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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 6182/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del la Giudice unica dott.ssa Veronica Vernetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6182 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 20 gennaio 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope C.F._1
legis domicilia, in via Armando Diaz n. 11
APPELLANTE
E
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE NONCHÉ
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via G.
Grezar n.14
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
, in persona del Parte_1
Prefetto p.t., come rappresentato e difeso, ha proposto appello avverso la Sentenza N. 7517/2024 emessa il 17/06/2022 e pubblicata in data 10/07/2024 dal Giudice di Pace di Napoli
Nord che accoglieva l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. proposta da avverso la cartella Controparte_1
esattoriale n. 02820140033630623000, asseritamente mai notificata, e condannava, in solido, l'agente della riscossione nonché la al pagamento, in favore del Parte_1
difensore distrattario dell'opponente, delle spese di lite. A tale conclusione il primo giudice è pervenuto ritenendo non provata la “legittimità” della pretesa sanzionatoria e, in assenza di atti interruttivi validi, maturata la prescrizione quinquennale del credito stante il tempo trascorso tra la data del verbale di accertamento della violazione del c.d.s. (2011) e quella del rilascio dell'estratto di ruolo (2019).
L'odierna appellante, richiamata la previsione dell'art. 12, co.
4bis, d.P.R. n. 602/73, ha censurato la gravata sentenza nella pag. 2/10 parte in cui il primo giudice non ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda proposta in primo grado dal , stante anche la rituale notificazione della CP_1
cartella.
Sulla base di tali deduzioni, la appellante ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Giudice adìto riformare la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta in primo grado da controparte. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Nonostante la regolarità della vocatio in ius, il convenuto nonché l' Controparte_1 Controparte_2
non si costituivano, e ne deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 28/4/2025, così come sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., con provvedimento del 23/5/2025, la Giudice riservava la causa in decisione.
Preliminarmente, si dà atto dell'ammissibilità dell'atto di gravame, contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 - indicando analiticamente le parti che si intendono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudicante nonché le circostanze da cui deriva la pag. 3/10 violazione della legge - e supera il vaglio di ammissibilità richiesto dalla norma citata.
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento per l'assorbente e dirimente rilievo secondo cui è fondata la doglianza con la quale l'appellante ha dedotto l'erronea dichiarazione di ammissibilità dell'opposizione da parte del giudice a quo.
Ed invero, il ricorso proposto dal doveva essere CP_1
dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire alla luce della novella legislativa di cui all'art.
3 -bis del D.L. n.
146/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021).
Occorre premettere come l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice
(cfr. Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 3991/2020). La sussistenza di tale condizione dell'azione è requisito prodromico per la trattazione nel merito della causa (cfr. Cass. n. 2006/2006) ed il suo accertamento – da compiersi in via preliminare e prescindendo da ogni indagine sul merito della causa e dal suo prevedibile esito (cfr. Cass. n. 19268/2016) – va tenuto distinto dalla valutazione relativa al diritto sostanziale in giudizio (cfr.
Cass. n. 4526/2022).
Sulla questione dell'impugnazione anticipata del ruolo, è intervenuta la novella legislativa di cui al citato art.
3 -bis, la quale ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973,
pag. 4/10 aggiungendo - dopo il comma 4 - il comma 4-bis e stabilendo che “l'estratto di ruolo non è impugnabile” ed aggiungendo che
“il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporto con una pubblica amministrazione”.
La norma in questione riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali, e, giusta gli artt. 27 della
L. n. 689/1981 e 206 del D. Lgs. n. 285/1992, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
Orbene, la prima disposizione di cui al comma 4 -bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di pag. 5/10 ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 tra quelli impugnabili (su tale questione, peraltro, cfr. Cass., SS.UU., n. 19704/2015).
Quel che si impugna è, quindi, l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è
l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. Cass. n.
21289/2020), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. n.
31240/2019).
La seconda disposizione della normativa menzionata apporta sensibili innovazioni alla tutela giurisdizionale invocabile dal contribuente, limitando l'impugnazione diretta del ruolo (e della cartella di pagamento ivi indicata) ai soli casi tassativamente previsti dalla norma, id est ai casi in cui sussiste, per il contribuente, un pregiudizio “qualificato” relativo: a) alla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico;
b) alla riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici per il pagamento di importi superiori ad € 5.000,00 (dal 01.01.2018);
c) alla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
pag. 6/10 Dunque, la disposizione in esame regola specifici casi di impugnazione diretta del ruolo (e della cartella di pagamento ivi contenuta), prevedendo delle ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno di tutela giurisdizionale. Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in esame, l'impugnazione (anticipata) del ruolo non può essere proposta, ed ove proposta dev'essere dichiarata inammissibile per carenza dell'interesse ad agire, in quanto, l'innovazione legislativa, modella l'interesse ad agire, atteggiandosi ad “interesse qualificato” all'impugnazione immediata del ruolo e della cartella di pagamento ivi indicata che si assume invalidamente notificata.
Ciò premesso, le SS.UU. della Suprema Corte hanno recentemente affrontato la questione circa l'applicabilità della novella legislativa ai procedimenti in corso, affermando che
“questa condizione dell'azione ha […] natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ciò, peraltro, non determina la retroattività della norma menzionata, in quanto, la stessa, “non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce
pag. 7/10 le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti”.
Pertanto, concludono le Sezioni Unite, “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n.
215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 -bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Peraltro, “l'interesse, così come conformato dal legislatore, dev'essere dimostrato […] in armonia col principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost.”. Tale dimostrazione “si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti
[…] se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini […]; a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo” (Cass., SS.UU., n.
26283/2022).
Ciò posto, nella fattispecie, il - impugnando in via CP_1
diretta il ruolo (e i titoli ivi contenuti) - non ha dedotto né documentato la sussistenza di una delle condizioni previste dal pag. 8/10 novellato art. 12 comma 4 -bis D.P.R. n. 602 del 1973
(applicabile, per come precisato, anche ai procedimenti in corso), né ha fornito tale prova successivamente alla proposizione del ricorso, benché l' Controparte_2
avesse già in sede di memoria di costituzione
[...]
eccepito l'inammissibilità della domanda.
In ragione del difetto d'interesse ad agire in capo alla parte opponente – così come circoscritto dalla richiamata normativa – doveva concludersi per l'inammissibilità del ricorso proposto, con assorbimento di ogni altra questione prospettata.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle incertezze giurisprudenziali che hanno contraddistinto il contenzioso in questione, attualmente risolte con l'intervento nomofilattico della Suprema Corte, si dispone la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni altra istanza, domanda o eccezione reietta, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dalla
[...]
, in persona del Prefetto p.t.; Parte_1
b) per l'effetto, in integrale riforma dell'appellata Sentenza N.
7517/2024 emessa il 17/06/2022 e pubblicata in data 10/07/2024 dal Giudice di Pace di Napoli Nord, dichiara inammissibile pag. 9/10 l'opposizione avanzata in primo grado di giudizio dal sig.
; Controparte_1
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, così deciso il 29/5/2025.
La Giudice
Veronica Vernetti
Si dà at t o che l a bozza del present e pr ovvedi m e nt o è st at a r edat a dal l a dot t .ssa
Raffael l a Rai a, G OP i n t i roci ni o , sot t o l a super vi si one del l a scr i vent e
Magi st rat a affi dat ari a.
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 6182/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del la Giudice unica dott.ssa Veronica Vernetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6182 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 20 gennaio 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope C.F._1
legis domicilia, in via Armando Diaz n. 11
APPELLANTE
E
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE NONCHÉ
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via G.
Grezar n.14
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
, in persona del Parte_1
Prefetto p.t., come rappresentato e difeso, ha proposto appello avverso la Sentenza N. 7517/2024 emessa il 17/06/2022 e pubblicata in data 10/07/2024 dal Giudice di Pace di Napoli
Nord che accoglieva l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. proposta da avverso la cartella Controparte_1
esattoriale n. 02820140033630623000, asseritamente mai notificata, e condannava, in solido, l'agente della riscossione nonché la al pagamento, in favore del Parte_1
difensore distrattario dell'opponente, delle spese di lite. A tale conclusione il primo giudice è pervenuto ritenendo non provata la “legittimità” della pretesa sanzionatoria e, in assenza di atti interruttivi validi, maturata la prescrizione quinquennale del credito stante il tempo trascorso tra la data del verbale di accertamento della violazione del c.d.s. (2011) e quella del rilascio dell'estratto di ruolo (2019).
L'odierna appellante, richiamata la previsione dell'art. 12, co.
4bis, d.P.R. n. 602/73, ha censurato la gravata sentenza nella pag. 2/10 parte in cui il primo giudice non ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda proposta in primo grado dal , stante anche la rituale notificazione della CP_1
cartella.
Sulla base di tali deduzioni, la appellante ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Giudice adìto riformare la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta in primo grado da controparte. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Nonostante la regolarità della vocatio in ius, il convenuto nonché l' Controparte_1 Controparte_2
non si costituivano, e ne deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 28/4/2025, così come sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., con provvedimento del 23/5/2025, la Giudice riservava la causa in decisione.
Preliminarmente, si dà atto dell'ammissibilità dell'atto di gravame, contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 - indicando analiticamente le parti che si intendono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudicante nonché le circostanze da cui deriva la pag. 3/10 violazione della legge - e supera il vaglio di ammissibilità richiesto dalla norma citata.
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento per l'assorbente e dirimente rilievo secondo cui è fondata la doglianza con la quale l'appellante ha dedotto l'erronea dichiarazione di ammissibilità dell'opposizione da parte del giudice a quo.
Ed invero, il ricorso proposto dal doveva essere CP_1
dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire alla luce della novella legislativa di cui all'art.
3 -bis del D.L. n.
146/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021).
Occorre premettere come l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice
(cfr. Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 3991/2020). La sussistenza di tale condizione dell'azione è requisito prodromico per la trattazione nel merito della causa (cfr. Cass. n. 2006/2006) ed il suo accertamento – da compiersi in via preliminare e prescindendo da ogni indagine sul merito della causa e dal suo prevedibile esito (cfr. Cass. n. 19268/2016) – va tenuto distinto dalla valutazione relativa al diritto sostanziale in giudizio (cfr.
Cass. n. 4526/2022).
Sulla questione dell'impugnazione anticipata del ruolo, è intervenuta la novella legislativa di cui al citato art.
3 -bis, la quale ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973,
pag. 4/10 aggiungendo - dopo il comma 4 - il comma 4-bis e stabilendo che “l'estratto di ruolo non è impugnabile” ed aggiungendo che
“il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporto con una pubblica amministrazione”.
La norma in questione riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali, e, giusta gli artt. 27 della
L. n. 689/1981 e 206 del D. Lgs. n. 285/1992, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
Orbene, la prima disposizione di cui al comma 4 -bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di pag. 5/10 ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 tra quelli impugnabili (su tale questione, peraltro, cfr. Cass., SS.UU., n. 19704/2015).
Quel che si impugna è, quindi, l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è
l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. Cass. n.
21289/2020), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. n.
31240/2019).
La seconda disposizione della normativa menzionata apporta sensibili innovazioni alla tutela giurisdizionale invocabile dal contribuente, limitando l'impugnazione diretta del ruolo (e della cartella di pagamento ivi indicata) ai soli casi tassativamente previsti dalla norma, id est ai casi in cui sussiste, per il contribuente, un pregiudizio “qualificato” relativo: a) alla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico;
b) alla riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici per il pagamento di importi superiori ad € 5.000,00 (dal 01.01.2018);
c) alla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
pag. 6/10 Dunque, la disposizione in esame regola specifici casi di impugnazione diretta del ruolo (e della cartella di pagamento ivi contenuta), prevedendo delle ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno di tutela giurisdizionale. Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in esame, l'impugnazione (anticipata) del ruolo non può essere proposta, ed ove proposta dev'essere dichiarata inammissibile per carenza dell'interesse ad agire, in quanto, l'innovazione legislativa, modella l'interesse ad agire, atteggiandosi ad “interesse qualificato” all'impugnazione immediata del ruolo e della cartella di pagamento ivi indicata che si assume invalidamente notificata.
Ciò premesso, le SS.UU. della Suprema Corte hanno recentemente affrontato la questione circa l'applicabilità della novella legislativa ai procedimenti in corso, affermando che
“questa condizione dell'azione ha […] natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ciò, peraltro, non determina la retroattività della norma menzionata, in quanto, la stessa, “non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce
pag. 7/10 le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti”.
Pertanto, concludono le Sezioni Unite, “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n.
215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 -bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Peraltro, “l'interesse, così come conformato dal legislatore, dev'essere dimostrato […] in armonia col principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost.”. Tale dimostrazione “si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti
[…] se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini […]; a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo” (Cass., SS.UU., n.
26283/2022).
Ciò posto, nella fattispecie, il - impugnando in via CP_1
diretta il ruolo (e i titoli ivi contenuti) - non ha dedotto né documentato la sussistenza di una delle condizioni previste dal pag. 8/10 novellato art. 12 comma 4 -bis D.P.R. n. 602 del 1973
(applicabile, per come precisato, anche ai procedimenti in corso), né ha fornito tale prova successivamente alla proposizione del ricorso, benché l' Controparte_2
avesse già in sede di memoria di costituzione
[...]
eccepito l'inammissibilità della domanda.
In ragione del difetto d'interesse ad agire in capo alla parte opponente – così come circoscritto dalla richiamata normativa – doveva concludersi per l'inammissibilità del ricorso proposto, con assorbimento di ogni altra questione prospettata.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle incertezze giurisprudenziali che hanno contraddistinto il contenzioso in questione, attualmente risolte con l'intervento nomofilattico della Suprema Corte, si dispone la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni altra istanza, domanda o eccezione reietta, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dalla
[...]
, in persona del Prefetto p.t.; Parte_1
b) per l'effetto, in integrale riforma dell'appellata Sentenza N.
7517/2024 emessa il 17/06/2022 e pubblicata in data 10/07/2024 dal Giudice di Pace di Napoli Nord, dichiara inammissibile pag. 9/10 l'opposizione avanzata in primo grado di giudizio dal sig.
; Controparte_1
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, così deciso il 29/5/2025.
La Giudice
Veronica Vernetti
Si dà at t o che l a bozza del present e pr ovvedi m e nt o è st at a r edat a dal l a dot t .ssa
Raffael l a Rai a, G OP i n t i roci ni o , sot t o l a super vi si one del l a scr i vent e
Magi st rat a affi dat ari a.
pag. 10/10