TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Marco Bottino lette le note di trattazione scritta ex art
127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 14.3.25, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 16028 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, difeso dall'avv.to Manasse Francesco Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso come in atti, CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento negativo indebito
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.12.24 la parte ricorrente, premesso che il de cuius aveva ricevuto omologa positiva in relazione all'indennità Persona_1
di accompagnamento con decorrenza dal gennaio 2022 nell'ambito del procedimento r.g.n. 10978/21, che il ricorrente in qualità di erede, chiedeva all' il pagamento della prestazione e che in data 26.06.2023 l' CP_1 CP_1
1 provvedeva al pagamento parziale di euro 4506,60 in ottemperanza al decreto di omologa a fronte di un importo di euro 6817,08 cosi composto euro 6289,92 per l'anno 2022 ed euro 527,16 per l'anno 2023; ha adito questo Giudice al fine di sentire condannare l' Controparte_2
, al pagamento del residuo dei Ratei di euro 2310,40 in suo
[...]
favore in qualità di erede della fu . Persona_1
Consituitasi l' allegava che dalla liquidazione dei ratei era stato recuperato CP_1
l'importo di EURO 2.310,49.
Tale somma è stata detratta in quanto risultava a carico di Per_1 [...]
, l' INDEBITO N.11233806 PRESTAZIONE ASSISTENZIALE. Per_1
Pertanto, l'Ente aveva provveduto ad effettuare la compensazione degli importi già erogati e quelli da erogare.
“In tema d'indebito previdenziale ed assistenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ.,
Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l “nel CP_2
provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al
2 debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Il ricorso è fondato in quanto il provvedimento di compensazione tra la maggior somma di euro 6817.08 e la somma da recuperare pari ad euro 2310,49 non reca alcuna motivazione né è dato di sapere la ragione dell'indebito né a cosa esso sia collegato.
L'assoluta carenza di motivazione rende illegittimo il provvedimento di recupero dell'ENTE previdenziale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili la somma di euro
2.310,49 e condanna l' alla restituzione al ricorrente della somma di euro CP_1
2.310.49 oltre interessi e rivalutazione dalla trattenuta al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in €1.150,00 CP_1
per compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione.
Aversa, 14.3.2025
Il Giudice
Dott. Marco Bottino
3