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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 27/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
n. 311/24 RG
Oggi 27/02/2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che i difensori hanno depositato una nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 311/2024 R.G. promossa da
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con l'avv. TOLLOT ANTONIA, come da mandato in Parte_5
atti
- RICORRENTI
contro con l'avv. DE CANDIDO ROMOLE ERICA, come Controparte_1
da mandato in atti
1 - RESISTENTE
Oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
“Nel merito: accertata e dichiarata, per i motivi di cui alle premesse (sia ex artt.
1218 e 1228 c.c., in ragione dell'inadempimento del contratto di prestazione sanitaria concluso dalla de cuius, congiunta dei ricorrenti, con la convenuta, sia ex artt. 2043 e 2049 c.c., per violazione del principio del neminem laedere,
quale criterio d'imputazione della responsabilità aquiliana colposa del personale sanitario da esso dipendente), la responsabilità dell' CP_1
evocata in giudizio, nella causazione del decesso di
[...] [...]
avvenuta in data 18.10.2019, condannarsi l'Azienda in parola Persona_1
a risarcire ai ricorrenti i nocumenti tutti diretti ed indiretti, patrimoniali e non patrimoniali dai medesimi patiti e patiendi, che risulteranno, ex art. 1223 c.c.,
conseguenza della/e condotta/e, commissiva/e e/o omissiva/e, ascritte ai sanitari dell' convenuta, nella misura che verrà accertata Controparte_2
di giustizia, anche in via equitativa, ex artt. 1226 c.c., con la rivalutazione delle somme e con il riconoscimento degli interessi cc.dd. compensativi, secondo un determinando tasso annuo, da calcolarsi sulla scorta dell'insegnamento di cui alle sentenze della Suprema Corte nn. 1712/1995 e 61/2023, a decorrere dalla data dell'illecito.
-condannarsi l' convenuta a rifondere a parte ricorrente le Controparte_3
spese di ctu e di ctp, sostenute nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc RG. n. 1214/2022, svoltosi avanti al Tribunale di
Belluno, nonché a rifondere le spese di lite sostenute per ottenere l'assistenza legale necessaria ad avviare la procedura in parola, maggiorate delle spese generali, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n.
55/2014 e successive modifiche, con distrazione in favore del procuratore attoreo, che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.
2 Spese di lite del presente giudizio integralmente rifuse, comprese eventuali ulteriori spese di CTU e di CTP e le spese generali, ex art. 13, comma 10, L.
247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n.
55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo, che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria:
A) In via principale, si formula ossequiosa istanza affinché il Giudice, qualora dovesse accogliere le censure ex adverso mosse alla CTU medico – legale,
espletata in sede di ATP ex art. 696 bis cpc, in particolare per aver valutato aspetti infettivologici in assenza dell'apporto tecnico scientifico di uno
Specialista in infettivologia, Voglia Disporre un supplemento di consulenza medica sotto l'aspetto infettivologico, volto a chiarire gli aspetti sollevati dai
CCTTPP di controparte, in sede di osservazioni alla bozza (come ricordati in sede di comparsa di costituzione e risposta dimessa dalla nostra contradditrice nel presente giudizio), quanto alla causa di morte, all'evento lesivo che si assume derivato dal ritardo diagnostico-terapeutico e ai tempi ed ai modi di cura dell'infezione;
B) In via subordinata, si chiede che, qualora il Giudice non dovesse ritenere sufficiente un supplemento di consulenza tecnica di natura medico – legale sull'aspetto infettivologico, al fine di accertare la sussistenza o meno del nesso eziologico tra le condotte assunte dai sanitari e l'exitus, Voglia Disporre la rinnovazione della CTU medico - legale, con la nomina di un Collegio Peritale,
composto anche da uno specialista infettivologo, sul quesito articolato in sede di ricorso per accertamento tecnico preventivo, da ritenersi qui riportato;
C) Si chiede Ammettersi prova per testi sulle circostanze qui di seguito capitolate:
1) “Vero che e la di lui moglie, dal Parte_1 Persona_1
momento in cui hanno contratto matrimonio, nell'anno 1978, sino al decesso di
3 quest'ultima, hanno sempre convissuto sotto lo stesso tetto, presso l'immobile sito a San Pietro Di Cadore, Loc.tà Presenaio, in Via Del Ponte n. 42”;
2) “Vero che i figli della SI , Persona_1 Parte_2 [...]
e dal momento della loro nascita sino alla data di Pt_3 Parte_4
decesso della loro madre, hanno sempre convissuto con i loro genitori, sotto il medesimo tetto presso l'immobile sito a San Pietro Di Cadore, Loc.tà
Presenaio, in Via Del Ponte n. 42”;
3) “Vero che ha convissuto con la sorella (e, Parte_5
successivamente al matrimonio di costei anche con i suoi famigliari) dall'anno
1965 sino al momento della sua morte, sotto lo stesso tetto, presso l'immobile sito a sito a San Pietro Di Cadore, Loc.tà Presenaio, in Via Del Ponte n. 42 ”;
4) “Vero che la SI dal momento in cui aveva Persona_1
contratto matrimonio con sino alla data del suo decesso, si era Parte_1
sempre occupata, per tutti i componenti della famiglia, quindi, il marito, i figli ed il fratello, della gestione della casa e delle faccende domestiche ed in specie delle pulizie degli spazi domestici, che tutti condividevano, del lavaggio e della stiratura della biancheria)”;
5) “Vero che tra la SI ed il fratello, , Persona_1 Pt_5
intercorreva un profondo legame affettivo ed una profonda intesa,
comprendendo ognuno i problemi ed i sentimenti dell'altro con un semplice sguardo”;
6) “Vero che il Signor amava aiutare la sorella nella Parte_5
preparazione dei pasti, in particolare di quelli che dovevano essere consumati in occasione delle festività e quando costei ne aveva necessità la coadiuvava anche nello svolgimento delle faccende domestiche e nella manutenzione dell'immobile di residenza”;
7) “Vero che, allorquando il marito della de cuius, , era impegnato Parte_1
nello svolgimento dell'attività lavorativa, era il di lei fratello che Pt_5
4 provvedeva ad accompagnarla a fare le spese di generi alimentari e di altro tipo, presso gli uffici, ove doveva evadere incombenze di tipo burocratico o presso i Presidi Medici, dove doveva sottoporsi a visite mediche”;
8) “Vero che mai si sono visti litigare i due fratelli e ”; Per_1 Pt_5
9) “Vero che ha sempre rappresentato per tutti i Persona_1
componenti della famiglia, id est per il marito, per i figli e per il fratello
, un punto di riferimento, colei cui costoro si rivolgevano per ricevere Per_2
consigli sulla soluzione dei problemi e parole di incoraggiamento”;
10) “Vero che tutti i componenti della famiglia di il Persona_1
marito, i figli ed il fratello l'hanno assistita durante il periodo di malattia,
prima a domicilio, somministrando le medicine e coadiuvandola nello svolgimento delle attività di igiene personale e poi si sono recati a farle visita presso l'Ospedale di Mestre”;
11) “Vero che, dopo la morte della madre, accusa Parte_4
preoccupazioni, paure ed insicurezze per qualsiasi problema di salute si presenti suo o dei suoi famigliari, che non aveva mai manifestato prima”.
SI INDICANO A TESTI: , Testimone_1 Testimone_2
residenti a [...]di Cadore e Controparte_4 Testimone_3
residente a [...]di Cadore.”
CONCLUSIONI di parte RESISTENTE:
“In via pregiudiziale considerato che la domanda non è di pronta soluzione e richiede un'istruttoria complessa, disporsi la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
Nel merito, in via principale:
- accertata la piena conformità della condotta dei Professionisti Sanitari
dell'Azienda a prudenza, diligenza e perizia nonché alle Controparte_1
raccomandazioni accolte nelle Linee Guida e/o nelle Buone Pratiche della
5 Comunità , rigettarsi ogni domanda di accertamento e di condanna, Parte_6
in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi l'Azienda assolta da qualsivoglia pretesa;
- accertata l'assenza di un valido nesso di causalità tra le condotte contestate e il decesso della signora rigettarsi ogni domanda di Persona_1
accertamento e di condanna, in quanto infondata in fatto e in diritto,
mandandosi assolta da qualsivoglia pretesa;
CP_1
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui si accertasse la colpa professionale e il nesso di causalità materiale tra le condotte contestate e il decesso della signora
[...]
mantenersi l'obbligazione risarcitoria dell' Persona_1 Controparte_1
in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità
[...]
e ai reali danni subiti dai Ricorrenti, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;
- ridurre, in ogni caso, il risarcimento eventualmente spettante ai Ricorrenti ex art. 1227 c.c. in ragione del ritardo di giorni 15 con cui la paziente si rivolse alle cure mediche;
- ridurre comunque il risarcimento in ragione dell'aspettativa di sopravvivenza della paziente legato al quadro di base e/o alle ordinarie conseguenze dell'infezione extra-nosocomiale, quand'anche precocemente trattata, e dunque del correlato periodo di tempo in cui i congiunti avrebbero potuto in concreto godere della relazione parentale;
- accertata la conformità della condotta osservata dai Professionisti sanitari dell' alle raccomandazioni accolte nelle Linee Guida Controparte_1
o alle Buone Pratiche Clinico Assistenziali, ridursi il risarcimento ex art. 7, III
comma e art. 5 Legge 24/2017;
In ogni caso:
6 con completa vittoria di spese legali, compensi e accessori di legge da commisurarsi ex D.M. 55/2014 e DM 37/2018;
In via istruttoria:
Ø rinnovare la c.t.u. preventiva, in quanto parzialmente nulla ex art. 15 L.
24/2017 in riferimento alle valutazioni inerenti la gestione infettivologica della paziente per tutti i rilievi esposti in narrativa;
Ø ove ritenuta la c.t.u. non rinnovabile, disporre comunque un supplemento infettivologico volto a chiarire i punti sollevati dai CCTTPP in sede di
Osservazioni alla bozza quanto alla causa di morte, all'evento lesivo in tesi derivato dal ritardo diagnostico-terapeutico, ai tempi e modi di cura dell'infezione, al ruolo causale rivestito dal ritardo di 15 giorni con cui la paziente si è rivolta all'Ospedale ad agosto 2019, alla prognosi di sopravvivenza della paziente legata all'infezione quand'anche più
precocemente diagnostica e trattata, nonché ai dati internazionali sul rischio infettivologico che grava su interventi consimili rispetto a quello cui è stata sottoposta la signora;
Per_1
Ø ordinare a parte ricorrente di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c. copia integrale del cartellino ambulatoriale del Medico di Medicina Generale per ricostruire sia l'anamnesi prossima e remota della paziente, sia il quadro obiettivo presentato dalla stessa nel periodo intercorso tra la dimissione dall'Ospedale di Belluno l'01.08.2019 e il ricovero presso l'Ospedale di Belluno
del 24.08.2019;
Ø si chiede, per mero scrupolo e completezza, l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che nel 2019 presso l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia
dell' , erano conosciute e applicate le Procedure Controparte_5
Operative che Le si rammostrano (Docc. da 6 a 12);
7 2) Vero che nel corso del ricovero della signora dall'01.07.2019 Per_1
all'01.08.2019 presso l'Unità Operativa Complessa di Cardologia dell'Ospedale
di Belluno, sono state applicate le Procedure Operative che Le si CP_5
rammostrano (docc. da 6 a 12);
3) Vero che presso l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'
[...]
di Belluno, venivano svolti di corsi di informazione e formazione, CP_5
come quelli che Le si esibiscono (docc. 13 e 14), in merito alle misura di asepsi da adottare per ridurre il rischio infettivo;
4) Vero che al momento della dimissione dell'01.08.2019, alla signora Per_1
vennero spiegate le misure di igiene da seguire a casa per prevenire rischi infettivi;
5) Vero che al momento della dimissione dell'01.08.2019 venne raccomandato alla signora di contattare immediatamente il reparto in caso di Per_1
tumefazioni, arrossamenti, dolenzia, come spiegato nel modulo di informazione che Le si rammostra (pagina 133 cartella clinica ricovero
01.07.2019);
6) Vero che presso l'Unità Complessa di Cardiologia dell' 1 le infezioni CP_1
dei dispositivi impiantabili hanno un'incidenza dall'1 al 3% .
Si indicano come testimoni il dr. , il dr. , Testimone_4 Tes_5
Dr. , il dr. , l'infermiera Testimone_6 Testimone_7 Tes_8
e gli altri professionisti medici e infermieri in servizio nel corso dei due
[...]
ricoveri contestati.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.5.2024 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , rispettivamente in qualità di
[...] Parte_4 Parte_5
coniuge, figli e fratello di agivano in giudizio nei Persona_1
confronti dell'azienda al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1
danni subiti in conseguenza del decesso di avvenuto il Persona_1
8 18.10.2019, a causa di malpractice medica imputabile ai sanitari dell'Ospedale di
Pieve di Cadore e dell'Ospedale di Belluno che l'avevano avuta in cura.
I ricorrenti deducevano che il giorno 1.07.2019 affetta Persona_1
da cardiopatia ipertensiva in trattamento, si era recata presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Pieve di Cadore, a causa dell'insorgenza di un episodio di gastroenterite acuta;
i sanitari le avevano diagnosticato brachicardia e ne avevano disposto il trasferimento presso il Reparto di Unità
Coronarica dell'Ospedale di Belluno, ove la paziente era stata sottoposta, in data 2.07.2019, ad intervento di impianto di pacemaker.
I ricorrenti allegavano che il giorno seguente si erano manifestate delle complicanze, e che il 5 luglio si era resa necessaria una prima sostituzione del
device, poi nuovamente sostituito il 15 luglio;
evidenziavano che, nel periodo successivo, le condizioni cliniche della paziente erano peggiorate significativamente, sino al decesso avvenuto in data 18.10.2018.
I ricorrenti lamentavano che, sebbene la paziente avesse manifestato la comparsa di tosse già in data 19 luglio, e la toracentesi, eseguita il successivo
22 luglio, avesse rivelato un quadro infiammatorio/infettivo, i cardiologi,
negligentemente, non avevano disposto un esame microbiologico con coltura e neppure avevano eseguito una PET TC total body, come consigliato dallo specialista pneumologo.
I ricorrenti lamentavano ulteriormente che i sanitari non avevano adeguatamente monitorato le condizioni delle ferite chirurgiche ove erano stati posizionati i pacemaker;
sostenevano che la causa del decesso fosse da ricondurre all'infezione nosocomiale contratta dalla paziente nel corso dell'impianto di pacemaker, che non era stata poi tempestivamente individuata e trattata.
9 I ricorrenti richiamavano a sostegno delle proprie deduzioni in punto di responsabilità medica le risultanze della CTU disposta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 1214/2022 RG.
Con comparsa depositata in data 13.9.2024 si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo il rinnovo della CTU, con affidamento dell'incarico altresì CP_1
ad uno specialista infettivologo, e il rigetto della domanda, contestando ogni addebito di responsabilità a carico della stessa nonché, in ogni caso, la quantificazione del danno operata dalla controparte.
Ai fini istruttori veniva disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 1214/2022 RG.
La causa veniva successivamente ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali.
Sulle risultanze della CTU medico legale
Le risultanze della CTU medico legale svolta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 1214/2022 RG vanno in questa sede condivise, in quanto logiche e congruamente motivate, anche all'esito del contraddittorio tecnico.
Nell'ambito del predetto procedimento di istruzione preventiva sono stati nominati, quali CTU, la dr.ssa , specialista in medicina legale, Persona_3
e il dott. , specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare. Persona_4
Le censure sollevate dalla parte resistente nel presente giudizio di merito, in merito all'assenza di uno specialista infettivologo nel collegio peritale, non appaiono fondate, potendosi ritenere che rientri nella competenza dello specialista in cardiologia ogni valutazione in merito alla rilevazione ed al trattamento di un'infezione della tasca del pacemaker, all'esito del relativo posizionamento.
Va inoltre rilevato che le predette censure non sono state sollevate dalla parte resistente nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in seguito alla nomina del collegio peritale.
10 ***
Nella fattispecie in esame il decorso clinico è stato dettagliatamente ricostruito dai CTU:
1) in data 01/07/2019 la Sig.ra accedeva al Pronto Soccorso Persona_1
dell'Ospedale di Pieve di Cadore mediante autoambulanza, su invio del curante di Medicina Generale, a fronte di “riscontro occasionale di bradicardia
in nausea e vomito”; ne veniva disposto il ricovero nel reparto di cardiologia;
2) a fronte di diagnosi di blocco atrio-ventricolare di III grado (BAV), in data 2
luglio 2019 si procedeva ad impianto di pacemaker ed a coronarografia;
3) in seguito all'impianto del dispositivo si rilevavano fasi di mancata cattura del PM per malfunzionamento del catetere ventricolare destro;
in data 5
luglio si procedeva ad un tentativo di riposizionamento del catetere e,
successivamente, alla sostituzione del Pacemaker con un nuovo dispositivo
VVI;
4) nei giorni successivi persisteva evidenza di malfunzionamento del dispositivo per mancata cattura, e si decideva di procedere con l'impianto di PM da succlavia destra, con fissaggio EC ventricolare destro a vite;
in data 19 luglio si espiantava il PM impiantato a sinistra;
5) insorgeva embolia polmonare ai lobi inferiore e medio di destra;
6) in data 18 luglio una TC torace rilevava: “Falda di versamento pleurico a destra
risale lungo i settori declivi della parete toracica assumendo uno spessore massimo
di circa 5 cm in sede basale. Concomita atelettasia da compressione a livello dei
settori declivi sovrastanti del LID. Nei settori laterali i reperta formazione nodulare
a margini netti con diametro massimo di 26 mm, priva di broncogramma aereo, in
sede subpleurica e circondata da alone di ground-glass periferico. Non si esclude
processo espansivo per tale lesione, reperto che può essere approfondito mediante
esame agobioptico TC guidato o PET-TC…”;
11 7) in data 20 luglio un nuovo esame Rx del torace segnalava: “Rispetto a
precedente esame del 16/07/19, comparsa area di addensamento parenchimale alla
base di destra, in piani posteriori. Diffuso ispessimento dell'interstizio delle pareti
bronchiali”; si procedeva in pari data a valutazione pneumologica, che concludeva come segue: “…Nel dubbio di embolia polmonare (infarto
polmonare?) si concorda con la cardiologa di porre la paziente in trattamento con
enoxaparina. Lunedì verrà fatta toracentesi esplorativa, in previsione di eventuale
AngioTC”;
8) la toracentesi veniva eseguita in data 22 luglio e l'esame citologico dava esito negativo per cellule neoplastiche, rilevando “cellule infiammatorie ed
emazie”;
9) la TC del torace ad alta risoluzione del 23 luglio evidenziava: “Difetti
endoluminali di natura trombo-embolica in corrispondenza dei rami segmentari per
il lobo inferiore di destra. Altri difetti endoluminali nei rami subsegmentari del lobo
medio. Stabile il versamento pleurico a destra (spessore massimo di circa 5 cm)
sovrapponibile anche l'area di atelettasia del parenchima polmonare contiguo.
Invariata l'area di consolidamento parenchimale triangolariforme localizzata nei
settori laterali del lobo inferiore destro (reperto suggestivo per infarto polmonare).
Non comparse nuove lesioni parenchimali né falde pleuriche a sinistra. Tuttora
linfonodi con asse corto inferiore al centimetro nelle stazioni mediastiniche ed
ascellari”;
10) gli accertamenti angiologici escludevano trombosi venosa degli arti inferiori (Doppler venoso del 30/07/2019);
11) a partire dal 24 luglio si iniziava terapia con Pradaxa;
12) nel Diario Medico del 26 luglio veniva indicato quanto segue: “Minimo
gemizio da ferita pettorale sn (probabile co-somministrazione Doxaparina-Pradaxa
la sera prima)”; in data 27/07 si legge: “Tosse nonostante sospensione ACE.
Torace pulito (solo crepitii basali dx), segnalate fasi di apnee notturne. Ferita
12 pettorale non pulita”; in data 28/07: “Sempre tossicola, non ha beneficio dalla
paracodina…”; la ferita veniva descritta “in ordine” il giorno 29 luglio;
13) nel Diario Infermieristico del 24 luglio veniva indicato quanto segue:
“Presenta gemizio ematico in sede di espianto PM…No pradaxa stasera e
domattina e impostata terapia con Clexane…”; in pari data alla notte: “…viene
trovata con la medicazione dell'espianto in mano, spaventata dal
sanguinamento…”;
14) la paziente veniva dimessa in data 1 agosto 2019 con terapia medica e indicazione a controllo del PM a distanza di “indicativamente 40 giorni”;
15) in data 24 agosto, ossia a distanza di 24 giorni dalla dimissione, la paziente accedeva al Pronto Soccorso del medesimo nosocomio per “astenia da alcuni
giorni, eruzione cutanea da 15 giorni…”; alla Rx torace: “..confrontato con
precedente del 20.07.19…persiste diffusa accentuazione del disegno vascolo-
interstiziale..stria di addensamento parenchimale in sovrabasale destra…”;
16) gli esami ematochimici evidenziavano iposodiemia, aumento della PCR
(8,29 mg/dL) e spiccata leucocitosi (25.840/mmc);
17) la paziente veniva ricoverata nel Reparto di Medicina dell'Ospedale
Giovanni Paolo II;
all'esame obiettivo di ingresso si evidenziava deiscenza della ferita sottoclaveare sinistra e secrezione purulenta dalla tasca del PM
(destra). Il 24 agosto si impostava immediatamente, senza procedere a preliminari prelievi emocolturali, terapia antibiotica con e.v.; Pt_7
18) il giorno 26 agosto si eseguiva visita dermatologica;
nel referto si legge:
“…diffusa desquamazione lamellare con assenza di necrolisi epidermica in atto.
Edema della parte inferiore del volto. Diagnosi: Eritrodermia in fase desquamativa
verosimilmente parainfettiva…Vista la situazione generale con presenza di focolaio
a livello polmonare non introdurrei terapia steroidea…”;
19) in pari data si eseguiva visita cardiologica presso l'Ospedale di Belluno,
all'esito della quale si evidenziava quanto segue: “PM funziona regolarmente
13 e ad oggi è anche presente ritmo sottostante spontaneo;
è presente una probabile
infezione di tasca a dx. Si rinvia in Medicina a Pieve;
fare tamponi colturali dalla
ferita a dx;
accordarsi poi con la divisione cardiologica per trasferimento a breve per
gestire la problematica infettiva del PM”;
20) nell' attesa del trasferimento presso l'Ospedale di Belluno, con disponibilità
prevista per il 30 agosto, la paziente, a partire dal giorno 28 agosto, veniva descritta come segue: “soporosa e astenica, cute marezzata…lamenta dolore
all'addome, dolore intenso, polipnea…”;
21) un tampone cutaneo sulle ferite chirurgiche rilevava la crescita di
Staphylococcus Aureus;
22) in data 29 agosto si eseguivano per la prima volta prelievi per emocoltura,
risultati negativi;
23) alla luce del rilievo emogasanalitico di acidosi metabolica, con aumento spiccato dei lattati (11.4 mmol/L – valore normale fino a 0.7), si richiedeva trasferimento urgente della paziente in rianimazione, ove permaneva fino al 30 agosto, all'ingresso la paziente veniva così descritta: “…dispnoica,
ipotesa, viene sedata, intubata, ventilata. Si procede a idratazione e a sostegno del
circolo con infusione di Noradrenalina…posizionato CVC in giugulare dx…”;
24) nella lettera di trasferimento del 30 agosto all'Ospedale di Mestre si legge:
“…Visti gli esami di laboratorio PCR 8,29, GB 25,840/mmc, NA 120 mmol la
paziente viene trattenuta in ospedale. Dalla tasca destra del PM fuoriesce pus. Il
giorno 29 agosto 2019 graduale peggioramento, polipnoica, ipotesa, riferisce forte
dolore addominale, esegue TAC che risulta negativa, si concorda di trasferire in
Rianimazione BL. In effetti il giorno del ricovero in medicina a Pieve di Cadore (24
agosto) leucocitosi a 25.000. PCT il 25/08 a 19. Con terapia con Cefrtriaxone calo
degli indici di infezione che però mantenimento di leucocitosi a 14.000, PCR a 8 e
procalcitonina non elevata ma comunque a 1,5. Trasferita da Pieve di Cadore in
acidosi lattica spiccata..intubata e ventilata…Per controllare lo stato settico oltre
14 ad antibioticoterapia si rende necessaria la bonifica della tasca, sede della raccolta
purulenta. Essendo però la malata PM dipendente si rende necessaria procedura
cardiologica per garantire stimolazione cardiaca nonostante la pulizia della
tasca…Iniziata terapia con Linezolid 600 mg x 2 e Piperacillina/Tazobactam 4,5 gr
x 4…”;
25) il 30 agosto la paziente giungeva presso l'Ospedale di Mestre e si provvedeva immediatamente a toilette della tasca, con posizionamento di un PM temporaneo e successivo ricovero in rianimazione;
26) nonostante cure intensive le condizioni generali della paziente rimanevano costantemente gravi, caratterizzate da “profonda astenia in esiti di shock settico
(escluse cause neurologiche organiche)”, “difficoltà allo svezzamento da ventilatore
con necessità di tracheotomia chirurgica”, “insufficienza Renale Acuta”; “diarrea
cronica con necessità di posizionamento di sonda rettale a permanenza”, “trombosi
della giugulare interna destra”, “sviluppo di piaghe da decubito”;
27) la paziente decedeva in data 18 ottobre 2019.
La CTU medico legale ha riscontrato plurimi profili di colpa medica nella gestione della paziente, da parte dei sanitari operanti presso la struttura convenuta.
In particolare, i CTU hanno rilevato, nell'ambito dell'assistenza sanitaria prestata nel corso del primo ricovero ospedaliero dall' 1/07/2019 all' 1/08/2019,
“1. Una inosservanza di doverosa regola di condotta, sostanziata dall'omessa
descrizione sistematica dello stato delle ferite cutanee e delle misure di disinfezione
periodica espletate (frequenza, tipologia, modalità);
2. Un errore prognostico, sostanziato dall'omesso sospetto clinico di processo infettivo
in atto, nonostante noto elevato rischio e nonostante molteplici dati clinico-strumentali
indicativi dello stesso;
15
3. Conseguente errore diagnostico, sostanziato dall'omesso espletamento di
accertamenti volti ad identificare/escludere processi infettivi in atto, come
espressamente raccomandato dalla Letteratura scientifica;
4. Omessa indicazione a follow-up ambulatoriale post-dimissione.”
Nel prosieguo i CTU hanno rilevato che in data 24 agosto 2019, ossia a distanza di 24 giorni dalla dimissione, la paziente accedeva al Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Pieve di Cadore riferendo “astenia da alcuni giorni ed eruzione
cutanea da 15 giorni”.
La pressione arteriosa era leggermente ridotta (110/60 mmHg), il polso era descritto “filiforme” ed i toni “lontani”. Ad un esame Rx del torace emergeva la persistenza, rispetto al mese precedente, di “diffusa accentuazione del disegno
vascolo-interstiziale con stria di addensamento parenchimale sovrabasale destra”. Gli
esami ematochimici evidenziavano spiccato aumento dei leucociti (25.84),
iposodiemia, aumento della troponina T e della PCR (8.29). Veniva disposto il ricovero della paziente.
Secondo i CTU, in questa seconda fase:
a) in contrasto con tutte le consolidate raccomandazioni di cui alle Linee
Guida di riferimento (Surviving Sepsis Campaign – 2016) ed alla
Letteratura scientifica-Buona prassi clinica, veniva impostata terapia antibiotica con Ceftriaxone e.v., senza procedere a preliminari prelievi per emocoltura;
b) solo in data 26 agosto la paziente veniva inviata all'Ospedale di Belluno,
ove veniva sottoposta a visite specialistiche;
la valutazione dermatologica evidenziava che la eritrodermia desquamativa presente diffusamente aveva natura probabilmente “parainfettiva”, e la valutazione cardiologica segnalava per la prima volta “secrezione purulenta” dalla tasca destra (sede del PM), non indicata nel diario medico dei giorni precedenti, seppur da ritenersi già presente;
16 c) non si procedeva ad esame ecocardiografico transtoracico, come espressamente indicato dalla Letteratura, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di vegetazioni endocarditiche.
Secondo i CTU, nella fattispecie in esame, vi erano “manifestazioni sistemiche di
infezione della tasca del PM” (leucocitosi neutrofila persistente;
incremento persistente della PCR;
eritrodermia desquamativa parainfettiva;
persistente addensamento polmonare); detta infezione rappresenta “una delle complicanze
più temibili dell'impianto di dispositivi elettronici, che necessita di trattamento
urgente/senza ritardo, principalmente rappresentato dalla bonifica della tasca con
eventuale rimozione del dispositivo. La scelta del trattamento, comunque, è
condizionata anche da elementi diagnostici che come già detto i Sanitari omisero di
acquisire, i.e. dalle risultanze degli esami emocolturali e dalla valutazione
ecocardiografica per ricerca di segni di endocardite.”
I CTU hanno rilevato che, nei giorni a partire dal 26 agosto, non fu eseguito alcun accertamento utile in aggiunta agli accertamenti ematochimici di routine,
ravvisando nei sanitari un atteggiamento colpevolmente attendista (il giorno
26 agosto 08 si legge nel Diario: “..Sempre estesa desquamazione cutanea. È attesa
cardiologia per trasferimento, data da definire… contattato il reparto (Cardiologia),
fornito i dati della paziente da trasferire con sollecitudine. Richiameranno”; il giorno
27/08 si legge: “Sollecitati i colleghi cardiologi per trasferimento. Abbondante
secrezione purulenta dalla tasca del PM”.)
Il giorno 28 agosto la paziente veniva descritta come “rallentata e astenica”,
con “livedo reticularis diffusamente”. Solo in tale data veniva eseguito un tampone dalla ferita pettorale, risultato positivo per Staphylococcus Aureus
multisensibile.
In data 29 agosto le condizioni cliniche peggioravano repentinamente, e la paziente veniva descritta come “soporosa, con cute marezzata…polipnoica”.
Venivano eseguiti un dosaggio della procalcitonina, mai eseguito sino ad
17 allora, un esame emogasanalitico che rilevava acidosi metabolica, con spiccato aumento dei lattati, e prelievi per esame emocolturale.
La paziente veniva quindi trasferita al reparto di Rianimazione di Belluno;
nella cartella clinica si legge che “…da un paio di settimane la paziente accusa
un'eruzione eritematosa diffusa a tronco e arti con desquamazione cutanea e prurito.
Ultimamente riferiva astenia profonda con impossibilità a deambulare e anche a
reggersi in piedi. Visti gli esami di laboratorio PCR 8,29 mg/dl, GB 25,840/mmc, Na
Part 120 mmol la paziente viene trattenuta in ospedale. Dalla tasca destra del fuoriesce
pus. Il giorno 29 agosto 2019 graduale peggioramento, polipnoica, ipotesa, riferisce
forte dolore addominale, esegue TAC risultata negativa, si concorda di trasferire in
Rianimazione”.
Il giorno successivo la paziente veniva trasferita all'Ospedale dell'Angelo di
Mestre per la bonifica della tasca del PM.
Nell'ambito dell'assistenza sanitaria prestata nel corso del secondo ricovero ospedaliero dal 24/08/2019 al 30/08/2019 i CTU rilevavano in particolare un notevole ritardo nella diagnosi di stato settico da infezione della tasca del PM
(diagnosticabile quantomeno dal 25/08), ed un successivo significativo ritardo nel trattamento terapeutico.
I ritardi, secondo i CTU, causarono la progressione dell'infezione e della sepsi fino allo shock settico, con compromissione delle funzioni dei principali organi
(funzioni respiratoria, renale).
Secondo il ragionamento controfattuale correttamente operato dai CTU, la tempestiva diagnosi e il tempestivo trattamento terapeutico avrebbero, con elevata probabilità, evitato l'insorgenza delle gravi complicanze sistemiche e,
quindi, il decesso della paziente (Cassazione civile sez. III, 27/09/2024, n.25825
“In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria, il giudizio
controfattuale va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con
l'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se
18 tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella
alternativa”; . Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7355 “Il nesso causale, in sede civile, è regolato, sul piano strutturale, dai principi della regolarità causale -
integrati, se del caso, da quelli dell'aumento del rischio e dello scopo della norma
violata - ferma restando, sul piano funzionale (i.e. della causalità specifica, ovvero della
probabilità logica "combinata"), la diversità del regime probatorio applicabile, in
ragione dei differenti valori sottesi al processo penale ove vige la regola dell'alto grado
di probabilità logica e di credibilità razionale. Sul piano funzionale, la verifica del nesso
causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della
probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il
rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un
giudizio controfattuale che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale
giudizio si conforma ad uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile
(come in quella penale), non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-
statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana),
la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone
il grado di fondatezza del factum probandum nell'ambito degli elementi di conferma (e,
nel contempo, di esclusione di altri possibili e alternativi) disponibili nel caso concreto,
sulla base della combinazione logica degli elementi fattuali disponibili in seno al
processo”; Cassazione civile sez. III, 27/07/2021, n.21530 “In materia di
responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso
di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero
della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di
responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della
effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia
dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente
avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto
19 conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio
da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle
frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli
elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)”.
I CTU hanno sottolineato che l'infezione era stata provocata da uno
Stafilococco Aureo, sensibile a tutti gli antibiotici, e che la bonifica chirurgica del sito infettivo, con un'assistenza intensiva di supporto, avrebbe consentito di scongiurare l'evento morte, qualora i sanitari fossero intervenuti in un momento fisiopatologicamente favorevole, non ancora caratterizzato dalla compromissione delle funzioni d'organo.
Sulla responsabilità della struttura convenuta
Sulla base delle richiamate risultanze della CTU, da cui emergono profili di colpa medica nella gestione della paziente, e la sussistenza di un nesso di causa tra i ritardi e omissioni ed il decesso della medesima, va accertata la responsabilità extracontrattuale della struttura convenuta in relazione al decesso di Persona_1
Va accertata, in particolare, la responsabilità extracontrattuale della struttura convenuta, ai sensi dell'art. 2049 c.c., nei confronti dei congiunti della vittima primaria (Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n.6386 “In tema di responsabilità
civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività medico-chirurgica, l'azione
proposta dai parenti della vittima per la perdita del rapporto parentale a causa del
decesso del congiunto va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale
proposta iure proprio, e ciò in quanto il rapporto contrattuale tra il paziente e la
struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi a favore dei
terzi, perché , fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie
afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372,
comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai
congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento
20 dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si
colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale”; Cassazione civile sez. III,
06/05/2022, n.14471 “Deve escludersi che i congiunti del paziente danneggiato in
ambito sanitario possano fruire del termine prescrizionale decennale correlato alla
responsabilità contrattuale medica. La responsabilità della struttura sanitaria per i
danni invocati iure proprio dai congiunti di un paziente danneggiato (o deceduto),
infatti, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto
contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano
nella categoria dei terzi protetti dal contratto, potendo postularsi l'efficacia protettiva
verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove
l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a
quello già regolato sul piano della programmazione negoziale, come avviene
specificamente nel contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni
sanitarie afferenti alla procreazione”).
Sulla liquidazione dei danni non patrimoniali
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale patito dai congiunti va operata, secondo valori attuali, applicando le recenti tabelle di Milano 2024
integrate a punti, con i valori rivalutati alla data dell'1.1.2024; trovano infatti applicazione, secondo consolidata giurisprudenza, le tabelle vigenti al momento della liquidazione del danno (cfr. Cass. ord. 33770 del 19.12.2019; Cass. Sez. 3,
sentenza n. 7272 del 11/05/2012).
Le tabelle a punti soddisfano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile sez. III, 18/04/2023, n.10335 “In tema di liquidazione equitativa del
danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle
circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno
da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore
medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto
21 rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di
parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di
applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione,
salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una
liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; le tabelle di Milano, in particolare, hanno ricevuto specifico avallo da parte della Cassazione in quanto fondate su un sistema a punto variabile (“v. Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n.
37009 secondo cui “Ai fini della quantificazione del pregiudizio non patrimoniale
direttamente patito dai congiunti — in caso di decesso del familiare — potranno essere
legittimamente applicate le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale rielaborate
dall'Osservatorio di Milano, risultando le stesse coerenti con i principi affermati dalla
Cassazione e tali da consentire una liquidazione equa, uniforme e prevedibile”; Le tabelle di
Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione
equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a
punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla
precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei
cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza
tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica
relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di
discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata
motivazione).
Il valore del punto secondo le predette tabelle, con i valori rivalutati, è pari a €
3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge non separato o assimilati, e di
€ 1.698,00 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.
Nella distribuzione dei punti vengono considerati 5 parametri ossia a) l'età della vittima primaria, b) l'età della vittima secondaria, c) la convivenza della vittima primaria con la vittima secondaria, d) la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo
22 familiare primario del de cuius, e) la qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Le posizioni dei singoli congiunti vanno ora analizzate separatamente,
considerando i valori delle richiamate tabelle integrate a punti, predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ed i relativi criteri orientativi.
***
– coniuge della vittima primaria Parte_1 Persona_1
All'epoca del decesso la vittima primaria aveva 64 anni, mentre Persona_1
il coniuge ne aveva 67.
Vanno attribuiti 16 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (64 anni), 16
punti in ragione dell'età della vittima secondaria (67 anni), 16 punti per la convivenza, 9
punti per la sopravvivenza di tre congiunti nel nucleo familiare primario (figli), 15 punti in ragione dell'intensità del legame familiare che si può ritenere esistente tra i coniugi,
sposati da anni.
I punti complessivamente riconosciuti sono 57.
Il danno non patrimoniale risarcibile in favore di , considerato il valore Parte_1
tabellare del singolo punto in misura pari a 3911,00, ammonta pertanto ad € 281.592,00
secondo valori già attuali.
-figlio della vittima primaria Parte_2
All'epoca del decesso la vittima primaria aveva 64 anni, mentre il figlio ne aveva Pt_2
40.
Vanno attribuiti 16 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (64 anni), 22
punti in ragione dell'età della vittima secondaria (40 anni), 16 punti in ragione della convivenza con la vittima primaria, 9 punti in ragione della sopravvivenza di tre congiunti nel nucleo familiare primario (padre e fratelli), 15 punti in relazione alla voce e) “qualità ed intensità della relazione affettiva”, potendosi ritenere sussistente l'esistenza di un significativo legame tra la madre e il figlio convivente.
I punti complessivamente riconosciuti sono 63.
23 Il danno non patrimoniale risarcibile in favore di , considerato il valore Parte_2
tabellare del singolo punto in misura pari a € 3911,00, ammonta pertanto ad € 305.058,00,
secondo valori già attuali.
– figlio della vittima primaria Parte_3
Vanno attribuiti 16 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (64 anni), 22
punti in ragione dell'età della vittima secondaria (38 anni), 16 punti in ragione della convivenza con la vittima primaria, 9 punti in ragione della sopravvivenza di tre congiunti nel nucleo familiare primario (padre e fratelli), 15 punti in relazione alla voce e) “qualità ed intensità della relazione affettiva”, potendosi ritenere sussistente l'esistenza di un significativo legame tra la madre e il figlio convivente (v. altresì doc. 11
di parte ricorrente).
I punti complessivamente riconosciuti sono 63.
Il danno non patrimoniale risarcibile in favore di , considerato il valore Parte_3
tabellare del singolo punto in misura pari a € 3911,00, ammonta pertanto ad € 305.058,00,
secondo valori già attuali.
– figlio della vittima primaria Parte_4
Vanno attribuiti 16 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (64 anni), 26
punti in ragione dell'età della vittima secondaria (19 anni), 16 punti in ragione della convivenza con la vittima primaria, 9 punti in ragione della sopravvivenza di tre congiunti nel nucleo familiare primario (padre e fratelli), 15 punti in relazione alla voce e) “qualità ed intensità della relazione affettiva”, potendosi ritenere sussistente l'esistenza di un significativo legame tra la madre e il figlio convivente.
I punti complessivamente riconosciuti sono 67.
Il danno non patrimoniale risarcibile in favore di considerato il valore Parte_4
tabellare del singolo punto in misura pari a € 3911,00, ammonta pertanto ad € 320.702,00,
secondo valori già attuali.
– fratello della vittima primaria Parte_5
24 Vanno attribuiti 10 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (64 anni), 8
punti in ragione dell'età della vittima secondaria (71 anni), 30 punti in ragione della convivenza con la vittima primaria (doc. 21), 15 punti in relazione alla voce e) “qualità
ed intensità della relazione affettiva”, potendosi ritenere sussistente l'esistenza di un significativo legame tra i due fratelli conviventi.
Non è noto se al momento del decesso della vittima primaria fossero in vita altri congiunti nel nucleo familiare primario, e pertanto non vengono attribuiti ulteriori punti.
I punti complessivamente riconosciuti sono 43.
Il danno non patrimoniale risarcibile in favore di , considerato il Parte_5
valore tabellare del singolo punto in misura pari a € 1698,00, ammonta pertanto ad €
73.014,00, secondo valori già attuali.
***
Le predette voci di danno non patrimoniale risultano già liquidate secondo valori attuali e va pertanto esclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria.
In relazione alle obbligazioni di valore vanno ulteriormente riconosciuti gli interessi compensativi dal sinistro al saldo, nella misura del tasso legale, da calcolarsi sul credito risarcitorio riconosciuto in favore di ciascuno dei congiunti, devalutato alla data del decesso della vittima primaria, via via annualmente rivalutato secondo indici ISTAT
sino alla decisione (v. Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n.2979 secondo cui “In tema
di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a
titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce
un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva
disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro
cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno
calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma
debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla
25 somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui
si è verificato l'evento dannoso”).
Sulla scorta di quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 1712
del 17.12.95 la base di calcolo è infatti costituita non dal credito in moneta attuale, bensì
dal credito originario via via rivalutato con periodicità annuale. Non è consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito,
perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta, e produce interessi legali fino al pagamento.
Danno patrimoniale
Va riconosciuto in favore di altresì il risarcimento del danno Parte_3
patrimoniale emergente, ed in particolare a) il rimborso delle spese sostenute dal medesimo in conseguenza del decesso della moglie, ossia delle spese funerarie (€
3250,00) e di cremazione (€ 624,15), per complessivi € 3874,15 (doc. 15 di parte ricorrente) nonché b) il rimborso delle spese per le perizie mediche redatte ante causam
(doc. 13 e 14 di parte ricorrente), complessivamente pari ad € 7320,00 (€ 2440 + € 4880,00
- € 7320,00).
La somma delle predette spese è pari ad € 11.194,15; detto importo, rivalutato secondo indici ISTAT dal decesso della paziente (18.10.2019) sino all'attualità, è pari ad €
13.141,93.
***
Sulle spese di assistenza stragiudiziale
La spesa conseguente all'attività di assistenza stragiudiziale prestata in favore dei congiunti da va ristorata nei seguenti limiti. Controparte_6
Secondo la Cassazione le spese di assistenza stragiudiziale possono essere oggetto di rimborso a titolo di danno emergente, a condizione che la relativa spesa possa ritenersi
“necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al
risarcimento” (cfr. in particolare Cass. Sez. 3, sentenza n. 997 del 21/01/2010 secondo cui
26 “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno
studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere
il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel
successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della
spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa
per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla
posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di
assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su
tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio
stragiudiziale del diritto al risarcimento”).
Nella fattispecie in esame l'attività stragiudiziale svolta da Controparte_6
per conto dei ricorrenti è consistita nell'invio della richiesta di risarcimento del danno
(doc. 17 di parte ricorrente) e pertanto, sebbene la stessa possa ritenersi giustificata in quanto funzionale all'esercizio, in via stragiudiziale, del diritto al risarcimento ed all'interruzione del relativo termine di prescrizione, la relativa voce di danno va liquidata considerando la contenuta attività concretamente svolta;
appare pertanto congruo liquidare il risarcimento relativo alle spese di assistenza stragiudiziale nella misura complessiva di € 600,00 (€ 120,00 in favore di ciascun congiunto), secondo valori già attuali.
***
Considerando tutte le predette voci, il credito risarcitorio relativo al danno patrimoniale subito da ciascuno dei congiunti, secondo valori già attuali, ammonta conseguentemente a:
a) € 13261,93 in favore di;
Parte_3
b) € 120,00 in favore di;
Parte_2
c) € 120,00 in favore di;
Parte_1
d) € 120,00 in favore di Parte_4
e) € 120,00 in favore di . Parte_5
27 Sui predetti valori vanno calcolati gli interessi legali dal sinistro al saldo, da conteggiarsi sulla somma devalutata alla data del decesso del congiunto (18.10.2019), via via annualmente rivalutata sino all'attualità.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento dei predetti importi, a titolo di risarcimento del danno, in favore dei congiunti.
Spese di lite
Le spese di lite relative al presente giudizio di merito ed al procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. seguono la soccombenza della parte resistente e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014,
aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e della richiesta di parte ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore avv. Antonia
Tollot, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, come liquidate nella fase ex art. 696 bis c.p.c. (per un valore complessivo di € 7000,00 oltre accessori di legge – v. decreto di liquidazione del
16.2.2024 – 1214 2022 RG), e le spese di CTP sostenute dal ricorrente , per Parte_3
un valore complessivo di € 6710,00 (docc. 18 e 19 di parte ricorrente), vanno poste integralmente a carico della parte resistente soccombente, tenuta al relativo rimborso in favore di . Parte_3
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertata la responsabilità extracontrattuale della resistente in relazione ai fatti di causa, condanna quest'ultima al pagamento dei seguenti importi:
a) € 281.712,00 a titolo di risarcimento del danno in favore di , secondo Parte_1
valori già attuali, oltre interessi legali dal 18.10.2019 al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla predetta data, via via annualmente rivalutata sino all'attualità;
28 b) € 305.178,00 a titolo di risarcimento del danno in favore di , secondo Parte_2
valori già attuali, oltre interessi legali dal 18.10.2019 al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla predetta data, via via annualmente rivalutata sino all'attualità;
c) € 318.319,93 a titolo di risarcimento del danno in favore di , Parte_3
secondo valori già attuali, oltre interessi legali dal 18.10.2019 al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla predetta data, via via annualmente rivalutata sino all'attualità;
d) € 320.822,00 a titolo di risarcimento del danno in favore di Parte_4
secondo valori già attuali, oltre interessi legali dal 18.10.2019 al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla predetta data, via via annualmente rivalutata sino all'attualità;
e) € 73.134,00 a titolo di risarcimento del danno in favore di , Parte_5
secondo valori già attuali, oltre interessi legali dal 18.10.2019 al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla predetta data, via via annualmente rivalutata sino all'attualità;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano, per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nell'importo complessivo di € 4474,60 per compensi ed € 289,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il presente giudizio di merito,
nell'importo complessivo di € 38.495,90 per compensi, € 548,00 per anticipazioni ed € 6710,00 per spese di CTP (quest' ultimo importo in favore di ), Parte_3
oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dei ricorrenti avv. Antonia Tollot, dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di CTU, nella misura di € 7000,00 oltre accessori di legge, come liquidata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in via definitiva a
29 carico della parte resistente soccombente, condannando la medesima al relativo rimborso in favore della parte ricorrente.
Così deciso il 27/02/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
30
n. 311/24 RG
Oggi 27/02/2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che i difensori hanno depositato una nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 311/2024 R.G. promossa da
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con l'avv. TOLLOT ANTONIA, come da mandato in Parte_5
atti
- RICORRENTI
contro con l'avv. DE CANDIDO ROMOLE ERICA, come Controparte_1
da mandato in atti
1 - RESISTENTE
Oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
“Nel merito: accertata e dichiarata, per i motivi di cui alle premesse (sia ex artt.
1218 e 1228 c.c., in ragione dell'inadempimento del contratto di prestazione sanitaria concluso dalla de cuius, congiunta dei ricorrenti, con la convenuta, sia ex artt. 2043 e 2049 c.c., per violazione del principio del neminem laedere,
quale criterio d'imputazione della responsabilità aquiliana colposa del personale sanitario da esso dipendente), la responsabilità dell' CP_1
evocata in giudizio, nella causazione del decesso di
[...] [...]
avvenuta in data 18.10.2019, condannarsi l'Azienda in parola Persona_1
a risarcire ai ricorrenti i nocumenti tutti diretti ed indiretti, patrimoniali e non patrimoniali dai medesimi patiti e patiendi, che risulteranno, ex art. 1223 c.c.,
conseguenza della/e condotta/e, commissiva/e e/o omissiva/e, ascritte ai sanitari dell' convenuta, nella misura che verrà accertata Controparte_2
di giustizia, anche in via equitativa, ex artt. 1226 c.c., con la rivalutazione delle somme e con il riconoscimento degli interessi cc.dd. compensativi, secondo un determinando tasso annuo, da calcolarsi sulla scorta dell'insegnamento di cui alle sentenze della Suprema Corte nn. 1712/1995 e 61/2023, a decorrere dalla data dell'illecito.
-condannarsi l' convenuta a rifondere a parte ricorrente le Controparte_3
spese di ctu e di ctp, sostenute nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc RG. n. 1214/2022, svoltosi avanti al Tribunale di
Belluno, nonché a rifondere le spese di lite sostenute per ottenere l'assistenza legale necessaria ad avviare la procedura in parola, maggiorate delle spese generali, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n.
55/2014 e successive modifiche, con distrazione in favore del procuratore attoreo, che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.
2 Spese di lite del presente giudizio integralmente rifuse, comprese eventuali ulteriori spese di CTU e di CTP e le spese generali, ex art. 13, comma 10, L.
247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n.
55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo, che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria:
A) In via principale, si formula ossequiosa istanza affinché il Giudice, qualora dovesse accogliere le censure ex adverso mosse alla CTU medico – legale,
espletata in sede di ATP ex art. 696 bis cpc, in particolare per aver valutato aspetti infettivologici in assenza dell'apporto tecnico scientifico di uno
Specialista in infettivologia, Voglia Disporre un supplemento di consulenza medica sotto l'aspetto infettivologico, volto a chiarire gli aspetti sollevati dai
CCTTPP di controparte, in sede di osservazioni alla bozza (come ricordati in sede di comparsa di costituzione e risposta dimessa dalla nostra contradditrice nel presente giudizio), quanto alla causa di morte, all'evento lesivo che si assume derivato dal ritardo diagnostico-terapeutico e ai tempi ed ai modi di cura dell'infezione;
B) In via subordinata, si chiede che, qualora il Giudice non dovesse ritenere sufficiente un supplemento di consulenza tecnica di natura medico – legale sull'aspetto infettivologico, al fine di accertare la sussistenza o meno del nesso eziologico tra le condotte assunte dai sanitari e l'exitus, Voglia Disporre la rinnovazione della CTU medico - legale, con la nomina di un Collegio Peritale,
composto anche da uno specialista infettivologo, sul quesito articolato in sede di ricorso per accertamento tecnico preventivo, da ritenersi qui riportato;
C) Si chiede Ammettersi prova per testi sulle circostanze qui di seguito capitolate:
1) “Vero che e la di lui moglie, dal Parte_1 Persona_1
momento in cui hanno contratto matrimonio, nell'anno 1978, sino al decesso di
3 quest'ultima, hanno sempre convissuto sotto lo stesso tetto, presso l'immobile sito a San Pietro Di Cadore, Loc.tà Presenaio, in Via Del Ponte n. 42”;
2) “Vero che i figli della SI , Persona_1 Parte_2 [...]
e dal momento della loro nascita sino alla data di Pt_3 Parte_4
decesso della loro madre, hanno sempre convissuto con i loro genitori, sotto il medesimo tetto presso l'immobile sito a San Pietro Di Cadore, Loc.tà
Presenaio, in Via Del Ponte n. 42”;
3) “Vero che ha convissuto con la sorella (e, Parte_5
successivamente al matrimonio di costei anche con i suoi famigliari) dall'anno
1965 sino al momento della sua morte, sotto lo stesso tetto, presso l'immobile sito a sito a San Pietro Di Cadore, Loc.tà Presenaio, in Via Del Ponte n. 42 ”;
4) “Vero che la SI dal momento in cui aveva Persona_1
contratto matrimonio con sino alla data del suo decesso, si era Parte_1
sempre occupata, per tutti i componenti della famiglia, quindi, il marito, i figli ed il fratello, della gestione della casa e delle faccende domestiche ed in specie delle pulizie degli spazi domestici, che tutti condividevano, del lavaggio e della stiratura della biancheria)”;
5) “Vero che tra la SI ed il fratello, , Persona_1 Pt_5
intercorreva un profondo legame affettivo ed una profonda intesa,
comprendendo ognuno i problemi ed i sentimenti dell'altro con un semplice sguardo”;
6) “Vero che il Signor amava aiutare la sorella nella Parte_5
preparazione dei pasti, in particolare di quelli che dovevano essere consumati in occasione delle festività e quando costei ne aveva necessità la coadiuvava anche nello svolgimento delle faccende domestiche e nella manutenzione dell'immobile di residenza”;
7) “Vero che, allorquando il marito della de cuius, , era impegnato Parte_1
nello svolgimento dell'attività lavorativa, era il di lei fratello che Pt_5
4 provvedeva ad accompagnarla a fare le spese di generi alimentari e di altro tipo, presso gli uffici, ove doveva evadere incombenze di tipo burocratico o presso i Presidi Medici, dove doveva sottoporsi a visite mediche”;
8) “Vero che mai si sono visti litigare i due fratelli e ”; Per_1 Pt_5
9) “Vero che ha sempre rappresentato per tutti i Persona_1
componenti della famiglia, id est per il marito, per i figli e per il fratello
, un punto di riferimento, colei cui costoro si rivolgevano per ricevere Per_2
consigli sulla soluzione dei problemi e parole di incoraggiamento”;
10) “Vero che tutti i componenti della famiglia di il Persona_1
marito, i figli ed il fratello l'hanno assistita durante il periodo di malattia,
prima a domicilio, somministrando le medicine e coadiuvandola nello svolgimento delle attività di igiene personale e poi si sono recati a farle visita presso l'Ospedale di Mestre”;
11) “Vero che, dopo la morte della madre, accusa Parte_4
preoccupazioni, paure ed insicurezze per qualsiasi problema di salute si presenti suo o dei suoi famigliari, che non aveva mai manifestato prima”.
SI INDICANO A TESTI: , Testimone_1 Testimone_2
residenti a [...]di Cadore e Controparte_4 Testimone_3
residente a [...]di Cadore.”
CONCLUSIONI di parte RESISTENTE:
“In via pregiudiziale considerato che la domanda non è di pronta soluzione e richiede un'istruttoria complessa, disporsi la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
Nel merito, in via principale:
- accertata la piena conformità della condotta dei Professionisti Sanitari
dell'Azienda a prudenza, diligenza e perizia nonché alle Controparte_1
raccomandazioni accolte nelle Linee Guida e/o nelle Buone Pratiche della
5 Comunità , rigettarsi ogni domanda di accertamento e di condanna, Parte_6
in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi l'Azienda assolta da qualsivoglia pretesa;
- accertata l'assenza di un valido nesso di causalità tra le condotte contestate e il decesso della signora rigettarsi ogni domanda di Persona_1
accertamento e di condanna, in quanto infondata in fatto e in diritto,
mandandosi assolta da qualsivoglia pretesa;
CP_1
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui si accertasse la colpa professionale e il nesso di causalità materiale tra le condotte contestate e il decesso della signora
[...]
mantenersi l'obbligazione risarcitoria dell' Persona_1 Controparte_1
in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità
[...]
e ai reali danni subiti dai Ricorrenti, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;
- ridurre, in ogni caso, il risarcimento eventualmente spettante ai Ricorrenti ex art. 1227 c.c. in ragione del ritardo di giorni 15 con cui la paziente si rivolse alle cure mediche;
- ridurre comunque il risarcimento in ragione dell'aspettativa di sopravvivenza della paziente legato al quadro di base e/o alle ordinarie conseguenze dell'infezione extra-nosocomiale, quand'anche precocemente trattata, e dunque del correlato periodo di tempo in cui i congiunti avrebbero potuto in concreto godere della relazione parentale;
- accertata la conformità della condotta osservata dai Professionisti sanitari dell' alle raccomandazioni accolte nelle Linee Guida Controparte_1
o alle Buone Pratiche Clinico Assistenziali, ridursi il risarcimento ex art. 7, III
comma e art. 5 Legge 24/2017;
In ogni caso:
6 con completa vittoria di spese legali, compensi e accessori di legge da commisurarsi ex D.M. 55/2014 e DM 37/2018;
In via istruttoria:
Ø rinnovare la c.t.u. preventiva, in quanto parzialmente nulla ex art. 15 L.
24/2017 in riferimento alle valutazioni inerenti la gestione infettivologica della paziente per tutti i rilievi esposti in narrativa;
Ø ove ritenuta la c.t.u. non rinnovabile, disporre comunque un supplemento infettivologico volto a chiarire i punti sollevati dai CCTTPP in sede di
Osservazioni alla bozza quanto alla causa di morte, all'evento lesivo in tesi derivato dal ritardo diagnostico-terapeutico, ai tempi e modi di cura dell'infezione, al ruolo causale rivestito dal ritardo di 15 giorni con cui la paziente si è rivolta all'Ospedale ad agosto 2019, alla prognosi di sopravvivenza della paziente legata all'infezione quand'anche più
precocemente diagnostica e trattata, nonché ai dati internazionali sul rischio infettivologico che grava su interventi consimili rispetto a quello cui è stata sottoposta la signora;
Per_1
Ø ordinare a parte ricorrente di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c. copia integrale del cartellino ambulatoriale del Medico di Medicina Generale per ricostruire sia l'anamnesi prossima e remota della paziente, sia il quadro obiettivo presentato dalla stessa nel periodo intercorso tra la dimissione dall'Ospedale di Belluno l'01.08.2019 e il ricovero presso l'Ospedale di Belluno
del 24.08.2019;
Ø si chiede, per mero scrupolo e completezza, l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che nel 2019 presso l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia
dell' , erano conosciute e applicate le Procedure Controparte_5
Operative che Le si rammostrano (Docc. da 6 a 12);
7 2) Vero che nel corso del ricovero della signora dall'01.07.2019 Per_1
all'01.08.2019 presso l'Unità Operativa Complessa di Cardologia dell'Ospedale
di Belluno, sono state applicate le Procedure Operative che Le si CP_5
rammostrano (docc. da 6 a 12);
3) Vero che presso l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'
[...]
di Belluno, venivano svolti di corsi di informazione e formazione, CP_5
come quelli che Le si esibiscono (docc. 13 e 14), in merito alle misura di asepsi da adottare per ridurre il rischio infettivo;
4) Vero che al momento della dimissione dell'01.08.2019, alla signora Per_1
vennero spiegate le misure di igiene da seguire a casa per prevenire rischi infettivi;
5) Vero che al momento della dimissione dell'01.08.2019 venne raccomandato alla signora di contattare immediatamente il reparto in caso di Per_1
tumefazioni, arrossamenti, dolenzia, come spiegato nel modulo di informazione che Le si rammostra (pagina 133 cartella clinica ricovero
01.07.2019);
6) Vero che presso l'Unità Complessa di Cardiologia dell' 1 le infezioni CP_1
dei dispositivi impiantabili hanno un'incidenza dall'1 al 3% .
Si indicano come testimoni il dr. , il dr. , Testimone_4 Tes_5
Dr. , il dr. , l'infermiera Testimone_6 Testimone_7 Tes_8
e gli altri professionisti medici e infermieri in servizio nel corso dei due
[...]
ricoveri contestati.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.5.2024 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , rispettivamente in qualità di
[...] Parte_4 Parte_5
coniuge, figli e fratello di agivano in giudizio nei Persona_1
confronti dell'azienda al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1
danni subiti in conseguenza del decesso di avvenuto il Persona_1
8 18.10.2019, a causa di malpractice medica imputabile ai sanitari dell'Ospedale di
Pieve di Cadore e dell'Ospedale di Belluno che l'avevano avuta in cura.
I ricorrenti deducevano che il giorno 1.07.2019 affetta Persona_1
da cardiopatia ipertensiva in trattamento, si era recata presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Pieve di Cadore, a causa dell'insorgenza di un episodio di gastroenterite acuta;
i sanitari le avevano diagnosticato brachicardia e ne avevano disposto il trasferimento presso il Reparto di Unità
Coronarica dell'Ospedale di Belluno, ove la paziente era stata sottoposta, in data 2.07.2019, ad intervento di impianto di pacemaker.
I ricorrenti allegavano che il giorno seguente si erano manifestate delle complicanze, e che il 5 luglio si era resa necessaria una prima sostituzione del
device, poi nuovamente sostituito il 15 luglio;
evidenziavano che, nel periodo successivo, le condizioni cliniche della paziente erano peggiorate significativamente, sino al decesso avvenuto in data 18.10.2018.
I ricorrenti lamentavano che, sebbene la paziente avesse manifestato la comparsa di tosse già in data 19 luglio, e la toracentesi, eseguita il successivo
22 luglio, avesse rivelato un quadro infiammatorio/infettivo, i cardiologi,
negligentemente, non avevano disposto un esame microbiologico con coltura e neppure avevano eseguito una PET TC total body, come consigliato dallo specialista pneumologo.
I ricorrenti lamentavano ulteriormente che i sanitari non avevano adeguatamente monitorato le condizioni delle ferite chirurgiche ove erano stati posizionati i pacemaker;
sostenevano che la causa del decesso fosse da ricondurre all'infezione nosocomiale contratta dalla paziente nel corso dell'impianto di pacemaker, che non era stata poi tempestivamente individuata e trattata.
9 I ricorrenti richiamavano a sostegno delle proprie deduzioni in punto di responsabilità medica le risultanze della CTU disposta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 1214/2022 RG.
Con comparsa depositata in data 13.9.2024 si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo il rinnovo della CTU, con affidamento dell'incarico altresì CP_1
ad uno specialista infettivologo, e il rigetto della domanda, contestando ogni addebito di responsabilità a carico della stessa nonché, in ogni caso, la quantificazione del danno operata dalla controparte.
Ai fini istruttori veniva disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 1214/2022 RG.
La causa veniva successivamente ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali.
Sulle risultanze della CTU medico legale
Le risultanze della CTU medico legale svolta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 1214/2022 RG vanno in questa sede condivise, in quanto logiche e congruamente motivate, anche all'esito del contraddittorio tecnico.
Nell'ambito del predetto procedimento di istruzione preventiva sono stati nominati, quali CTU, la dr.ssa , specialista in medicina legale, Persona_3
e il dott. , specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare. Persona_4
Le censure sollevate dalla parte resistente nel presente giudizio di merito, in merito all'assenza di uno specialista infettivologo nel collegio peritale, non appaiono fondate, potendosi ritenere che rientri nella competenza dello specialista in cardiologia ogni valutazione in merito alla rilevazione ed al trattamento di un'infezione della tasca del pacemaker, all'esito del relativo posizionamento.
Va inoltre rilevato che le predette censure non sono state sollevate dalla parte resistente nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in seguito alla nomina del collegio peritale.
10 ***
Nella fattispecie in esame il decorso clinico è stato dettagliatamente ricostruito dai CTU:
1) in data 01/07/2019 la Sig.ra accedeva al Pronto Soccorso Persona_1
dell'Ospedale di Pieve di Cadore mediante autoambulanza, su invio del curante di Medicina Generale, a fronte di “riscontro occasionale di bradicardia
in nausea e vomito”; ne veniva disposto il ricovero nel reparto di cardiologia;
2) a fronte di diagnosi di blocco atrio-ventricolare di III grado (BAV), in data 2
luglio 2019 si procedeva ad impianto di pacemaker ed a coronarografia;
3) in seguito all'impianto del dispositivo si rilevavano fasi di mancata cattura del PM per malfunzionamento del catetere ventricolare destro;
in data 5
luglio si procedeva ad un tentativo di riposizionamento del catetere e,
successivamente, alla sostituzione del Pacemaker con un nuovo dispositivo
VVI;
4) nei giorni successivi persisteva evidenza di malfunzionamento del dispositivo per mancata cattura, e si decideva di procedere con l'impianto di PM da succlavia destra, con fissaggio EC ventricolare destro a vite;
in data 19 luglio si espiantava il PM impiantato a sinistra;
5) insorgeva embolia polmonare ai lobi inferiore e medio di destra;
6) in data 18 luglio una TC torace rilevava: “Falda di versamento pleurico a destra
risale lungo i settori declivi della parete toracica assumendo uno spessore massimo
di circa 5 cm in sede basale. Concomita atelettasia da compressione a livello dei
settori declivi sovrastanti del LID. Nei settori laterali i reperta formazione nodulare
a margini netti con diametro massimo di 26 mm, priva di broncogramma aereo, in
sede subpleurica e circondata da alone di ground-glass periferico. Non si esclude
processo espansivo per tale lesione, reperto che può essere approfondito mediante
esame agobioptico TC guidato o PET-TC…”;
11 7) in data 20 luglio un nuovo esame Rx del torace segnalava: “Rispetto a
precedente esame del 16/07/19, comparsa area di addensamento parenchimale alla
base di destra, in piani posteriori. Diffuso ispessimento dell'interstizio delle pareti
bronchiali”; si procedeva in pari data a valutazione pneumologica, che concludeva come segue: “…Nel dubbio di embolia polmonare (infarto
polmonare?) si concorda con la cardiologa di porre la paziente in trattamento con
enoxaparina. Lunedì verrà fatta toracentesi esplorativa, in previsione di eventuale
AngioTC”;
8) la toracentesi veniva eseguita in data 22 luglio e l'esame citologico dava esito negativo per cellule neoplastiche, rilevando “cellule infiammatorie ed
emazie”;
9) la TC del torace ad alta risoluzione del 23 luglio evidenziava: “Difetti
endoluminali di natura trombo-embolica in corrispondenza dei rami segmentari per
il lobo inferiore di destra. Altri difetti endoluminali nei rami subsegmentari del lobo
medio. Stabile il versamento pleurico a destra (spessore massimo di circa 5 cm)
sovrapponibile anche l'area di atelettasia del parenchima polmonare contiguo.
Invariata l'area di consolidamento parenchimale triangolariforme localizzata nei
settori laterali del lobo inferiore destro (reperto suggestivo per infarto polmonare).
Non comparse nuove lesioni parenchimali né falde pleuriche a sinistra. Tuttora
linfonodi con asse corto inferiore al centimetro nelle stazioni mediastiniche ed
ascellari”;
10) gli accertamenti angiologici escludevano trombosi venosa degli arti inferiori (Doppler venoso del 30/07/2019);
11) a partire dal 24 luglio si iniziava terapia con Pradaxa;
12) nel Diario Medico del 26 luglio veniva indicato quanto segue: “Minimo
gemizio da ferita pettorale sn (probabile co-somministrazione Doxaparina-Pradaxa
la sera prima)”; in data 27/07 si legge: “Tosse nonostante sospensione ACE.
Torace pulito (solo crepitii basali dx), segnalate fasi di apnee notturne. Ferita
12 pettorale non pulita”; in data 28/07: “Sempre tossicola, non ha beneficio dalla
paracodina…”; la ferita veniva descritta “in ordine” il giorno 29 luglio;
13) nel Diario Infermieristico del 24 luglio veniva indicato quanto segue:
“Presenta gemizio ematico in sede di espianto PM…No pradaxa stasera e
domattina e impostata terapia con Clexane…”; in pari data alla notte: “…viene
trovata con la medicazione dell'espianto in mano, spaventata dal
sanguinamento…”;
14) la paziente veniva dimessa in data 1 agosto 2019 con terapia medica e indicazione a controllo del PM a distanza di “indicativamente 40 giorni”;
15) in data 24 agosto, ossia a distanza di 24 giorni dalla dimissione, la paziente accedeva al Pronto Soccorso del medesimo nosocomio per “astenia da alcuni
giorni, eruzione cutanea da 15 giorni…”; alla Rx torace: “..confrontato con
precedente del 20.07.19…persiste diffusa accentuazione del disegno vascolo-
interstiziale..stria di addensamento parenchimale in sovrabasale destra…”;
16) gli esami ematochimici evidenziavano iposodiemia, aumento della PCR
(8,29 mg/dL) e spiccata leucocitosi (25.840/mmc);
17) la paziente veniva ricoverata nel Reparto di Medicina dell'Ospedale
Giovanni Paolo II;
all'esame obiettivo di ingresso si evidenziava deiscenza della ferita sottoclaveare sinistra e secrezione purulenta dalla tasca del PM
(destra). Il 24 agosto si impostava immediatamente, senza procedere a preliminari prelievi emocolturali, terapia antibiotica con e.v.; Pt_7
18) il giorno 26 agosto si eseguiva visita dermatologica;
nel referto si legge:
“…diffusa desquamazione lamellare con assenza di necrolisi epidermica in atto.
Edema della parte inferiore del volto. Diagnosi: Eritrodermia in fase desquamativa
verosimilmente parainfettiva…Vista la situazione generale con presenza di focolaio
a livello polmonare non introdurrei terapia steroidea…”;
19) in pari data si eseguiva visita cardiologica presso l'Ospedale di Belluno,
all'esito della quale si evidenziava quanto segue: “PM funziona regolarmente
13 e ad oggi è anche presente ritmo sottostante spontaneo;
è presente una probabile
infezione di tasca a dx. Si rinvia in Medicina a Pieve;
fare tamponi colturali dalla
ferita a dx;
accordarsi poi con la divisione cardiologica per trasferimento a breve per
gestire la problematica infettiva del PM”;
20) nell' attesa del trasferimento presso l'Ospedale di Belluno, con disponibilità
prevista per il 30 agosto, la paziente, a partire dal giorno 28 agosto, veniva descritta come segue: “soporosa e astenica, cute marezzata…lamenta dolore
all'addome, dolore intenso, polipnea…”;
21) un tampone cutaneo sulle ferite chirurgiche rilevava la crescita di
Staphylococcus Aureus;
22) in data 29 agosto si eseguivano per la prima volta prelievi per emocoltura,
risultati negativi;
23) alla luce del rilievo emogasanalitico di acidosi metabolica, con aumento spiccato dei lattati (11.4 mmol/L – valore normale fino a 0.7), si richiedeva trasferimento urgente della paziente in rianimazione, ove permaneva fino al 30 agosto, all'ingresso la paziente veniva così descritta: “…dispnoica,
ipotesa, viene sedata, intubata, ventilata. Si procede a idratazione e a sostegno del
circolo con infusione di Noradrenalina…posizionato CVC in giugulare dx…”;
24) nella lettera di trasferimento del 30 agosto all'Ospedale di Mestre si legge:
“…Visti gli esami di laboratorio PCR 8,29, GB 25,840/mmc, NA 120 mmol la
paziente viene trattenuta in ospedale. Dalla tasca destra del PM fuoriesce pus. Il
giorno 29 agosto 2019 graduale peggioramento, polipnoica, ipotesa, riferisce forte
dolore addominale, esegue TAC che risulta negativa, si concorda di trasferire in
Rianimazione BL. In effetti il giorno del ricovero in medicina a Pieve di Cadore (24
agosto) leucocitosi a 25.000. PCT il 25/08 a 19. Con terapia con Cefrtriaxone calo
degli indici di infezione che però mantenimento di leucocitosi a 14.000, PCR a 8 e
procalcitonina non elevata ma comunque a 1,5. Trasferita da Pieve di Cadore in
acidosi lattica spiccata..intubata e ventilata…Per controllare lo stato settico oltre
14 ad antibioticoterapia si rende necessaria la bonifica della tasca, sede della raccolta
purulenta. Essendo però la malata PM dipendente si rende necessaria procedura
cardiologica per garantire stimolazione cardiaca nonostante la pulizia della
tasca…Iniziata terapia con Linezolid 600 mg x 2 e Piperacillina/Tazobactam 4,5 gr
x 4…”;
25) il 30 agosto la paziente giungeva presso l'Ospedale di Mestre e si provvedeva immediatamente a toilette della tasca, con posizionamento di un PM temporaneo e successivo ricovero in rianimazione;
26) nonostante cure intensive le condizioni generali della paziente rimanevano costantemente gravi, caratterizzate da “profonda astenia in esiti di shock settico
(escluse cause neurologiche organiche)”, “difficoltà allo svezzamento da ventilatore
con necessità di tracheotomia chirurgica”, “insufficienza Renale Acuta”; “diarrea
cronica con necessità di posizionamento di sonda rettale a permanenza”, “trombosi
della giugulare interna destra”, “sviluppo di piaghe da decubito”;
27) la paziente decedeva in data 18 ottobre 2019.
La CTU medico legale ha riscontrato plurimi profili di colpa medica nella gestione della paziente, da parte dei sanitari operanti presso la struttura convenuta.
In particolare, i CTU hanno rilevato, nell'ambito dell'assistenza sanitaria prestata nel corso del primo ricovero ospedaliero dall' 1/07/2019 all' 1/08/2019,
“1. Una inosservanza di doverosa regola di condotta, sostanziata dall'omessa
descrizione sistematica dello stato delle ferite cutanee e delle misure di disinfezione
periodica espletate (frequenza, tipologia, modalità);
2. Un errore prognostico, sostanziato dall'omesso sospetto clinico di processo infettivo
in atto, nonostante noto elevato rischio e nonostante molteplici dati clinico-strumentali
indicativi dello stesso;
15
3. Conseguente errore diagnostico, sostanziato dall'omesso espletamento di
accertamenti volti ad identificare/escludere processi infettivi in atto, come
espressamente raccomandato dalla Letteratura scientifica;
4. Omessa indicazione a follow-up ambulatoriale post-dimissione.”
Nel prosieguo i CTU hanno rilevato che in data 24 agosto 2019, ossia a distanza di 24 giorni dalla dimissione, la paziente accedeva al Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Pieve di Cadore riferendo “astenia da alcuni giorni ed eruzione
cutanea da 15 giorni”.
La pressione arteriosa era leggermente ridotta (110/60 mmHg), il polso era descritto “filiforme” ed i toni “lontani”. Ad un esame Rx del torace emergeva la persistenza, rispetto al mese precedente, di “diffusa accentuazione del disegno
vascolo-interstiziale con stria di addensamento parenchimale sovrabasale destra”. Gli
esami ematochimici evidenziavano spiccato aumento dei leucociti (25.84),
iposodiemia, aumento della troponina T e della PCR (8.29). Veniva disposto il ricovero della paziente.
Secondo i CTU, in questa seconda fase:
a) in contrasto con tutte le consolidate raccomandazioni di cui alle Linee
Guida di riferimento (Surviving Sepsis Campaign – 2016) ed alla
Letteratura scientifica-Buona prassi clinica, veniva impostata terapia antibiotica con Ceftriaxone e.v., senza procedere a preliminari prelievi per emocoltura;
b) solo in data 26 agosto la paziente veniva inviata all'Ospedale di Belluno,
ove veniva sottoposta a visite specialistiche;
la valutazione dermatologica evidenziava che la eritrodermia desquamativa presente diffusamente aveva natura probabilmente “parainfettiva”, e la valutazione cardiologica segnalava per la prima volta “secrezione purulenta” dalla tasca destra (sede del PM), non indicata nel diario medico dei giorni precedenti, seppur da ritenersi già presente;
16 c) non si procedeva ad esame ecocardiografico transtoracico, come espressamente indicato dalla Letteratura, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di vegetazioni endocarditiche.
Secondo i CTU, nella fattispecie in esame, vi erano “manifestazioni sistemiche di
infezione della tasca del PM” (leucocitosi neutrofila persistente;
incremento persistente della PCR;
eritrodermia desquamativa parainfettiva;
persistente addensamento polmonare); detta infezione rappresenta “una delle complicanze
più temibili dell'impianto di dispositivi elettronici, che necessita di trattamento
urgente/senza ritardo, principalmente rappresentato dalla bonifica della tasca con
eventuale rimozione del dispositivo. La scelta del trattamento, comunque, è
condizionata anche da elementi diagnostici che come già detto i Sanitari omisero di
acquisire, i.e. dalle risultanze degli esami emocolturali e dalla valutazione
ecocardiografica per ricerca di segni di endocardite.”
I CTU hanno rilevato che, nei giorni a partire dal 26 agosto, non fu eseguito alcun accertamento utile in aggiunta agli accertamenti ematochimici di routine,
ravvisando nei sanitari un atteggiamento colpevolmente attendista (il giorno
26 agosto 08 si legge nel Diario: “..Sempre estesa desquamazione cutanea. È attesa
cardiologia per trasferimento, data da definire… contattato il reparto (Cardiologia),
fornito i dati della paziente da trasferire con sollecitudine. Richiameranno”; il giorno
27/08 si legge: “Sollecitati i colleghi cardiologi per trasferimento. Abbondante
secrezione purulenta dalla tasca del PM”.)
Il giorno 28 agosto la paziente veniva descritta come “rallentata e astenica”,
con “livedo reticularis diffusamente”. Solo in tale data veniva eseguito un tampone dalla ferita pettorale, risultato positivo per Staphylococcus Aureus
multisensibile.
In data 29 agosto le condizioni cliniche peggioravano repentinamente, e la paziente veniva descritta come “soporosa, con cute marezzata…polipnoica”.
Venivano eseguiti un dosaggio della procalcitonina, mai eseguito sino ad
17 allora, un esame emogasanalitico che rilevava acidosi metabolica, con spiccato aumento dei lattati, e prelievi per esame emocolturale.
La paziente veniva quindi trasferita al reparto di Rianimazione di Belluno;
nella cartella clinica si legge che “…da un paio di settimane la paziente accusa
un'eruzione eritematosa diffusa a tronco e arti con desquamazione cutanea e prurito.
Ultimamente riferiva astenia profonda con impossibilità a deambulare e anche a
reggersi in piedi. Visti gli esami di laboratorio PCR 8,29 mg/dl, GB 25,840/mmc, Na
Part 120 mmol la paziente viene trattenuta in ospedale. Dalla tasca destra del fuoriesce
pus. Il giorno 29 agosto 2019 graduale peggioramento, polipnoica, ipotesa, riferisce
forte dolore addominale, esegue TAC risultata negativa, si concorda di trasferire in
Rianimazione”.
Il giorno successivo la paziente veniva trasferita all'Ospedale dell'Angelo di
Mestre per la bonifica della tasca del PM.
Nell'ambito dell'assistenza sanitaria prestata nel corso del secondo ricovero ospedaliero dal 24/08/2019 al 30/08/2019 i CTU rilevavano in particolare un notevole ritardo nella diagnosi di stato settico da infezione della tasca del PM
(diagnosticabile quantomeno dal 25/08), ed un successivo significativo ritardo nel trattamento terapeutico.
I ritardi, secondo i CTU, causarono la progressione dell'infezione e della sepsi fino allo shock settico, con compromissione delle funzioni dei principali organi
(funzioni respiratoria, renale).
Secondo il ragionamento controfattuale correttamente operato dai CTU, la tempestiva diagnosi e il tempestivo trattamento terapeutico avrebbero, con elevata probabilità, evitato l'insorgenza delle gravi complicanze sistemiche e,
quindi, il decesso della paziente (Cassazione civile sez. III, 27/09/2024, n.25825
“In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria, il giudizio
controfattuale va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con
l'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se
18 tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella
alternativa”; . Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7355 “Il nesso causale, in sede civile, è regolato, sul piano strutturale, dai principi della regolarità causale -
integrati, se del caso, da quelli dell'aumento del rischio e dello scopo della norma
violata - ferma restando, sul piano funzionale (i.e. della causalità specifica, ovvero della
probabilità logica "combinata"), la diversità del regime probatorio applicabile, in
ragione dei differenti valori sottesi al processo penale ove vige la regola dell'alto grado
di probabilità logica e di credibilità razionale. Sul piano funzionale, la verifica del nesso
causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della
probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il
rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un
giudizio controfattuale che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale
giudizio si conforma ad uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile
(come in quella penale), non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-
statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana),
la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone
il grado di fondatezza del factum probandum nell'ambito degli elementi di conferma (e,
nel contempo, di esclusione di altri possibili e alternativi) disponibili nel caso concreto,
sulla base della combinazione logica degli elementi fattuali disponibili in seno al
processo”; Cassazione civile sez. III, 27/07/2021, n.21530 “In materia di
responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso
di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero
della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di
responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della
effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia
dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente
avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto
19 conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio
da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle
frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli
elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)”.
I CTU hanno sottolineato che l'infezione era stata provocata da uno
Stafilococco Aureo, sensibile a tutti gli antibiotici, e che la bonifica chirurgica del sito infettivo, con un'assistenza intensiva di supporto, avrebbe consentito di scongiurare l'evento morte, qualora i sanitari fossero intervenuti in un momento fisiopatologicamente favorevole, non ancora caratterizzato dalla compromissione delle funzioni d'organo.
Sulla responsabilità della struttura convenuta
Sulla base delle richiamate risultanze della CTU, da cui emergono profili di colpa medica nella gestione della paziente, e la sussistenza di un nesso di causa tra i ritardi e omissioni ed il decesso della medesima, va accertata la responsabilità extracontrattuale della struttura convenuta in relazione al decesso di Persona_1
Va accertata, in particolare, la responsabilità extracontrattuale della struttura convenuta, ai sensi dell'art. 2049 c.c., nei confronti dei congiunti della vittima primaria (Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n.6386 “In tema di responsabilità
civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività medico-chirurgica, l'azione
proposta dai parenti della vittima per la perdita del rapporto parentale a causa del
decesso del congiunto va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale
proposta iure proprio, e ciò in quanto il rapporto contrattuale tra il paziente e la
struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi a favore dei
terzi, perché , fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie
afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372,
comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai
congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento
20 dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si
colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale”; Cassazione civile sez. III,
06/05/2022, n.14471 “Deve escludersi che i congiunti del paziente danneggiato in
ambito sanitario possano fruire del termine prescrizionale decennale correlato alla
responsabilità contrattuale medica. La responsabilità della struttura sanitaria per i
danni invocati iure proprio dai congiunti di un paziente danneggiato (o deceduto),
infatti, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto
contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano
nella categoria dei terzi protetti dal contratto, potendo postularsi l'efficacia protettiva
verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove
l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a
quello già regolato sul piano della programmazione negoziale, come avviene
specificamente nel contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni
sanitarie afferenti alla procreazione”).
Sulla liquidazione dei danni non patrimoniali
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale patito dai congiunti va operata, secondo valori attuali, applicando le recenti tabelle di Milano 2024
integrate a punti, con i valori rivalutati alla data dell'1.1.2024; trovano infatti applicazione, secondo consolidata giurisprudenza, le tabelle vigenti al momento della liquidazione del danno (cfr. Cass. ord. 33770 del 19.12.2019; Cass. Sez. 3,
sentenza n. 7272 del 11/05/2012).
Le tabelle a punti soddisfano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile sez. III, 18/04/2023, n.10335 “In tema di liquidazione equitativa del
danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle
circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno
da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore
medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto
21 rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di
parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di
applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione,
salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una
liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; le tabelle di Milano, in particolare, hanno ricevuto specifico avallo da parte della Cassazione in quanto fondate su un sistema a punto variabile (“v. Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n.
37009 secondo cui “Ai fini della quantificazione del pregiudizio non patrimoniale
direttamente patito dai congiunti — in caso di decesso del familiare — potranno essere
legittimamente applicate le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale rielaborate
dall'Osservatorio di Milano, risultando le stesse coerenti con i principi affermati dalla
Cassazione e tali da consentire una liquidazione equa, uniforme e prevedibile”; Le tabelle di
Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione
equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a
punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla
precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei
cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza
tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica
relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di
discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata
motivazione).
Il valore del punto secondo le predette tabelle, con i valori rivalutati, è pari a €
3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge non separato o assimilati, e di
€ 1.698,00 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.
Nella distribuzione dei punti vengono considerati 5 parametri ossia a) l'età della vittima primaria, b) l'età della vittima secondaria, c) la convivenza della vittima primaria con la vittima secondaria, d) la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo
22 familiare primario del de cuius, e) la qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Le posizioni dei singoli congiunti vanno ora analizzate separatamente,
considerando i valori delle richiamate tabelle integrate a punti, predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ed i relativi criteri orientativi.
***
– coniuge della vittima primaria Parte_1 Persona_1
All'epoca del decesso la vittima primaria aveva 64 anni, mentre Persona_1
il coniuge ne aveva 67.
Vanno attribuiti 16 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (64 anni), 16
punti in ragione dell'età della vittima secondaria (67 anni), 16 punti per la convivenza, 9
punti per la sopravvivenza di tre congiunti nel nucleo familiare primario (figli), 15 punti in ragione dell'intensità del legame familiare che si può ritenere esistente tra i coniugi,
sposati da anni.
I punti complessivamente riconosciuti sono 57.
Il danno non patrimoniale risarcibile in favore di , considerato il valore Parte_1
tabellare del singolo punto in misura pari a 3911,00, ammonta pertanto ad € 281.592,00
secondo valori già attuali.
-figlio della vittima primaria Parte_2
All'epoca del decesso la vittima primaria aveva 64 anni, mentre il figlio ne aveva Pt_2
40.
Vanno attribuiti 16 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (64 anni), 22
punti in ragione dell'età della vittima secondaria (40 anni), 16 punti in ragione della convivenza con la vittima primaria, 9 punti in ragione della sopravvivenza di tre congiunti nel nucleo familiare primario (padre e fratelli), 15 punti in relazione alla voce e) “qualità ed intensità della relazione affettiva”, potendosi ritenere sussistente l'esistenza di un significativo legame tra la madre e il figlio convivente.
I punti complessivamente riconosciuti sono 63.
23 Il danno non patrimoniale risarcibile in favore di , considerato il valore Parte_2
tabellare del singolo punto in misura pari a € 3911,00, ammonta pertanto ad € 305.058,00,
secondo valori già attuali.
– figlio della vittima primaria Parte_3
Vanno attribuiti 16 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (64 anni), 22
punti in ragione dell'età della vittima secondaria (38 anni), 16 punti in ragione della convivenza con la vittima primaria, 9 punti in ragione della sopravvivenza di tre congiunti nel nucleo familiare primario (padre e fratelli), 15 punti in relazione alla voce e) “qualità ed intensità della relazione affettiva”, potendosi ritenere sussistente l'esistenza di un significativo legame tra la madre e il figlio convivente (v. altresì doc. 11
di parte ricorrente).
I punti complessivamente riconosciuti sono 63.
Il danno non patrimoniale risarcibile in favore di , considerato il valore Parte_3
tabellare del singolo punto in misura pari a € 3911,00, ammonta pertanto ad € 305.058,00,
secondo valori già attuali.
– figlio della vittima primaria Parte_4
Vanno attribuiti 16 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (64 anni), 26
punti in ragione dell'età della vittima secondaria (19 anni), 16 punti in ragione della convivenza con la vittima primaria, 9 punti in ragione della sopravvivenza di tre congiunti nel nucleo familiare primario (padre e fratelli), 15 punti in relazione alla voce e) “qualità ed intensità della relazione affettiva”, potendosi ritenere sussistente l'esistenza di un significativo legame tra la madre e il figlio convivente.
I punti complessivamente riconosciuti sono 67.
Il danno non patrimoniale risarcibile in favore di considerato il valore Parte_4
tabellare del singolo punto in misura pari a € 3911,00, ammonta pertanto ad € 320.702,00,
secondo valori già attuali.
– fratello della vittima primaria Parte_5
24 Vanno attribuiti 10 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (64 anni), 8
punti in ragione dell'età della vittima secondaria (71 anni), 30 punti in ragione della convivenza con la vittima primaria (doc. 21), 15 punti in relazione alla voce e) “qualità
ed intensità della relazione affettiva”, potendosi ritenere sussistente l'esistenza di un significativo legame tra i due fratelli conviventi.
Non è noto se al momento del decesso della vittima primaria fossero in vita altri congiunti nel nucleo familiare primario, e pertanto non vengono attribuiti ulteriori punti.
I punti complessivamente riconosciuti sono 43.
Il danno non patrimoniale risarcibile in favore di , considerato il Parte_5
valore tabellare del singolo punto in misura pari a € 1698,00, ammonta pertanto ad €
73.014,00, secondo valori già attuali.
***
Le predette voci di danno non patrimoniale risultano già liquidate secondo valori attuali e va pertanto esclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria.
In relazione alle obbligazioni di valore vanno ulteriormente riconosciuti gli interessi compensativi dal sinistro al saldo, nella misura del tasso legale, da calcolarsi sul credito risarcitorio riconosciuto in favore di ciascuno dei congiunti, devalutato alla data del decesso della vittima primaria, via via annualmente rivalutato secondo indici ISTAT
sino alla decisione (v. Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n.2979 secondo cui “In tema
di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a
titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce
un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva
disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro
cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno
calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma
debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla
25 somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui
si è verificato l'evento dannoso”).
Sulla scorta di quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 1712
del 17.12.95 la base di calcolo è infatti costituita non dal credito in moneta attuale, bensì
dal credito originario via via rivalutato con periodicità annuale. Non è consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito,
perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta, e produce interessi legali fino al pagamento.
Danno patrimoniale
Va riconosciuto in favore di altresì il risarcimento del danno Parte_3
patrimoniale emergente, ed in particolare a) il rimborso delle spese sostenute dal medesimo in conseguenza del decesso della moglie, ossia delle spese funerarie (€
3250,00) e di cremazione (€ 624,15), per complessivi € 3874,15 (doc. 15 di parte ricorrente) nonché b) il rimborso delle spese per le perizie mediche redatte ante causam
(doc. 13 e 14 di parte ricorrente), complessivamente pari ad € 7320,00 (€ 2440 + € 4880,00
- € 7320,00).
La somma delle predette spese è pari ad € 11.194,15; detto importo, rivalutato secondo indici ISTAT dal decesso della paziente (18.10.2019) sino all'attualità, è pari ad €
13.141,93.
***
Sulle spese di assistenza stragiudiziale
La spesa conseguente all'attività di assistenza stragiudiziale prestata in favore dei congiunti da va ristorata nei seguenti limiti. Controparte_6
Secondo la Cassazione le spese di assistenza stragiudiziale possono essere oggetto di rimborso a titolo di danno emergente, a condizione che la relativa spesa possa ritenersi
“necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al
risarcimento” (cfr. in particolare Cass. Sez. 3, sentenza n. 997 del 21/01/2010 secondo cui
26 “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno
studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere
il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel
successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della
spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa
per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla
posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di
assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su
tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio
stragiudiziale del diritto al risarcimento”).
Nella fattispecie in esame l'attività stragiudiziale svolta da Controparte_6
per conto dei ricorrenti è consistita nell'invio della richiesta di risarcimento del danno
(doc. 17 di parte ricorrente) e pertanto, sebbene la stessa possa ritenersi giustificata in quanto funzionale all'esercizio, in via stragiudiziale, del diritto al risarcimento ed all'interruzione del relativo termine di prescrizione, la relativa voce di danno va liquidata considerando la contenuta attività concretamente svolta;
appare pertanto congruo liquidare il risarcimento relativo alle spese di assistenza stragiudiziale nella misura complessiva di € 600,00 (€ 120,00 in favore di ciascun congiunto), secondo valori già attuali.
***
Considerando tutte le predette voci, il credito risarcitorio relativo al danno patrimoniale subito da ciascuno dei congiunti, secondo valori già attuali, ammonta conseguentemente a:
a) € 13261,93 in favore di;
Parte_3
b) € 120,00 in favore di;
Parte_2
c) € 120,00 in favore di;
Parte_1
d) € 120,00 in favore di Parte_4
e) € 120,00 in favore di . Parte_5
27 Sui predetti valori vanno calcolati gli interessi legali dal sinistro al saldo, da conteggiarsi sulla somma devalutata alla data del decesso del congiunto (18.10.2019), via via annualmente rivalutata sino all'attualità.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento dei predetti importi, a titolo di risarcimento del danno, in favore dei congiunti.
Spese di lite
Le spese di lite relative al presente giudizio di merito ed al procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. seguono la soccombenza della parte resistente e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014,
aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e della richiesta di parte ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore avv. Antonia
Tollot, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, come liquidate nella fase ex art. 696 bis c.p.c. (per un valore complessivo di € 7000,00 oltre accessori di legge – v. decreto di liquidazione del
16.2.2024 – 1214 2022 RG), e le spese di CTP sostenute dal ricorrente , per Parte_3
un valore complessivo di € 6710,00 (docc. 18 e 19 di parte ricorrente), vanno poste integralmente a carico della parte resistente soccombente, tenuta al relativo rimborso in favore di . Parte_3
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertata la responsabilità extracontrattuale della resistente in relazione ai fatti di causa, condanna quest'ultima al pagamento dei seguenti importi:
a) € 281.712,00 a titolo di risarcimento del danno in favore di , secondo Parte_1
valori già attuali, oltre interessi legali dal 18.10.2019 al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla predetta data, via via annualmente rivalutata sino all'attualità;
28 b) € 305.178,00 a titolo di risarcimento del danno in favore di , secondo Parte_2
valori già attuali, oltre interessi legali dal 18.10.2019 al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla predetta data, via via annualmente rivalutata sino all'attualità;
c) € 318.319,93 a titolo di risarcimento del danno in favore di , Parte_3
secondo valori già attuali, oltre interessi legali dal 18.10.2019 al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla predetta data, via via annualmente rivalutata sino all'attualità;
d) € 320.822,00 a titolo di risarcimento del danno in favore di Parte_4
secondo valori già attuali, oltre interessi legali dal 18.10.2019 al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla predetta data, via via annualmente rivalutata sino all'attualità;
e) € 73.134,00 a titolo di risarcimento del danno in favore di , Parte_5
secondo valori già attuali, oltre interessi legali dal 18.10.2019 al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla predetta data, via via annualmente rivalutata sino all'attualità;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano, per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nell'importo complessivo di € 4474,60 per compensi ed € 289,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il presente giudizio di merito,
nell'importo complessivo di € 38.495,90 per compensi, € 548,00 per anticipazioni ed € 6710,00 per spese di CTP (quest' ultimo importo in favore di ), Parte_3
oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dei ricorrenti avv. Antonia Tollot, dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di CTU, nella misura di € 7000,00 oltre accessori di legge, come liquidata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in via definitiva a
29 carico della parte resistente soccombente, condannando la medesima al relativo rimborso in favore della parte ricorrente.
Così deciso il 27/02/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
30