavoratore può impugnare l'elenco entro 120 giorni dalla CP_1
pubblicazione. Decorso tale termine, il provvedimento diviene definitivo e il lavoratore decade dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate.
2. Nel caso in esame, il ricorrente non ha presentato impugnazione nei termini di legge, rendendo definitivo il disconoscimento delle giornate lavorative relativamente all'anno 2006, mentre per gli altri anni la notifica risulta correttamente effettuata direttamente al ricorrente. Tale circostanza preclude la possibilità di contestare la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative, non è più possibile
2 rimettere in discussione il relativo accertamento (Cass. Sez. Lav., ord. n.
11197/2024).
4. Pertanto, l' ha legittimamente richiesto la restituzione delle somme CP_1
indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola, e la ricorrente non può opporsi alla ripetizione dell'indebito.
5. La condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'opportunità di optare per la integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso proposto da contro l' ; Parte_1 CP_1
DICHIARA che il ricorrente è decaduta dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni 2005, 2006, 2007 e che l' ha CP_1 legittimamente richiesto la ripetizione dell'indebito per un importo di €8.468,88
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso, 02/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1568/2014, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SAVERINO MARIA Parte_1
ricorrente
E
- LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1 CP_2
resistente
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato in data 26.9.2014 parte ricorrente propone opposizione avverso il provvedimento dell' comunicato in data 13.1.2013 con il quale gli era CP_1
stato notificato il disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale dall'1.1.2005 al 31.12.2007 con contestuale richiesta di pagamento delle somme erogate dall'ente stesso a titolo di disoccupazione agricola per um importo pari ad € 8.468,88; a sostegno della domanda eccepiva la prescrizione del credito essendo trascorsi i cinque anni rispetto alla data di versamento.
2. Si costituisce l' , eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione, CP_1
spiegando che il disconoscimento per l'anno 2006 è stato notificato alla ricorrente tramite la pubblicazione telematica degli elenchi di variazione, 2° trim. 2012; laddove per gli altri anni si è proceduto con le comunicazioni alla parte. Il disconoscimento del rapporto di lavoro è la conseguenza degli accertamenti
1 ispettivi effettuati nei confronti dell'azienda dai funzionari di vigilanza Parte_2
e dai quali è emerso quanto segue…..con il Controparte_3 Testimone_1
verbale in questione, si è provveduto al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro solo formalmente posti in essere tra il sig. ed i lavoratori di Parte_3
CP_ seguito indicati per gli anni dal 1996 al 2011, per i quali l' ha provveduto ad annullare la contribuzione agricola denunciata a loro favore. E, pertanto, assolutamente corretto l'operato dell' che ha disconosciuto il rapporto di CP_4 lavoro dell'odierna parte ricorrente con l' , ha Parte_4
provveduto ad annullare le relative posizioni contributive e ad attivare le procedure per il recupero delle prestazioni erogata sulla base delle posizioni contributive annullate, come quella oggetto del presente giudizio. Analogamente si è proceduto al disconoscimento per gli anni 2005 e 2007 a seguito degli accertamenti compiuti nei confronti della azienda agricola Caparrotta Basilio e conclusisi con il verbale che si allega e che qui deve intendersi integralmente trascritto…. La cancellazione è intervenuta e parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare il corrispondente provvedimento nei termini di decadenza previsti dalla legge.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'1.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 38, comma 7, della legge n. 111/2011 stabilisce che l' procede alla CP_1
notifica delle variazioni dei rapporti di lavoro agricolo mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, che restano disponibili per 15 giorni sul sito dell' . Il lavoratore può impugnare l'elenco entro 120 giorni dalla CP_1
pubblicazione. Decorso tale termine, il provvedimento diviene definitivo e il lavoratore decade dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate.
2. Nel caso in esame, il ricorrente non ha presentato impugnazione nei termini di legge, rendendo definitivo il disconoscimento delle giornate lavorative relativamente all'anno 2006, mentre per gli altri anni la notifica risulta correttamente effettuata direttamente al ricorrente. Tale circostanza preclude la possibilità di contestare la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative, non è più possibile
2 rimettere in discussione il relativo accertamento (Cass. Sez. Lav., ord. n.
11197/2024).
4. Pertanto, l' ha legittimamente richiesto la restituzione delle somme CP_1
indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola, e la ricorrente non può opporsi alla ripetizione dell'indebito.
5. La condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'opportunità di optare per la integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso proposto da contro l' ; Parte_1 CP_1
DICHIARA che il ricorrente è decaduta dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni 2005, 2006, 2007 e che l' ha CP_1 legittimamente richiesto la ripetizione dell'indebito per un importo di €8.468,88
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso, 02/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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