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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
In persona del giudice dott. Massimo Morandini Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile promossa DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliata in Trento (TN), via Felice e Gregorio Fontana n. 32/A, presso lo studio professionale dell'avv. Diego Santuari del Foro di Trento (C.F.: ) che la rappresenta e difende in forza di procura in C.F._2 calce al presente ricorso in materia locatizia;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Castel Ivano (TN), via Cenone 3 e domiciliato in Altopiano della Vigolana (TN), via Bracagnoli n. 2 RESISTENTE CONTUMACE
IN PUNTO: ricorso ex art. 447 bis cpc per rilascio di immobile.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
Nel merito in via principale: per le ragioni illustrate in narrativa e/o per quelle che dovessero emergere in corso di causa, condannare il convenuto (C.F.: ) al rilascio dell'immobile (meglio CP_1 C.F._4 identificato in narrativa) libero e vuoto da persone e cose in favore della signora Parte_1 nonché al pagamento in favore della signora della somma pari ad €1.500.- e/o a Parte_1 quella maggior o minor somma che risulterà di giustizia, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali
(subiti e subendi dalla stessa signora ); Parte_1 in ogni caso: condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio (sia per le fasi di merito che per la fase cautelare), oltre che al rimborso delle spese vive anticipate.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc datato 24.04.2024, depositato in pari data e ritualmente notificato,
conveniva in giudizio , chiedendo che lo stesso venisse condannato al Parte_1 CP_1 rilascio dell'immobile contraddistinto da c.c. , P.T. 1002 11, p. ed 615 (v. doc. 2 – visura Persona_1 tavolare) sito nel Comune di Altopiano della Vigolana fraz. Vigolo Vattaro, di cui era usufruttuaria, libero e vuoto da persone e cose in favore della stessa, nonché al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.500,00 aumentata ad € 4.200,00 in sede di precisazione delle conclusioni - o di quella ritenuta di giustizia.
Esponeva in particolare la ricorrente a sostegno delle domande formulate: 1) che circa un anno addietro aveva concesso in godimento a una porzione di tale complesso immobiliare ed, in CP_1 particolare, il piano terra, in virtù del rapporto fiduciario che intercorreva tra la ed il padre Parte_1 del 2) che secondo quanto verbalmente pattuito, irresistibilmente versava mensilmente alla CP_1
circa € 300,00 a titolo di mero rimborso spese (utenze, manutenzione ecc.); 3) che tuttavia a Parte_1 far data dal gennaio 2024 il aveva cessato di corrispondere tale somma, interrompendo ogni CP_1 rapporto con la e rendendosi autore di furti in danno della stessa, prelevando dalla sua Parte_1 borsetta diverse somme;
4) che la porzione dell'immobile occupata dal a causa delle condotta CP_1 dello stesso e dei suoi familiari, presentava diverse situazioni di criticità per le compromesse condizioni igienico-sanitarie, nonché l'accumulo di rottami nel garage e nel cortile dell'immobile (v. doc. 3); 5) che le molteplici contestazioni non avevano sortito alcun esito, al pari dell'invito della a Parte_1 rilasciare l'immobile; Sei che in data 19.03.2024 veniva azionata la procedura di mediazione prevista dall'articolo 5 co. 1 bis del D.Lvo n. 28/2010 alla quale il non aderiva, conclusasi con esito CP_1 negativo, come da verbale del 18.04.2024 (v. doc. 4).
A seguito di ordinanza istruttoria del 26.06.2024, veniva assunto all'udienza del 17.12.2024 il teste di parte ricorrente indicato in ricorso.
Con ricorso ex art. 700 cpc. in corso di causa datato 07.11.2024 la chiedeva che venisse Parte_1 emesso un provvedimento d'urgenza inaudita altera parte, con cui ordinare al resistente e ai suoi familiari il rilascio immediato dell'immobile, libero e vuoto da persone e cose. Con decreto emesso inaudita altera parte in data 18/11/2024 confermato con ordinanza del 10/12/2024 il G.I. ordinava a
, ai suoi familiari e a qualsiasi altro occupante l'immediato rilascio dell'immobile sito nel CP_1
Comune di Altopiano della Vigolana (TN) fraz. Vigolo Vattaro, via Bracagnoli n. 2, di cui Parte_1
è usufruttuaria, libero da persone e cose».
[...]
Con ordinanza del 23/12/2024 il G.I. fissava udienza di discussione, concedendo termine per il deposito di note conclusive. All'udienza di discussione del 19.02.2025 il G.I. dava lettura del dispositivo, che veniva allegato al verbale di udienza.
Il resistente, ancorché gli fossero stati ritualmente notificati il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, non provvedeva a costituirsi.
Ciò premesso, il ricorso, fondato, va accolto. Invero, all'udienza del 17/12/2024 il teste di parte di ricorrente, , fratello della Testimone_1 ricorrente, ha confermato i capitoli di prova di cui ha ricorso introduttivo, ovvero: 1) che
CP_1 occupava con la sua famiglia il piano terra dell'immobile, di cui era usufruttuaria;
2) Parte_1 che da dicembre 2023 non aveva più corrisposto quanto dovuto alla ricorrente per il
CP_1 godimento dell'immobile in cui dimorava con la propria famiglia;
3) che non si era reso
CP_1 più disponibile ad alcuna comunicazione con la;
4) che in più occasioni la ricorrente aveva Parte_1 richiesto espressamente al di rilasciare l'immobile concessogli in godimento.
CP_1 pagina 2 di 4 Per quanto esposto in ricorso e confermato in sede testimoniale, il ha ottenuto la disponibilità CP_1 dell'immobile da parte della in forza di un contratto di locazione verbale che, tuttavia, non Parte_1 essendo stato stipulato in forma scritta ai sensi dell'articolo 1 comma 4 n. 431/1998, deve ritenersi nullo ex art. 1325 cc..
Ne consegue che in mancanza di un contratto di locazione validamente stipulato, il risulta privo CP_1 di titolo legittimante l'occupazione di detto immobile, né può ritenersi lo stesso detentore qualificato di quest'ultimo in ragione delle molteplici intimazioni, disattese, al rilascio dell'immobile e delle plurime denunce presentate dalla ricorrente dal fratello in ordine a condotta di rilevanza penale posta in essere in danno della (v. docc. 3)-4-5-6) all. al ricorso ex articolo 700 cpc. Parte_1
Diversamente opinando, l'accordo verbale intercorso tra la ricorrente ed il resistente può inquadrarsi nello schema contrattuale del comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e segg. c.c.
Ai sensi dell'articolo 1803 co. 2 c.c. il contratto di comodato è sostanzialmente gratuito, requisito questo che non viene meno, tuttavia, nel caso in cui siano poste a carico del comodatario delle prestazioni accessorie, sempreché non assumano la natura di un vero e proprio corrispettivo.
Orbene, nella fattispecie in esame, per quanto esposto in ricorso, il resistente era tenuto a versare mensilmente la somma di € 300,00 alla ricorrente a titolo di mero rimborso delle spese relative alle utenze e alla manutenzione sostenuta dalla stessa, non avendo pattuito le parti un vero e proprio corrispettivo per la fruizione dell'immobile. Ne consegue che ai sensi dell'art. 1810 c.c., relativo al comodato senza determinazione di durata, “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”; di talché, stante l'inesistenza di un termine concordato espressamente tra le parti, il è tenuto a rilasciare immediatamente CP_1
l'immobile, in considerazione delle molteplici richieste avanzate in tal senso dalla . Parte_1
Le spese del procedimento cautelare in corso di causa e del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così prevede:
- visto l'articolo 447 bis cpc. in relazione agli artt. 414 e segg. cpc.;
- dichiara la contumacia del resistente;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna e resistente a rilasciare l'immobile (c.c. CP_1
Vigolo Vattaro. P.T. 100211, p. ed 615) libero da persone e cose in favore di , Parte_1 nonché al pagamento in favore della stessa della somma di € 4.200,00;
- condanna alla rifusione delle spese del procedimento sostenute da , CP_1 Parte_1 che liquida, in relazione al procedimento cautelare e al giudizio di merito, in favore del procuratore contestatario avv. Diego Santuari, quanto al primo in complessivi € 995,00, di cui € 919,00 per compensi professionali (€ 567,00 per fase di studio ed € 352,00 per fase introduttiva) ed € 76,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
quanto al secondo, in complessivi € 2.693,65, di cui € 2.552,00 per compensi professionali (€ 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale) ed € 141,65 per anticipazioni, alle spese generali 15% ed accessori.
Trento 14/03/2025
Dott. M. Morandini pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
In persona del giudice dott. Massimo Morandini Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile promossa DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliata in Trento (TN), via Felice e Gregorio Fontana n. 32/A, presso lo studio professionale dell'avv. Diego Santuari del Foro di Trento (C.F.: ) che la rappresenta e difende in forza di procura in C.F._2 calce al presente ricorso in materia locatizia;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Castel Ivano (TN), via Cenone 3 e domiciliato in Altopiano della Vigolana (TN), via Bracagnoli n. 2 RESISTENTE CONTUMACE
IN PUNTO: ricorso ex art. 447 bis cpc per rilascio di immobile.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
Nel merito in via principale: per le ragioni illustrate in narrativa e/o per quelle che dovessero emergere in corso di causa, condannare il convenuto (C.F.: ) al rilascio dell'immobile (meglio CP_1 C.F._4 identificato in narrativa) libero e vuoto da persone e cose in favore della signora Parte_1 nonché al pagamento in favore della signora della somma pari ad €1.500.- e/o a Parte_1 quella maggior o minor somma che risulterà di giustizia, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali
(subiti e subendi dalla stessa signora ); Parte_1 in ogni caso: condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio (sia per le fasi di merito che per la fase cautelare), oltre che al rimborso delle spese vive anticipate.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc datato 24.04.2024, depositato in pari data e ritualmente notificato,
conveniva in giudizio , chiedendo che lo stesso venisse condannato al Parte_1 CP_1 rilascio dell'immobile contraddistinto da c.c. , P.T. 1002 11, p. ed 615 (v. doc. 2 – visura Persona_1 tavolare) sito nel Comune di Altopiano della Vigolana fraz. Vigolo Vattaro, di cui era usufruttuaria, libero e vuoto da persone e cose in favore della stessa, nonché al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.500,00 aumentata ad € 4.200,00 in sede di precisazione delle conclusioni - o di quella ritenuta di giustizia.
Esponeva in particolare la ricorrente a sostegno delle domande formulate: 1) che circa un anno addietro aveva concesso in godimento a una porzione di tale complesso immobiliare ed, in CP_1 particolare, il piano terra, in virtù del rapporto fiduciario che intercorreva tra la ed il padre Parte_1 del 2) che secondo quanto verbalmente pattuito, irresistibilmente versava mensilmente alla CP_1
circa € 300,00 a titolo di mero rimborso spese (utenze, manutenzione ecc.); 3) che tuttavia a Parte_1 far data dal gennaio 2024 il aveva cessato di corrispondere tale somma, interrompendo ogni CP_1 rapporto con la e rendendosi autore di furti in danno della stessa, prelevando dalla sua Parte_1 borsetta diverse somme;
4) che la porzione dell'immobile occupata dal a causa delle condotta CP_1 dello stesso e dei suoi familiari, presentava diverse situazioni di criticità per le compromesse condizioni igienico-sanitarie, nonché l'accumulo di rottami nel garage e nel cortile dell'immobile (v. doc. 3); 5) che le molteplici contestazioni non avevano sortito alcun esito, al pari dell'invito della a Parte_1 rilasciare l'immobile; Sei che in data 19.03.2024 veniva azionata la procedura di mediazione prevista dall'articolo 5 co. 1 bis del D.Lvo n. 28/2010 alla quale il non aderiva, conclusasi con esito CP_1 negativo, come da verbale del 18.04.2024 (v. doc. 4).
A seguito di ordinanza istruttoria del 26.06.2024, veniva assunto all'udienza del 17.12.2024 il teste di parte ricorrente indicato in ricorso.
Con ricorso ex art. 700 cpc. in corso di causa datato 07.11.2024 la chiedeva che venisse Parte_1 emesso un provvedimento d'urgenza inaudita altera parte, con cui ordinare al resistente e ai suoi familiari il rilascio immediato dell'immobile, libero e vuoto da persone e cose. Con decreto emesso inaudita altera parte in data 18/11/2024 confermato con ordinanza del 10/12/2024 il G.I. ordinava a
, ai suoi familiari e a qualsiasi altro occupante l'immediato rilascio dell'immobile sito nel CP_1
Comune di Altopiano della Vigolana (TN) fraz. Vigolo Vattaro, via Bracagnoli n. 2, di cui Parte_1
è usufruttuaria, libero da persone e cose».
[...]
Con ordinanza del 23/12/2024 il G.I. fissava udienza di discussione, concedendo termine per il deposito di note conclusive. All'udienza di discussione del 19.02.2025 il G.I. dava lettura del dispositivo, che veniva allegato al verbale di udienza.
Il resistente, ancorché gli fossero stati ritualmente notificati il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, non provvedeva a costituirsi.
Ciò premesso, il ricorso, fondato, va accolto. Invero, all'udienza del 17/12/2024 il teste di parte di ricorrente, , fratello della Testimone_1 ricorrente, ha confermato i capitoli di prova di cui ha ricorso introduttivo, ovvero: 1) che
CP_1 occupava con la sua famiglia il piano terra dell'immobile, di cui era usufruttuaria;
2) Parte_1 che da dicembre 2023 non aveva più corrisposto quanto dovuto alla ricorrente per il
CP_1 godimento dell'immobile in cui dimorava con la propria famiglia;
3) che non si era reso
CP_1 più disponibile ad alcuna comunicazione con la;
4) che in più occasioni la ricorrente aveva Parte_1 richiesto espressamente al di rilasciare l'immobile concessogli in godimento.
CP_1 pagina 2 di 4 Per quanto esposto in ricorso e confermato in sede testimoniale, il ha ottenuto la disponibilità CP_1 dell'immobile da parte della in forza di un contratto di locazione verbale che, tuttavia, non Parte_1 essendo stato stipulato in forma scritta ai sensi dell'articolo 1 comma 4 n. 431/1998, deve ritenersi nullo ex art. 1325 cc..
Ne consegue che in mancanza di un contratto di locazione validamente stipulato, il risulta privo CP_1 di titolo legittimante l'occupazione di detto immobile, né può ritenersi lo stesso detentore qualificato di quest'ultimo in ragione delle molteplici intimazioni, disattese, al rilascio dell'immobile e delle plurime denunce presentate dalla ricorrente dal fratello in ordine a condotta di rilevanza penale posta in essere in danno della (v. docc. 3)-4-5-6) all. al ricorso ex articolo 700 cpc. Parte_1
Diversamente opinando, l'accordo verbale intercorso tra la ricorrente ed il resistente può inquadrarsi nello schema contrattuale del comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e segg. c.c.
Ai sensi dell'articolo 1803 co. 2 c.c. il contratto di comodato è sostanzialmente gratuito, requisito questo che non viene meno, tuttavia, nel caso in cui siano poste a carico del comodatario delle prestazioni accessorie, sempreché non assumano la natura di un vero e proprio corrispettivo.
Orbene, nella fattispecie in esame, per quanto esposto in ricorso, il resistente era tenuto a versare mensilmente la somma di € 300,00 alla ricorrente a titolo di mero rimborso delle spese relative alle utenze e alla manutenzione sostenuta dalla stessa, non avendo pattuito le parti un vero e proprio corrispettivo per la fruizione dell'immobile. Ne consegue che ai sensi dell'art. 1810 c.c., relativo al comodato senza determinazione di durata, “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”; di talché, stante l'inesistenza di un termine concordato espressamente tra le parti, il è tenuto a rilasciare immediatamente CP_1
l'immobile, in considerazione delle molteplici richieste avanzate in tal senso dalla . Parte_1
Le spese del procedimento cautelare in corso di causa e del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così prevede:
- visto l'articolo 447 bis cpc. in relazione agli artt. 414 e segg. cpc.;
- dichiara la contumacia del resistente;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna e resistente a rilasciare l'immobile (c.c. CP_1
Vigolo Vattaro. P.T. 100211, p. ed 615) libero da persone e cose in favore di , Parte_1 nonché al pagamento in favore della stessa della somma di € 4.200,00;
- condanna alla rifusione delle spese del procedimento sostenute da , CP_1 Parte_1 che liquida, in relazione al procedimento cautelare e al giudizio di merito, in favore del procuratore contestatario avv. Diego Santuari, quanto al primo in complessivi € 995,00, di cui € 919,00 per compensi professionali (€ 567,00 per fase di studio ed € 352,00 per fase introduttiva) ed € 76,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
quanto al secondo, in complessivi € 2.693,65, di cui € 2.552,00 per compensi professionali (€ 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale) ed € 141,65 per anticipazioni, alle spese generali 15% ed accessori.
Trento 14/03/2025
Dott. M. Morandini pagina 3 di 4 pagina 4 di 4