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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1379/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Alberto Cappellini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado,
promossa da nata a [...] il [...] - cod.fisc. - e residente Parte_1 C.F._1 in Masciano (PG) ed elett.te dom.ta in Perugia Via Cesare Caporali n.17 presso e nello studio dell'Avv.
Francesco Vantaggiato che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Fulvio
Falconieri
Parte attrice
contro nata a [...] il [...] ( ) e residente in CP_1 CodiceFiscale_2
Marsciano (PG) – Via Aldo Moro n. 7 IA,
, nata a [...] il [...](C.F. ) e residente in Controparte_2 C.F._3
Milano – Via Ampere Andrea Maria n. 79,
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Controparte_3 C.F._4
Marsciano (PG) – Fraz. Castello delle Forme Voc. Filoncia,
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_4 C.F._5
residente in [...] Castello delle Forme,
pagina 1 di 5 nato a [...] il [...] (C.F. e Controparte_5 C.F._6
residente in [...],
nata a [...] il [...] (C.F. e residente in Controparte_6 C.F._7
Deruta (PG) – Via Tiberina Nord n. 67,
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_7 C.F._8
residente in [...] n. 3304,
Parti convenute contumaci
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza cartolare di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 8.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha promosso con ricorso e art. 281 decies c.p.c. domanda di usucapione, Parte_1
precisando che:
• con atto di citazione del 05.12.2005 promuoveva innanzi al Tribunale di Perugia – sez. distaccata di OD un giudizio volto ad ottenere la declaratoria, in suo favore, di avvenuto acquisto della proprietà del fabbricato rurale sito in Marsciano – Frazione IA (PG) al vicolo Palazzo dei Frati n. 6, così come di seguito catastalmente identificati: Catasto Urbano del
Comune di Marsciano, Foglio 84, particella n. 130, subalterno 1 e subalterno 2;
• il Giudice del Tribunale di Perugia – sez. distaccata di OD, con sentenza n. 129/2008 del
09.12.2008, sebbene nella parte motiva statuiva che ”…il fabbricato oggetto di causa è stato goduto per l'intero…. Dalla sig.ra ”, tuttavia dichiarava l'acquisto in Parte_2
favore della stessa della proprietà per intervenuta usucapione ultraventennale del solo fabbricato rurale sito in Marsciano – Frazione IA (PG) al vicolo Palazzo dei Frati n. 6, indicato in
Catasto al Foglio 84, particella n. 130, subalterno 1;
• invero, la discrasia era dovuta al fatto che per mero errore materiale del difensore nella trascrizione delle conclusioni dell'atto di citazione non veniva indicata la particella contraddistinta al Foglio 84, particella n. 130, subalterno 2;
• la sig.ra avendo comunque posseduto per oltre venti anni, almeno a Parte_1 decorrere dall'anno 1985, ininterrottamente e pacificamente animo domini, senza che alcuno abbia mai contestato tale possesso né direttamente né indirettamente, anche quella parte pagina 2 di 5 dell'immobile contraddistinta al Foglio 84, particella n. 130, subalterno 2, promuoveva la procedura di mediazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 28/2010, al fine di dare corso all'azione giudiziale innanzi al Tribunale di Spoleto, volta al riconoscimento del suo diritto di piena proprietà per intervenuta usucapione;
• che tale procedura veniva attivata innanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Perugia nei confronti delle IGg.re/ri , , , Controparte_4 Controparte_3 CP_1 CP_2
, , e , che in base alla
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
ricostruzione della ricorrente sarebbero da considerarsi gli attuali proprietari del bene, quali eredi viventi degli intestatari catastali tutt'ora risultanti sigg.ri fu Controparte_8 Per_1
fu - entrambi deceduti nei primi anni del 1900 e per i quali non Controparte_9 Per_2 risultano dati anagrafici atteso che l'ufficio anagrafe del comune di IA, dove gli stessi risiedevano, era andato distrutto durante la seconda guerra mondiale – nonché fu CP_10
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 14.02.1979; Per_3
• le IGg.re/ri , , Controparte_4 Controparte_3 CP_1 Controparte_2
, e partecipavano alla Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
mediazione e sottoscrivevano accordo con cui riconoscevano in capo alla IG.ra Parte_1
il possesso ininterrotto, pacifico e animo domini del bene immobile oggetto della
[...] procedura di mediazione e che quini lo stesso era divenuto di sua proprietà stante l'avverarsi delle condizioni di legge ex art. 1158 e seg.ti cod. civ.
Concludeva, dunque chiedendo dichiararsi “che la IG.ra ha acquistato per Parte_1 usucapione ex art. 1158 cod.civ. il diritto di proprietà dell'immobile sito in Marsciano – Frazione
IA (PG) al vicolo Palazzo dei Frati n. 6, così come di seguito catastalmente identificato: Catasto
Urbano del Comune di Marsciano, Foglio 84, particella n. 130 subalterno 2, Categoria A/5, Classe 2,
Consistenza 3,5 vani, superficie 85 mq e per l'effetto ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la emananda sentenza”.
Le parti convenute, pur ritualmente citate, non si sono costituite e sono state pertanto dichiarate contumaci.
La causa è stata istruita solo documentalmente, non avendo parte ricorrente chiesto l'ammissione di prove orali.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
pagina 3 di 5 2.1. Da un punto di vista generale, vale premettere che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento protrattosi per venti anni continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con l'animo di tenere la cosa come propria, possesso che dimostri in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (cfr. tra le tante Cass. n.
4435/1996).
In relazione al riparto probatorio in materia di accertamento di avvenuto acquisto di un bene per usucapione si evidenzia che, se è pur vero che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo (ad esempio, un contratto di comodato) che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
2.2. Ciò premesso, esaminando l'atto di citazione del procedimento di usucapione svoltosi innanzi al
Tribunale di Perugia – sez distaccata di OD (doc. 1) e la sentenza emessa all'esito (doc. 2) trova conferma la ricostruzione della ricorrente, giacché nell'atto introduttivo si indicava in parte motiva che il fabbricato in questione era contraddistinto dagli estremi NCEU Comune di Marsciano, fg. 84, part. 130, sub 1 e 2, mentre nelle conclusioni dell'atto introduttivo – e, da lì, anche nella sentenza – era riportato solo l'estremo sub 1, anche se nella sentenza stessa si dà atto che il sig. , del Controparte_11 quale veniva assunto l'interrogatorio formale, aveva dichiarato che l'attrice godeva da più di venti anni in maniera esclusiva del possesso dell'intero fabbricato.
Appare dunque verosimile la ricostruzione della ricorrente, per la quale per errore non sia stato indicato anche il sub 2 nelle conclusioni dell'atto, e da lì – dunque – il giudice abbia pronunciato l'intervenuta usucapione solo con riguardo al sub 1.
Corrobora tale ipotesi anche il fatto che tutti gli attuali proprietari non solo non si siano costituiti nel presente giudizio, rimanendo contumaci – circostanza, questa, che di per sé non sarebbe sufficiente, giacché nel nostro sistema processuale civile la contumacia non equivale a non contestazione – ma che addirittura abbiano tutti partecipato al procedimento di mediazione (doc. 4), anche assistiti da proprio pagina 4 di 5 legale, dichiarando entro lo stesso la circostanza per la quale la avrebbe esercitato un Parte_1
possesso ad usucapionem ultraventennale sul sub 2.
A fronte di ciò, se anche parte ricorrente avesse richiesto l'interrogatorio formale dei convenuti, lo stesso sarebbe stato da considerarsi superfluo, apparendo chiaro che le parti convenute convengono con quanto sostenuto dalla stessa.
Allo stesso tempo, la circostanza non risulta solo pacificamente ammessa dai proprietari, ma vi è altresì un riscontro oggettivo del fatto, dato dalla sentenza del 2008 nella quale già si riconosceva che la veva goduto uti dominus dell'intero fabbricato già allora da più di venti anni. Parte_1
Gli elementi sopra ripercorsi appaiono dunque sufficienti a ritenere provata la domanda, e dunque il ricorso deve essere accolto.
3. Le spese di lite non possono essere poste a carico delle parti convenute contumaci, giacché la loro posizione non si sostanzia in una contumacia semplice (ovvero un non prendere posizione che però non elide la necessità del giudizio), bensì, valorizzando l'esito della mediazione, appare che gli stessi abbiano già prima del giudizio non contestato la pretesa attorea, di talché non possono essere considerate soccombenti, e dunque nulla deve essere pronunciato sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA che la IG.ra ha acquistato per usucapione ex art. 1158 cod.civ. il Parte_1 diritto di proprietà dell'immobile sito in Marsciano – Frazione IA (PG) al vicolo Palazzo dei Frati
n. 6, così come di seguito catastalmente identificato: Catasto Urbano del Comune di Marsciano, Foglio
84, particella n. 130 subalterno 2, Categoria A/5, Classe 2, Consistenza 3,5 vani, superficie 85 mq;
ORDINA al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Spoleto, il 15 gennaio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Alberto Cappellini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado,
promossa da nata a [...] il [...] - cod.fisc. - e residente Parte_1 C.F._1 in Masciano (PG) ed elett.te dom.ta in Perugia Via Cesare Caporali n.17 presso e nello studio dell'Avv.
Francesco Vantaggiato che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Fulvio
Falconieri
Parte attrice
contro nata a [...] il [...] ( ) e residente in CP_1 CodiceFiscale_2
Marsciano (PG) – Via Aldo Moro n. 7 IA,
, nata a [...] il [...](C.F. ) e residente in Controparte_2 C.F._3
Milano – Via Ampere Andrea Maria n. 79,
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Controparte_3 C.F._4
Marsciano (PG) – Fraz. Castello delle Forme Voc. Filoncia,
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_4 C.F._5
residente in [...] Castello delle Forme,
pagina 1 di 5 nato a [...] il [...] (C.F. e Controparte_5 C.F._6
residente in [...],
nata a [...] il [...] (C.F. e residente in Controparte_6 C.F._7
Deruta (PG) – Via Tiberina Nord n. 67,
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_7 C.F._8
residente in [...] n. 3304,
Parti convenute contumaci
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza cartolare di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 8.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha promosso con ricorso e art. 281 decies c.p.c. domanda di usucapione, Parte_1
precisando che:
• con atto di citazione del 05.12.2005 promuoveva innanzi al Tribunale di Perugia – sez. distaccata di OD un giudizio volto ad ottenere la declaratoria, in suo favore, di avvenuto acquisto della proprietà del fabbricato rurale sito in Marsciano – Frazione IA (PG) al vicolo Palazzo dei Frati n. 6, così come di seguito catastalmente identificati: Catasto Urbano del
Comune di Marsciano, Foglio 84, particella n. 130, subalterno 1 e subalterno 2;
• il Giudice del Tribunale di Perugia – sez. distaccata di OD, con sentenza n. 129/2008 del
09.12.2008, sebbene nella parte motiva statuiva che ”…il fabbricato oggetto di causa è stato goduto per l'intero…. Dalla sig.ra ”, tuttavia dichiarava l'acquisto in Parte_2
favore della stessa della proprietà per intervenuta usucapione ultraventennale del solo fabbricato rurale sito in Marsciano – Frazione IA (PG) al vicolo Palazzo dei Frati n. 6, indicato in
Catasto al Foglio 84, particella n. 130, subalterno 1;
• invero, la discrasia era dovuta al fatto che per mero errore materiale del difensore nella trascrizione delle conclusioni dell'atto di citazione non veniva indicata la particella contraddistinta al Foglio 84, particella n. 130, subalterno 2;
• la sig.ra avendo comunque posseduto per oltre venti anni, almeno a Parte_1 decorrere dall'anno 1985, ininterrottamente e pacificamente animo domini, senza che alcuno abbia mai contestato tale possesso né direttamente né indirettamente, anche quella parte pagina 2 di 5 dell'immobile contraddistinta al Foglio 84, particella n. 130, subalterno 2, promuoveva la procedura di mediazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 28/2010, al fine di dare corso all'azione giudiziale innanzi al Tribunale di Spoleto, volta al riconoscimento del suo diritto di piena proprietà per intervenuta usucapione;
• che tale procedura veniva attivata innanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Perugia nei confronti delle IGg.re/ri , , , Controparte_4 Controparte_3 CP_1 CP_2
, , e , che in base alla
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
ricostruzione della ricorrente sarebbero da considerarsi gli attuali proprietari del bene, quali eredi viventi degli intestatari catastali tutt'ora risultanti sigg.ri fu Controparte_8 Per_1
fu - entrambi deceduti nei primi anni del 1900 e per i quali non Controparte_9 Per_2 risultano dati anagrafici atteso che l'ufficio anagrafe del comune di IA, dove gli stessi risiedevano, era andato distrutto durante la seconda guerra mondiale – nonché fu CP_10
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 14.02.1979; Per_3
• le IGg.re/ri , , Controparte_4 Controparte_3 CP_1 Controparte_2
, e partecipavano alla Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
mediazione e sottoscrivevano accordo con cui riconoscevano in capo alla IG.ra Parte_1
il possesso ininterrotto, pacifico e animo domini del bene immobile oggetto della
[...] procedura di mediazione e che quini lo stesso era divenuto di sua proprietà stante l'avverarsi delle condizioni di legge ex art. 1158 e seg.ti cod. civ.
Concludeva, dunque chiedendo dichiararsi “che la IG.ra ha acquistato per Parte_1 usucapione ex art. 1158 cod.civ. il diritto di proprietà dell'immobile sito in Marsciano – Frazione
IA (PG) al vicolo Palazzo dei Frati n. 6, così come di seguito catastalmente identificato: Catasto
Urbano del Comune di Marsciano, Foglio 84, particella n. 130 subalterno 2, Categoria A/5, Classe 2,
Consistenza 3,5 vani, superficie 85 mq e per l'effetto ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la emananda sentenza”.
Le parti convenute, pur ritualmente citate, non si sono costituite e sono state pertanto dichiarate contumaci.
La causa è stata istruita solo documentalmente, non avendo parte ricorrente chiesto l'ammissione di prove orali.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
pagina 3 di 5 2.1. Da un punto di vista generale, vale premettere che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento protrattosi per venti anni continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con l'animo di tenere la cosa come propria, possesso che dimostri in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (cfr. tra le tante Cass. n.
4435/1996).
In relazione al riparto probatorio in materia di accertamento di avvenuto acquisto di un bene per usucapione si evidenzia che, se è pur vero che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo (ad esempio, un contratto di comodato) che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
2.2. Ciò premesso, esaminando l'atto di citazione del procedimento di usucapione svoltosi innanzi al
Tribunale di Perugia – sez distaccata di OD (doc. 1) e la sentenza emessa all'esito (doc. 2) trova conferma la ricostruzione della ricorrente, giacché nell'atto introduttivo si indicava in parte motiva che il fabbricato in questione era contraddistinto dagli estremi NCEU Comune di Marsciano, fg. 84, part. 130, sub 1 e 2, mentre nelle conclusioni dell'atto introduttivo – e, da lì, anche nella sentenza – era riportato solo l'estremo sub 1, anche se nella sentenza stessa si dà atto che il sig. , del Controparte_11 quale veniva assunto l'interrogatorio formale, aveva dichiarato che l'attrice godeva da più di venti anni in maniera esclusiva del possesso dell'intero fabbricato.
Appare dunque verosimile la ricostruzione della ricorrente, per la quale per errore non sia stato indicato anche il sub 2 nelle conclusioni dell'atto, e da lì – dunque – il giudice abbia pronunciato l'intervenuta usucapione solo con riguardo al sub 1.
Corrobora tale ipotesi anche il fatto che tutti gli attuali proprietari non solo non si siano costituiti nel presente giudizio, rimanendo contumaci – circostanza, questa, che di per sé non sarebbe sufficiente, giacché nel nostro sistema processuale civile la contumacia non equivale a non contestazione – ma che addirittura abbiano tutti partecipato al procedimento di mediazione (doc. 4), anche assistiti da proprio pagina 4 di 5 legale, dichiarando entro lo stesso la circostanza per la quale la avrebbe esercitato un Parte_1
possesso ad usucapionem ultraventennale sul sub 2.
A fronte di ciò, se anche parte ricorrente avesse richiesto l'interrogatorio formale dei convenuti, lo stesso sarebbe stato da considerarsi superfluo, apparendo chiaro che le parti convenute convengono con quanto sostenuto dalla stessa.
Allo stesso tempo, la circostanza non risulta solo pacificamente ammessa dai proprietari, ma vi è altresì un riscontro oggettivo del fatto, dato dalla sentenza del 2008 nella quale già si riconosceva che la veva goduto uti dominus dell'intero fabbricato già allora da più di venti anni. Parte_1
Gli elementi sopra ripercorsi appaiono dunque sufficienti a ritenere provata la domanda, e dunque il ricorso deve essere accolto.
3. Le spese di lite non possono essere poste a carico delle parti convenute contumaci, giacché la loro posizione non si sostanzia in una contumacia semplice (ovvero un non prendere posizione che però non elide la necessità del giudizio), bensì, valorizzando l'esito della mediazione, appare che gli stessi abbiano già prima del giudizio non contestato la pretesa attorea, di talché non possono essere considerate soccombenti, e dunque nulla deve essere pronunciato sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA che la IG.ra ha acquistato per usucapione ex art. 1158 cod.civ. il Parte_1 diritto di proprietà dell'immobile sito in Marsciano – Frazione IA (PG) al vicolo Palazzo dei Frati
n. 6, così come di seguito catastalmente identificato: Catasto Urbano del Comune di Marsciano, Foglio
84, particella n. 130 subalterno 2, Categoria A/5, Classe 2, Consistenza 3,5 vani, superficie 85 mq;
ORDINA al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Spoleto, il 15 gennaio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 5 di 5