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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/12/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1476/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa AL RU FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1476/2022 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 P.IVA_1
Via Gianturco n.92 (NA), presso lo studio dell'avv. GIUDICE NUNZIO, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, , elettivamente domiciliata in Sant'Agata di CP_1 P.IVA_2
Militello (ME), Via Michele Amari, 1/A presso lo studio dell'avv. FABIANA
RO GR NN che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti atipici
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec, la Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 383/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 21/09/2022, con cui era stato ingiunto all'opponente il pagamento in favore della della somma Controparte_1 di € 128.255,35, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
La società opponente esponeva che:
1 - con due distinti atti del 19.07.2019 e del 7.7.2021 le parti in causa avevano stipulato due contratti di concessione di vendita per la prestazione di servizi di assistenza ad autorimorchi;
- alla riunione del 7.7.2021, a tacitazione degli importi pattuiti nel primo contratto, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo con cui la aveva compensato le somme ancora da versare da Controparte_1 parte della società in ragione dei mancati soccorsi da Parte_1 parte dell'opposta, di cui si era fatta carico l'opponente mediante il risarcimento dei danni ai clienti finali;
- a seguito della stipula del secondo contratto, in data 10/11/21 la aveva proposto un rinnovo del pacchetto a prezzo Controparte_1 maggiore di quello pattuito in precedenza e aveva bloccato l'utilizzo della piattaforma online idonea ad emettere le tessere;
- sempre durante l'esecuzione del contratto, la non Controparte_1 aveva prestato assistenza ai clienti finali che avevano acquistato le tessere di soccorso stradale e, per tale motivo, l'opponente aveva dovuto supplire alle carenze dell'opposta, sostenendo i relativi costi;
- sia in ragione del presunto recesso dal contratto, sia in ragione del mancato soccorso l'opponente aveva perso una notevole fetta di clientela;
- rispetto alle quantità di tessere pattuite nel secondo contratto, la
[...] aveva collocato sul mercato solo 21 card, pertanto, avrebbe Parte_1 dovuto corrispondere all'opposta solo il prezzo di quanto effettivamente venduto e non di quanto pattuito con Controparte_1
Tanto premesso, l'opponente precisava le seguenti conclusioni:
“A) In via preliminare, dichiarare il decreto ingiuntivo inefficace per mancanza dei presupposti e per l'effetto, revocarlo;
B) Sempre in via preliminare accertare e dichiarare che la CP_1 non vanta alcun credito nei confronti della per Parte_1 avvenuto pagamento, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
2 C) Rigettare qualsiasi eventuale richiesta di esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto dalla sua esecuzione deriverebbe un grave ed irreparabile danno alle ragioni della odierna parte opponente;
D) Sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della società con sede in Milano alla Via Pietro Moscati n. 8 cap CP_2
20154, in persona del suo legale rappresentante , Controparte_3 perchè parte del contratto di concessione di vendita.
E) Nel merito, Accogliere la presente opposizione in quanto fondata in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale
F) Accertare e dichiarare che la ha versato la somma Parte_1 di € 12000,00 a fronte di prestazioni di servizi a terzi da parte di CP_1
per € 3570 e, di conseguenza, condannare la alla
[...] CP_4 restituzione della somma di € 8430,00
G) Accertare e dichiarare che l'opponente ha diritto all'indennità di preavviso e, di conseguenza, condannare al pagamento CP_1 della somma di € 4600,00
H) Accertare e dichiarare che la ha diritto al Parte_1 risarcimento dei danni per discredito commerciale e danno all'immagine per una somma di € 120000,00
I) In tutti i casi condannare parte convenuta per lite temeraria”
Con comparsa di risposta del 14.02.2023 si costituiva in giudizio CP_1
la quale eccepiva che il contratto stipulato doveva qualificarsi
[...] come contratto di vendita di prodotti offerti dalla società, atteso che
“oggetto del contratto stipulato tra le parti è l'acquisto di tessere dietro pagamento del corrispettivo delle stesse a prescindere dalla richiesta del servizio che è solo eventuale ossia legata al verificarsi dell'evento previsto dal regolamento” e che “ non chiede il Controparte_1 pagamento del servizio, bensì, come da contratto, il pagamento delle tessere acquistate, ciascuna delle quali garantisce ad un prezzo
3 modesto e concordato, in caso di necessità, eventuali interventi di assistenza automotive”.
Fatte tali premesse, l'opposta precisava che, contrariamente a quanto esposto dall'opponente, ella non aveva posto in essere il recesso o la risoluzione del contratto – che, pertanto, deve considerarsi a tutt'oggi vigente - bensì, avvalendosi di espressa clausola contrattuale, aveva sospeso i servizi, atteso che non aveva ricevuto il pagamento del prezzo pattuito da parte di conseguentemente, rilevava che Parte_1 doveva ritenersi infondata la domanda di risarcimento del danno per discredito commerciale, poiché non era ravvisabile alcun danno ingiusto compiuto da Controparte_1
Ancora, l'opposta, oltre ad avere eccepito l'infondatezza di quanto esposto dall'opponente contestava espressamente la sussistenza di un accordo di compensazione debito/credito tra le parti riconducibile alla fattura n. 68/2021 quale nota di debito e contestava, altresì, l'eccezione secondo cui immotivatamente, non avrebbe prestato Controparte_1 soccorso ad alcuni utenti di card attivate, precisando che “dall'analisi delle targhe e delle card indicate in citazione (alla pag. 8,9,10) si evidenzia che non sono stati inviati i moduli di attivazione sottoscritti, il documento d'identità del titolare e la carta di circolazione del veicolo, condizione necessaria per completare la proceduta di attivazione per come espressamente previsto dall'art. 7 dei termini e condizioni del modulo di attivazione, accettati dalla nella conferma Parte_1
d'ordine del 19.07.2019 e del 07.07.21.”
Ritenuta l'insussistenza dei presupposti, veniva rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di e venivano CP_5 concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa veniva, poi, istruita mediante prova orale e documentale e all'udienza del 10.09.2025 veniva assunta in decisione autorizzando le parti al deposito delle memorie conclusive ai sensi dell'art. 281 quinquies e 190 c.p.c.. l'ultimo dei quali scaduto il 1.12.2025.
4 L'opposizione è infondata.
Giova, anzitutto, premettere che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre
2005, n. 24815).
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto non solo le fatture ma anche gli estratti autentici delle scritture contabili e i contratti sottoscritti quale prova del credito.
A ciò si aggiunga che la medesima fonte negoziale del rapporto oggetto di causa è stata prodotta anche dall'opponente il quale, dunque, ha espressamente riconosciuto di aver pattuito due contratti con Controparte_1
Oggetto di contestazione tra le parti non è, dunque, l'avvenuta stipulazione di un rapporto negoziale, ma è la natura giuridica del predetto rapporto e la sussistenza o meno di fatti estintivi, o comunque modificativi, della pretesa di Controparte_1
5 Orbene, in merito alla natura del contratto va rilevato che dalla ricostruzione fornita da entrambe le parti, nonché dalla produzione documentale già citata, i caratteri del rapporto contrattuale possono così sintetizzarsi: la si è obbligata ad acquistare e Parte_1 rivendere per suo conto un certo quantitativo di beni forniti dalla in base alle condizioni di vendita previamente stabilite;
Controparte_1 non è stata prevista alcuna provvigione per il distributore, né un rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la promozione dei prodotti;
il distributore, dunque, si è impegnato a raggiungere un determinato risultato ed a pagare alle scadenze pattuite le varie forniture.
Il rapporto così ricostruito può essere inquadrato nei termini di un contratto di distribuzione (anche detto di concessione di vendita), in cui il concedente (nella specie, si obbliga a cedere i propri Controparte_1 prodotti a un soggetto, detto normalmente distributore o concessionario
(nella specie, affinché questo li commercializzi a sua Controparte_6 volta. Il concedente, quindi, vende i prodotti al distributore che li acquista (per distribuirli) in nome e per conto proprio.
In particolare, la circostanza dell'acquisto e rivendita dei prodotti da parte del distributore nonché la mancata pattuizione di una provvigione
– da cui si ricava che il distributore trae il proprio guadagno dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rivendita – depongono nel senso che il contratto per cui è causa sia da qualificarsi alla stregua di contratto di concessione di vendita o di distribuzione commerciale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la concessione di vendita o distribuzione commerciale costituisce “un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di contratto normativo, dal quale deriva l'obbligo per il concessionario sia di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita, sia di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, che gli vengono forniti, mediante la stipulazione a condizioni predeterminate nell'accordo iniziale. Tale
6 contratto differisce da quello di agenzia perché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario, pur prevista, non assurge ad elemento determinante (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3990 del 19/02/2010;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
6819 del 21/07/1994). […] tale contratto fa sorgere effetti obbligatori per il concessionario rivenditore, il quale assume, appunto, l'obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti che vengono acquisiti mediante la stipulazione (alle condizioni predeterminate dal contratto normativo) di singoli contratti d'acquisto, assumendo altresì l'impegno di incrementare la commercializzazione di detti prodotti in base alle direttive impartitegli dal concedente” (ex multis, Cass. Sez. 2, sentenza n. 4948 del 2017).
Mediante il predetto accordo il concedente, infatti, si assicura normalmente la vendita di determinati quantitativi di prodotti al concessionario e questi, a sua volta, è in grado di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ad un prezzo prefissato ma, allo stesso tempo, assume su di sé il rischio imprenditoriale di non riuscire a vendere tutti i prodotti acquistati, a meno che le parti non pattuiscano diversamente in maniera chiara e inequivoca.
Infatti, pur nella diversità di contenuto che il contratto di distribuzione di volta in volta può assumere, è pacifico che esso “realizza l'inserimento di un soggetto autonomo, il concessionario, nella rete distributiva del concedente, nell'ambito della quale egli opera a proprio rischio.” (cfr.
Trib. Ancona sent. 956/2022).
Ancora, sulla distinzione tra concessione di vendita e agenzia, giova evidenziare come “il concessionario acquista le merci che passano in sua proprietà per poi rivenderle al pubblico sopportando in tal modo il rischio di inadempimento, mentre l'agente si limita a promuovere la conclusioni dei contratti che è compito del proponente realizzare ma sottraendosi in tal modo al rischio di mercato”. (cfr. Corte d'Appello di
Venezia, sent. 1748/2021).
7 Del resto, tornando al caso di specie, è la stessa opponente a dichiarare che “la società si impegnava a promuovere i servizi offerti dalla Pt_1 società e a vendere 1200 attivazioni ai propri clienti per CP_1 conto di .” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione) ed ancora che CP_1
“nel contratto, dunque, si stabiliva il prezzo minimo di vendita al consumatore, si stabiliva l'obbligo per la società di vendere al Pt_1 consumatore 1200 card per conto di e che il pagamento, CP_1 sarebbe dovuto avvenire in 18 mesi”.
Alla luce dei superiori rilievi, pur riconoscendo la correttezza della qualificazione giuridica del contratto operata dall'opponente, non possono trovare accoglimento le eccezioni dallo stesso avanzate, che si basano sul fatto che il pagamento avesse ad oggetto solo le tessere effettivamente commercializzate e non quelle concretamente indicate dalle parti in sede di accordo.
Per quanto già detto, infatti, in assenza di un'espressa clausola che riconosca il diritto di restituzione o, comunque, regoli specificamente la disciplina da seguire per gli invenduti, non vertendosi in un'ipotesi di contratto estimatorio, il concessionario è obbligato a pagare l'intero importo dei beni acquistati, anche se non venduti.
La ricostruzione dei rapporti contrattuali nei predetti termini incide sull'esito delle richieste avanzate dall'opponente in via riconvenzionale.
Ed invero, è infondata la domanda di restituzione della somma di €
8.430,00 in ragione del fatto che per il secondo contratto la Parte_1 ha versato alla una cifra superiore alle 21 card
[...] Controparte_1 effettivamente vendute.
Come detto, infatti, in assenza di una clausola specifica, il concessionario sopporta il rischio di impresa e deve corrispondere al concedente il prezzo per i prodotti acquistati anche se non riesce a rivenderli.
8 Infondata è, altresì, la domanda di condanna dell'opposto al pagamento dell'indennizzo in favore dell'opponente per il mancato preavviso di recesso.
Come rilevato dall'opposto, infatti, questi non ha esercitato il diritto di recesso ma ha sospeso il servizio, così come previsto contrattualmente
(cfr. contratti del 19.7.19. e del 7.7.21 in cui si legge “in caso di mancato pagamento anche di una sola rata e/o di una sola fattura dell'importo dovuto alla il servizio relativo ai prodotti sopra descritti verrà Controparte_4 sospeso”).
Che si tratti di sospensione e non di recesso, lo si evince, altresì, dalla mail con cui la stessa viene comunicata, in cui si parla di mera sospensione del servizio a seguito del mancato pagamento delle fatture indicate nel corpo dell'e-mail. (cfr. doc. n. 9 allegato alla comparsa di risposta dell'opposto).
Rispetto, infine, alla domanda di risarcimento del danno per discredito commerciale va rilevata l'insussistenza di un danno ingiusto atteso che, come detto, la sospensione è stata legittimamente esercitata dalla in ragione dei mancati pagamenti da parte Controparte_1 dell'opponente.
Pertanto, anche tale domanda e va rigettata.
Rispetto ai presunti fatti estintivi esposti dall'opponente si rileva, inoltre, che l'opposta ha espressamente contestato che tra le parti sia intervenuta una transazione rispetto alle somme che la Controparte_1 avanzava da in ragione del primo contratto del Parte_1
19.7.2019; pertanto, in assenza di idonea prova al riguardo a carico dell'opponente, non può accertarsi quanto dalla stessa sostenuto, con la conseguenza che il prezzo da versare resta quello pattuito nel contratto.
L'opposta ha, altresì, espressamente contestato la circostanza secondo cui la stessa non avrebbe prestato soccorso ad alcuni clienti finali di card attive, esponendo che relativamente a tali tessere, non erano stati inviati
9 i moduli di attivazione sottoscritti, il documento d'identità del titolare e la carta di circolazione del veicolo;
pertanto la procedura di attivazione di tali card non era stata perfezionata e le stesse non risultavano attive (cfr. doc. n. 8 allegato alla comparsa di risposta di . Controparte_1
Inoltre, l'opposta ha rilevato che “le fatture prodotte dall'opponente per gli asseriti servizi di soccorso non sono intestate alla . Parte_1
A fronte di tali contestazioni, l'opponente nulla ha eccepito e non ha neanche provato di aver risarcito con fondi propri i veicoli a cui la non ha prestato assistenza. Controparte_1
In conclusione, i motivi di opposizioni sono infondati e il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1476/2022 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 383/2022, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione avanzata da per le ragioni di cui Parte_1 in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
383/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 21.9.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di €
14.103,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti,14/12/2025
Il Giudice
AL RU FE
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa AL RU FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1476/2022 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 P.IVA_1
Via Gianturco n.92 (NA), presso lo studio dell'avv. GIUDICE NUNZIO, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, , elettivamente domiciliata in Sant'Agata di CP_1 P.IVA_2
Militello (ME), Via Michele Amari, 1/A presso lo studio dell'avv. FABIANA
RO GR NN che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti atipici
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec, la Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 383/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 21/09/2022, con cui era stato ingiunto all'opponente il pagamento in favore della della somma Controparte_1 di € 128.255,35, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
La società opponente esponeva che:
1 - con due distinti atti del 19.07.2019 e del 7.7.2021 le parti in causa avevano stipulato due contratti di concessione di vendita per la prestazione di servizi di assistenza ad autorimorchi;
- alla riunione del 7.7.2021, a tacitazione degli importi pattuiti nel primo contratto, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo con cui la aveva compensato le somme ancora da versare da Controparte_1 parte della società in ragione dei mancati soccorsi da Parte_1 parte dell'opposta, di cui si era fatta carico l'opponente mediante il risarcimento dei danni ai clienti finali;
- a seguito della stipula del secondo contratto, in data 10/11/21 la aveva proposto un rinnovo del pacchetto a prezzo Controparte_1 maggiore di quello pattuito in precedenza e aveva bloccato l'utilizzo della piattaforma online idonea ad emettere le tessere;
- sempre durante l'esecuzione del contratto, la non Controparte_1 aveva prestato assistenza ai clienti finali che avevano acquistato le tessere di soccorso stradale e, per tale motivo, l'opponente aveva dovuto supplire alle carenze dell'opposta, sostenendo i relativi costi;
- sia in ragione del presunto recesso dal contratto, sia in ragione del mancato soccorso l'opponente aveva perso una notevole fetta di clientela;
- rispetto alle quantità di tessere pattuite nel secondo contratto, la
[...] aveva collocato sul mercato solo 21 card, pertanto, avrebbe Parte_1 dovuto corrispondere all'opposta solo il prezzo di quanto effettivamente venduto e non di quanto pattuito con Controparte_1
Tanto premesso, l'opponente precisava le seguenti conclusioni:
“A) In via preliminare, dichiarare il decreto ingiuntivo inefficace per mancanza dei presupposti e per l'effetto, revocarlo;
B) Sempre in via preliminare accertare e dichiarare che la CP_1 non vanta alcun credito nei confronti della per Parte_1 avvenuto pagamento, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
2 C) Rigettare qualsiasi eventuale richiesta di esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto dalla sua esecuzione deriverebbe un grave ed irreparabile danno alle ragioni della odierna parte opponente;
D) Sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della società con sede in Milano alla Via Pietro Moscati n. 8 cap CP_2
20154, in persona del suo legale rappresentante , Controparte_3 perchè parte del contratto di concessione di vendita.
E) Nel merito, Accogliere la presente opposizione in quanto fondata in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale
F) Accertare e dichiarare che la ha versato la somma Parte_1 di € 12000,00 a fronte di prestazioni di servizi a terzi da parte di CP_1
per € 3570 e, di conseguenza, condannare la alla
[...] CP_4 restituzione della somma di € 8430,00
G) Accertare e dichiarare che l'opponente ha diritto all'indennità di preavviso e, di conseguenza, condannare al pagamento CP_1 della somma di € 4600,00
H) Accertare e dichiarare che la ha diritto al Parte_1 risarcimento dei danni per discredito commerciale e danno all'immagine per una somma di € 120000,00
I) In tutti i casi condannare parte convenuta per lite temeraria”
Con comparsa di risposta del 14.02.2023 si costituiva in giudizio CP_1
la quale eccepiva che il contratto stipulato doveva qualificarsi
[...] come contratto di vendita di prodotti offerti dalla società, atteso che
“oggetto del contratto stipulato tra le parti è l'acquisto di tessere dietro pagamento del corrispettivo delle stesse a prescindere dalla richiesta del servizio che è solo eventuale ossia legata al verificarsi dell'evento previsto dal regolamento” e che “ non chiede il Controparte_1 pagamento del servizio, bensì, come da contratto, il pagamento delle tessere acquistate, ciascuna delle quali garantisce ad un prezzo
3 modesto e concordato, in caso di necessità, eventuali interventi di assistenza automotive”.
Fatte tali premesse, l'opposta precisava che, contrariamente a quanto esposto dall'opponente, ella non aveva posto in essere il recesso o la risoluzione del contratto – che, pertanto, deve considerarsi a tutt'oggi vigente - bensì, avvalendosi di espressa clausola contrattuale, aveva sospeso i servizi, atteso che non aveva ricevuto il pagamento del prezzo pattuito da parte di conseguentemente, rilevava che Parte_1 doveva ritenersi infondata la domanda di risarcimento del danno per discredito commerciale, poiché non era ravvisabile alcun danno ingiusto compiuto da Controparte_1
Ancora, l'opposta, oltre ad avere eccepito l'infondatezza di quanto esposto dall'opponente contestava espressamente la sussistenza di un accordo di compensazione debito/credito tra le parti riconducibile alla fattura n. 68/2021 quale nota di debito e contestava, altresì, l'eccezione secondo cui immotivatamente, non avrebbe prestato Controparte_1 soccorso ad alcuni utenti di card attivate, precisando che “dall'analisi delle targhe e delle card indicate in citazione (alla pag. 8,9,10) si evidenzia che non sono stati inviati i moduli di attivazione sottoscritti, il documento d'identità del titolare e la carta di circolazione del veicolo, condizione necessaria per completare la proceduta di attivazione per come espressamente previsto dall'art. 7 dei termini e condizioni del modulo di attivazione, accettati dalla nella conferma Parte_1
d'ordine del 19.07.2019 e del 07.07.21.”
Ritenuta l'insussistenza dei presupposti, veniva rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di e venivano CP_5 concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa veniva, poi, istruita mediante prova orale e documentale e all'udienza del 10.09.2025 veniva assunta in decisione autorizzando le parti al deposito delle memorie conclusive ai sensi dell'art. 281 quinquies e 190 c.p.c.. l'ultimo dei quali scaduto il 1.12.2025.
4 L'opposizione è infondata.
Giova, anzitutto, premettere che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre
2005, n. 24815).
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto non solo le fatture ma anche gli estratti autentici delle scritture contabili e i contratti sottoscritti quale prova del credito.
A ciò si aggiunga che la medesima fonte negoziale del rapporto oggetto di causa è stata prodotta anche dall'opponente il quale, dunque, ha espressamente riconosciuto di aver pattuito due contratti con Controparte_1
Oggetto di contestazione tra le parti non è, dunque, l'avvenuta stipulazione di un rapporto negoziale, ma è la natura giuridica del predetto rapporto e la sussistenza o meno di fatti estintivi, o comunque modificativi, della pretesa di Controparte_1
5 Orbene, in merito alla natura del contratto va rilevato che dalla ricostruzione fornita da entrambe le parti, nonché dalla produzione documentale già citata, i caratteri del rapporto contrattuale possono così sintetizzarsi: la si è obbligata ad acquistare e Parte_1 rivendere per suo conto un certo quantitativo di beni forniti dalla in base alle condizioni di vendita previamente stabilite;
Controparte_1 non è stata prevista alcuna provvigione per il distributore, né un rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la promozione dei prodotti;
il distributore, dunque, si è impegnato a raggiungere un determinato risultato ed a pagare alle scadenze pattuite le varie forniture.
Il rapporto così ricostruito può essere inquadrato nei termini di un contratto di distribuzione (anche detto di concessione di vendita), in cui il concedente (nella specie, si obbliga a cedere i propri Controparte_1 prodotti a un soggetto, detto normalmente distributore o concessionario
(nella specie, affinché questo li commercializzi a sua Controparte_6 volta. Il concedente, quindi, vende i prodotti al distributore che li acquista (per distribuirli) in nome e per conto proprio.
In particolare, la circostanza dell'acquisto e rivendita dei prodotti da parte del distributore nonché la mancata pattuizione di una provvigione
– da cui si ricava che il distributore trae il proprio guadagno dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rivendita – depongono nel senso che il contratto per cui è causa sia da qualificarsi alla stregua di contratto di concessione di vendita o di distribuzione commerciale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la concessione di vendita o distribuzione commerciale costituisce “un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di contratto normativo, dal quale deriva l'obbligo per il concessionario sia di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita, sia di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, che gli vengono forniti, mediante la stipulazione a condizioni predeterminate nell'accordo iniziale. Tale
6 contratto differisce da quello di agenzia perché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario, pur prevista, non assurge ad elemento determinante (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3990 del 19/02/2010;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
6819 del 21/07/1994). […] tale contratto fa sorgere effetti obbligatori per il concessionario rivenditore, il quale assume, appunto, l'obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti che vengono acquisiti mediante la stipulazione (alle condizioni predeterminate dal contratto normativo) di singoli contratti d'acquisto, assumendo altresì l'impegno di incrementare la commercializzazione di detti prodotti in base alle direttive impartitegli dal concedente” (ex multis, Cass. Sez. 2, sentenza n. 4948 del 2017).
Mediante il predetto accordo il concedente, infatti, si assicura normalmente la vendita di determinati quantitativi di prodotti al concessionario e questi, a sua volta, è in grado di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ad un prezzo prefissato ma, allo stesso tempo, assume su di sé il rischio imprenditoriale di non riuscire a vendere tutti i prodotti acquistati, a meno che le parti non pattuiscano diversamente in maniera chiara e inequivoca.
Infatti, pur nella diversità di contenuto che il contratto di distribuzione di volta in volta può assumere, è pacifico che esso “realizza l'inserimento di un soggetto autonomo, il concessionario, nella rete distributiva del concedente, nell'ambito della quale egli opera a proprio rischio.” (cfr.
Trib. Ancona sent. 956/2022).
Ancora, sulla distinzione tra concessione di vendita e agenzia, giova evidenziare come “il concessionario acquista le merci che passano in sua proprietà per poi rivenderle al pubblico sopportando in tal modo il rischio di inadempimento, mentre l'agente si limita a promuovere la conclusioni dei contratti che è compito del proponente realizzare ma sottraendosi in tal modo al rischio di mercato”. (cfr. Corte d'Appello di
Venezia, sent. 1748/2021).
7 Del resto, tornando al caso di specie, è la stessa opponente a dichiarare che “la società si impegnava a promuovere i servizi offerti dalla Pt_1 società e a vendere 1200 attivazioni ai propri clienti per CP_1 conto di .” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione) ed ancora che CP_1
“nel contratto, dunque, si stabiliva il prezzo minimo di vendita al consumatore, si stabiliva l'obbligo per la società di vendere al Pt_1 consumatore 1200 card per conto di e che il pagamento, CP_1 sarebbe dovuto avvenire in 18 mesi”.
Alla luce dei superiori rilievi, pur riconoscendo la correttezza della qualificazione giuridica del contratto operata dall'opponente, non possono trovare accoglimento le eccezioni dallo stesso avanzate, che si basano sul fatto che il pagamento avesse ad oggetto solo le tessere effettivamente commercializzate e non quelle concretamente indicate dalle parti in sede di accordo.
Per quanto già detto, infatti, in assenza di un'espressa clausola che riconosca il diritto di restituzione o, comunque, regoli specificamente la disciplina da seguire per gli invenduti, non vertendosi in un'ipotesi di contratto estimatorio, il concessionario è obbligato a pagare l'intero importo dei beni acquistati, anche se non venduti.
La ricostruzione dei rapporti contrattuali nei predetti termini incide sull'esito delle richieste avanzate dall'opponente in via riconvenzionale.
Ed invero, è infondata la domanda di restituzione della somma di €
8.430,00 in ragione del fatto che per il secondo contratto la Parte_1 ha versato alla una cifra superiore alle 21 card
[...] Controparte_1 effettivamente vendute.
Come detto, infatti, in assenza di una clausola specifica, il concessionario sopporta il rischio di impresa e deve corrispondere al concedente il prezzo per i prodotti acquistati anche se non riesce a rivenderli.
8 Infondata è, altresì, la domanda di condanna dell'opposto al pagamento dell'indennizzo in favore dell'opponente per il mancato preavviso di recesso.
Come rilevato dall'opposto, infatti, questi non ha esercitato il diritto di recesso ma ha sospeso il servizio, così come previsto contrattualmente
(cfr. contratti del 19.7.19. e del 7.7.21 in cui si legge “in caso di mancato pagamento anche di una sola rata e/o di una sola fattura dell'importo dovuto alla il servizio relativo ai prodotti sopra descritti verrà Controparte_4 sospeso”).
Che si tratti di sospensione e non di recesso, lo si evince, altresì, dalla mail con cui la stessa viene comunicata, in cui si parla di mera sospensione del servizio a seguito del mancato pagamento delle fatture indicate nel corpo dell'e-mail. (cfr. doc. n. 9 allegato alla comparsa di risposta dell'opposto).
Rispetto, infine, alla domanda di risarcimento del danno per discredito commerciale va rilevata l'insussistenza di un danno ingiusto atteso che, come detto, la sospensione è stata legittimamente esercitata dalla in ragione dei mancati pagamenti da parte Controparte_1 dell'opponente.
Pertanto, anche tale domanda e va rigettata.
Rispetto ai presunti fatti estintivi esposti dall'opponente si rileva, inoltre, che l'opposta ha espressamente contestato che tra le parti sia intervenuta una transazione rispetto alle somme che la Controparte_1 avanzava da in ragione del primo contratto del Parte_1
19.7.2019; pertanto, in assenza di idonea prova al riguardo a carico dell'opponente, non può accertarsi quanto dalla stessa sostenuto, con la conseguenza che il prezzo da versare resta quello pattuito nel contratto.
L'opposta ha, altresì, espressamente contestato la circostanza secondo cui la stessa non avrebbe prestato soccorso ad alcuni clienti finali di card attive, esponendo che relativamente a tali tessere, non erano stati inviati
9 i moduli di attivazione sottoscritti, il documento d'identità del titolare e la carta di circolazione del veicolo;
pertanto la procedura di attivazione di tali card non era stata perfezionata e le stesse non risultavano attive (cfr. doc. n. 8 allegato alla comparsa di risposta di . Controparte_1
Inoltre, l'opposta ha rilevato che “le fatture prodotte dall'opponente per gli asseriti servizi di soccorso non sono intestate alla . Parte_1
A fronte di tali contestazioni, l'opponente nulla ha eccepito e non ha neanche provato di aver risarcito con fondi propri i veicoli a cui la non ha prestato assistenza. Controparte_1
In conclusione, i motivi di opposizioni sono infondati e il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1476/2022 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 383/2022, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione avanzata da per le ragioni di cui Parte_1 in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
383/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 21.9.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di €
14.103,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti,14/12/2025
Il Giudice
AL RU FE
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